Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1163/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 05/06/1978, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Di Vita;
appellante
CONTRO
con sede in Roma, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Mauro;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. Parte_1
2238/2022, di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di euro 97.036,48 in favore della ricorrente in monitorio (già Controparte_1
, a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica. Controparte_2
La società appellata, costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
La causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il
30.10.2024, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è priva di fondamento.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., novellati dal d.l. 83/2012 conv. con mod. nella legge 134/2012, impongono all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi del provvedimento impugnato nonché ai passaggi argomentativi che lo sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (da ultimo Cass. 13535/2018). A tali requisiti risponde l'odierna impugnazione, sostenuta, in relazione ai passaggi argomentativi della decisione di prime cure, da una motivazione volta a evidenziare l'asserito errore del Tribunale.
3. Nel merito, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non bisognevole di ulteriore prova la pretesa creditoria dedotta in giudizio, infondatamente sorretta da una ricostruzione dei consumi priva di base obiettiva sia sotto il profilo della durata, ingiustificatamente estesa al quinquennio precedente la data della verifica tecnica del 16.6.2014, sia sotto il profilo della quantità di kWh consumati per unità di tempo, ampiamente superiore a quella determinabile per via presuntiva sulla scorta delle bollette relative ai consumi regolarmente registrati negli anni successivi al 2014.
La doglianza è parzialmente da accogliere.
Reputa la Corte che nella fattispecie in esame le regole di liquidazione del credito non debbano essere diverse da quelle ordinariamente operanti in tutti i casi di inadempimento contrattuale. In tutti i casi di alterato o mancante funzionamento dell'apparecchio misuratore dei consumi il credito del fornitore di energia elettrica non può essere determinato alla stregua di criteri convenzionali con finalità criptosanzionatoria, ma dev'essere provato, in conformità al primo comma dell'art. 2697 c.c., dalla società di vendita, anche in base a elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici o stima induttiva di consumi legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass.
13605/2019).
È perciò da respingere la ricostruzione dei consumi fatta secondo il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, giacché non rispondente sul piano logico e della comune 3
esperienza a una presunzione di effettivo consumo;
e, nel caso specifico, in assenza di più precisi elementi di valutazione, può attendibilmente farsi ricorso, per quanto attiene alla durata del prelievo non registrato e da determinare, alla tabella di ricostruzione dei consumi elaborata dalla società erogatrice dell'energia, dalla quale si desume che nel quinquennio giugno 2009-giugno 2014 i consumi fatturati, cioè registrati ad allaccio abusivo operante, sono stati, costantemente e senza apprezzabili variazioni, assai inferiori a quelli registrati, dopo la rimozione dell'allaccio abusivo, dal nuovo contatore installato con diversa intestazione per l'alimentazione della medesima attività economica, quali desumibili dalle bollette prodotte in giudizio dall'opponente, e per quanto attiene all'entità dei consumi nell'arco dello stesso quinquennio, alla media dei consumi mensili regolarmente contabilizzati nel biennio 2015-2016 e puntualmente documentati per tutti i bimestri dalle cennate bollette, ragionevolmente da supporre in via di approssimazione immutati rispetto a quelli dei cinque anni precedenti.
4. Sulla base di ciò, quantificati in 4.338 kWh i consumi mensili del quinquennio in contestazione e in 260.280 il consumo dell'intero periodo, e detratto il dato di 87.615 kWh, relativo a quanto già fatturato e pagato (vds. tabella di ricostruzione in atti), al calcolo CP_2
del credito pecuniario insoddisfatto può pervenirsi proporzionando al risultato della sottrazione, pari a 172.665 kWh, l'importo di € 97.036,48 preteso dalla ricorrente in monitorio per il consumo di 524.460 kWh, ossia moltiplicando il prezzo di ciascun kWh (€
97.036,48: kWh 524.460 = € 0,185) per la quantità di energia presuntivamente consumata e non pagata (€ 0,185 x kWh 172.665 = € 31.943,02).
In tal senso la sentenza di primo grado dev'essere riformata, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 31.943,02, oltre agli interessi legali dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo sino al soddisfacimento del credito.
5. In ossequio al principio per cui, in tema di regolamento delle spese processuali, la soccombenza, rilevante ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va individuata con riguardo all'esito del processo considerato unitariamente e non dei singoli suoi segmenti (da ultimo, Cass.
23769/2024), e alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo 4
a reciproca soccombenza, l'appellante dev'essere condannato a rifondere alla controparte le spese dei due gradi del giudizio, determinate, con riguardo al decisum e alla modesta complessità della causa, nella misura di euro 3.809,00 per il primo grado, e di euro 4.996,00 per l'appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2238/2022, appellata da
, revoca il decreto ingiuntivo n. 4085/2020 del medesimo Tribunale e Parte_1
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 31.943,02, oltre agli interessi legali dal 14.9.2020 sino al soddisfacimento del credito;
condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 3.809,00 per il primo grado, ed euro 4.996,00 per l'appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 11 febbraio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo