CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/10/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n° 309/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 7 ottobre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di revocazione iscritto al n° 309/25 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] P.G. (ME) il 04/03/1961 e residente a [...]Parte_1
AR (ME) in C/da Ferretta, c.f. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Francesco Micali, c.f. , fax 090.6514180, pec C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello Email_1 stesso in Messina - via XXVII Luglio 34 is.195 -appellante
CONTRO
(c.f. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti ( – avv.michela. CodiceFiscale_3 Email_2
– fax 090/5724777) dell'avvocatura dell'Istituto, e con la medesima Email_3 elettivamente domiciliato anche in Messina Via Armeria 1 –appellato
OGGETTO: revocazione sentenza 423/2025 in grado di appello che riforma parzialmente la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1645 depositata in data
12 settembre 2023 - pensione di vecchiaia anticipata-
CONCLUSIONI
Brigandì: previa declaratoria di sospensione del termine per proporre ricorso in
Cassazione, ai sensi dell'art. 398 c.p.c., revocare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il diritto dell'appellante alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. 503/92 per invalidità civile non inferiore all'80% con decorrenza da luglio 2021 e non dalla presentazione della domanda amministrativa del 9/3/2018. Dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconosci- mento della pensione di vecchiaia anticipata dalla suddetta domanda amministra- tiva, secondo le risultanze della consulenza medico legale, con conseguente con- danna dell' convenuto al pagamento della prestazione dalla medesima data. CP_1 n° 309/25 R.G.L.
Revocare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, disponendo invece la condanna alle spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso per revocazione. