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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/08/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al 819 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Domenico Criaco) Parte_1 appellante
E
(avv. Francesco Izzo), (avv. Angela Controparte_1 Controparte_2
Marafioti), (avv.ti Gianfranco Esposito, Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto CP_3
Greco, Silvia Parisi) appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Spettanze retributive e contributive per lavoratore socialmente utile assunto come dipendente a tempo determinato.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. che presso il comune di prestava, in quanto Parte_1 CP_1 lavoratore socialmente utile, l'attività di geometra inquadrato nella categoria C1, ha
Pag. 1 di 7 stipulato con quello stesso comune, in data 30.12.2014, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per svolgere le medesime mansioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
2. Le parti hanno concordato di subordinare “l'efficacia del contratto” a due condizioni. Ossia: 1) all'erogazione del necessario finanziamento da parte della
; 2) all'esito positivo del controllo da parte della competente Controparte_2 commissione del ministero dell'interno, a cui sono state trasmesse le delibere di giunta e di consiglio che autorizzavano la stipula del contratto. Hanno altresì previsto che il contratto si sarebbe risolto “nel caso di mancata approvazione da parte della medesima commissione”.
3. La prima condizione si è avverata il 30.3.2015, con l'accredito da parte della delle somme occorrenti per la “contrattualizzazione” dei lavoratori CP_2 socialmente utili del comune di Pizzo1. La commissione ministeriale, con nota del
14.10.2015, ha invece negato l'approvazione. Sicché il comune, con delibera di giunta dell'11.11.2015, ha annullato le precedenti deliberazioni propedeutiche alla stipula del contratto e ha preso atto del “rientro” del ricorrente “nel bacino dei lavoratori socialmente utili”.
4. Sennonché, la Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 22.12.2015, ha dichiarato incostituzionale la disposizione legislativa in base alla quale la commissione aveva espresso il suo parere negativo. E di conseguenza il comune di
, con delibera di giunta del 30.12.2015, ha deciso di “annullare” la delibera CP_1 dell'11.11.2015 e di confermare e convalidare (“rimangono confermati e convalidati con efficacia retroattiva”) i contratti individuali di lavoro stipulati con i lavoratori socialmente utili, compreso quello con l'odierno appellante. Ha quindi chiesto alla competente commissione ministeriale di esprimere nuovamente il proprio parere.
5. Dopo aver deciso, con determinazione del 23.2.2016, di non poterlo fare, la commissione – a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4264 del 2018 che
Pag. 2 di 7 ha annullato quella determinazione – ha approvato, il 25.9.2018, la delibera della giunta comunale del 30.12.2015 che aveva confermato retroattivamente (anche) il contratto di lavoro subordinato con l'odierno appellante.
6. Questi, con ricorso al tribunale di Vibo Valentia dell'8.4.2022, ha rivendicato dal comune di e dalla il pagamento delle CP_1 Controparte_2 differenze retributive e il versamento all' dei relativi contributi previdenziali, CP_3 scaturenti (le differenze e i contributi) dalla prestazione di lavoro che ha reso nell'anno 2015 in qualità di dipendente “contrattualizzato”.
7. Il tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , ha CP_2 respinto le domande perché ha ritenuto che: a) l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della determinazione della commissione ministeriale “ostativa all'effettivo ripristino della pienezza del contratto di lavoro a termine della parte ricorrente … non tiene luogo … dell'atto di assenso negato originariamente dalla commissione medesima”; b) la condizione sospensiva apposta al contratto si è invece avverata solo con l'assenso che la commissione ha espresso “nel 2018”, ben oltre il “dies ad quem del contratto lavorativo stesso” e non già, dunque, “in costanza di rapporto”.
8. Il ricorrente impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché, in sintesi, lamenta che: 1) il tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , senza però motivare la decisione sul punto e senza considerare Controparte_2 che la ha assunto “il ruolo di erogatrice della finanza vincolata al rapporto” CP_2
e “di parte attiva nella sequenza procedimentale degli atti funzionali alla contrattualizzazione” dei lavoratori socialmente utili;
2) il tribunale ha trascurato che l'approvazione della commissione ministeriale, benché intervenuta dopo il 31 dicembre 2015, è valsa a conferire formalmente “validità ed efficacia” all'attività di
“lavoratore contrattualizzato” che egli di fatto aveva svolto nel corso del 2015; 3) il tribunale non ha considerato che egli aveva vittoriosamente adito il Consiglio di Stato
e così ottenuto la riedizione, da parte della ridetta commissione ministeriale, del parere positivo che ha dispiegato retroattivamente i suoi effetti sul contratto di lavoro stipulato con l'amministrazione appellata.
