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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1821/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1821 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI
TRA
Comune di Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Angela Zampini presso il cui studio professionale, in Frosolone C.so Vittorio Emanuele n. 5, è elettivamente domiciliata;
ATTORE
E
NF TA spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Simona Napolitano presso il cui studio professionale, in Roma via Valsavaranche n. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Nonché
CS AZ spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Massimiliano De Luca presso il cui studio professionale, in Roma via Salaria n. 400, è elettivamente domiciliata;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CA SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Felice De Simone presso il cui studio professionale, in Napoli Centro Direzionale – Isola F3, è elettivamente domiciliata;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
UnipolSai Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Micaela Bruno presso il cui studio professionale, in Termoli via Einaudi n. 23, è elettivamente domiciliata;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 14 Il Comune di Molise ha citato in giudizio la società NF TA spa al fine di sentirla dichiarare responsabile dell'eccessivo consumo d'acqua a causa del danneggiamento della tubatura idrica comunale, con conseguente ingente dispersione di acqua. Ha dedotto, nello specifico, che nell'anno
2011 aveva autorizzato la società convenuta di posizionare nel centro urbano dei cavi in fibra ottica;
che nell'anno 2020, segnalata da alcuni cittadini la fuoriuscita di notevole acqua da un pozzetto della fibra ottica, veniva eseguito un sopralluogo in contraddittorio tra il tecnico incaricato dal Comune e il tecnico della società SI, durante il quale si accertava che la fuoriuscita di acqua era dovuta alla rottura della condotta idrica;
che incaricava la ditta Costruzioni D'Alessandro ad eseguire i lavori di scavo necessari per individuare la sede della rottura della condotta idrica;
che eseguito lo scavo alla presenza dei suddetti tecnici, si constatava la rottura longitudinale della condotta idrica e che la stessa era stata riparata con il corrugato usato per la posa in opera della fibra, non idoneo al trasporto dell'acqua.
Addebitando agli operai della società convenuta la rottura della condotta idrica durante lo scavo di collocazione dei cavi della fibra e l'omessa comunicazione del danno provocato, che avrebbe consentito all'Ente di intervenire con una riparazione più adeguata e con personale qualificato, il
Comune di Molise ha concluso chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento del danno quantificato nella misura di euro 20.301,58.
Si costituiva in giudizio la NF TA spa, la quale, negando ogni addebito, deduceva che con accordo quadro del 3.3.2011 aveva affidato alla società CS AZ spa, mandataria con rappresentanza di un raggruppamento temporaneo di imprese, l'esecuzione dei lavori per la progettazione esecutiva, per la fornitura e posa in opera di impianti in fibra ottica nella regione Molise, con obbligo a carico di quest'ultima società di manutenere l'opera. Sulla base di tale premessa, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società CS
AZ spa per essere da quest'ultima manlevata e tenuta indenne dalla richiesta risarcitoria avanzata dal Comune di Molise.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società CS AZ spa la quale opponeva la propria estraneità ai fatti sulla base dell'assunto per cui essa non aveva svolto direttamente alcuna attività nel Comune di Molise ed eccepiva, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che la progettazione e la realizzazione delle opere di installazione della fibra ottica erano state subappaltate alla società CA SR. Contestando nel merito la domanda attorea e ritenendo unica responsabile dell'evento la società CA SR, concludeva chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa quest'ultima società per essere da questa manlevata e tenuta indenne in caso di condanna.
pagina 2 di 14 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società CA SR eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita nei confronti di tutti i legittimati passivi del giudizio, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, nel merito, deduceva la responsabilità e/o corresponsabilità del Comune di Molise ai sensi dell'art. 2051 c.c. Concludeva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore in virtù della polizza n. 763615981 per essere da questo garantita e/o manlevata e, nel merito, instava per il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio la UnipolSai Assicurazioni spa eccependo la nullità dell'atto di citazione,
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito,
l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dal Comune di Molise e, comunque, l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum.
Esperito il tentativo di negoziazione assistita e concessi i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c. la causa veniva istruita con l'espletamento della consulenza tecnico d'ufficio e delle dedotte prove orali. Quindi, precisate le conclusioni, la causa, all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica, passava in decisione.
Viene anzitutto in rilevo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta NF SR e dalle altre società terze chiamate.
Nello specifico le società hanno eccepito l'ampio decorso del termine per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno;
ciò in ragione della natura della responsabilità di cui si discute ossia extracontrattuale che, com'è noto, ha un termine prescrittivo quinquennale. La convenuta e le terze chiamate ritengono tale termine ormai scaduto in virtù del fatto che la prima richiesta di risarcimento del danno risale all'anno 2020, mentre l'evento dannoso contestato risale al 2011, ossia oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 2947 c.c.
Sotto il profilo dell'individuazione del dies a quo, ossia del momento dal quale inizia a decorrere il termine entro il quale poter esercitare il diritto al risarcimento del danno causato da fatto illecito, si deve avere riguardo non al momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno dell'altrui diritto, ma al momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili. Infatti, la norma di cui all'art. 2947 c.c. laddove prevede che il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla data del fatto, in virtù del necessario coordinamento con gli artt. 2043 e 2935 c.c., deve essere intesa nel senso che la prescrizione decorre dalla data del danno.
Infatti, il danneggiato, prima del danno, non avrebbe alcuna pretesa risarcitoria da avanzare nonostante il fatto illecito e se si accogliesse la tesi che la prescrizione decorresse dalla data del fatto, potrebbe pagina 3 di 14 accadere che il danneggiato, dopo l'insorgenza del danno, si troverebbe con il diritto al risarcimento già estinto per prescrizione (cfr. Cass. n. 20609/2011).
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale va individuato non già nel momento in cui la condotta dell'autore ha determinato l'evento dannoso, bensì in quello in cui la sussistenza del danno diviene oggettivamente conoscibile o percepibile da parte del danneggiato (cfr. Cass. 16463/2009;
Cass. 1877/2013).
Ne discende che, nella specie, il termine prescrizionale non può che decorrere dall'anno 2020 dopo che il Comune di Molise ha preso contezza per la prima volta della fuoriuscita di acqua dal pozzetto della fibra ottica e appurato, tramite lo scavo eseguito dalla ditta all'uopo incaricata, che tale evento era riconducibile ad una rottura longitudinale della condotta dell'acquedotto comunale riparato a mezzo dello stesso corrugato che la società esecutrice dei lavori (CA SR) aveva utilizzato per la posa in opera della fibra.
L'eccezione va, pertanto, disattesa considerate le missive inviate dal Comune di Molise nello stesso anno e la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 14.12.2020.
In punto di fatto, come emerge dalla documentazione versata in atti, la NF, sebbene nell'anno 2011 aveva ottenuto dal Comune di Molise l'autorizzazione ad eseguire i lavori di realizzazione dell'impianto di fibra ottica, con accordo quadro del 14.3.2011 affidava al raggruppamento temporaneo di imprese, formato da CS CO, IT spa e Consorzio Stabile Energie Locali, tutti i lavori per la realizzazione della progettazione esecutiva, posa in opera e servizio di manutenzione della fibra ottica da realizzarsi nella regione Molise. La società CS AZ spa, quale mandataria con rappresentanza della RTI, subappaltava, a sua volta, la realizzazione dei lavori del
Tratto Torella del Sannio-Frosolone alla società CA SR.
Può pertanto ritenersi circostanza pacifica che esecutrice materiale dei lavori di cui si discute è stata la società CA SR , circostanza confermata, peraltro, dal teste LL GI, assistente tecnico della società CA (“..Preciso che i lavori erano appaltati a CA da CS…CS aveva il subappalto con NF…CA non aveva alcun rapporto con NF….lo scavo per la posa in opera della fibra fu fatto da CA”) .
