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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1798/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1798/2021 del Ruolo Generale Degli Affari Civili contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per la separazione personale dei coniugi con richiesta di addebito”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
San Nicolò D'Arcidano, Via Liguria nr. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Carta (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sestu, Via Firenze C.F._2
nr. 17;
pagina 1 di 9 ricorrente
contro
nato a Ksar Douir, in [...], il [...] (C.F.: , residente CP_1 C.F._3
in Olbia, Via Copenaghen nr. 30, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Salis (C.F.:
, e dall'Avvocato Marcella Muzzu (C.F.: , C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Olbia, Corso Vittorio Veneto nr. 15 b;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti;
per il PM: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'On.le Tribunale adito, previa comparizione dei coniugi avanti al
Presidente per il tentativo obbligatorio di conciliazione, Voglia, nell'ipotesi di esito negativo dello stesso, pronunciare la separazione personale degli stessi alle seguenti condizioni: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al signor per le ragioni di cui in premessa 2) CP_1
disporre a carico del signor un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro CP_1
300,00 mensili. 3) con vittoria di spese di giudizio”.
Con ordinanza del 17 maggio 2022, pronunciata all'esito dell'udienza calendarizzata nella medesima data, che si celebrava in assenza della parte resistente, il Presidente del Tribunale adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
pagina 2 di 9 fissando udienza per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 ottobre 2022, si costituiva nel presente giudizio parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) IN RITO Dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità del presente procedimento revocando i provvedimenti presi nella fase presidenziale B) NEL MERITO Pronunciare la separazione dei coniugi revocando i provvedimenti presidenziali in ordine al mantenimento. C) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Con ordinanza dell'8 novembre 2022 il Presidente, in qualità di Giudice Istruttore, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c..
All'udienza dell'11 aprile 2023, parte resistente eccepiva la cessazione della materia del contendere, in ragione della sentenza di divorzio per discordia emanata in Marocco, già definitiva, per cui il
Presidente, previa rinuncia da parte delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza, il Tribunale, in composizione collegiale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, per consentire alle parti di fornire prova documentale dell'avvenuta trascrizione della predetta sentenza da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, in quanto riconosciuta conforme alle disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 della Legge nr. 218 del 1995.
Con nota di deposito del 26 gennaio 2024, parte resistente eccepiva che la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale del Marocco non poteva essere trascritta, in quanto il matrimonio celebrato in Marocco, in relazione al quale si richiedeva la pronuncia di separazione, non era mai stato trascritto in Italia, per cui rilevava l'improcedibilità del procedimento per separazione introdotto dalla parte ricorrente.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, in seguito ad approvazione di variazione tabellare prot. 347/2024 INT.
All'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, dando atto dell'intervenuta sentenza di divorzio, emessa dal Tribunale del Marocco il 6 dicembre 2022.
Parte resistente non depositava note scritte.
pagina 3 di 9 Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 22 maggio 2025.
*****
Preliminarmente, deve essere rigettata la domanda di declaratoria di improcedibilità del ricorso svolta dalla parte resistente.
Sul punto, occorre rilevare che, secondo la normativa vigente, la trascrizione del matrimonio estero non
è un requisito obbligatorio per avviare la separazione o il divorzio in Italia. Ciò significa che, anche senza l'annotazione nei Registri dello Stato Civile Italiano, i coniugi possono comunque rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Italiana, per ottenere una pronuncia di separazione, o divorzio.
In tal senso dispone il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, che tratta della competenza, del riconoscimento, e dell'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
In particolare, l'articolo 3 dispone come segue: “
1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
— la residenza abituale dei coniugi, o
— l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
— la residenza abituale del convenuto, o
— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»;
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.
2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «domicile» cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda”.
pagina 4 di 9 La trascrizione in Italia del matrimonio celebrato all'estero è finalizzata alla pubblicità dell'atto, nonché all'eventuale annotazione delle sentenze di separazione o divorzio nei registri dello Stato, e dimostra l'esistenza del vincolo matrimoniale in Italia. Tuttavia, non è un requisito necessario per la pronuncia di separazione, o di divorzio.
Nella specie, dagli atti causa, e dalle allegazioni stesse delle parti, si individua la città di Olbia quale luogo dell'ultima residenza abituale dei coniugi, dove risulta ancora l'attuale residenza della parte resistente. Parte ricorrente ha, inoltre, allegato l'atto di matrimonio celebrato in Marocco, acclarante lo stato “libero” dei coniugi, tradotto in lingua italiana, ed apostillato secondo la Convenzione dell'Aja del
5 ottobre 1961.
Pertanto, il ricorso proposto da si ritiene procedibile. Parte_1
Nel merito, la domanda di separazione, con le conseguenti pronunce, non può essere accolta, essendo effettivamente intervenuta la cessazione della materia del contendere, per effetto della pronuncia di divorzio emessa dal Tribunale del Marocco, e passata in giudicato, come rilevato da entrambe le parti.
Come emerge dalla traduzione della sentenza, il Tribunale di Primo Grado di Meknes, statuendo in materia di Affari della Famiglia, definitivamente pronunciando in udienza pubblica per lo scioglimento del matrimonio, per le altre richieste, ed in contraddittorio tra le parti, ha accolto la domanda di divorzio per motivi di discordia, come proposta all'odierno resistente;
ha, inoltre, riconosciuto i diritti della ricorrente derivanti dal divorzio, consistenti nel “dono di compensazione”, per l'importo di 30.000
Dh, e nell'assegno di alloggio durante il periodo di ritiro legale, per 4.500 Dh.
Orbene, la pronuncia di divorzio emessa da un Tribunale del Marocco, secondo le disposizioni del nuovo codice del diritto di famiglia marocchino è trascrivibile in Italia, e spiega pieni Parte_2 effetti giuridici, trattandosi di decisione fondata su regole giuridiche non contrastanti con l'ordine pubblico. Se la pronuncia divorzile sopravviene allorché il giudizio di separazione in Italia è pendente, in questo va dichiarata la cessazione della materia del contendere (vedi in questo senso Trib. Reggio
Emilia, sez. I, sentenza 22 marzo 2014).
Nel caso oggetto di decisione, non vi è prova che la sentenza prodotta in atti sia stata trascritta dall'Ufficiale dello Stato Civile, ma il Collegio non ritiene che tale condizione sia necessaria per ottenere una declaratoria di cessata materia del contendere.
La trascrizione, come già premesso con riferimento all'atto di matrimonio, è finalizzata a rendere pubblico l'effetto dello scioglimento del matrimonio, ma la sentenza di divorzio marocchina può essere riconosciuta in Italia, anche se non è stata trascritta. Per il riconoscimento, occorre che la sentenza sia pagina 5 di 9 munita di legalizzazione e traduzione in italiano, e che vengano rispettati i requisiti previsti per il riconoscimento delle sentenze straniere, come la competenza del Giudice che ha emesso la sentenza, e la mancanza di contrasto con l'ordinamento italiano.
La Legge 218/1995 prevede che le sentenze di divorzio emesse all'estero possano essere riconosciute in
Italia, purché vengano rispettati determinati requisiti.
Ai sensi dell'art. 64 della Legge 218/1995, “
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
L'art. 65 della richiamata disciplina, dispone che: “1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Nella specie, per quanto di interesse in questa sede, limitatamente alla pronuncia di cessata materia del contendere, che impone al Giudice di valutare se il mutamento della situazione sostanziale, dedotto in giudizio dalle parti, sia idoneo ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909), occorre rilevare che i richiamati requisiti appaiono rispettati, trattandosi di pronuncia emessa secondo le disposizioni del nuovo codice del diritto di famiglia marocchino entrato in vigore il 5 febbraio 2004. Parte_2
La riforma del diritto di famiglia è stata attuata secondo i seguenti principi normativi:
1. eliminazione della regola dell'obbedienza della moglie al marito;
pagina 6 di 9 Per_
2. l'individuazione del tutore matrimoniale ( non è più obbligatoria, ma è un diritto della donna, che può rinunciarvi;
3. l'età minima per sposarsi è fissata per entrambi i coniugi a 18 anni;
4. il matrimonio poligamico è delimitato da regole sostanziali procedurali;
5. il ripudio può essere esercitato solo all'interno di una procedura giudiziaria ben precisa;
6. viene protetto il diritto del minore in caso di custodia, garantendo il diritto all'alloggio, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione religiosa;
7. la donna può chiedere il divorzio liberamente, senza dover provare il danno subito;
8. nel caso della nascita di un figlio da due persone non sposate, il nuovo codice ammette il riconoscimento della paternità;
9. si può derogare alla regola della separazione dei beni, prevedendo la possibilità per gli sposi di stipulare nel contratto di matrimonio un accordo di comunione dei beni per tutto ciò che sarà acquistato durante il matrimonio;
10. infine, a differenza della precedente legislazione, è previsto l'intervento del Pubblico Ministero in tutte le azioni proposte ai sensi del nuovo codice.