9. Resistono: a) il , che ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1 assumendolo infondato;
b) la , che ha ribadito il proprio difetto di Controparte_2
Pag. 3 di 7 legittimazione passiva;
c) l' , che ha eccepito la prescrizione dei contributi di cui CP_3
l'appellante chiede il versamento e, in subordine, si è associato alla sua richiesta.
10. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione e acquisite le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide con la presente sentenza.
DIRITTO
11. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
12. Alla lacuna motivazionale che in effetti affligge la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della regione convenuta, va posto rimedio2 constatando l'assenza, nelle allegazioni dell'appellante e nei documenti che egli richiama, di disposizioni che gravino la regione delle obbligazioni retributive e contributive di cui il medesimo appellante denuncia l'inadempimento. Di tali obbligazioni, nell'ambito del rapporto di lavoro, si fa ordinariamente carico la controparte datoriale e non certo, dunque, chi si è impegnato ad erogarle le risorse necessarie a farvi fronte. Essendo peraltro pacifico che, nella specie, quell'impegno è stato onorato, in quanto è lo stesso appellante a riconoscere come la abbia corrisposto al comune di la CP_2 CP_1 provvista finanziaria occorrente per adempiere alle anzidette obbligazioni. E, così facendo, è altrettanto pacifico che abbia determinato la realizzazione di una delle due condizioni alle quali era subordinata l'efficacia del contratto di lavoro concluso tra le parti: ossia, per l'appunto, l'erogazione del finanziamento regionale.
13. L'appellante ha ragione a lamentarsi della mancata considerazione, da parte del tribunale, della retroattività dell'avveramento anche della seconda condizione sospensiva di efficacia del medesimo contratto di lavoro;
condizione che è integrata dal positivo apprezzamento, da parte della commissione ministeriale competente, delle delibere di giunta propedeutiche a quel contratto.
13.1. Vero è, infatti, che il parere favorevole della commissione ministeriale interpellata dal comune è intervenuto oltre la scadenza del termine di durata annuale
Pag. 4 di 7 del rapporto di lavoro subordinato che da quel contratto scaturisce. Ma è altrettanto vero che ai sensi dell'art. 1360 c.c. gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui il contratto è stato concluso, salvo che a ciò osti la volontà delle parti o la natura del rapporto.
13.2. Nel caso in esame, però, non si ravvisa la contraria volontà delle parti perché, anzi, l'amministrazione datrice di lavoro – con la delibera di giunta del
30.12.2015 – ha manifestato espressamente la volontà di confermare e convalidare,
“con efficacia retroattiva”, il contratto di lavoro stipulato il 30.12.2014. Tale manifestazione di volontà negoziale è idonea, al contempo, a neutralizzare, con pari efficacia retroattiva, l'effetto risolutivo del contratto che era disceso dall'originario parere negativo della commissione ministeriale.
13.3. Né all'avveramento retroattivo della condizione si oppone la natura del rapporto di lavoro. Sia perché, secondo parte della dottrina, non è configurabile, in generale, una natura del rapporto che di per sé valga ad escludere la retroattività3. Sia perché, nel caso particolare, è comunque incontestato tra le parti che il ricorrente abbia svolto, nell'anno 2015, quelle stesse mansioni di geometra che erano state previste nel contratto di lavoro subordinato e che, fino ad allora, aveva del resto svolto con la veste formale di lavoratore socialmente utile.
13.4. Sicché deve convenirsi che il contratto di lavoro, stipulato il 30.12.2014, aveva ad oggetto prestazioni lavorative che comunque il ricorrente avrebbe reso durante l'anno 2015 e che ad essere sospensivamente condizionato era, in sostanza, solo il trattamento economico dovutogli, il quale, all'avverarsi della duplice ridetta condizione, sarebbe stato non più quello previsto per i lavoratori socialmente utili, bensì quello proprio dei lavoratori dipendenti.
