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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/07/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 186/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente Relatore -
2) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice–
3) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 186/2022 vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...], in data [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sant'Arsenio (SA), alla via Foce n 79, presso lo studio dell'avv. Carmine
Viglione, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-ricorrente-
e
(c.f. , nata ad [...] in data [...] ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Salerno (SA), al Corso Garibaldi n. 103, presso lo studio degli avv.ti Alberto
Cerracchio e Francesco Cerracchio, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
2 / 6
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 18.3.2025, il P.M. in data 15-7-2025 preso atto della cessazione della materia del contendere, si è rimesso alle valutazioni e determinazioni del
Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2022, il sig. chiedeva al Tribunale di Lagonegro Parte_1 di dichiarare la sua separazione personale con addebito alla sig.ra . Controparte_1
A sostegno della propria domanda il ricorrente premetteva:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 8 agosto 1992, in Auletta con , nata Controparte_1 il 28.07.1964 in Auletta (SA) ed ivi residente in via Vico II Castello;
- dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: nato a [...] [...], Persona_1 Per_2 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...];
[...] Persona_3
-nell'anno 1999 i coniugi costituivano un'azienda familiare avente ad oggetto un negozio di alimentari
(P.IVA ) esercitato in Auletta presso i locali di Via Largo Cappelli n.4/bis. L'attività P.IVA_1 commerciale, di cui il titolare è ricorrente, veniva gestita da entrambi i coniugi in maniera paritaria;
- nell'anno 2013, a seguito della concessione in gestione da parte del Comune di Auletta di un'area verde denominata “Pineta” con relativo chiosco, i coniugi intraprendevamo in comunione Controparte_2
l'ulteriore attività commerciale finalizzata alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, denominata con titolarità formale della sig.ra (P.IVA CP_3 Controparte_1
), i cui costi di apertura e gestione venivano assunti integralmente dal sig. , P.IVA_2 Parte_1 divenuto beneficiario di un risarcimento danni conseguente a sinistro stradale subito nel luglio del 2005;
-il rapporto affettivo tra coniugi iniziava ad incrinarsi a decorrere dall'anno 2017, allorquando il ricorrente viene a conoscenza diretta di una relazione extraconiugale della CP
- il veniva completamente privato di ogni fonte di reddito a totale appannaggio della Parte_1 CP
-con l'inizio delle restrizioni conseguenti alla pandemia da Covid 19, il rapporto coniugale subisce la definitiva ed irrimediabile rottura per esclusiva volontà della sig.ra al “lockdown” la stessa si CP allontanava volontariamente dalla residenza familiare, trasferendosi, insieme al secondogenito Per_2 presso l'abitazione della propria madre, omettendo di provvedere tanto ai bisogni alimentari del Parte_1 quanto al pagamento delle utenze domestiche;
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione e previa 3 / 6
emanazione di provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitale alla Sig.ra CP
, in conseguenza della realizzazione di condotte gravemente lesive a carico del coniuge
[...] Parte_1
concretatesi in palese violazioni degli obblighi di assistenza morale e materiale conseguenti al
[...] matrimonio, oltre che per condotta integrante una grave forma di violenza psicologica realizzata con atti e comportamenti denigratori e lesivi della dignità della sua persona oltre che della sua sfera affettiva ed economica;
- porre a carico della moglie, l'obbligo di corrispondere al sig. un Controparte_1 Parte_1 congruo assegno mensile provvisorio per il suo sostentamento, trovandosi in evidente stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 02.05.2022, si costituiva la sig. , la quale impugnava la domanda in quanto totalmente infondata in fatto Controparte_1
e in diritto.
Innanzitutto, la stessa non si opponeva alla richiesta di separazione, ma proponeva a sua volta domanda riconvenzionale di addebito, sottolineando il totale disinteresse e la mancanza di collaborazione del sig.
nell'ambito del nucleo familiare. Parte_1
Inoltre, la resistente offriva dei chiarimenti sui comportamenti tenuti da entrambi nel rapporto coniugale e nella costituzione del nucleo familiare.