Questa normativa può, pertanto, essere ritenuta pienamente conforme ai principi fondamentali del c.d. ordine pubblico, nel cui ambito può essere ricompreso il principio di uguaglianza, parità e non discriminazione tra i coniugi.
Con riguardo alla possibilità di riconoscere la sentenza straniera di divorzio pronunciata senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi, ed al decorso di un periodo di tempo adeguato, tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, la Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, ed ha osservato che, ai fini del riconoscimento in Italia di una simile sentenza straniera, deve ritenersi necessario e sufficiente che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venire meno della comunione di vita tra i coniugi (cfr. Cass. 16978/2006), accertamento che è stato effettuato dal Tribunale Marocchino.
In relazione, poi, alla disamina delle domande oggetto del presente ricorso, come premesso, il
Tribunale di Meknes, oltre ad essersi pronunciato sullo scioglimento del matrimonio, ha riconosciuto i diritti della ricorrente derivanti dal divorzio nel dono di compensazione, e nell'assegno di alloggio durante il periodo di ritiro legale, dando atto in motivazione che, per determinare gli importi indicati in dispositivo, il Tribunale si è basato sul fatto che il marito, secondo quanto previsto nell'atto di pagina 7 di 9 matrimonio, risultava essere Manager di una società, ed in base a quanto dichiarato dall'odierno resistente, in assenza di prova specifica del relativo stipendio.
Il Tribunale del Marocco ha altresì trattato la domanda dell'odierna ricorrente, avente ad oggetto la declaratoria di annullamento del procedimento per divorzio, stante la pendenza del giudizio di separazione in Italia, rilevando “l'assenza dei presupposti per litispendenza per il fatto che la sentenza emessa ha disposto la separazione tra le due parti, e non il divorzio”. È chiaro che, nel momento in cui il Tribunale di Meknes richiama la sentenza di separazione, in realtà intende riferirsi all'ordinanza presidenziale emessa il 17 maggio 2022, e prodotta dall'odierna ricorrente nel procedimento per divorzio davanti all'Autorità Giudiziaria straniera.
La sola questione, oggetto del presente giudizio, sulla quale il Tribunale del Marocco non si è pronunciato, è la domanda di addebito della separazione, nei termini proposti dalla ricorrente.
Trattasi, secondo i principi del nostro ordinamento, di domanda eventuale ed autonoma, rispetto alla quale occorre interrogarsi se l'intestato Tribunale debba procedere al relativo accertamento della sua fondatezza.
Si ritiene di risolvere il dubbio in senso negativo, sulla base delle seguenti considerazioni.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 17 ottobre 2024, già fissata per la precisazione delle conclusioni, parte ricorrente non si è limitata a prendere atto del deposito della sentenza di divorzio da parte della controparte, emessa dal Tribunale Marocchino durante la pendenza del presente procedimento di separazione, ma ha espressamente dichiarato di intendere “adeguarsi a detto provvedimento”, chiedendo, all'intestato Tribunale, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Parte ricorrente si è espressa nei medesimi termini anche con le note di trattazione scritta da ultimo depositate, in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 15 maggio 2025.