13.5. In altri termini, la sospensione concordata tra le parti ha interessato non già l'esecuzione della prestazione richiesta al lavoratore (che l'ha resa comunque), ma il diritto al corrispondente trattamento retributivo, rispetto al quale non vi sono ragioni (desumibili dalla volontà delle parti o dalla natura del rapporto) per derogare
Pag. 5 di 7 al principio secondo cui la titolarità di un credito sottoposto a condizione sospensiva retroagisce al momento della conclusione del contratto che ne costituisce la fonte.
14. Ne consegue il riconoscimento, in favore dell'appellante, del diritto di credito alle differenze retributive che, sulla base del conteggio allegato al ricorso, rivendica nella misura di 4.633,07 euro. Rispetto a tale misura l'ente comunale resistente ha mosso generiche contestazioni, senza indicare una misura diversa o un diverso criterio di calcolo per determinare il differenziale dovuto4.
15. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 22, c. 36, l. n. 724/1994, le relative frazioni mensili del credito dovranno essere aumentate dei soli interessi legali (o della sola rivalutazione monetaria, se è di importo maggiore), stante la natura compensativa e non moratoria degli stessi5.
16. A favore dell' il comune dovrà versare i corrispondenti contributi CP_3 previdenziali e assistenziali, senza che ciò sia precluso dalla prescrizione quinquennale che l' ha infondatamente eccepito, stante la proroga del CP_4 medesimo termine che è prevista dall'art. 3, c. 10 bis, della l. n. 335/1995 e che nella specie si applica vertendosi in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
17. Il medesimo comune soccombente dovrà rifondere al ricorrente le spese di lite che, in considerazione del valore complessivo del credito – anche contributivo – oggetto di controversia, si liquidano come da dispositivo.
18. Nei confronti delle altre parti, se ne dispone la compensazione: a) quanto all' , perché, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, riveste una CP_3
Pag. 6 di 7 posizione coincidente con quella dell'appellante che ne ha fatto domanda;
b) quanto alla stante la necessità di ovviare al difetto di motivazione della declaratoria CP_2 relativa alla sua legittimazione passiva, che affligge la gravata sentenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 9.8.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 150/23, pubblicata in data 9.2.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quando di ragione e in parziale riforma della gravata sentenza condanna il : a) a corrispondere all'appellante, a Controparte_1 titolo di differenze retributive maturate nell'anno 2015, l'importo di 4.633,07 euro oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle singole frazioni del credito, dal dovuto al soddisfo;
b) a versare all' CP_3
i contributi previdenziali e assistenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato svoltosi tra il comune e l'appellante nell'anno 2015;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra l'appellante, l' e la le spese del doppio grado;
CP_3 CP_2
4. Condanna il a rifondere all'appellante le spese di lite che Controparte_1 liquida in 2.700 euro per il primo grado e in 3.000 euro per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. il primo parere della commissione ministeriale: “con decreto dirigenziale de 3 marzo 2015 sono stati liquidati ad alcuni enti locali calabresi le somme per far fronte al pagamento dei contratti a tempo CP_ determinato … Al comune di , per 47 contratti è stato concesso l'importo di …”. Cfr. anche la CP_ delibera di giunta n. 111/2015 del comune di : “… la ha accreditato tutte le Controparte_2 somme richieste dal Comune per la stabilizzazione a tempo determinato …”. 2 Cass. 13733/2014: “Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale”. 3 Così in dottrina: “Secondo un orientamento … non sarebbe in realtà configurabile una “natura del rapporto” che di per sé valga a determinare esclusione o limitazione della retroattività: il riferimento legislativo ad essa andrebbe pertanto inteso come riferimento alla volontà delle parti, quando questa debba essere ricostruita tramite un processo interpretativo, o come riferimento ad una esplicita previsione normativa …”. 4 Cass. 5949/2018: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi …”. Cass. 1562/2003: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., pone a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente …”. 5 In dottrina: “Dal punto di vista sistematico, se presupposto dell'obbligazione d'interessi non è il ritardo imputabile né la liquidità del credito principale, l'inquadramento (prevalente) nella categoria residuale degli interessi compensativi appare maggiormente coerente”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al 819 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Domenico Criaco) Parte_1 appellante
E
(avv. Francesco Izzo), (avv. Angela Controparte_1 Controparte_2
Marafioti), (avv.ti Gianfranco Esposito, Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto CP_3
Greco, Silvia Parisi) appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Spettanze retributive e contributive per lavoratore socialmente utile assunto come dipendente a tempo determinato.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. che presso il comune di prestava, in quanto Parte_1 CP_1 lavoratore socialmente utile, l'attività di geometra inquadrato nella categoria C1, ha
Pag. 1 di 7 stipulato con quello stesso comune, in data 30.12.2014, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per svolgere le medesime mansioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
2. Le parti hanno concordato di subordinare “l'efficacia del contratto” a due condizioni. Ossia: 1) all'erogazione del necessario finanziamento da parte della
; 2) all'esito positivo del controllo da parte della competente Controparte_2 commissione del ministero dell'interno, a cui sono state trasmesse le delibere di giunta e di consiglio che autorizzavano la stipula del contratto. Hanno altresì previsto che il contratto si sarebbe risolto “nel caso di mancata approvazione da parte della medesima commissione”.
3. La prima condizione si è avverata il 30.3.2015, con l'accredito da parte della delle somme occorrenti per la “contrattualizzazione” dei lavoratori CP_2 socialmente utili del comune di Pizzo1. La commissione ministeriale, con nota del
14.10.2015, ha invece negato l'approvazione. Sicché il comune, con delibera di giunta dell'11.11.2015, ha annullato le precedenti deliberazioni propedeutiche alla stipula del contratto e ha preso atto del “rientro” del ricorrente “nel bacino dei lavoratori socialmente utili”.
4. Sennonché, la Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 22.12.2015, ha dichiarato incostituzionale la disposizione legislativa in base alla quale la commissione aveva espresso il suo parere negativo. E di conseguenza il comune di
, con delibera di giunta del 30.12.2015, ha deciso di “annullare” la delibera CP_1 dell'11.11.2015 e di confermare e convalidare (“rimangono confermati e convalidati con efficacia retroattiva”) i contratti individuali di lavoro stipulati con i lavoratori socialmente utili, compreso quello con l'odierno appellante. Ha quindi chiesto alla competente commissione ministeriale di esprimere nuovamente il proprio parere.
5. Dopo aver deciso, con determinazione del 23.2.2016, di non poterlo fare, la commissione – a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4264 del 2018 che
Pag. 2 di 7 ha annullato quella determinazione – ha approvato, il 25.9.2018, la delibera della giunta comunale del 30.12.2015 che aveva confermato retroattivamente (anche) il contratto di lavoro subordinato con l'odierno appellante.
6. Questi, con ricorso al tribunale di Vibo Valentia dell'8.4.2022, ha rivendicato dal comune di e dalla il pagamento delle CP_1 Controparte_2 differenze retributive e il versamento all' dei relativi contributi previdenziali, CP_3 scaturenti (le differenze e i contributi) dalla prestazione di lavoro che ha reso nell'anno 2015 in qualità di dipendente “contrattualizzato”.
7. Il tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , ha CP_2 respinto le domande perché ha ritenuto che: a) l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della determinazione della commissione ministeriale “ostativa all'effettivo ripristino della pienezza del contratto di lavoro a termine della parte ricorrente … non tiene luogo … dell'atto di assenso negato originariamente dalla commissione medesima”; b) la condizione sospensiva apposta al contratto si è invece avverata solo con l'assenso che la commissione ha espresso “nel 2018”, ben oltre il “dies ad quem del contratto lavorativo stesso” e non già, dunque, “in costanza di rapporto”.
8. Il ricorrente impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché, in sintesi, lamenta che: 1) il tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , senza però motivare la decisione sul punto e senza considerare Controparte_2 che la ha assunto “il ruolo di erogatrice della finanza vincolata al rapporto” CP_2
e “di parte attiva nella sequenza procedimentale degli atti funzionali alla contrattualizzazione” dei lavoratori socialmente utili;
2) il tribunale ha trascurato che l'approvazione della commissione ministeriale, benché intervenuta dopo il 31 dicembre 2015, è valsa a conferire formalmente “validità ed efficacia” all'attività di
“lavoratore contrattualizzato” che egli di fatto aveva svolto nel corso del 2015; 3) il tribunale non ha considerato che egli aveva vittoriosamente adito il Consiglio di Stato
e così ottenuto la riedizione, da parte della ridetta commissione ministeriale, del parere positivo che ha dispiegato retroattivamente i suoi effetti sul contratto di lavoro stipulato con l'amministrazione appellata.