Risulta, altresì, dalla deposizione della teste ST Addolorata, nella qualità di ingegnere a contratto del Comune di Molise, che durante il sopralluogo eseguito in data 4.6.2020 in contraddittorio con il sig. GI AN, tecnico di SI incaricato da NF, accertavano la fuoriuscita di acqua da un pozzetto in cui era stato collocato l'impianto di fibra ottica e che, unitamente al titolare della ditta
Costruzioni D'Alessandro, dopo l'esecuzione dello scavo, individuarono la sede in cui la condotta pagina 4 di 14 perdeva acqua verificando che la stessa presentava una rottura longitudinale riparata, in maniera approssimativa, tramite un cavidotto identico a quello utilizzato per la posa in opera della fibra “ inadeguato sia per qualità che per resistenza al trasporto di acqua potabile”. Alla successiva udienza del 5 aprile 2024, ascoltato il sig. IA GI, lo stesso dichiarava di essere stato dipendente della società SI spa che, per conto di NF TA, curava la manutenzione degli impianti di fibra ottica nella regione Molise;
di aver incaricato proprio personale a prendere parte sia al sopralluogo del
4.6.2020 per la verifica della causa della fuoriuscita di acqua dal pozzetto in cui era collocato l'impianto della fibra ottica e sia, successivamente, in occasione dei lavori di scavo per controllare che l'impianto non subisse danni durante detto intervento;
che i tubi della fibra erano stati collocati ad un livello superiore rispetto alla condotta idrica;
che praticato un foro tra due pozzetti distanti circa 20/30 metri tra di loro, era stata praticata una perforazione orizzontale “che segue una quota variabile ritenuta adeguata anche in base alla preventiva indagine mediante georadar per l'individuazione di altri eventuali impianti presenti che potessero interferire con l'apposizione della fibra. Nonostante le preventive rilevazioni mediante georadar, c'è comunque un margine di errore”; che i tecnici presenti in loco lo informarono della pregressa riparazione della condotta idrica con un tipo di tubo utilizzato per la fibra ottica e che la perforazione orizzontale avveniva “mediante una macchina perforatrice utilizzando un fortissimo getto d'acqua….posso asserire che il tubo dell'acqua fu sicuramente danneggiato al momento della perforazione orizzontale per il posizionamento della fibra…la rottura del tubo avvenne con la posa in opera della fibra originaria in data antecedente al 2020….il tubo dell'acqua fu riparato con lo stesso materiale della fibra ed in corrispondenza di quella riparazione eseguita non a regola d'arte, si è verificata la perdita dell'acqua constatata in occasione del primo sopralluogo effettuato dai miei tecnici fin dal giugno 2020”; che il cavidotto utilizzato per riparare la condotta idrica fu prelevato dai tecnici SI e portato nella sede della società: “presumo che la riparazione risalga all'epoca in cui fu messa in opera la fibra;
effettivamente la pregressa riparazione si trovava nell'immediata prossimità del pozzetto….al momento del nostro intervento constatammo che il tubo dell'acqua si trovava proprio sotto quello della fibra e quando effettuammo la nostra riparazione il 9.6.2020 avemmo l'accortezza di collocare il tubo dell'acqua al di sopra di quello della fibra per facilitare ulteriori interventi sulla conduttura idrica….al momento del nostro intervento sul posto rinvenimmo soltanto i tubi della fibra e dell'acqua”.
Oltre la suddetta prova testimoniale, parte attrice ha depositato in atti dei rilievi fotografici dai quali è possibile riscontrare, in primo luogo, l'effettiva esistenza del danno in esse, infatti, si rileva la presenza all'interno di uno scavo di una tubazione idrica presentante evidente lacerazione longitudinale e, in secondo luogo, per riparare tale falla è stato utilizzato un tubo corrugato identico a quello utilizzato per pagina 5 di 14 il posizionamento della fibra (cfr le foto sono state riconosciute dal geom. GI AN come essere state effettuate al momento del sopralluogo dai tecnici SI ed inviate alla società NF).
Ebbene, alla luce di tali emergenze processuali, occorre stabilire se la domanda proposta dal Comune di
Molise vada decisa applicando l'art. 2043 c.c. o altra norma specificando che, in questo caso, non si tratta di procedere ad una qualificazione giuridica della domanda, che resta invariata e cioè quella di risarcimento del danno da fatto illecito, ma di questione relativa alla individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio iura novit curia (cfr. Cass. 31330/2023), per cui ogni questione relativa all'asserita nullità dell'atto di citazione sul punto, come sollevata dalla UnipolSai
Assicurazioni, non coglie nel segno atteso che è prerogativa del Giudice quella di individuare la norma violata dopo che l'attore ha compiutamente identificato l'oggetto e le ragioni della domanda.
Dalla tipologia della lesione descritta dalle fotografie e dalla relazione dell'ing. Addolorata ST, appare evidente come tale danno debba attribuirsi verosimilmente ad un mezzo meccanico di escavazione, come in effetti confermato dal teste AN il quale ha precisato che per eseguire lo scavo orizzontale necessario per posizionare la fibra, gli operatori incaricati avevano utilizzato “una macchina perforatrice che emetteva un fortissimo getto d'acqua”.
Se è tale è stata la modalità di esecuzione dello scavo eseguita dalla società CA, deve ritenersi che la stessa presenti i requisiti di pericolosità di cui all'art. 2050 c.c..
La Suprema Corte ha precisato che costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (cfr. Cass. n. 19180/2018).
Ed infatti, si è affermato che: “ Ai fini della responsabilità sancita dall'art. 2050 c.c. debbono essere ritenute pericolose, oltre alle attività previste dall'art. 46 e segg. T.U. leggi di pubblica sicurezza ed alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela della incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati, ivi compresa quella edilizia che per le attrezzature (impalcature, ponteggi) ed i macchinari
(escavatrici, betoniere, ruspe ecc.) utilizzate, impone a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o a cose” (cfr. Cass. civ. n. 8304/11.11.1987). Nel caso in esame, i lavori vennero eseguiti dalla società CA attraverso l'impiego di una macchina da taglio a pagina 6 di 14 getto d'acqua, il cui impiego comporta necessariamente la qualificazione come pericolosa dell'attività di scavo svolta. Infatti, l'impiego di macchinari di per sé pericolosi, quali quelli impiegati nel caso di specie, vale da solo a qualificare come pericolosa l'attività di scavo svolta.
A tutto ciò va detto inoltre che i lavori eseguiti all'interno di un centro abitato, tanto più se realizzati con l'ausilio di mezzi meccanici, costituiscono attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. atteso che all'interno del centro urbano è altamente probabile la presenza di sottoservizi interrati nel sottosuolo.
Nel caso in esame, come emerge dai rilievi fotografici, lo scavo oggetto di causa è stato eseguito all'interno del centro urbano ed ha intercettato la conduttura idrica posta ad un livello inferiore rispetto a quello della fibra ottica.
Alla luce di quanto osservato, non v'è dubbio che il danno in questione si sia verificato in occasione dei lavori di scavo eseguiti sulla pubblica via dalle maestranze della società CA.
Ciò posto, la disposizione dell'art. 2050 c.c. prevede che “ Chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Consegue che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta del danneggiante, mentre costituisce onere di quest'ultimo quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele per evitare il verificarsi del danno stesso.
Dato per acquisito, nei sensi di cui innanzi, che nel caso di specie l'attività di scavo eseguita dalla società CA rientra tra quelle attività di cui all'art. 2050 c.c., gli elementi ulteriori da vagliare restano: 1) l'effettiva sussistenza dell'evento dannoso denunciato dal Comune di Molise;
2) il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra l'attività di scavo e i riscontrati danni.
A tale riguardo deve farsi riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa
Sonia D'Amico, la quale, in risposta al quesito postogli, legittimamente utilizzando il materiale probatorio versato in atti dalle parti (documentazione fotografica e studi scientifici) e svolgendo indagini esaustive e logicamente coerenti, ha anzitutto verificato che “verosimilmente la riparazione eseguita da CA abbia reso fino a quando, nel giugno 2020, la falla apertasi proprio nel tratto di tubo utilizzato per la giunzione, ormai logorata dal passaggio dell'acqua in quanto non idonea, ha provocato la perdita riempiendo e saturando le vie e i canali che ha incontrato lungo il suo cammino.
Dunque proprio il fattore tempo ha rappresentato il catalizzatore che ha prodotto poi il danno”; ha poi chiarito che “in relazione alla dimensione della falla e alla quantità di acqua dispersa è verosimile che
i metri cubi in eccesso si siano riversati, in primis, nel terreno proprio perché la tubatura poggiava direttamente su di esso ed in profondità, disperdendosi fino a saturarlo e a tracimare, successivamente, dai pozzetti. Questo potrebbe essere accaduto solo nell'arco di qualche mese prima del 4.6.2020, non
pagina 7 di 14 necessariamente nell'arco di nove anni. La fessura, si ribadisce, si sarà aperta proprio in seguito al verificarsi di particolari condizioni e in base al fatto che la tipologia del tubo usato per le riparazioni era inadeguata”.
Il consulente ha poi richiamato la letteratura scientifica in materia di guasti e rotture spiegando come
“una tubazione interrata è progettata per resistere a forze interne, come la pressione esercitata dall'acqua, e a forze esterne, come la spinta del terreno. La resistenza della tubazione è offerta dallo spessore della parete e dalla capacità del materiale che la costituisce di sopportare sforzi di trazione.
Poiché le condotte si deteriorano nel tempo, la loro resistenza decade, rendendole suscettibili di rottura se i carichi applicati fanno sì che venga superato il valore limite di resistenza….la tipologia di materiale, combinata con la natura più o meno aggressiva dell'acqua, espongono la condotta al fenomeno della corrosione interna, che riduce la sezione trasversale, non garantendo il deflusso di progetto, e riduce lo spessore della parete, aumentando il rischio di rottura. Nella foto n. 1 si noti la differenza di spessore della parete dei due tubi, il più spesso è quello del tipo PN25 destinato al trasporto dell'acqua potabile;
l'altro, più sottile, è quello usato per la riparazione e destinato alla fibra ottica. Le oscillazioni pressorie e la corrosività degli agenti disciolti nell'acqua hanno provocato un assottigliamento del tubo e quindi un cedimento dello stesso stressato dallo stato tensionale…...”.
Il consulente ha dunque concluso nei seguenti termini: “ In base a quanto finora relazionato, e soprattutto in base alla documentazione prodotta, con particolare riferimento alle foto e alla perizia dell'ing. ST, che testimoniano il susseguirsi degli eventi successivi alla segnalazione della perdita dell'acqua, si può serenamente asserire come dato di fatto indiscutibile che lungo il tubo in polietilene utilizzato per la fibra con cui è stata eseguita la riparazione, è stata rinvenuta una falla. La causa della perdita, dunque, è tale taglio;
la concausa è sicuramente il materiale, per quanto al punto precedente esposto, ed il tempo catalizzatore. L'una non ci sarebbe stata senza l'altro”.
Alla luce delle valutazioni innanzi esposte circa l'oggettiva consistenza dei danni, che il Giudicante deve fare proprie in quanto approfondite, logiche ed esaustive, appare evidente che il taglio provocato alla conduttura idrica e la successiva riparazione eseguita con un tubo in polietilene utilizzato per la fibra, assolutamente inidoneo a far fronte nel tempo alla pressione esercitata dall'acqua, determinarono, dopo il collasso della inadeguata riparazione, la fuoriuscita di acqua dalla condotta idrica comunale.
Ebbene, il nesso di causalità materiale tra la condotta del responsabile e il danno arrecato deve essere normalmente accertato per il tramite di presunzioni. Infatti, per affermare il legame causale non appare necessario raggiungere la certezza, bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità secondo la regola della c.d. preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non". Su questa premessa vanno riconosciuti elementi indiziari rilevanti e decisivi: 1) l'affidamento in subappalto alla società CA
pagina 8 di 14 dei lavori per la posa in opera dell'impianto di fibra nel Comune di Molise;
2) l'esecuzione dello scavo tramite una macchina perforatrice che ha verosimilmente intercettato la conduttura idrica;
3) la riparazione della falla a mezzo dello stesso materiale utilizzato dalla società CA per il posizionamento della fibra.
Poichè non è necessaria la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, la società CA non doveva limitarsi a soffermarsi circa una possibile responsabilità e/o corresponsabilità del Comune di Molise ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma avrebbe dovuto provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e giustificare perché mai quella falla presentava una riparazione con lo stesso materiale in uso ad essa CA per posizionare la fibra e, comunque, non ha nemmeno dedotto a quale altra società, in virtù di una specifica e determinata causalità, andava addebitata la condotta causativa dell'allagamento e il conseguente danno per eccessivo consumo di acqua.
Nella specie, il nesso causale appare dimostrato, se non in termini di assoluta certezza, senz'altro di larga o larghissima probabilità nel senso che appare più probabile che non che il danno sia stato provocato durante l'esecuzione dello scavo mediante perforatrice a getto d'acqua.
Accertato che il danno è stato provocato da CA durante l'esecuzione di un'attività pericolosa eseguita da una macchina di perforazione, era onere di quest'ultima provare in corso di giudizio di avere preso tutte le misure e precauzioni opportune per ridurre ogni profilo di rischio.
A tal proposito nulla di rilevante ha fornito la prova testimoniale rese dal sig. LL GI, assistente tecnico della CA il quale ha fornito risposte del tutto generiche e comunque non è stato in grado di giustificare il motivo per il quale quella conduttura idrica era stata riparata con materiale in uso alla CA: già da solo tale elemento è fortemente indiziario di una condotta poco trasparente degli operai della società subappaltatrice che, a rigor di logica, avrebbe dovuto astenersi dal proseguire le operazioni di scavo e richiedere l'intervento di personale qualificato. Avendo scelto di eseguire le operazioni di ripristino della falla con materiale in uso, in quel frangente, della sola società esecutrice dei lavori, ne consegue che quest'ultima ne dovrà rispondere delle conseguenze derivate.
Inoltre, dal punto di vista dell'onere probatorio, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. poteva essere vinta dalla società CA dimostrando: 1) la presenza di una causa sopravvenuta con i requisiti tutti del caso fortuito ovvero di eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità: a) una causa totalmente ignota che rendeva del tutto impossibile la riconducibilità del fatto dannoso all'attività pericolosa;
b) il fatto del danneggiato o di un terzo, qualora l'incidenza causale fosse stata tale da escludere quella riconducibile all'attività pericolosa;
2) l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno: in questo caso non bastava la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorreva quella positiva di avere impiegato ogni cura o pagina 9 di 14 misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo poteva produrre effetti liberatori solo se, per la sua incidenza e rilevanza, era tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento, e non già quando esso costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (cfr Cass. n. 15170/2022).
Ebbene, al Comune di Molise non può essere attribuita alcuna responsabilità nemmeno concorrente atteso che l'evento dannoso, per quanto sopra esposto, è da attribuirsi alla sola condotta della società esecutrice dei lavori la quale, se avesse tenuto una condotta improntata alla regola dell'arte e anche alla buona fede portando a conoscenza dell'Ente il danno provocato alla conduttura idrica oppure richiedendo l'intervento di personale qualificato per la riparazione di quella falla, di certo l'evento non si sarebbe verificato.
Il Comune di Molise ha dedotto che il danneggiamento della conduttura idrica ha determinato un rilevante danno per l'Ente che si è visto duplicato il consumo di acqua nell'anno 2019 e triplicato nel primo trimestre 2020 rispetto agli anni precedenti.
Nessun altro tipo di risarcimento è stato richiesto da parte attrice, per cui il Tribunale, non potendo attribuire a quest'ultima somme non richieste nell'atto introduttivo, dovrà valutare le domande proposte nel rispetto del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Sul punto si è conferito specifico quesito al consulente tecnico il quale, dopo aver ricavato il valore medio semestrale del consumo dell'acqua delle annualità precedenti all'evento, ha correttamente e condivisibilmente rimodulato il consumo nei seguenti termini: “applicando il valore medio relativo al primo semestre delle annualità precedenti (3257 mc) ed al secondo semestre (3252 mc) e considerando anche le letture dell'acqua rilevate presso le utenze e quindi accertate. La somma si rimodula come segue: relativamente all'anno 2019 la perdita d'acqua va calcolata in relazione al secondo semestre a cui va scomputato la lettura delle utenze pari a 2.082 mc (anno 2019: 7413-5331= 5331 mc); relativamente all'anno 2020 la perdita d'acqua va computata in relazione al solo primo semestre a cui va sottratto il consumo medio pari a 3257 mc nel quale rientra anche la lettura delle utenze pari a
1.041 mc (anno 2020: 1284-3257= 14.990 mc.); perdite complessive : 5331+ 14990= 20.321 mc;
considerato il costo dell'acqua pari a 0,48 euro/mc consegue 20.312 mc X 0.48= euro 9.754,00 oltre
Iva al 10% (975,00) e così in totale euro 10.729,48”.
Ne consegue che il Comune di Molise ha diritto ad ottenere nel presente giudizio il rimborso della somma di Euro 10.729,48 oltre interessi e rivalutazione a decorrere dall'evento (4.6.2020). Sulla base di quanto sopra esposto è, pertanto, possibile affermare che la responsabilità per i danni accertati è senz'altro da ricondursi ed imputarsi alla società subappaltatrice CA SR, avendo quest'ultima pagina 10 di 14 provocato il danno alla condotta idrica nell'esecuzione delle opere di scavo per il posizionamento degli impianti di fibra ottica.
Va ora verificato se anche le altre società, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione dei lavori appaltati siano o meno corresponsabili, ed in che misura, e se possa affermarsi un concorso colposo del Comune di Molise nell'aggravamento del danno, così come eccepito dalla subappaltatrice.
Come già detto in premessa, dall'accordo quadro prodotto risulta che NF aveva affidato alla società
CS, capo gruppo del costituito raggruppamento temporaneo di imprese, l'esecuzione della progettazione esecutiva, della fornitura e posa in opera di impianti in fibra ottica, nonché della manutenzione degli stessi. Nello specifico, le prestazioni a carico dell'appaltatore aveva ad oggetto la
“redazione della progettazione esecutiva degli interventi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate da NF e dagli enti competenti interessati a qualsiasi titolo alla realizzazione delle opere di che trattasi, mediante l'elaborazione e lo sviluppo di ogni documento tecnico amministrativo necessario all'ottenimento dei permessi, autorizzazioni o altro atto equivalente comunque necessario per
l'esecuzione dei progetti stessi e la successiva realizzazione delle opere commesse”.
Risulta altresì incontestato che CS concedeva l'esecuzione delle suddette opere in subappalto alla società CA, come emerso dalla prova testimoniale del sig. LL e come risulta, peraltro, dalle fatture prodotte da CS in favore di CA dalle quali, pur non essendo stato prodotto il relativo contratto, deve presumersi che sia stato effettivamente concluso tra le parti.
In punto di diritto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che in tema di appalto, ma il principio
è valido anche in tema di subappalto, la responsabilità del committente e/o subcommittente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore e/o subappaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di "culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi (cfr. Cass. n.8381/2019).
Va sottolineato che l'appaltatore e/o il subappaltatore è tenuto ad un obbligo di diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c. comma 2, che si estrinseca in uno sforzo tecnico, con impiego di energie e mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori di progetto fornitogli dal committente (cfr. Cass. n. 15732/2018).
Ciò esposto in diritto ed iniziando ad esaminare la posizione di NF SR, dalle allegazioni attoree oltre alla narrazione dei fatti e alla elencazione dei danni, nessun specifico profilo di responsabilità è
pagina 11 di 14 stato dedotto a carico della committente che aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla esecuzione delle opere. Non è stata contestata alcuna condotta colposa nella scelta di una società (CS) carente delle capacità economico-finanziarie e tecniche-organizzative per eseguire a regola d'arte i lavori appaltatile né è stato mosso un qualche rimprovero per omessa sorveglianza sul corretto adempimento dei lavori per evitare danni a terzi e nemmeno è emersa la prova che NF si sia ingerita nell'ambito della realizzazione dei lavori in modo da rendere l'appaltatore nudus minister.
Null'altro può aggiungersi sul punto, non avendo parte attrice sufficientemente spiegato quali sarebbero i profili di responsabilità a carico di NF.
La domanda risarcitoria avanzata nei confronti di NF va, pertanto, rigettata con conseguente assorbimento di quella trasversale di manleva avanzata da quest'ultima nei confronti di CS.
Quanto all'appaltatrice-subcommittente CS, è circostanza incontestata, perché ammesso dalla stessa società CA, che i lavori di scavo e posa in opera della fibra, che hanno cagionato i danni accertati con la consulenza tecnica d'ufficio, sono stati eseguiti soltanto dalla subappaltatrice.
Nemmeno vi è prova che CA sia stata ridotta al rango di nudus minister ovvero che la condotta di essa subappaltatrice sia stata imposta dalla ingerenza della CS attraverso rigide ed inderogabili direttive.
Elementi utili al riguardo avrebbero potuto ricavarsi dal contratto di subappalto che però non è stato prodotto mentre in base alla deposizione del teste escusso (cfr LL) è possibile rilevare che
CA abbia agito in completa autonomia organizzativa e gestionale nell'esecuzione degli scavi e della successiva apposizione della fibra.
E neppure è stata allegata una qualche responsabilità in eligendo o per omessa vigilanza di CS, mentre è emerso che sul cantiere “un giorno sì e un giorno no” era presente solo e soltanto l'assistente tecnico di CA per vigilare e controllare gli scavi così come pure ai collaudi vi ha provveduto solo e soltanto CA (cfr. teste LL).
Pertanto, alla totale autonomia di CA nell'esecuzione dell'opera non può che conseguire la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. per evitare la quale avrebbe dovuto allegare e dimostrare di essersi attivata con ulteriori proprie indagini per assicurarsi che nel sottosuolo su cui si accingeva ad operare lo scavo non vi fossero sottoservizi che potessero essere danneggiati;
poiché, invece, non risulta che CA prima di avviare le opere di scavo si sia in qualche modo premurata di effettuare autonome ricerche al riguardo, non può che andare soccombente in ordine alla domanda risarcitoria ( il teste LL pur avendo riferito che “prima di eseguire gli scavi eseguivamo verifiche con il georadar”, tale dichiarazione per la sua genericità non è idonea a ritenere che tale verifica sia stata effettivamente eseguita anche in occasione degli scavi per cui è causa).
pagina 12 di 14 Alla luce di quanto sopra, la responsabilità per i danni accertati in sede di CTU è da imputare, quindi, in via esclusiva alla società subappaltatrice, CA SR.
A tal proposito si deve rammentare, sul piano processuale, che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, qualora il convenuto abbia chiamato in causa il terzo perché questi risponda al suo posto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda si estende automaticamente al terzo intervenuto senza necessità di un'esplicita istanza in tal senso da parte dell'attore (cfr. Cass. 3641/2013; Cass. 2094/2013 e Cass.
5057/2010). Il giudice, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, può, quindi, direttamente emettere nei confronti del terzo una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta (cfr.
Cass. 17954/2008).
Pur se il Comune di Molise non ha espressamente esteso la sua domanda nei confronti della società
CA, tale estensione opera automaticamente e va qui riconosciuta.
La responsabilità non è attenuata da alcun apporto causale per violazione dell'art. 2051 c.c. c, come eccepito da CA ai danni del Comune di Molise atteso che il caso fortuito, che è idoneo ad esonerare il custode da responsabilità ex art. 2051 c.c., può originare anche dalla condotta del terzo.
Nella specie non vi è dubbio che a determinare il danno è stato l'intervento di un fatto estraneo alla sfera di custodia del Comune di Molise ed imputabile alla sola società CA per aver provocato la falla alla condotta idrica e provveduto a ripararla in maniera non adeguata.
Poichè il fatto del terzo, nel caso di specie, presenta i caratteri dell'autonomia, dell'eccezionalità, della imprevedibilità e inevitabilità, il Comune di Molise deve ritenersi esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Infine, va accolta la domanda di manleva spiegata da CA nei confronti di UnipolSai Ass.ni, fondato sulla polizza assicurativa depositata in atti.
Non vi è, invero, contestazione tra le parti circa l'esistenza del rapporto assicurativo dedotto in giudizio nonché la riconducibilità dell'evento denunciato dal Comune di Molise al rischio assicurato.
Pertanto, la compagnia UnipolSai Assicurazioni deve tenere indenne CA SR delle somme che verserà in esecuzione della presente sentenza comprese le spese sopportate dall'assicurato per resistere alla domanda del danneggiato (cfr. Cass. n. 5242/2004).
Riguardo le spese processuali, l'esito del giudizio impone che esse graveranno interamente su CA SR unica soccombente e in favore di ognuna parte costituita.
Ugualmente le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della società CA SR
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal Comune di Molise nei confronti della società NF TA spa con la chiamata in causa di CS AZ spa, di CA SR e di UnipolSai
Assicurazioni, così provvede:
- accoglie la domanda del Comune di Molise e, per l'effetto, condanna CA SR al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 10.729,48 oltre interessi e rivalutazione a decorrere dall'evento (4.6.2020) sino al soddisfo;
- condanna CA SR al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Molise, di
NF TA spa e di CS AZ spa, spese che per ognuna delle suddette parti liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cap nonché euro
264,00 per esborsi in favore del solo Comune di Molise;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di CA spa;
- condanna UnipolSai Assicurazioni spa a manlevare CA SR dal pagamento di tutte le somme di cui è stata disposta la condanna ai danni di quest'ultima ivi comprese le spese processuali liquidate come sopra e le spese di consulenza tecnica;
- condanna la UnipolSai Assicurazioni spa al pagamento delle spese di lite in favore di CA SR che liquida in complessive euro 2.000,00 oltre spese generali (15%), Iva e Cap.
Così deciso in Campobasso, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1821 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI
TRA
Comune di Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Angela Zampini presso il cui studio professionale, in Frosolone C.so Vittorio Emanuele n. 5, è elettivamente domiciliata;
ATTORE
E
NF TA spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Simona Napolitano presso il cui studio professionale, in Roma via Valsavaranche n. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Nonché
CS AZ spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Massimiliano De Luca presso il cui studio professionale, in Roma via Salaria n. 400, è elettivamente domiciliata;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CA SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Felice De Simone presso il cui studio professionale, in Napoli Centro Direzionale – Isola F3, è elettivamente domiciliata;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
UnipolSai Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Micaela Bruno presso il cui studio professionale, in Termoli via Einaudi n. 23, è elettivamente domiciliata;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 14 Il Comune di Molise ha citato in giudizio la società NF TA spa al fine di sentirla dichiarare responsabile dell'eccessivo consumo d'acqua a causa del danneggiamento della tubatura idrica comunale, con conseguente ingente dispersione di acqua. Ha dedotto, nello specifico, che nell'anno
2011 aveva autorizzato la società convenuta di posizionare nel centro urbano dei cavi in fibra ottica;
che nell'anno 2020, segnalata da alcuni cittadini la fuoriuscita di notevole acqua da un pozzetto della fibra ottica, veniva eseguito un sopralluogo in contraddittorio tra il tecnico incaricato dal Comune e il tecnico della società SI, durante il quale si accertava che la fuoriuscita di acqua era dovuta alla rottura della condotta idrica;
che incaricava la ditta Costruzioni D'Alessandro ad eseguire i lavori di scavo necessari per individuare la sede della rottura della condotta idrica;
che eseguito lo scavo alla presenza dei suddetti tecnici, si constatava la rottura longitudinale della condotta idrica e che la stessa era stata riparata con il corrugato usato per la posa in opera della fibra, non idoneo al trasporto dell'acqua.
Addebitando agli operai della società convenuta la rottura della condotta idrica durante lo scavo di collocazione dei cavi della fibra e l'omessa comunicazione del danno provocato, che avrebbe consentito all'Ente di intervenire con una riparazione più adeguata e con personale qualificato, il
Comune di Molise ha concluso chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento del danno quantificato nella misura di euro 20.301,58.
Si costituiva in giudizio la NF TA spa, la quale, negando ogni addebito, deduceva che con accordo quadro del 3.3.2011 aveva affidato alla società CS AZ spa, mandataria con rappresentanza di un raggruppamento temporaneo di imprese, l'esecuzione dei lavori per la progettazione esecutiva, per la fornitura e posa in opera di impianti in fibra ottica nella regione Molise, con obbligo a carico di quest'ultima società di manutenere l'opera. Sulla base di tale premessa, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società CS
AZ spa per essere da quest'ultima manlevata e tenuta indenne dalla richiesta risarcitoria avanzata dal Comune di Molise.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società CS AZ spa la quale opponeva la propria estraneità ai fatti sulla base dell'assunto per cui essa non aveva svolto direttamente alcuna attività nel Comune di Molise ed eccepiva, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che la progettazione e la realizzazione delle opere di installazione della fibra ottica erano state subappaltate alla società CA SR. Contestando nel merito la domanda attorea e ritenendo unica responsabile dell'evento la società CA SR, concludeva chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa quest'ultima società per essere da questa manlevata e tenuta indenne in caso di condanna.
pagina 2 di 14 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società CA SR eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita nei confronti di tutti i legittimati passivi del giudizio, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, nel merito, deduceva la responsabilità e/o corresponsabilità del Comune di Molise ai sensi dell'art. 2051 c.c. Concludeva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore in virtù della polizza n. 763615981 per essere da questo garantita e/o manlevata e, nel merito, instava per il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio la UnipolSai Assicurazioni spa eccependo la nullità dell'atto di citazione,
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito,
l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dal Comune di Molise e, comunque, l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum.
Esperito il tentativo di negoziazione assistita e concessi i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c. la causa veniva istruita con l'espletamento della consulenza tecnico d'ufficio e delle dedotte prove orali. Quindi, precisate le conclusioni, la causa, all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica, passava in decisione.
Viene anzitutto in rilevo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta NF SR e dalle altre società terze chiamate.
Nello specifico le società hanno eccepito l'ampio decorso del termine per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno;
ciò in ragione della natura della responsabilità di cui si discute ossia extracontrattuale che, com'è noto, ha un termine prescrittivo quinquennale. La convenuta e le terze chiamate ritengono tale termine ormai scaduto in virtù del fatto che la prima richiesta di risarcimento del danno risale all'anno 2020, mentre l'evento dannoso contestato risale al 2011, ossia oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 2947 c.c.
Sotto il profilo dell'individuazione del dies a quo, ossia del momento dal quale inizia a decorrere il termine entro il quale poter esercitare il diritto al risarcimento del danno causato da fatto illecito, si deve avere riguardo non al momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno dell'altrui diritto, ma al momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili. Infatti, la norma di cui all'art. 2947 c.c. laddove prevede che il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla data del fatto, in virtù del necessario coordinamento con gli artt. 2043 e 2935 c.c., deve essere intesa nel senso che la prescrizione decorre dalla data del danno.
Infatti, il danneggiato, prima del danno, non avrebbe alcuna pretesa risarcitoria da avanzare nonostante il fatto illecito e se si accogliesse la tesi che la prescrizione decorresse dalla data del fatto, potrebbe pagina 3 di 14 accadere che il danneggiato, dopo l'insorgenza del danno, si troverebbe con il diritto al risarcimento già estinto per prescrizione (cfr. Cass. n. 20609/2011).
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale va individuato non già nel momento in cui la condotta dell'autore ha determinato l'evento dannoso, bensì in quello in cui la sussistenza del danno diviene oggettivamente conoscibile o percepibile da parte del danneggiato (cfr. Cass. 16463/2009;
Cass. 1877/2013).
Ne discende che, nella specie, il termine prescrizionale non può che decorrere dall'anno 2020 dopo che il Comune di Molise ha preso contezza per la prima volta della fuoriuscita di acqua dal pozzetto della fibra ottica e appurato, tramite lo scavo eseguito dalla ditta all'uopo incaricata, che tale evento era riconducibile ad una rottura longitudinale della condotta dell'acquedotto comunale riparato a mezzo dello stesso corrugato che la società esecutrice dei lavori (CA SR) aveva utilizzato per la posa in opera della fibra.
L'eccezione va, pertanto, disattesa considerate le missive inviate dal Comune di Molise nello stesso anno e la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 14.12.2020.
In punto di fatto, come emerge dalla documentazione versata in atti, la NF, sebbene nell'anno 2011 aveva ottenuto dal Comune di Molise l'autorizzazione ad eseguire i lavori di realizzazione dell'impianto di fibra ottica, con accordo quadro del 14.3.2011 affidava al raggruppamento temporaneo di imprese, formato da CS CO, IT spa e Consorzio Stabile Energie Locali, tutti i lavori per la realizzazione della progettazione esecutiva, posa in opera e servizio di manutenzione della fibra ottica da realizzarsi nella regione Molise. La società CS AZ spa, quale mandataria con rappresentanza della RTI, subappaltava, a sua volta, la realizzazione dei lavori del
Tratto Torella del Sannio-Frosolone alla società CA SR.
Può pertanto ritenersi circostanza pacifica che esecutrice materiale dei lavori di cui si discute è stata la società CA SR , circostanza confermata, peraltro, dal teste LL GI, assistente tecnico della società CA (“..Preciso che i lavori erano appaltati a CA da CS…CS aveva il subappalto con NF…CA non aveva alcun rapporto con NF….lo scavo per la posa in opera della fibra fu fatto da CA”) .
Risulta, altresì, dalla deposizione della teste ST Addolorata, nella qualità di ingegnere a contratto del Comune di Molise, che durante il sopralluogo eseguito in data 4.6.2020 in contraddittorio con il sig. GI AN, tecnico di SI incaricato da NF, accertavano la fuoriuscita di acqua da un pozzetto in cui era stato collocato l'impianto di fibra ottica e che, unitamente al titolare della ditta
Costruzioni D'Alessandro, dopo l'esecuzione dello scavo, individuarono la sede in cui la condotta pagina 4 di 14 perdeva acqua verificando che la stessa presentava una rottura longitudinale riparata, in maniera approssimativa, tramite un cavidotto identico a quello utilizzato per la posa in opera della fibra “ inadeguato sia per qualità che per resistenza al trasporto di acqua potabile”. Alla successiva udienza del 5 aprile 2024, ascoltato il sig. IA GI, lo stesso dichiarava di essere stato dipendente della società SI spa che, per conto di NF TA, curava la manutenzione degli impianti di fibra ottica nella regione Molise;
di aver incaricato proprio personale a prendere parte sia al sopralluogo del
4.6.2020 per la verifica della causa della fuoriuscita di acqua dal pozzetto in cui era collocato l'impianto della fibra ottica e sia, successivamente, in occasione dei lavori di scavo per controllare che l'impianto non subisse danni durante detto intervento;
che i tubi della fibra erano stati collocati ad un livello superiore rispetto alla condotta idrica;
che praticato un foro tra due pozzetti distanti circa 20/30 metri tra di loro, era stata praticata una perforazione orizzontale “che segue una quota variabile ritenuta adeguata anche in base alla preventiva indagine mediante georadar per l'individuazione di altri eventuali impianti presenti che potessero interferire con l'apposizione della fibra. Nonostante le preventive rilevazioni mediante georadar, c'è comunque un margine di errore”; che i tecnici presenti in loco lo informarono della pregressa riparazione della condotta idrica con un tipo di tubo utilizzato per la fibra ottica e che la perforazione orizzontale avveniva “mediante una macchina perforatrice utilizzando un fortissimo getto d'acqua….posso asserire che il tubo dell'acqua fu sicuramente danneggiato al momento della perforazione orizzontale per il posizionamento della fibra…la rottura del tubo avvenne con la posa in opera della fibra originaria in data antecedente al 2020….il tubo dell'acqua fu riparato con lo stesso materiale della fibra ed in corrispondenza di quella riparazione eseguita non a regola d'arte, si è verificata la perdita dell'acqua constatata in occasione del primo sopralluogo effettuato dai miei tecnici fin dal giugno 2020”; che il cavidotto utilizzato per riparare la condotta idrica fu prelevato dai tecnici SI e portato nella sede della società: “presumo che la riparazione risalga all'epoca in cui fu messa in opera la fibra;
effettivamente la pregressa riparazione si trovava nell'immediata prossimità del pozzetto….al momento del nostro intervento constatammo che il tubo dell'acqua si trovava proprio sotto quello della fibra e quando effettuammo la nostra riparazione il 9.6.2020 avemmo l'accortezza di collocare il tubo dell'acqua al di sopra di quello della fibra per facilitare ulteriori interventi sulla conduttura idrica….al momento del nostro intervento sul posto rinvenimmo soltanto i tubi della fibra e dell'acqua”.
Oltre la suddetta prova testimoniale, parte attrice ha depositato in atti dei rilievi fotografici dai quali è possibile riscontrare, in primo luogo, l'effettiva esistenza del danno in esse, infatti, si rileva la presenza all'interno di uno scavo di una tubazione idrica presentante evidente lacerazione longitudinale e, in secondo luogo, per riparare tale falla è stato utilizzato un tubo corrugato identico a quello utilizzato per pagina 5 di 14 il posizionamento della fibra (cfr le foto sono state riconosciute dal geom. GI AN come essere state effettuate al momento del sopralluogo dai tecnici SI ed inviate alla società NF).
Ebbene, alla luce di tali emergenze processuali, occorre stabilire se la domanda proposta dal Comune di
Molise vada decisa applicando l'art. 2043 c.c. o altra norma specificando che, in questo caso, non si tratta di procedere ad una qualificazione giuridica della domanda, che resta invariata e cioè quella di risarcimento del danno da fatto illecito, ma di questione relativa alla individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio iura novit curia (cfr. Cass. 31330/2023), per cui ogni questione relativa all'asserita nullità dell'atto di citazione sul punto, come sollevata dalla UnipolSai
Assicurazioni, non coglie nel segno atteso che è prerogativa del Giudice quella di individuare la norma violata dopo che l'attore ha compiutamente identificato l'oggetto e le ragioni della domanda.
Dalla tipologia della lesione descritta dalle fotografie e dalla relazione dell'ing. Addolorata ST, appare evidente come tale danno debba attribuirsi verosimilmente ad un mezzo meccanico di escavazione, come in effetti confermato dal teste AN il quale ha precisato che per eseguire lo scavo orizzontale necessario per posizionare la fibra, gli operatori incaricati avevano utilizzato “una macchina perforatrice che emetteva un fortissimo getto d'acqua”.
Se è tale è stata la modalità di esecuzione dello scavo eseguita dalla società CA, deve ritenersi che la stessa presenti i requisiti di pericolosità di cui all'art. 2050 c.c..
La Suprema Corte ha precisato che costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (cfr. Cass. n. 19180/2018).
Ed infatti, si è affermato che: “ Ai fini della responsabilità sancita dall'art. 2050 c.c. debbono essere ritenute pericolose, oltre alle attività previste dall'art. 46 e segg. T.U. leggi di pubblica sicurezza ed alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela della incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati, ivi compresa quella edilizia che per le attrezzature (impalcature, ponteggi) ed i macchinari
(escavatrici, betoniere, ruspe ecc.) utilizzate, impone a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o a cose” (cfr. Cass. civ. n. 8304/11.11.1987). Nel caso in esame, i lavori vennero eseguiti dalla società CA attraverso l'impiego di una macchina da taglio a pagina 6 di 14 getto d'acqua, il cui impiego comporta necessariamente la qualificazione come pericolosa dell'attività di scavo svolta. Infatti, l'impiego di macchinari di per sé pericolosi, quali quelli impiegati nel caso di specie, vale da solo a qualificare come pericolosa l'attività di scavo svolta.
A tutto ciò va detto inoltre che i lavori eseguiti all'interno di un centro abitato, tanto più se realizzati con l'ausilio di mezzi meccanici, costituiscono attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. atteso che all'interno del centro urbano è altamente probabile la presenza di sottoservizi interrati nel sottosuolo.
Nel caso in esame, come emerge dai rilievi fotografici, lo scavo oggetto di causa è stato eseguito all'interno del centro urbano ed ha intercettato la conduttura idrica posta ad un livello inferiore rispetto a quello della fibra ottica.
Alla luce di quanto osservato, non v'è dubbio che il danno in questione si sia verificato in occasione dei lavori di scavo eseguiti sulla pubblica via dalle maestranze della società CA.
Ciò posto, la disposizione dell'art. 2050 c.c. prevede che “ Chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Consegue che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta del danneggiante, mentre costituisce onere di quest'ultimo quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele per evitare il verificarsi del danno stesso.
Dato per acquisito, nei sensi di cui innanzi, che nel caso di specie l'attività di scavo eseguita dalla società CA rientra tra quelle attività di cui all'art. 2050 c.c., gli elementi ulteriori da vagliare restano: 1) l'effettiva sussistenza dell'evento dannoso denunciato dal Comune di Molise;
2) il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra l'attività di scavo e i riscontrati danni.
A tale riguardo deve farsi riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa
Sonia D'Amico, la quale, in risposta al quesito postogli, legittimamente utilizzando il materiale probatorio versato in atti dalle parti (documentazione fotografica e studi scientifici) e svolgendo indagini esaustive e logicamente coerenti, ha anzitutto verificato che “verosimilmente la riparazione eseguita da CA abbia reso fino a quando, nel giugno 2020, la falla apertasi proprio nel tratto di tubo utilizzato per la giunzione, ormai logorata dal passaggio dell'acqua in quanto non idonea, ha provocato la perdita riempiendo e saturando le vie e i canali che ha incontrato lungo il suo cammino.
Dunque proprio il fattore tempo ha rappresentato il catalizzatore che ha prodotto poi il danno”; ha poi chiarito che “in relazione alla dimensione della falla e alla quantità di acqua dispersa è verosimile che
i metri cubi in eccesso si siano riversati, in primis, nel terreno proprio perché la tubatura poggiava direttamente su di esso ed in profondità, disperdendosi fino a saturarlo e a tracimare, successivamente, dai pozzetti. Questo potrebbe essere accaduto solo nell'arco di qualche mese prima del 4.6.2020, non
pagina 7 di 14 necessariamente nell'arco di nove anni. La fessura, si ribadisce, si sarà aperta proprio in seguito al verificarsi di particolari condizioni e in base al fatto che la tipologia del tubo usato per le riparazioni era inadeguata”.
Il consulente ha poi richiamato la letteratura scientifica in materia di guasti e rotture spiegando come
“una tubazione interrata è progettata per resistere a forze interne, come la pressione esercitata dall'acqua, e a forze esterne, come la spinta del terreno. La resistenza della tubazione è offerta dallo spessore della parete e dalla capacità del materiale che la costituisce di sopportare sforzi di trazione.
Poiché le condotte si deteriorano nel tempo, la loro resistenza decade, rendendole suscettibili di rottura se i carichi applicati fanno sì che venga superato il valore limite di resistenza….la tipologia di materiale, combinata con la natura più o meno aggressiva dell'acqua, espongono la condotta al fenomeno della corrosione interna, che riduce la sezione trasversale, non garantendo il deflusso di progetto, e riduce lo spessore della parete, aumentando il rischio di rottura. Nella foto n. 1 si noti la differenza di spessore della parete dei due tubi, il più spesso è quello del tipo PN25 destinato al trasporto dell'acqua potabile;
l'altro, più sottile, è quello usato per la riparazione e destinato alla fibra ottica. Le oscillazioni pressorie e la corrosività degli agenti disciolti nell'acqua hanno provocato un assottigliamento del tubo e quindi un cedimento dello stesso stressato dallo stato tensionale…...”.
Il consulente ha dunque concluso nei seguenti termini: “ In base a quanto finora relazionato, e soprattutto in base alla documentazione prodotta, con particolare riferimento alle foto e alla perizia dell'ing. ST, che testimoniano il susseguirsi degli eventi successivi alla segnalazione della perdita dell'acqua, si può serenamente asserire come dato di fatto indiscutibile che lungo il tubo in polietilene utilizzato per la fibra con cui è stata eseguita la riparazione, è stata rinvenuta una falla. La causa della perdita, dunque, è tale taglio;
la concausa è sicuramente il materiale, per quanto al punto precedente esposto, ed il tempo catalizzatore. L'una non ci sarebbe stata senza l'altro”.
Alla luce delle valutazioni innanzi esposte circa l'oggettiva consistenza dei danni, che il Giudicante deve fare proprie in quanto approfondite, logiche ed esaustive, appare evidente che il taglio provocato alla conduttura idrica e la successiva riparazione eseguita con un tubo in polietilene utilizzato per la fibra, assolutamente inidoneo a far fronte nel tempo alla pressione esercitata dall'acqua, determinarono, dopo il collasso della inadeguata riparazione, la fuoriuscita di acqua dalla condotta idrica comunale.
Ebbene, il nesso di causalità materiale tra la condotta del responsabile e il danno arrecato deve essere normalmente accertato per il tramite di presunzioni. Infatti, per affermare il legame causale non appare necessario raggiungere la certezza, bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità secondo la regola della c.d. preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non". Su questa premessa vanno riconosciuti elementi indiziari rilevanti e decisivi: 1) l'affidamento in subappalto alla società CA
pagina 8 di 14 dei lavori per la posa in opera dell'impianto di fibra nel Comune di Molise;
2) l'esecuzione dello scavo tramite una macchina perforatrice che ha verosimilmente intercettato la conduttura idrica;
3) la riparazione della falla a mezzo dello stesso materiale utilizzato dalla società CA per il posizionamento della fibra.
Poichè non è necessaria la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, la società CA non doveva limitarsi a soffermarsi circa una possibile responsabilità e/o corresponsabilità del Comune di Molise ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma avrebbe dovuto provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e giustificare perché mai quella falla presentava una riparazione con lo stesso materiale in uso ad essa CA per posizionare la fibra e, comunque, non ha nemmeno dedotto a quale altra società, in virtù di una specifica e determinata causalità, andava addebitata la condotta causativa dell'allagamento e il conseguente danno per eccessivo consumo di acqua.
Nella specie, il nesso causale appare dimostrato, se non in termini di assoluta certezza, senz'altro di larga o larghissima probabilità nel senso che appare più probabile che non che il danno sia stato provocato durante l'esecuzione dello scavo mediante perforatrice a getto d'acqua.
Accertato che il danno è stato provocato da CA durante l'esecuzione di un'attività pericolosa eseguita da una macchina di perforazione, era onere di quest'ultima provare in corso di giudizio di avere preso tutte le misure e precauzioni opportune per ridurre ogni profilo di rischio.
A tal proposito nulla di rilevante ha fornito la prova testimoniale rese dal sig. LL GI, assistente tecnico della CA il quale ha fornito risposte del tutto generiche e comunque non è stato in grado di giustificare il motivo per il quale quella conduttura idrica era stata riparata con materiale in uso alla CA: già da solo tale elemento è fortemente indiziario di una condotta poco trasparente degli operai della società subappaltatrice che, a rigor di logica, avrebbe dovuto astenersi dal proseguire le operazioni di scavo e richiedere l'intervento di personale qualificato. Avendo scelto di eseguire le operazioni di ripristino della falla con materiale in uso, in quel frangente, della sola società esecutrice dei lavori, ne consegue che quest'ultima ne dovrà rispondere delle conseguenze derivate.
Inoltre, dal punto di vista dell'onere probatorio, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. poteva essere vinta dalla società CA dimostrando: 1) la presenza di una causa sopravvenuta con i requisiti tutti del caso fortuito ovvero di eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità: a) una causa totalmente ignota che rendeva del tutto impossibile la riconducibilità del fatto dannoso all'attività pericolosa;
b) il fatto del danneggiato o di un terzo, qualora l'incidenza causale fosse stata tale da escludere quella riconducibile all'attività pericolosa;
2) l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno: in questo caso non bastava la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorreva quella positiva di avere impiegato ogni cura o pagina 9 di 14 misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo poteva produrre effetti liberatori solo se, per la sua incidenza e rilevanza, era tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento, e non già quando esso costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (cfr Cass. n. 15170/2022).
Ebbene, al Comune di Molise non può essere attribuita alcuna responsabilità nemmeno concorrente atteso che l'evento dannoso, per quanto sopra esposto, è da attribuirsi alla sola condotta della società esecutrice dei lavori la quale, se avesse tenuto una condotta improntata alla regola dell'arte e anche alla buona fede portando a conoscenza dell'Ente il danno provocato alla conduttura idrica oppure richiedendo l'intervento di personale qualificato per la riparazione di quella falla, di certo l'evento non si sarebbe verificato.
Il Comune di Molise ha dedotto che il danneggiamento della conduttura idrica ha determinato un rilevante danno per l'Ente che si è visto duplicato il consumo di acqua nell'anno 2019 e triplicato nel primo trimestre 2020 rispetto agli anni precedenti.
Nessun altro tipo di risarcimento è stato richiesto da parte attrice, per cui il Tribunale, non potendo attribuire a quest'ultima somme non richieste nell'atto introduttivo, dovrà valutare le domande proposte nel rispetto del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Sul punto si è conferito specifico quesito al consulente tecnico il quale, dopo aver ricavato il valore medio semestrale del consumo dell'acqua delle annualità precedenti all'evento, ha correttamente e condivisibilmente rimodulato il consumo nei seguenti termini: “applicando il valore medio relativo al primo semestre delle annualità precedenti (3257 mc) ed al secondo semestre (3252 mc) e considerando anche le letture dell'acqua rilevate presso le utenze e quindi accertate. La somma si rimodula come segue: relativamente all'anno 2019 la perdita d'acqua va calcolata in relazione al secondo semestre a cui va scomputato la lettura delle utenze pari a 2.082 mc (anno 2019: 7413-5331= 5331 mc); relativamente all'anno 2020 la perdita d'acqua va computata in relazione al solo primo semestre a cui va sottratto il consumo medio pari a 3257 mc nel quale rientra anche la lettura delle utenze pari a
1.041 mc (anno 2020: 1284-3257= 14.990 mc.); perdite complessive : 5331+ 14990= 20.321 mc;
considerato il costo dell'acqua pari a 0,48 euro/mc consegue 20.312 mc X 0.48= euro 9.754,00 oltre
Iva al 10% (975,00) e così in totale euro 10.729,48”.
Ne consegue che il Comune di Molise ha diritto ad ottenere nel presente giudizio il rimborso della somma di Euro 10.729,48 oltre interessi e rivalutazione a decorrere dall'evento (4.6.2020). Sulla base di quanto sopra esposto è, pertanto, possibile affermare che la responsabilità per i danni accertati è senz'altro da ricondursi ed imputarsi alla società subappaltatrice CA SR, avendo quest'ultima pagina 10 di 14 provocato il danno alla condotta idrica nell'esecuzione delle opere di scavo per il posizionamento degli impianti di fibra ottica.
Va ora verificato se anche le altre società, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione dei lavori appaltati siano o meno corresponsabili, ed in che misura, e se possa affermarsi un concorso colposo del Comune di Molise nell'aggravamento del danno, così come eccepito dalla subappaltatrice.
Come già detto in premessa, dall'accordo quadro prodotto risulta che NF aveva affidato alla società
CS, capo gruppo del costituito raggruppamento temporaneo di imprese, l'esecuzione della progettazione esecutiva, della fornitura e posa in opera di impianti in fibra ottica, nonché della manutenzione degli stessi. Nello specifico, le prestazioni a carico dell'appaltatore aveva ad oggetto la
“redazione della progettazione esecutiva degli interventi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate da NF e dagli enti competenti interessati a qualsiasi titolo alla realizzazione delle opere di che trattasi, mediante l'elaborazione e lo sviluppo di ogni documento tecnico amministrativo necessario all'ottenimento dei permessi, autorizzazioni o altro atto equivalente comunque necessario per
l'esecuzione dei progetti stessi e la successiva realizzazione delle opere commesse”.
Risulta altresì incontestato che CS concedeva l'esecuzione delle suddette opere in subappalto alla società CA, come emerso dalla prova testimoniale del sig. LL e come risulta, peraltro, dalle fatture prodotte da CS in favore di CA dalle quali, pur non essendo stato prodotto il relativo contratto, deve presumersi che sia stato effettivamente concluso tra le parti.
In punto di diritto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che in tema di appalto, ma il principio
è valido anche in tema di subappalto, la responsabilità del committente e/o subcommittente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore e/o subappaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di "culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi (cfr. Cass. n.8381/2019).
Va sottolineato che l'appaltatore e/o il subappaltatore è tenuto ad un obbligo di diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c. comma 2, che si estrinseca in uno sforzo tecnico, con impiego di energie e mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori di progetto fornitogli dal committente (cfr. Cass. n. 15732/2018).
Ciò esposto in diritto ed iniziando ad esaminare la posizione di NF SR, dalle allegazioni attoree oltre alla narrazione dei fatti e alla elencazione dei danni, nessun specifico profilo di responsabilità è
pagina 11 di 14 stato dedotto a carico della committente che aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla esecuzione delle opere. Non è stata contestata alcuna condotta colposa nella scelta di una società (CS) carente delle capacità economico-finanziarie e tecniche-organizzative per eseguire a regola d'arte i lavori appaltatile né è stato mosso un qualche rimprovero per omessa sorveglianza sul corretto adempimento dei lavori per evitare danni a terzi e nemmeno è emersa la prova che NF si sia ingerita nell'ambito della realizzazione dei lavori in modo da rendere l'appaltatore nudus minister.
Null'altro può aggiungersi sul punto, non avendo parte attrice sufficientemente spiegato quali sarebbero i profili di responsabilità a carico di NF.
La domanda risarcitoria avanzata nei confronti di NF va, pertanto, rigettata con conseguente assorbimento di quella trasversale di manleva avanzata da quest'ultima nei confronti di CS.
Quanto all'appaltatrice-subcommittente CS, è circostanza incontestata, perché ammesso dalla stessa società CA, che i lavori di scavo e posa in opera della fibra, che hanno cagionato i danni accertati con la consulenza tecnica d'ufficio, sono stati eseguiti soltanto dalla subappaltatrice.
Nemmeno vi è prova che CA sia stata ridotta al rango di nudus minister ovvero che la condotta di essa subappaltatrice sia stata imposta dalla ingerenza della CS attraverso rigide ed inderogabili direttive.
Elementi utili al riguardo avrebbero potuto ricavarsi dal contratto di subappalto che però non è stato prodotto mentre in base alla deposizione del teste escusso (cfr LL) è possibile rilevare che
CA abbia agito in completa autonomia organizzativa e gestionale nell'esecuzione degli scavi e della successiva apposizione della fibra.
E neppure è stata allegata una qualche responsabilità in eligendo o per omessa vigilanza di CS, mentre è emerso che sul cantiere “un giorno sì e un giorno no” era presente solo e soltanto l'assistente tecnico di CA per vigilare e controllare gli scavi così come pure ai collaudi vi ha provveduto solo e soltanto CA (cfr. teste LL).
Pertanto, alla totale autonomia di CA nell'esecuzione dell'opera non può che conseguire la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. per evitare la quale avrebbe dovuto allegare e dimostrare di essersi attivata con ulteriori proprie indagini per assicurarsi che nel sottosuolo su cui si accingeva ad operare lo scavo non vi fossero sottoservizi che potessero essere danneggiati;
poiché, invece, non risulta che CA prima di avviare le opere di scavo si sia in qualche modo premurata di effettuare autonome ricerche al riguardo, non può che andare soccombente in ordine alla domanda risarcitoria ( il teste LL pur avendo riferito che “prima di eseguire gli scavi eseguivamo verifiche con il georadar”, tale dichiarazione per la sua genericità non è idonea a ritenere che tale verifica sia stata effettivamente eseguita anche in occasione degli scavi per cui è causa).
pagina 12 di 14 Alla luce di quanto sopra, la responsabilità per i danni accertati in sede di CTU è da imputare, quindi, in via esclusiva alla società subappaltatrice, CA SR.
A tal proposito si deve rammentare, sul piano processuale, che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, qualora il convenuto abbia chiamato in causa il terzo perché questi risponda al suo posto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda si estende automaticamente al terzo intervenuto senza necessità di un'esplicita istanza in tal senso da parte dell'attore (cfr. Cass. 3641/2013; Cass. 2094/2013 e Cass.
5057/2010). Il giudice, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, può, quindi, direttamente emettere nei confronti del terzo una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta (cfr.
Cass. 17954/2008).
Pur se il Comune di Molise non ha espressamente esteso la sua domanda nei confronti della società
CA, tale estensione opera automaticamente e va qui riconosciuta.
La responsabilità non è attenuata da alcun apporto causale per violazione dell'art. 2051 c.c. c, come eccepito da CA ai danni del Comune di Molise atteso che il caso fortuito, che è idoneo ad esonerare il custode da responsabilità ex art. 2051 c.c., può originare anche dalla condotta del terzo.
Nella specie non vi è dubbio che a determinare il danno è stato l'intervento di un fatto estraneo alla sfera di custodia del Comune di Molise ed imputabile alla sola società CA per aver provocato la falla alla condotta idrica e provveduto a ripararla in maniera non adeguata.
Poichè il fatto del terzo, nel caso di specie, presenta i caratteri dell'autonomia, dell'eccezionalità, della imprevedibilità e inevitabilità, il Comune di Molise deve ritenersi esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Infine, va accolta la domanda di manleva spiegata da CA nei confronti di UnipolSai Ass.ni, fondato sulla polizza assicurativa depositata in atti.
Non vi è, invero, contestazione tra le parti circa l'esistenza del rapporto assicurativo dedotto in giudizio nonché la riconducibilità dell'evento denunciato dal Comune di Molise al rischio assicurato.
Pertanto, la compagnia UnipolSai Assicurazioni deve tenere indenne CA SR delle somme che verserà in esecuzione della presente sentenza comprese le spese sopportate dall'assicurato per resistere alla domanda del danneggiato (cfr. Cass. n. 5242/2004).
Riguardo le spese processuali, l'esito del giudizio impone che esse graveranno interamente su CA SR unica soccombente e in favore di ognuna parte costituita.
Ugualmente le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della società CA SR
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal Comune di Molise nei confronti della società NF TA spa con la chiamata in causa di CS AZ spa, di CA SR e di UnipolSai
Assicurazioni, così provvede:
- accoglie la domanda del Comune di Molise e, per l'effetto, condanna CA SR al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 10.729,48 oltre interessi e rivalutazione a decorrere dall'evento (4.6.2020) sino al soddisfo;
- condanna CA SR al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Molise, di
NF TA spa e di CS AZ spa, spese che per ognuna delle suddette parti liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cap nonché euro
264,00 per esborsi in favore del solo Comune di Molise;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di CA spa;
- condanna UnipolSai Assicurazioni spa a manlevare CA SR dal pagamento di tutte le somme di cui è stata disposta la condanna ai danni di quest'ultima ivi comprese le spese processuali liquidate come sopra e le spese di consulenza tecnica;
- condanna la UnipolSai Assicurazioni spa al pagamento delle spese di lite in favore di CA SR che liquida in complessive euro 2.000,00 oltre spese generali (15%), Iva e Cap.
Così deciso in Campobasso, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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