La stessa lamentava che il sig. non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa né aveva sostenuto Parte_1 la famiglia con proprie risorse derivanti da attività di lavoro. Anzi, l'unico sostentamento dell'intera famiglia proveniva dalla gestione dell'attività di vendita al pubblico di alimentari.
Oltre gestire totalmente il negozio, la sig. era l'unico genitore che aveva accudito e cresciuto i CP figli che ancora tutt'oggi vivono con lei.
Relativamente alla situazione dei figli, la stessa rappresentava che il primo figlio conduttore di Per_1 un'attività commerciale nel settore della ristorazione con la licenza commerciale comunque intestata alla madre, e lavora seppure saltuariamente per lo più d'estate; tale esercizio è stato aperto dalla madre, a suo nome con l'ausilio per l'allestimento da parte della madre e con autorizzazione del Comune di Auletta;
il secondo figlio partecipa e si dedica quotidianamente ad affiancare la madre nell'esercizio Per_2 commerciale di vendita di sostanze alimentari di Largo Via Cappelli in Auletta;
infine la terza figlia ,dopo aver conseguito brillantemente la laurea triennale all'Università degli Studi di Napoli, si adopera con il solo aiuto della madre a conseguire la specialistica.
Ancora, la resistente riteneva infondata la violazione dell'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, essendosi ormai estinto il rapporto matrimoniale sia sul piano dello status personale dei coniugi, sia sul piano dei rapporti economico patrimoniali.
Inoltre, la sig.ra sosteneva che la richiesta di addebito della separazione non poteva giustificarsi CP sulla sola denuncia di violazione dei doveri coniugali dovendo il ricorrente dimostrare tali condotte e il relativo nesso causale tra le stesse e la prosecuzione della convivenza. 4 / 6
Infine, la stessa riteneva infondata anche la domanda dell'assegno di mantenimento, essendosi il ricorrente limitato a riferire di uno stato di disoccupazione, senza dimostrare le cause che non gli consentono di trovare lavoro.
Da ultimo, la resistente in adesione alla richiesta di separazione e qualora il tentativo di conciliazione non avesse esito positivo, chiedeva di emettersi una sentenza parziale con cui:
- “il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi;
- assegnare la casa coniugale, con tutti i beni mobili che la compongono, peraltro condotta in affitto alla sig.ra che la continuerà ad abitare unitamente ai figli, facendosi carico del pagamento Controparte_1 del canone, oltre che del costo delle energie primarie;
- soprassedere per il momento a qualsiasi statuizione in materia di assegno di mantenimento, in attesa della successiva attività istruttoria;
- nominare il Giudice I. innanzi al quale continuerà causa per l'attività istruttoria”.
Per tutti questi motivi, la resistente chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1)” effettuare il tentativo di conciliazione con estrema fermezza e perentorietà;
2) nominare il Giudice I. innanzi al quale continuerà la causa per l'attività istruttoria;
3) in sede di provvedimenti presidenziali prendere atto della volontà spiegata dalla resistente di aderire alla pronuncia della separazione con sentenza parziale;
4) nella denegata ipotesi di mancata riconciliazione, accogliere con sentenza parziale le richieste testè formulate e quindi
a) dichiarare la separazione dei coniugi con facoltà di scegliere ognuno la propria dimora;
b) assegnare la casa coniugale, peraltro condotta in affitto alla stessa sig.ra , che la Controparte_1 continuerà ad abitare unitamente ai tre figli, facendosi carico del pagamento del canone oltre che del costo delle energie primarie;
c) statuire un assegno di mantenimento a carico del sig. in favore dei due figli e Parte_1 Per_2
non ancora economicamente autosufficienti;
Per_3
5) accertare e quindi dichiarare che la separazione invocata dal Sig. è imputabile solo a Parte_1 quest'ultimo e per l'effetto porre a carico del medesimo una quota di mantenimento in favore dei figli, siccome e non sono ancora economicamente autosufficienti;
Per_2 Per_3
5) dichiarare che i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria dimora;
9) con vittoria di spese, diritti e funzioni di causa e diretta attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.
All'esito dell'udienza del 18.05.2022 di comparizione personale delle parti, il Presidente con provvedimento contestuale: autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altra parte comportamenti corretti e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
All'udienza del 11.07.2022 la causa veniva assegnata a sentenza sullo status personale in base alle conclusioni precisate dai procuratori delle parti;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso con propria nota del 18.07.2022. 5 / 6
Con sentenza non definitiva n 573/2022, il Collegio dichiarava la separazione personale dei coniugi e e fissava con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio innanzi Parte_1 Controparte_4 al Giudice istruttore e concedeva i termini ex art 183, VI comma, c.p.c.
Con note congiunte depositate in data 17.01.2025, le parti, tramite i loro procuratori muniti di procura speciale, hanno reciprocamente rinunciato alle reciproche domande di addebito, nonché alle rispettive richieste di assegno alimentare e contributo al mantenimento proposte, ed al contempo alle rispettive istanze istruttorie.
Con provvedimento del 19.06.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 17.06.2025, la causa è stata rimessa al mutato Collegio per la decisione senza concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il P.M. in data 15-7-2025 preso atto della cessazione della materia del contendere, si è rimesso alle valutazioni e determinazioni del Giudice
Tanto premesso va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, 6 / 6
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle predette osservazioni, la sopravvenuta e contestuale rinuncia delle parti alle rispettive pretese, posto che è già stata dichiarata la separazione tra le stesse, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto fra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, il Collegio è tenuto in ogni caso a liquidarle – anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge – in virtù del principio di soccombenza virtuale “ laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “ normale “ probabilità di accoglimento della pretesa della parte sui criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito “ ( Cass. Ord.
9.10.2017 n 23618; in tal senso Cass, sez. II, 21.03.2016 n 5555; Cass., sez. III, 25.02.2009 n 4483; Cass., sez. III, 8.06.2005 n 11962, Cass., sez. III, 2.08.2004, n 14775).
Nella specie, la natura della controversia e la contestuale rinuncia di entrambe le parti impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente Relatore -
2) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice–
3) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 186/2022 vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...], in data [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sant'Arsenio (SA), alla via Foce n 79, presso lo studio dell'avv. Carmine
Viglione, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-ricorrente-
e
(c.f. , nata ad [...] in data [...] ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Salerno (SA), al Corso Garibaldi n. 103, presso lo studio degli avv.ti Alberto
Cerracchio e Francesco Cerracchio, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
2 / 6
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 18.3.2025, il P.M. in data 15-7-2025 preso atto della cessazione della materia del contendere, si è rimesso alle valutazioni e determinazioni del
Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2022, il sig. chiedeva al Tribunale di Lagonegro Parte_1 di dichiarare la sua separazione personale con addebito alla sig.ra . Controparte_1
A sostegno della propria domanda il ricorrente premetteva:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 8 agosto 1992, in Auletta con , nata Controparte_1 il 28.07.1964 in Auletta (SA) ed ivi residente in via Vico II Castello;
- dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: nato a [...] [...], Persona_1 Per_2 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...];
[...] Persona_3
-nell'anno 1999 i coniugi costituivano un'azienda familiare avente ad oggetto un negozio di alimentari
(P.IVA ) esercitato in Auletta presso i locali di Via Largo Cappelli n.4/bis. L'attività P.IVA_1 commerciale, di cui il titolare è ricorrente, veniva gestita da entrambi i coniugi in maniera paritaria;
- nell'anno 2013, a seguito della concessione in gestione da parte del Comune di Auletta di un'area verde denominata “Pineta” con relativo chiosco, i coniugi intraprendevamo in comunione Controparte_2
l'ulteriore attività commerciale finalizzata alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, denominata con titolarità formale della sig.ra (P.IVA CP_3 Controparte_1
), i cui costi di apertura e gestione venivano assunti integralmente dal sig. , P.IVA_2 Parte_1 divenuto beneficiario di un risarcimento danni conseguente a sinistro stradale subito nel luglio del 2005;
-il rapporto affettivo tra coniugi iniziava ad incrinarsi a decorrere dall'anno 2017, allorquando il ricorrente viene a conoscenza diretta di una relazione extraconiugale della CP
- il veniva completamente privato di ogni fonte di reddito a totale appannaggio della Parte_1 CP
-con l'inizio delle restrizioni conseguenti alla pandemia da Covid 19, il rapporto coniugale subisce la definitiva ed irrimediabile rottura per esclusiva volontà della sig.ra al “lockdown” la stessa si CP allontanava volontariamente dalla residenza familiare, trasferendosi, insieme al secondogenito Per_2 presso l'abitazione della propria madre, omettendo di provvedere tanto ai bisogni alimentari del Parte_1 quanto al pagamento delle utenze domestiche;
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione e previa 3 / 6
emanazione di provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitale alla Sig.ra CP
, in conseguenza della realizzazione di condotte gravemente lesive a carico del coniuge
[...] Parte_1
concretatesi in palese violazioni degli obblighi di assistenza morale e materiale conseguenti al
[...] matrimonio, oltre che per condotta integrante una grave forma di violenza psicologica realizzata con atti e comportamenti denigratori e lesivi della dignità della sua persona oltre che della sua sfera affettiva ed economica;
- porre a carico della moglie, l'obbligo di corrispondere al sig. un Controparte_1 Parte_1 congruo assegno mensile provvisorio per il suo sostentamento, trovandosi in evidente stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 02.05.2022, si costituiva la sig. , la quale impugnava la domanda in quanto totalmente infondata in fatto Controparte_1
e in diritto.
Innanzitutto, la stessa non si opponeva alla richiesta di separazione, ma proponeva a sua volta domanda riconvenzionale di addebito, sottolineando il totale disinteresse e la mancanza di collaborazione del sig.
nell'ambito del nucleo familiare. Parte_1
Inoltre, la resistente offriva dei chiarimenti sui comportamenti tenuti da entrambi nel rapporto coniugale e nella costituzione del nucleo familiare.
La stessa lamentava che il sig. non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa né aveva sostenuto Parte_1 la famiglia con proprie risorse derivanti da attività di lavoro. Anzi, l'unico sostentamento dell'intera famiglia proveniva dalla gestione dell'attività di vendita al pubblico di alimentari.
Oltre gestire totalmente il negozio, la sig. era l'unico genitore che aveva accudito e cresciuto i CP figli che ancora tutt'oggi vivono con lei.
Relativamente alla situazione dei figli, la stessa rappresentava che il primo figlio conduttore di Per_1 un'attività commerciale nel settore della ristorazione con la licenza commerciale comunque intestata alla madre, e lavora seppure saltuariamente per lo più d'estate; tale esercizio è stato aperto dalla madre, a suo nome con l'ausilio per l'allestimento da parte della madre e con autorizzazione del Comune di Auletta;
il secondo figlio partecipa e si dedica quotidianamente ad affiancare la madre nell'esercizio Per_2 commerciale di vendita di sostanze alimentari di Largo Via Cappelli in Auletta;
infine la terza figlia ,dopo aver conseguito brillantemente la laurea triennale all'Università degli Studi di Napoli, si adopera con il solo aiuto della madre a conseguire la specialistica.
Ancora, la resistente riteneva infondata la violazione dell'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, essendosi ormai estinto il rapporto matrimoniale sia sul piano dello status personale dei coniugi, sia sul piano dei rapporti economico patrimoniali.
Inoltre, la sig.ra sosteneva che la richiesta di addebito della separazione non poteva giustificarsi CP sulla sola denuncia di violazione dei doveri coniugali dovendo il ricorrente dimostrare tali condotte e il relativo nesso causale tra le stesse e la prosecuzione della convivenza. 4 / 6
Infine, la stessa riteneva infondata anche la domanda dell'assegno di mantenimento, essendosi il ricorrente limitato a riferire di uno stato di disoccupazione, senza dimostrare le cause che non gli consentono di trovare lavoro.
Da ultimo, la resistente in adesione alla richiesta di separazione e qualora il tentativo di conciliazione non avesse esito positivo, chiedeva di emettersi una sentenza parziale con cui:
- “il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi;
- assegnare la casa coniugale, con tutti i beni mobili che la compongono, peraltro condotta in affitto alla sig.ra che la continuerà ad abitare unitamente ai figli, facendosi carico del pagamento Controparte_1 del canone, oltre che del costo delle energie primarie;
- soprassedere per il momento a qualsiasi statuizione in materia di assegno di mantenimento, in attesa della successiva attività istruttoria;
- nominare il Giudice I. innanzi al quale continuerà causa per l'attività istruttoria”.
Per tutti questi motivi, la resistente chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1)” effettuare il tentativo di conciliazione con estrema fermezza e perentorietà;
2) nominare il Giudice I. innanzi al quale continuerà la causa per l'attività istruttoria;
3) in sede di provvedimenti presidenziali prendere atto della volontà spiegata dalla resistente di aderire alla pronuncia della separazione con sentenza parziale;
4) nella denegata ipotesi di mancata riconciliazione, accogliere con sentenza parziale le richieste testè formulate e quindi
a) dichiarare la separazione dei coniugi con facoltà di scegliere ognuno la propria dimora;
b) assegnare la casa coniugale, peraltro condotta in affitto alla stessa sig.ra , che la Controparte_1 continuerà ad abitare unitamente ai tre figli, facendosi carico del pagamento del canone oltre che del costo delle energie primarie;
c) statuire un assegno di mantenimento a carico del sig. in favore dei due figli e Parte_1 Per_2
non ancora economicamente autosufficienti;
Per_3
5) accertare e quindi dichiarare che la separazione invocata dal Sig. è imputabile solo a Parte_1 quest'ultimo e per l'effetto porre a carico del medesimo una quota di mantenimento in favore dei figli, siccome e non sono ancora economicamente autosufficienti;
Per_2 Per_3
5) dichiarare che i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria dimora;
9) con vittoria di spese, diritti e funzioni di causa e diretta attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.
All'esito dell'udienza del 18.05.2022 di comparizione personale delle parti, il Presidente con provvedimento contestuale: autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altra parte comportamenti corretti e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
All'udienza del 11.07.2022 la causa veniva assegnata a sentenza sullo status personale in base alle conclusioni precisate dai procuratori delle parti;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso con propria nota del 18.07.2022. 5 / 6
Con sentenza non definitiva n 573/2022, il Collegio dichiarava la separazione personale dei coniugi e e fissava con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio innanzi Parte_1 Controparte_4 al Giudice istruttore e concedeva i termini ex art 183, VI comma, c.p.c.
Con note congiunte depositate in data 17.01.2025, le parti, tramite i loro procuratori muniti di procura speciale, hanno reciprocamente rinunciato alle reciproche domande di addebito, nonché alle rispettive richieste di assegno alimentare e contributo al mantenimento proposte, ed al contempo alle rispettive istanze istruttorie.
Con provvedimento del 19.06.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 17.06.2025, la causa è stata rimessa al mutato Collegio per la decisione senza concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il P.M. in data 15-7-2025 preso atto della cessazione della materia del contendere, si è rimesso alle valutazioni e determinazioni del Giudice
Tanto premesso va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, 6 / 6
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle predette osservazioni, la sopravvenuta e contestuale rinuncia delle parti alle rispettive pretese, posto che è già stata dichiarata la separazione tra le stesse, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto fra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, il Collegio è tenuto in ogni caso a liquidarle – anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge – in virtù del principio di soccombenza virtuale “ laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “ normale “ probabilità di accoglimento della pretesa della parte sui criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito “ ( Cass. Ord.
9.10.2017 n 23618; in tal senso Cass, sez. II, 21.03.2016 n 5555; Cass., sez. III, 25.02.2009 n 4483; Cass., sez. III, 8.06.2005 n 11962, Cass., sez. III, 2.08.2004, n 14775).
Nella specie, la natura della controversia e la contestuale rinuncia di entrambe le parti impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco