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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 548 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Luigi Meinardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa
MA Capua Vetere al Corso Giuseppe Garibaldi n. 116;
ATTRICE
E
, sito in Caserta alla via Giulia n. 19/21, in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Gianpiero Pasquariello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Roma n. 66;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha citato in giudizio il Parte_1
, deducendo: Controparte_1
- di essere proprietaria di un terreno di natura edificabile sito in Caserta, identificato in catasto al foglio 36, particelle 5098 e 608 (ex 581), in virtù di decreto di trasferimento del Tribunale di Santa MA Capua Vetere del 7.4.2014 dalla Controparte_2
1 - che alla il fondo in questione era pervenuto in virtù di atto di Controparte_2 compravendita dell'11.11.1997 per Notaio dalla società Lavorazione Persona_1
Lapidei e Laterocementi s.r.l., alla quale lo stesso era pervenuto in virtù di atto di compravendita del 27.12.1991 per Notaio dai coniugi e Persona_2 CP_3 [...]
ai quali il terreno era pervenuto in virtù di atto di donazione Persona_3 dell'1.6.1976 per Notaio da;
Persona_4 Persona_5
- che a quest'ultimo il terreno in questione era pervenuto in virtù di atto di divisione del
28.6.1966 per Notaio;
Persona_6
- che con detto atto all'art. 5 veniva espressamente convenuto che “I costituiti tutti, in pieno accordo fra loro, convengono e stipulano quanto segue, da valere anche per i loro aventi causa a qualsiasi titolo: a) al fine di consentire l'accesso dalla via Giulia ad alcune zone del terreno “ innanzi attribuite, è costituita una servitù di passaggio sia pedonale CP_4
che carrese a favore delle zone attribuite a MA ed a , nonché a carico ed a Per_7
favore delle zone attribuite a (dante causa del ), a Pt_2 CP_1 Persona_5
(dante causa dell'attrice) e ad;
detta servitù di passaggio dovrà praticarsi su di una Per_8
striscia di terreno della larghezza costante di metri tre (m. 3), quale striscia incide per metyri uno e cinquanta (m. 1,50)= lungo tutto il lato sud della zona attribuita a , e Pt_2
per metri uno e cinquanta (m. 1,50) lungo tutto il confine nord delle zone attribuite a
e ad . Benvero i condividenti , ed – Persona_5 Per_8 Persona_5 Pt_2 Per_8
nonché i loro aventi causa – hanno il diritto di costruire sul restante loro terreno senza il rispetto delle distanze legali verso detta striscia di terreno, con facoltà di aprire sulla stessa porte, portoni, lucie vedute, nonché installare lungo la striscia di terreno, a regola d'arte, condutture per acqua, luce, gas, scarichi od altri servizi di interesse generale”, previsione consacrata nell'atto di convenzione stipulato dai germani in data 6.3.1975 per atto CP_3
del Notaio , con il quale è stata staccata la striscia di terreno dalle Persona_9 proprietà dei condividenti e (dante causa dell'istante) e sono state Pt_2 Persona_5
espressamente contemplate le facoltà di usufruire di detto tratto per il transito pedonale e carraio e per l'istallazione delle condutture domestiche a servizio dei fondi di proprietà limitrofi;
- che, pertanto, i condividenti e hanno costituito su delle strisce di Persona_5 Pt_2
terreno della larghezza di metri 1,50 ciascuna delle servitù in favore degli altri condividenti, senza per questo perdere il diritto di proprietà sulle medesime;
2 - di aver chiesto al , quale avente causa della condividente Controparte_1 Pt_3
la chiave di accesso al viale, delimitato da un cancello, che dà accesso al ed
[...] CP_1
è in comproprietà tra il e, limitatamente alla striscia di terreno di metri 1,50, la CP_1
ricorrente, ma tale richiesta è rimasta priva di riscontro alcuno;
- che l'impossibilità di utilizzare il viale in questione ha comportato e sta comportando ingenti danni alla società attrice.