Ebbene, il Collegio ritiene che la mancata riproposizione della predetta domanda, e l'espressa dichiarazione della ricorrente di volersi adeguare alla decisione emessa dal Tribunale del Marocco, seguita dalla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, a spese di lite compensate, costituiscano condotte processuali idonee ad acclarare, in modo inequivocabile, l'assenza di interesse a proseguire, e coltivare, la domanda di addebito.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, va ribadita l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
pagina 8 di 9 Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, occorre considerare l'esito complessivo del presente giudizio;
quindi, il rigetto della domanda di declaratoria di improcedibilità del ricorso svolta dalla parte resistente, la reciproca domanda proposta dalle parti di separazione giudiziale in questa sede, la rinuncia alla domanda di addebito della separazione da parte della ricorrente, nonché la natura familiare della controversia, per cui si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di declaratoria di improcedibilità del ricorso svolta dalla parte resistente;
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 22 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1798/2021 del Ruolo Generale Degli Affari Civili contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per la separazione personale dei coniugi con richiesta di addebito”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
San Nicolò D'Arcidano, Via Liguria nr. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Carta (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sestu, Via Firenze C.F._2
nr. 17;
pagina 1 di 9 ricorrente
contro
nato a Ksar Douir, in [...], il [...] (C.F.: , residente CP_1 C.F._3
in Olbia, Via Copenaghen nr. 30, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Salis (C.F.:
, e dall'Avvocato Marcella Muzzu (C.F.: , C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Olbia, Corso Vittorio Veneto nr. 15 b;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti;
per il PM: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'On.le Tribunale adito, previa comparizione dei coniugi avanti al
Presidente per il tentativo obbligatorio di conciliazione, Voglia, nell'ipotesi di esito negativo dello stesso, pronunciare la separazione personale degli stessi alle seguenti condizioni: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al signor per le ragioni di cui in premessa 2) CP_1
disporre a carico del signor un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro CP_1
300,00 mensili. 3) con vittoria di spese di giudizio”.
Con ordinanza del 17 maggio 2022, pronunciata all'esito dell'udienza calendarizzata nella medesima data, che si celebrava in assenza della parte resistente, il Presidente del Tribunale adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
pagina 2 di 9 fissando udienza per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 ottobre 2022, si costituiva nel presente giudizio parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) IN RITO Dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità del presente procedimento revocando i provvedimenti presi nella fase presidenziale B) NEL MERITO Pronunciare la separazione dei coniugi revocando i provvedimenti presidenziali in ordine al mantenimento. C) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Con ordinanza dell'8 novembre 2022 il Presidente, in qualità di Giudice Istruttore, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c..
All'udienza dell'11 aprile 2023, parte resistente eccepiva la cessazione della materia del contendere, in ragione della sentenza di divorzio per discordia emanata in Marocco, già definitiva, per cui il
Presidente, previa rinuncia da parte delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza, il Tribunale, in composizione collegiale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, per consentire alle parti di fornire prova documentale dell'avvenuta trascrizione della predetta sentenza da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, in quanto riconosciuta conforme alle disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 della Legge nr. 218 del 1995.
Con nota di deposito del 26 gennaio 2024, parte resistente eccepiva che la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale del Marocco non poteva essere trascritta, in quanto il matrimonio celebrato in Marocco, in relazione al quale si richiedeva la pronuncia di separazione, non era mai stato trascritto in Italia, per cui rilevava l'improcedibilità del procedimento per separazione introdotto dalla parte ricorrente.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, in seguito ad approvazione di variazione tabellare prot. 347/2024 INT.
All'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, dando atto dell'intervenuta sentenza di divorzio, emessa dal Tribunale del Marocco il 6 dicembre 2022.
Parte resistente non depositava note scritte.
pagina 3 di 9 Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 22 maggio 2025.
*****
Preliminarmente, deve essere rigettata la domanda di declaratoria di improcedibilità del ricorso svolta dalla parte resistente.
Sul punto, occorre rilevare che, secondo la normativa vigente, la trascrizione del matrimonio estero non
è un requisito obbligatorio per avviare la separazione o il divorzio in Italia. Ciò significa che, anche senza l'annotazione nei Registri dello Stato Civile Italiano, i coniugi possono comunque rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Italiana, per ottenere una pronuncia di separazione, o divorzio.
In tal senso dispone il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, che tratta della competenza, del riconoscimento, e dell'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
In particolare, l'articolo 3 dispone come segue: “
1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
— la residenza abituale dei coniugi, o
— l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
— la residenza abituale del convenuto, o
— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»;
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.
2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «domicile» cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda”.
pagina 4 di 9 La trascrizione in Italia del matrimonio celebrato all'estero è finalizzata alla pubblicità dell'atto, nonché all'eventuale annotazione delle sentenze di separazione o divorzio nei registri dello Stato, e dimostra l'esistenza del vincolo matrimoniale in Italia. Tuttavia, non è un requisito necessario per la pronuncia di separazione, o di divorzio.
Nella specie, dagli atti causa, e dalle allegazioni stesse delle parti, si individua la città di Olbia quale luogo dell'ultima residenza abituale dei coniugi, dove risulta ancora l'attuale residenza della parte resistente. Parte ricorrente ha, inoltre, allegato l'atto di matrimonio celebrato in Marocco, acclarante lo stato “libero” dei coniugi, tradotto in lingua italiana, ed apostillato secondo la Convenzione dell'Aja del
5 ottobre 1961.
Pertanto, il ricorso proposto da si ritiene procedibile. Parte_1
Nel merito, la domanda di separazione, con le conseguenti pronunce, non può essere accolta, essendo effettivamente intervenuta la cessazione della materia del contendere, per effetto della pronuncia di divorzio emessa dal Tribunale del Marocco, e passata in giudicato, come rilevato da entrambe le parti.
Come emerge dalla traduzione della sentenza, il Tribunale di Primo Grado di Meknes, statuendo in materia di Affari della Famiglia, definitivamente pronunciando in udienza pubblica per lo scioglimento del matrimonio, per le altre richieste, ed in contraddittorio tra le parti, ha accolto la domanda di divorzio per motivi di discordia, come proposta all'odierno resistente;
ha, inoltre, riconosciuto i diritti della ricorrente derivanti dal divorzio, consistenti nel “dono di compensazione”, per l'importo di 30.000
Dh, e nell'assegno di alloggio durante il periodo di ritiro legale, per 4.500 Dh.
Orbene, la pronuncia di divorzio emessa da un Tribunale del Marocco, secondo le disposizioni del nuovo codice del diritto di famiglia marocchino è trascrivibile in Italia, e spiega pieni Parte_2 effetti giuridici, trattandosi di decisione fondata su regole giuridiche non contrastanti con l'ordine pubblico. Se la pronuncia divorzile sopravviene allorché il giudizio di separazione in Italia è pendente, in questo va dichiarata la cessazione della materia del contendere (vedi in questo senso Trib. Reggio
Emilia, sez. I, sentenza 22 marzo 2014).
Nel caso oggetto di decisione, non vi è prova che la sentenza prodotta in atti sia stata trascritta dall'Ufficiale dello Stato Civile, ma il Collegio non ritiene che tale condizione sia necessaria per ottenere una declaratoria di cessata materia del contendere.
La trascrizione, come già premesso con riferimento all'atto di matrimonio, è finalizzata a rendere pubblico l'effetto dello scioglimento del matrimonio, ma la sentenza di divorzio marocchina può essere riconosciuta in Italia, anche se non è stata trascritta. Per il riconoscimento, occorre che la sentenza sia pagina 5 di 9 munita di legalizzazione e traduzione in italiano, e che vengano rispettati i requisiti previsti per il riconoscimento delle sentenze straniere, come la competenza del Giudice che ha emesso la sentenza, e la mancanza di contrasto con l'ordinamento italiano.
La Legge 218/1995 prevede che le sentenze di divorzio emesse all'estero possano essere riconosciute in
Italia, purché vengano rispettati determinati requisiti.
Ai sensi dell'art. 64 della Legge 218/1995, “
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
L'art. 65 della richiamata disciplina, dispone che: “1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Nella specie, per quanto di interesse in questa sede, limitatamente alla pronuncia di cessata materia del contendere, che impone al Giudice di valutare se il mutamento della situazione sostanziale, dedotto in giudizio dalle parti, sia idoneo ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909), occorre rilevare che i richiamati requisiti appaiono rispettati, trattandosi di pronuncia emessa secondo le disposizioni del nuovo codice del diritto di famiglia marocchino entrato in vigore il 5 febbraio 2004. Parte_2
La riforma del diritto di famiglia è stata attuata secondo i seguenti principi normativi:
1. eliminazione della regola dell'obbedienza della moglie al marito;
pagina 6 di 9 Per_
2. l'individuazione del tutore matrimoniale ( non è più obbligatoria, ma è un diritto della donna, che può rinunciarvi;
3. l'età minima per sposarsi è fissata per entrambi i coniugi a 18 anni;
4. il matrimonio poligamico è delimitato da regole sostanziali procedurali;
5. il ripudio può essere esercitato solo all'interno di una procedura giudiziaria ben precisa;
6. viene protetto il diritto del minore in caso di custodia, garantendo il diritto all'alloggio, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione religiosa;
7. la donna può chiedere il divorzio liberamente, senza dover provare il danno subito;
8. nel caso della nascita di un figlio da due persone non sposate, il nuovo codice ammette il riconoscimento della paternità;
9. si può derogare alla regola della separazione dei beni, prevedendo la possibilità per gli sposi di stipulare nel contratto di matrimonio un accordo di comunione dei beni per tutto ciò che sarà acquistato durante il matrimonio;
10. infine, a differenza della precedente legislazione, è previsto l'intervento del Pubblico Ministero in tutte le azioni proposte ai sensi del nuovo codice.
Questa normativa può, pertanto, essere ritenuta pienamente conforme ai principi fondamentali del c.d. ordine pubblico, nel cui ambito può essere ricompreso il principio di uguaglianza, parità e non discriminazione tra i coniugi.
Con riguardo alla possibilità di riconoscere la sentenza straniera di divorzio pronunciata senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi, ed al decorso di un periodo di tempo adeguato, tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, la Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, ed ha osservato che, ai fini del riconoscimento in Italia di una simile sentenza straniera, deve ritenersi necessario e sufficiente che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venire meno della comunione di vita tra i coniugi (cfr. Cass. 16978/2006), accertamento che è stato effettuato dal Tribunale Marocchino.
In relazione, poi, alla disamina delle domande oggetto del presente ricorso, come premesso, il
Tribunale di Meknes, oltre ad essersi pronunciato sullo scioglimento del matrimonio, ha riconosciuto i diritti della ricorrente derivanti dal divorzio nel dono di compensazione, e nell'assegno di alloggio durante il periodo di ritiro legale, dando atto in motivazione che, per determinare gli importi indicati in dispositivo, il Tribunale si è basato sul fatto che il marito, secondo quanto previsto nell'atto di pagina 7 di 9 matrimonio, risultava essere Manager di una società, ed in base a quanto dichiarato dall'odierno resistente, in assenza di prova specifica del relativo stipendio.
Il Tribunale del Marocco ha altresì trattato la domanda dell'odierna ricorrente, avente ad oggetto la declaratoria di annullamento del procedimento per divorzio, stante la pendenza del giudizio di separazione in Italia, rilevando “l'assenza dei presupposti per litispendenza per il fatto che la sentenza emessa ha disposto la separazione tra le due parti, e non il divorzio”. È chiaro che, nel momento in cui il Tribunale di Meknes richiama la sentenza di separazione, in realtà intende riferirsi all'ordinanza presidenziale emessa il 17 maggio 2022, e prodotta dall'odierna ricorrente nel procedimento per divorzio davanti all'Autorità Giudiziaria straniera.
La sola questione, oggetto del presente giudizio, sulla quale il Tribunale del Marocco non si è pronunciato, è la domanda di addebito della separazione, nei termini proposti dalla ricorrente.
Trattasi, secondo i principi del nostro ordinamento, di domanda eventuale ed autonoma, rispetto alla quale occorre interrogarsi se l'intestato Tribunale debba procedere al relativo accertamento della sua fondatezza.
Si ritiene di risolvere il dubbio in senso negativo, sulla base delle seguenti considerazioni.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 17 ottobre 2024, già fissata per la precisazione delle conclusioni, parte ricorrente non si è limitata a prendere atto del deposito della sentenza di divorzio da parte della controparte, emessa dal Tribunale Marocchino durante la pendenza del presente procedimento di separazione, ma ha espressamente dichiarato di intendere “adeguarsi a detto provvedimento”, chiedendo, all'intestato Tribunale, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Parte ricorrente si è espressa nei medesimi termini anche con le note di trattazione scritta da ultimo depositate, in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 15 maggio 2025.
Ebbene, il Collegio ritiene che la mancata riproposizione della predetta domanda, e l'espressa dichiarazione della ricorrente di volersi adeguare alla decisione emessa dal Tribunale del Marocco, seguita dalla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, a spese di lite compensate, costituiscano condotte processuali idonee ad acclarare, in modo inequivocabile, l'assenza di interesse a proseguire, e coltivare, la domanda di addebito.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, va ribadita l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
pagina 8 di 9 Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, occorre considerare l'esito complessivo del presente giudizio;
quindi, il rigetto della domanda di declaratoria di improcedibilità del ricorso svolta dalla parte resistente, la reciproca domanda proposta dalle parti di separazione giudiziale in questa sede, la rinuncia alla domanda di addebito della separazione da parte della ricorrente, nonché la natura familiare della controversia, per cui si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di declaratoria di improcedibilità del ricorso svolta dalla parte resistente;
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 22 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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