9. Resistono: a) il , che ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1 assumendolo infondato;
b) la , che ha ribadito il proprio difetto di Controparte_2
Pag. 3 di 7 legittimazione passiva;
c) l' , che ha eccepito la prescrizione dei contributi di cui CP_3
l'appellante chiede il versamento e, in subordine, si è associato alla sua richiesta.
10. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione e acquisite le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide con la presente sentenza.
DIRITTO
11. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
12. Alla lacuna motivazionale che in effetti affligge la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della regione convenuta, va posto rimedio2 constatando l'assenza, nelle allegazioni dell'appellante e nei documenti che egli richiama, di disposizioni che gravino la regione delle obbligazioni retributive e contributive di cui il medesimo appellante denuncia l'inadempimento. Di tali obbligazioni, nell'ambito del rapporto di lavoro, si fa ordinariamente carico la controparte datoriale e non certo, dunque, chi si è impegnato ad erogarle le risorse necessarie a farvi fronte. Essendo peraltro pacifico che, nella specie, quell'impegno è stato onorato, in quanto è lo stesso appellante a riconoscere come la abbia corrisposto al comune di la CP_2 CP_1 provvista finanziaria occorrente per adempiere alle anzidette obbligazioni. E, così facendo, è altrettanto pacifico che abbia determinato la realizzazione di una delle due condizioni alle quali era subordinata l'efficacia del contratto di lavoro concluso tra le parti: ossia, per l'appunto, l'erogazione del finanziamento regionale.
13. L'appellante ha ragione a lamentarsi della mancata considerazione, da parte del tribunale, della retroattività dell'avveramento anche della seconda condizione sospensiva di efficacia del medesimo contratto di lavoro;
condizione che è integrata dal positivo apprezzamento, da parte della commissione ministeriale competente, delle delibere di giunta propedeutiche a quel contratto.
13.1. Vero è, infatti, che il parere favorevole della commissione ministeriale interpellata dal comune è intervenuto oltre la scadenza del termine di durata annuale
Pag. 4 di 7 del rapporto di lavoro subordinato che da quel contratto scaturisce. Ma è altrettanto vero che ai sensi dell'art. 1360 c.c. gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui il contratto è stato concluso, salvo che a ciò osti la volontà delle parti o la natura del rapporto.
13.2. Nel caso in esame, però, non si ravvisa la contraria volontà delle parti perché, anzi, l'amministrazione datrice di lavoro – con la delibera di giunta del
30.12.2015 – ha manifestato espressamente la volontà di confermare e convalidare,
“con efficacia retroattiva”, il contratto di lavoro stipulato il 30.12.2014. Tale manifestazione di volontà negoziale è idonea, al contempo, a neutralizzare, con pari efficacia retroattiva, l'effetto risolutivo del contratto che era disceso dall'originario parere negativo della commissione ministeriale.
13.3. Né all'avveramento retroattivo della condizione si oppone la natura del rapporto di lavoro. Sia perché, secondo parte della dottrina, non è configurabile, in generale, una natura del rapporto che di per sé valga ad escludere la retroattività3. Sia perché, nel caso particolare, è comunque incontestato tra le parti che il ricorrente abbia svolto, nell'anno 2015, quelle stesse mansioni di geometra che erano state previste nel contratto di lavoro subordinato e che, fino ad allora, aveva del resto svolto con la veste formale di lavoratore socialmente utile.
13.4. Sicché deve convenirsi che il contratto di lavoro, stipulato il 30.12.2014, aveva ad oggetto prestazioni lavorative che comunque il ricorrente avrebbe reso durante l'anno 2015 e che ad essere sospensivamente condizionato era, in sostanza, solo il trattamento economico dovutogli, il quale, all'avverarsi della duplice ridetta condizione, sarebbe stato non più quello previsto per i lavoratori socialmente utili, bensì quello proprio dei lavoratori dipendenti.
13.5. In altri termini, la sospensione concordata tra le parti ha interessato non già l'esecuzione della prestazione richiesta al lavoratore (che l'ha resa comunque), ma il diritto al corrispondente trattamento retributivo, rispetto al quale non vi sono ragioni (desumibili dalla volontà delle parti o dalla natura del rapporto) per derogare
Pag. 5 di 7 al principio secondo cui la titolarità di un credito sottoposto a condizione sospensiva retroagisce al momento della conclusione del contratto che ne costituisce la fonte.
14. Ne consegue il riconoscimento, in favore dell'appellante, del diritto di credito alle differenze retributive che, sulla base del conteggio allegato al ricorso, rivendica nella misura di 4.633,07 euro. Rispetto a tale misura l'ente comunale resistente ha mosso generiche contestazioni, senza indicare una misura diversa o un diverso criterio di calcolo per determinare il differenziale dovuto4.
15. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 22, c. 36, l. n. 724/1994, le relative frazioni mensili del credito dovranno essere aumentate dei soli interessi legali (o della sola rivalutazione monetaria, se è di importo maggiore), stante la natura compensativa e non moratoria degli stessi5.
16. A favore dell' il comune dovrà versare i corrispondenti contributi CP_3 previdenziali e assistenziali, senza che ciò sia precluso dalla prescrizione quinquennale che l' ha infondatamente eccepito, stante la proroga del CP_4 medesimo termine che è prevista dall'art. 3, c. 10 bis, della l. n. 335/1995 e che nella specie si applica vertendosi in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
17. Il medesimo comune soccombente dovrà rifondere al ricorrente le spese di lite che, in considerazione del valore complessivo del credito – anche contributivo – oggetto di controversia, si liquidano come da dispositivo.
18. Nei confronti delle altre parti, se ne dispone la compensazione: a) quanto all' , perché, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, riveste una CP_3
Pag. 6 di 7 posizione coincidente con quella dell'appellante che ne ha fatto domanda;
b) quanto alla stante la necessità di ovviare al difetto di motivazione della declaratoria CP_2 relativa alla sua legittimazione passiva, che affligge la gravata sentenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 9.8.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 150/23, pubblicata in data 9.2.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quando di ragione e in parziale riforma della gravata sentenza condanna il : a) a corrispondere all'appellante, a Controparte_1 titolo di differenze retributive maturate nell'anno 2015, l'importo di 4.633,07 euro oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle singole frazioni del credito, dal dovuto al soddisfo;
b) a versare all' CP_3
i contributi previdenziali e assistenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato svoltosi tra il comune e l'appellante nell'anno 2015;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra l'appellante, l' e la le spese del doppio grado;
CP_3 CP_2
4. Condanna il a rifondere all'appellante le spese di lite che Controparte_1 liquida in 2.700 euro per il primo grado e in 3.000 euro per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. il primo parere della commissione ministeriale: “con decreto dirigenziale de 3 marzo 2015 sono stati liquidati ad alcuni enti locali calabresi le somme per far fronte al pagamento dei contratti a tempo CP_ determinato … Al comune di , per 47 contratti è stato concesso l'importo di …”. Cfr. anche la CP_ delibera di giunta n. 111/2015 del comune di : “… la ha accreditato tutte le Controparte_2 somme richieste dal Comune per la stabilizzazione a tempo determinato …”. 2 Cass. 13733/2014: “Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale”. 3 Così in dottrina: “Secondo un orientamento … non sarebbe in realtà configurabile una “natura del rapporto” che di per sé valga a determinare esclusione o limitazione della retroattività: il riferimento legislativo ad essa andrebbe pertanto inteso come riferimento alla volontà delle parti, quando questa debba essere ricostruita tramite un processo interpretativo, o come riferimento ad una esplicita previsione normativa …”. 4 Cass. 5949/2018: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi …”. Cass. 1562/2003: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., pone a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente …”. 5 In dottrina: “Dal punto di vista sistematico, se presupposto dell'obbligazione d'interessi non è il ritardo imputabile né la liquidità del credito principale, l'inquadramento (prevalente) nella categoria residuale degli interessi compensativi appare maggiormente coerente”.