Ciò premesso l'attrice ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare, in virtù dei titoli di proprietà, la comproprietà da parte della stessa della striscia di terreno della larghezza di tre metri che si diparte da via Giulia e costituisce il vialetto di accesso al e, per Controparte_1
l'effetto, di condannare il convenuto a consegnare alla società attrice il comando e le CP_1
chiavi di apertura dei cancelli posti a chiusura della striscia di terreno in comproprietà, costituente il viale di accesso al ed a consentire il passaggio pedonale e carraio lungo la detta striscia CP_1
nonché quello delle condutture delle utenze domestiche (luce, gas, telefono etc) a servizio del fondo di proprietà attorea, nonché di condannare il convenuto al risarcimento del danno per aver impedito l'utilizzo del viale in questione, da quantificare in successivo giudizio, con vittoria di spese.
Si è costituito il convenuto , chiedendo il rigetto della domanda proposta, in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, il ha contestato la comproprietà del viale in questione, ha eccepito che la CP_1
società attrice, come emerge anche dal decreto di trasferimento in suo favore, ha un altro accesso per giungere al suo fondo e che, in ogni caso, ha usucapito la piena proprietà del viale in questione.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, la causa è stata istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 21.5.2025, dopo la rimessione della causa sul ruolo per chiarimenti del consulente tecnico, è stata riservata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, occorre, in considerazione delle contestazioni mosse dalla convenuta, precisare che l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento della comproprietà della striscia di terreno che costituisce il viale di accesso al convenuto, oltre all'accertamento del diritto di CP_1
passaggio pedonale, carraio e di condutture sulla striscia di terreno in questione.
Ciò emerge chiaramente sia dalle conclusioni sia dal contenuto dell'atto introduttivo.
3 Ciò premesso, la domanda è in parte fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Con riguardo alla proprietà, va rilevato che dai titoli di provenienza prodotti in atti e dalla consulenza tecnica espletata emerge che l'attrice non è comproprietaria dell'intera striscia di terreno in questione ma è proprietaria della stessa per la larghezza di 1,50 metri e per la lunghezza del suo fondo.
Nello specifico, il CTU ha accertato che la striscia di terreno per cui è causa coincide con quella a cui si fa riferimento nell'atto di divisione del 28.6.1966 per Notaio , atto di Persona_6
divisione tra i germani , , , , , Persona_5 Per_7 Per_8 Per_10 Persona_11
e MA. Pt_2 Per_12
Nell'atto in questione si legge che “al fine di consentire l'accesso dalla via giulia ad alcune zone del terreno “ innanzi attribuite, è costituita una servitù di passaggio sia pedonale che CP_4
carrese a carico ed a favore delle zone attribuite a , a e ad;
detta Pt_2 Persona_5 Per_8
servitù di passaggio dovrà praticarsi su di una striscia di terreno della larghezza costante di metri
3,00, quale striscia incide per metri uno e cinquanta lungo tutto i confine sud della zona attribuita a
, e per metri uno e cinquanta lungo tutto il confine nord delle zone attribuite a Pt_2
e ad .” Persona_5 Per_8
Dall'atto in questione emerge, quindi, che la striscia di terreno in questione per 1,50 metri cade nella proprietà di e per 1,50 metri cade nella proprietà di Parte_3 Persona_5
ed . Per_8
Come emerge dai titoli di provenienza prodotti dall'attrice, il fondo da lei acquistato è una parte di quello attribuito nell'atto di divisione in questione a e, pertanto, la striscia Persona_5
di terreno non è in comproprietà interamente tra l'attrice e il convenuto ma è per la larghezza di
1,50 metri in proprietà dell'attrice, limitatamente alla lunghezza del fondo da lei acquistato, mentre per i restanti 1,50 metri è di proprietà dell'avente causa di , vale a dire del Parte_3
convenuto. CP_1
La produzione dei titoli di provenienza fino all'atto di divisione del 1966 è sufficiente a provare la proprietà in capo all'attrice della striscia di terreno in questione per la larghezza di 1,50 metri e per la lunghezza del fondo acquistato.
4 Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” (Cass. 1569/22).
Il principio di diritto appena riportato è stato espresso in una fattispecie similare a quella in questione in cui il bene rivendicato proviene dallo stesso titolo dei convenuti, come un atto di divisione, e la Corte di Cassazione ha chiarito che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione.
Ebbene, nel caso di specie, la proprietà di entrambe le parti in causa trova titolo nell'atto di divisione del 1966 richiamato, circostanza non contestata dal convenuto. CP_1
Né può essere accolta l'eccezione di usucapione della proprietà sull'intera striscia di terreno in contestazione proposta dal convenuto.
Tale eccezione è infondata, in quanto l'utilizzo esclusivo in capo alla convenuta della striscia di terreno in questione non risulta dimostrato, non potendo ricavarsi unicamente dalla circostanza che la stessa è inglobata all'interno del CP_1
Inoltre, l'attrice ha documentato, mediante la produzione della dichiarazione di inizio attività prot.
n. 47.339 del 29.09.1999, che la propria dante causa, vale a dire la società Controparte_2
ha utilizzato la striscia di terreno in questione per il passaggio delle condotte a servizio del proprio fondo, esercitando il proprio diritto dominicale ed interrompendo l'eventuale possesso ad usucapionem posto in essere dal condominio.
Non può rilevare, in senso contrario, che tale passaggio di condutture era a favore di altro fondo della società in quanto la stessa era proprietaria dell'intero lotto, rispetto al Controparte_2
quale la parte a nord è stata utilizzata per realizzare il e la parte a sud è stata CP_1 CP_2
trasferita alla società attrice nell'ambito di una procedura esecutiva.
In conclusione, per quanto detto, l'attrice non è comproprietaria della striscia di terreno in questione ma è proprietaria esclusiva della stessa per la larghezza di 1,50 metri e per tutta la lunghezza del suo fondo.
5 Non è in contrasto con tale conclusione quanto emerge dalla CTU redatta dall'ing.
[...] nella procedura esecutiva nell'ambito della quale è stato acquistato il fondo dall'odierna Per_13
attrice, in quanto nella detta consulenza vengono semplicemente descritti i confini materiali dello stesso.
Pertanto, la prima domanda proposta dall'attrice di accertamento della comproprietà della striscia di terreno in questione va rigettata.
Non può, invero, accertarsi, se non incidentalmente, la proprietà esclusiva in capo all'attrice della striscia di terreno in questione per la larghezza di 1,50 metri e per tutta la lunghezza del suo fondo, in quanto trattasi di accertamento diverso e non semplicemente minore dell'accertamento della comproprietà dell'intera striscia.
Relativamente al passaggio pedonale, carrabile e di conduttore sulla striscia di terreno in questione, va rilevato che sempre nell'atto di divisione del 1966 sopra richiamato si fa riferimento alla costituzione sulla striscia in questione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile e si stabilisce che i condividenti , ed , nonché i loro aventi causa, hanno il dritto Persona_5 Pt_2 Per_8
di costruire sul restante loro terreno senza il rispetto delle distanze legali verso la detta striscia di terreno, con facoltà di aprire sulla stessa porte, portoni, luci vedute, nonché di installare lungo la striscia in questione, a regola d'arte, condutture per acqua, luce, gas, scarichi o altri servizi di interesse generale.
Pertanto, sebbene l'attrice è proprietaria della striscia di terreno in questione solo per la metà della sua larghezza, ha il diritto di passaggio pedonale, carraio e di conduttore anche sull'altra metà della striscia di terreno, in quanto tale servitù di passaggio è stata costituita con l'atto di divisione suddetto.
Sul punto è necessario richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, sebbene nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, qualora sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù; in tal caso il proprietario del fondo servente riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, atteso che la menzione della servitù è necessaria, ai fini della sua opponibilità ai successivi acquirenti, soltanto quando non sia stato trascritto l'atto costitutivo della servitù” (Cass. 20817/11; Cass.
13817/19).
6 Infine, va evidenziato che la circostanza che il terreno attribuito a nell'atto Persona_5
di divisione del 1966, costitutivo anche delle servitù dette, sia stato successivamente frazionato non può rilevare in senso contrario.
Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza del convenuto, vengono compensate per la metà e per la restante metà vengono poste a carico del convenuto. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda di comproprietà della striscia di terreno proposta dall'attrice;
b) accerta che l'attrice ha il diritto di passaggio pedonale e carraio nonché quello delle condutture delle utenze domestiche lungo la striscia di terreno in questione nella parte in cui
è di proprietà esclusiva del convenuto;
c) compensa per la metà le spese di lite e condanna il convenuto alla refusione della restante metà delle stesse che liquida, già dimezzate, in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa MA Capua Vetere, il 22.5.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 548 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Luigi Meinardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa
MA Capua Vetere al Corso Giuseppe Garibaldi n. 116;
ATTRICE
E
, sito in Caserta alla via Giulia n. 19/21, in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Gianpiero Pasquariello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Roma n. 66;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha citato in giudizio il Parte_1
, deducendo: Controparte_1
- di essere proprietaria di un terreno di natura edificabile sito in Caserta, identificato in catasto al foglio 36, particelle 5098 e 608 (ex 581), in virtù di decreto di trasferimento del Tribunale di Santa MA Capua Vetere del 7.4.2014 dalla Controparte_2
1 - che alla il fondo in questione era pervenuto in virtù di atto di Controparte_2 compravendita dell'11.11.1997 per Notaio dalla società Lavorazione Persona_1
Lapidei e Laterocementi s.r.l., alla quale lo stesso era pervenuto in virtù di atto di compravendita del 27.12.1991 per Notaio dai coniugi e Persona_2 CP_3 [...]
ai quali il terreno era pervenuto in virtù di atto di donazione Persona_3 dell'1.6.1976 per Notaio da;
Persona_4 Persona_5
- che a quest'ultimo il terreno in questione era pervenuto in virtù di atto di divisione del
28.6.1966 per Notaio;
Persona_6
- che con detto atto all'art. 5 veniva espressamente convenuto che “I costituiti tutti, in pieno accordo fra loro, convengono e stipulano quanto segue, da valere anche per i loro aventi causa a qualsiasi titolo: a) al fine di consentire l'accesso dalla via Giulia ad alcune zone del terreno “ innanzi attribuite, è costituita una servitù di passaggio sia pedonale CP_4
che carrese a favore delle zone attribuite a MA ed a , nonché a carico ed a Per_7
favore delle zone attribuite a (dante causa del ), a Pt_2 CP_1 Persona_5
(dante causa dell'attrice) e ad;
detta servitù di passaggio dovrà praticarsi su di una Per_8
striscia di terreno della larghezza costante di metri tre (m. 3), quale striscia incide per metyri uno e cinquanta (m. 1,50)= lungo tutto il lato sud della zona attribuita a , e Pt_2
per metri uno e cinquanta (m. 1,50) lungo tutto il confine nord delle zone attribuite a
e ad . Benvero i condividenti , ed – Persona_5 Per_8 Persona_5 Pt_2 Per_8
nonché i loro aventi causa – hanno il diritto di costruire sul restante loro terreno senza il rispetto delle distanze legali verso detta striscia di terreno, con facoltà di aprire sulla stessa porte, portoni, lucie vedute, nonché installare lungo la striscia di terreno, a regola d'arte, condutture per acqua, luce, gas, scarichi od altri servizi di interesse generale”, previsione consacrata nell'atto di convenzione stipulato dai germani in data 6.3.1975 per atto CP_3
del Notaio , con il quale è stata staccata la striscia di terreno dalle Persona_9 proprietà dei condividenti e (dante causa dell'istante) e sono state Pt_2 Persona_5
espressamente contemplate le facoltà di usufruire di detto tratto per il transito pedonale e carraio e per l'istallazione delle condutture domestiche a servizio dei fondi di proprietà limitrofi;
- che, pertanto, i condividenti e hanno costituito su delle strisce di Persona_5 Pt_2
terreno della larghezza di metri 1,50 ciascuna delle servitù in favore degli altri condividenti, senza per questo perdere il diritto di proprietà sulle medesime;
2 - di aver chiesto al , quale avente causa della condividente Controparte_1 Pt_3
la chiave di accesso al viale, delimitato da un cancello, che dà accesso al ed
[...] CP_1
è in comproprietà tra il e, limitatamente alla striscia di terreno di metri 1,50, la CP_1
ricorrente, ma tale richiesta è rimasta priva di riscontro alcuno;
- che l'impossibilità di utilizzare il viale in questione ha comportato e sta comportando ingenti danni alla società attrice.
Ciò premesso l'attrice ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare, in virtù dei titoli di proprietà, la comproprietà da parte della stessa della striscia di terreno della larghezza di tre metri che si diparte da via Giulia e costituisce il vialetto di accesso al e, per Controparte_1
l'effetto, di condannare il convenuto a consegnare alla società attrice il comando e le CP_1
chiavi di apertura dei cancelli posti a chiusura della striscia di terreno in comproprietà, costituente il viale di accesso al ed a consentire il passaggio pedonale e carraio lungo la detta striscia CP_1
nonché quello delle condutture delle utenze domestiche (luce, gas, telefono etc) a servizio del fondo di proprietà attorea, nonché di condannare il convenuto al risarcimento del danno per aver impedito l'utilizzo del viale in questione, da quantificare in successivo giudizio, con vittoria di spese.
Si è costituito il convenuto , chiedendo il rigetto della domanda proposta, in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, il ha contestato la comproprietà del viale in questione, ha eccepito che la CP_1
società attrice, come emerge anche dal decreto di trasferimento in suo favore, ha un altro accesso per giungere al suo fondo e che, in ogni caso, ha usucapito la piena proprietà del viale in questione.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, la causa è stata istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 21.5.2025, dopo la rimessione della causa sul ruolo per chiarimenti del consulente tecnico, è stata riservata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, occorre, in considerazione delle contestazioni mosse dalla convenuta, precisare che l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento della comproprietà della striscia di terreno che costituisce il viale di accesso al convenuto, oltre all'accertamento del diritto di CP_1
passaggio pedonale, carraio e di condutture sulla striscia di terreno in questione.
Ciò emerge chiaramente sia dalle conclusioni sia dal contenuto dell'atto introduttivo.
3 Ciò premesso, la domanda è in parte fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Con riguardo alla proprietà, va rilevato che dai titoli di provenienza prodotti in atti e dalla consulenza tecnica espletata emerge che l'attrice non è comproprietaria dell'intera striscia di terreno in questione ma è proprietaria della stessa per la larghezza di 1,50 metri e per la lunghezza del suo fondo.
Nello specifico, il CTU ha accertato che la striscia di terreno per cui è causa coincide con quella a cui si fa riferimento nell'atto di divisione del 28.6.1966 per Notaio , atto di Persona_6
divisione tra i germani , , , , , Persona_5 Per_7 Per_8 Per_10 Persona_11
e MA. Pt_2 Per_12
Nell'atto in questione si legge che “al fine di consentire l'accesso dalla via giulia ad alcune zone del terreno “ innanzi attribuite, è costituita una servitù di passaggio sia pedonale che CP_4
carrese a carico ed a favore delle zone attribuite a , a e ad;
detta Pt_2 Persona_5 Per_8
servitù di passaggio dovrà praticarsi su di una striscia di terreno della larghezza costante di metri
3,00, quale striscia incide per metri uno e cinquanta lungo tutto i confine sud della zona attribuita a
, e per metri uno e cinquanta lungo tutto il confine nord delle zone attribuite a Pt_2
e ad .” Persona_5 Per_8
Dall'atto in questione emerge, quindi, che la striscia di terreno in questione per 1,50 metri cade nella proprietà di e per 1,50 metri cade nella proprietà di Parte_3 Persona_5
ed . Per_8
Come emerge dai titoli di provenienza prodotti dall'attrice, il fondo da lei acquistato è una parte di quello attribuito nell'atto di divisione in questione a e, pertanto, la striscia Persona_5
di terreno non è in comproprietà interamente tra l'attrice e il convenuto ma è per la larghezza di
1,50 metri in proprietà dell'attrice, limitatamente alla lunghezza del fondo da lei acquistato, mentre per i restanti 1,50 metri è di proprietà dell'avente causa di , vale a dire del Parte_3
convenuto. CP_1
La produzione dei titoli di provenienza fino all'atto di divisione del 1966 è sufficiente a provare la proprietà in capo all'attrice della striscia di terreno in questione per la larghezza di 1,50 metri e per la lunghezza del fondo acquistato.
4 Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” (Cass. 1569/22).
Il principio di diritto appena riportato è stato espresso in una fattispecie similare a quella in questione in cui il bene rivendicato proviene dallo stesso titolo dei convenuti, come un atto di divisione, e la Corte di Cassazione ha chiarito che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione.
Ebbene, nel caso di specie, la proprietà di entrambe le parti in causa trova titolo nell'atto di divisione del 1966 richiamato, circostanza non contestata dal convenuto. CP_1
Né può essere accolta l'eccezione di usucapione della proprietà sull'intera striscia di terreno in contestazione proposta dal convenuto.
Tale eccezione è infondata, in quanto l'utilizzo esclusivo in capo alla convenuta della striscia di terreno in questione non risulta dimostrato, non potendo ricavarsi unicamente dalla circostanza che la stessa è inglobata all'interno del CP_1
Inoltre, l'attrice ha documentato, mediante la produzione della dichiarazione di inizio attività prot.
n. 47.339 del 29.09.1999, che la propria dante causa, vale a dire la società Controparte_2
ha utilizzato la striscia di terreno in questione per il passaggio delle condotte a servizio del proprio fondo, esercitando il proprio diritto dominicale ed interrompendo l'eventuale possesso ad usucapionem posto in essere dal condominio.
Non può rilevare, in senso contrario, che tale passaggio di condutture era a favore di altro fondo della società in quanto la stessa era proprietaria dell'intero lotto, rispetto al Controparte_2
quale la parte a nord è stata utilizzata per realizzare il e la parte a sud è stata CP_1 CP_2
trasferita alla società attrice nell'ambito di una procedura esecutiva.
In conclusione, per quanto detto, l'attrice non è comproprietaria della striscia di terreno in questione ma è proprietaria esclusiva della stessa per la larghezza di 1,50 metri e per tutta la lunghezza del suo fondo.
5 Non è in contrasto con tale conclusione quanto emerge dalla CTU redatta dall'ing.
[...] nella procedura esecutiva nell'ambito della quale è stato acquistato il fondo dall'odierna Per_13
attrice, in quanto nella detta consulenza vengono semplicemente descritti i confini materiali dello stesso.
Pertanto, la prima domanda proposta dall'attrice di accertamento della comproprietà della striscia di terreno in questione va rigettata.
Non può, invero, accertarsi, se non incidentalmente, la proprietà esclusiva in capo all'attrice della striscia di terreno in questione per la larghezza di 1,50 metri e per tutta la lunghezza del suo fondo, in quanto trattasi di accertamento diverso e non semplicemente minore dell'accertamento della comproprietà dell'intera striscia.
Relativamente al passaggio pedonale, carrabile e di conduttore sulla striscia di terreno in questione, va rilevato che sempre nell'atto di divisione del 1966 sopra richiamato si fa riferimento alla costituzione sulla striscia in questione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile e si stabilisce che i condividenti , ed , nonché i loro aventi causa, hanno il dritto Persona_5 Pt_2 Per_8
di costruire sul restante loro terreno senza il rispetto delle distanze legali verso la detta striscia di terreno, con facoltà di aprire sulla stessa porte, portoni, luci vedute, nonché di installare lungo la striscia in questione, a regola d'arte, condutture per acqua, luce, gas, scarichi o altri servizi di interesse generale.
Pertanto, sebbene l'attrice è proprietaria della striscia di terreno in questione solo per la metà della sua larghezza, ha il diritto di passaggio pedonale, carraio e di conduttore anche sull'altra metà della striscia di terreno, in quanto tale servitù di passaggio è stata costituita con l'atto di divisione suddetto.
Sul punto è necessario richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, sebbene nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, qualora sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù; in tal caso il proprietario del fondo servente riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, atteso che la menzione della servitù è necessaria, ai fini della sua opponibilità ai successivi acquirenti, soltanto quando non sia stato trascritto l'atto costitutivo della servitù” (Cass. 20817/11; Cass.
13817/19).
6 Infine, va evidenziato che la circostanza che il terreno attribuito a nell'atto Persona_5
di divisione del 1966, costitutivo anche delle servitù dette, sia stato successivamente frazionato non può rilevare in senso contrario.
Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza del convenuto, vengono compensate per la metà e per la restante metà vengono poste a carico del convenuto. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda di comproprietà della striscia di terreno proposta dall'attrice;
b) accerta che l'attrice ha il diritto di passaggio pedonale e carraio nonché quello delle condutture delle utenze domestiche lungo la striscia di terreno in questione nella parte in cui
è di proprietà esclusiva del convenuto;
c) compensa per la metà le spese di lite e condanna il convenuto alla refusione della restante metà delle stesse che liquida, già dimezzate, in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa MA Capua Vetere, il 22.5.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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