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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 04/08/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 207/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MERCADANTE Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.02.2024 l'istante ha riassunto il giudizio n.
2596/2023 radicato presso il Tribunale di Nola promosso a norma dell'art. 615
c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n° 07120239004829445000, a seguito del provvedimento dichiarativo dell'incompetenza territoriale del giudice adito in relazione alla cartella di pagamento nr. 07120040008781187000, per omesso pagina 1 di 3 versamento contributi DM10 , asseritamente notificata il 19.04.2004 CP_1
nella parte relativa a crediti previdenziali per € 9.109,55.
L'opponente contesta di aver mai ricevuto rituale notificazione della cartella di pagamento ed eccepisce la prescrizione del credito contributivo.
L' si è opposta al ricorso rilevando che la cartella esattoriale era stata CP_1
notificata dall' in data 19.04.2004 e che allo Controparte_2
stesso Agente competeva provvedere tempestivamente ai successivi atti esecutivi.
L' eccepiva che la cartella di Controparte_3
pagamento suddetta era stata ritualmente notificata il 19.04.2004 e seguita da ulteriori atti interruttivi fino all'intimazione di pagamento notificata il
04.04.2023. in ogni caso gran parte del carico esattoriale riguardava somme aggiuntive o sanzioni civili il cui termine di prescrizione era decennale.
***
La cartella di pagamento n.07120040008781187000, è stata ritualmente notificata il 19.04.2004. Lo attesta il doc. sub 1 di che riporta come CP_3
ricevente l'indicazione “moglie conv”. L'indirizzo di consegna è C.so TO
I, NO (e non NE presso cui il ricorrente non aveva residenza anagrafica). All'epoca l'art. 60 del d.p.r. 600/1973 non richiedeva l'invio della raccomandata informativa ma il solo rispetto dell'art. 139, c.p.c..
Il successivo atto interruttivo (intimazione di pagamento n. nr.
07120169039080260000) risulta notificato, secondo le stesse allegazioni dell' in data 20/04/2017, quindi ben oltre il termine di prescrizione CP_3
quinquennale a cui è soggetta la contribuzione previdenziale e i relativi accessori (comprese le somme aggiuntive, v. Cass. 29751/2022), a norma dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995.
pagina 2 di 3 L'intervenuta prescrizione del credito in contestazione rende superfluo l'esame delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente.
Le spese di lite sono poste in capo all' e all' soccombenti. Sono CP_3 CP_1
liquidate in complessivi € 2309,00.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che parte ricorrente nulla deve all' in CP_1
relazione alla cartella di pagamento nr. 07120040008781187000.
Pone a carico delle resistenti le spese di lite che liquida in complessivi € 2309,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro, 04/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 207/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MERCADANTE Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.02.2024 l'istante ha riassunto il giudizio n.
2596/2023 radicato presso il Tribunale di Nola promosso a norma dell'art. 615
c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n° 07120239004829445000, a seguito del provvedimento dichiarativo dell'incompetenza territoriale del giudice adito in relazione alla cartella di pagamento nr. 07120040008781187000, per omesso pagina 1 di 3 versamento contributi DM10 , asseritamente notificata il 19.04.2004 CP_1
nella parte relativa a crediti previdenziali per € 9.109,55.
L'opponente contesta di aver mai ricevuto rituale notificazione della cartella di pagamento ed eccepisce la prescrizione del credito contributivo.
L' si è opposta al ricorso rilevando che la cartella esattoriale era stata CP_1
notificata dall' in data 19.04.2004 e che allo Controparte_2
stesso Agente competeva provvedere tempestivamente ai successivi atti esecutivi.
L' eccepiva che la cartella di Controparte_3
pagamento suddetta era stata ritualmente notificata il 19.04.2004 e seguita da ulteriori atti interruttivi fino all'intimazione di pagamento notificata il
04.04.2023. in ogni caso gran parte del carico esattoriale riguardava somme aggiuntive o sanzioni civili il cui termine di prescrizione era decennale.
***
La cartella di pagamento n.07120040008781187000, è stata ritualmente notificata il 19.04.2004. Lo attesta il doc. sub 1 di che riporta come CP_3
ricevente l'indicazione “moglie conv”. L'indirizzo di consegna è C.so TO
I, NO (e non NE presso cui il ricorrente non aveva residenza anagrafica). All'epoca l'art. 60 del d.p.r. 600/1973 non richiedeva l'invio della raccomandata informativa ma il solo rispetto dell'art. 139, c.p.c..
Il successivo atto interruttivo (intimazione di pagamento n. nr.
07120169039080260000) risulta notificato, secondo le stesse allegazioni dell' in data 20/04/2017, quindi ben oltre il termine di prescrizione CP_3
quinquennale a cui è soggetta la contribuzione previdenziale e i relativi accessori (comprese le somme aggiuntive, v. Cass. 29751/2022), a norma dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995.
pagina 2 di 3 L'intervenuta prescrizione del credito in contestazione rende superfluo l'esame delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente.
Le spese di lite sono poste in capo all' e all' soccombenti. Sono CP_3 CP_1
liquidate in complessivi € 2309,00.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che parte ricorrente nulla deve all' in CP_1
relazione alla cartella di pagamento nr. 07120040008781187000.
Pone a carico delle resistenti le spese di lite che liquida in complessivi € 2309,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro, 04/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 3 di 3