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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/5036
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5036/2024 promossa da:
, nata a [...], Argentina, il 08/07/1962; Parte_1 Parte_2
nato in [...]́rdoba, Argentina, il 12/11/1992; nato in [...]́rdoba, Argentina, il Parte_3
19/08/1994 tutti rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Annamaria
Zarrelli (C.F.: ) e dall'Avv. Simona Sanvitale (C.F.: C.F._1
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in C.F._2
Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31 pec: Email_1
come da procura in atti Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: -riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
-per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana Persona_1
nata in data [...] nel Comune di Torino (cfr. doc. in atti n. 1), poi emigrata in Argentina ove decedeva in data 30/03/1940 (cfr. doc. in atti n. 3), senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Repubblica Argentina (Potere Giudiziario della
Repubblica di Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICA che nel Registro Elettorale
Nazionale, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per elezione maggiori di sedici anni di età, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, fino a oggi non è stato/a registrato/ail/la signor/a o o Per_2 Controparte_2 Persona_1 [...]
o nato/a il 20/08/1895 in Italia – Torino – Torino Deceduta” (cfr. doc. in atti n. 2). Persona_3 Pt_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_3
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 12/04/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28/02/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo, mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 15/07/1915, l'ava ontraeva matrimonio in Argentina con Persona_1
QU ON QU (cfr. doc. in atti n. 4), e dalla loro unione ivi nasceva in epoca pre- costituzionale, e precisamente in data 08/05/1916 (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_4
- contraeva matrimonio in Argentina in data 26/12/1936 con Persona_4 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione ivi nasceva, altresì, in epoca pre-costituzionale
[...]
in data 26/01/1941 (cfr. doc. in atti n. 7 e 13); Persona_6
- contraeva matrimonio in Argentina in data 15/12/1960 con Persona_6 Controparte_4
(cfr. doc. in atti n. 8) e dalla loro unione nasceva la ricorrente , nata a
[...] Parte_1
San Luis, Argentina, il 08/07/1962 (cfr. doc. in atti n. 9);
- contraeva matrimonio in Argentina in data 20/07/1990 con Parte_1 Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 10) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti: nato in
[...] Parte_2
Córdoba, Argentina, il 12/11/1992 (cfr. doc. in atti n. 11) e nato in [...]́rdoba, Argentina, Parte_3
il 19/08/1994 (cfr. doc. in atti n. 12).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina. Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di dimostrata dal certificato di nascita (cfr. Persona_1
doc. in atti n. 1) e dal certificato di morte dal quale si evince che fosse italiana (cfr. doc. in atti n. 3), nonché dal certificato negativo di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiana, dunque, rasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_1
nata in [...] in data [...] (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_4
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'ava italiana arebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa perché ai sensi Persona_1 dell'art. 1 L. 555/1912 la trasmissione della cittadinanza poteva avvenire solo per via paterna.
Tuttavia, l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana per nascita, Persona_1
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto donna e per il fatto che perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana trasmetteva la cittadinanza Persona_1
a sua volta alla propria figlia e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni Persona_4
ricorrenti, ovvero, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Quanto alle spese, considerato che il non si è opposto nel merito all'accoglimento della CP_1
domanda e non risulta che i ricorrenti abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa, le stesse vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
nata in [...], il [...]; nato in [...], il [...]; Parte_2 [...]
nato Argentina, il 19/08/1994 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei Pt_3
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 28 febbraio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5036/2024 promossa da:
, nata a [...], Argentina, il 08/07/1962; Parte_1 Parte_2
nato in [...]́rdoba, Argentina, il 12/11/1992; nato in [...]́rdoba, Argentina, il Parte_3
19/08/1994 tutti rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Annamaria
Zarrelli (C.F.: ) e dall'Avv. Simona Sanvitale (C.F.: C.F._1
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in C.F._2
Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31 pec: Email_1
come da procura in atti Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: -riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
-per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana Persona_1
nata in data [...] nel Comune di Torino (cfr. doc. in atti n. 1), poi emigrata in Argentina ove decedeva in data 30/03/1940 (cfr. doc. in atti n. 3), senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Repubblica Argentina (Potere Giudiziario della
Repubblica di Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICA che nel Registro Elettorale
Nazionale, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per elezione maggiori di sedici anni di età, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, fino a oggi non è stato/a registrato/ail/la signor/a o o Per_2 Controparte_2 Persona_1 [...]
o nato/a il 20/08/1895 in Italia – Torino – Torino Deceduta” (cfr. doc. in atti n. 2). Persona_3 Pt_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_3
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 12/04/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28/02/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo, mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 15/07/1915, l'ava ontraeva matrimonio in Argentina con Persona_1
QU ON QU (cfr. doc. in atti n. 4), e dalla loro unione ivi nasceva in epoca pre- costituzionale, e precisamente in data 08/05/1916 (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_4
- contraeva matrimonio in Argentina in data 26/12/1936 con Persona_4 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione ivi nasceva, altresì, in epoca pre-costituzionale
[...]
in data 26/01/1941 (cfr. doc. in atti n. 7 e 13); Persona_6
- contraeva matrimonio in Argentina in data 15/12/1960 con Persona_6 Controparte_4
(cfr. doc. in atti n. 8) e dalla loro unione nasceva la ricorrente , nata a
[...] Parte_1
San Luis, Argentina, il 08/07/1962 (cfr. doc. in atti n. 9);
- contraeva matrimonio in Argentina in data 20/07/1990 con Parte_1 Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 10) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti: nato in
[...] Parte_2
Córdoba, Argentina, il 12/11/1992 (cfr. doc. in atti n. 11) e nato in [...]́rdoba, Argentina, Parte_3
il 19/08/1994 (cfr. doc. in atti n. 12).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina. Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di dimostrata dal certificato di nascita (cfr. Persona_1
doc. in atti n. 1) e dal certificato di morte dal quale si evince che fosse italiana (cfr. doc. in atti n. 3), nonché dal certificato negativo di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiana, dunque, rasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_1
nata in [...] in data [...] (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_4
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'ava italiana arebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa perché ai sensi Persona_1 dell'art. 1 L. 555/1912 la trasmissione della cittadinanza poteva avvenire solo per via paterna.
Tuttavia, l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana per nascita, Persona_1
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto donna e per il fatto che perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana trasmetteva la cittadinanza Persona_1
a sua volta alla propria figlia e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni Persona_4
ricorrenti, ovvero, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Quanto alle spese, considerato che il non si è opposto nel merito all'accoglimento della CP_1
domanda e non risulta che i ricorrenti abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa, le stesse vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
nata in [...], il [...]; nato in [...], il [...]; Parte_2 [...]
nato Argentina, il 19/08/1994 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei Pt_3
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 28 febbraio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio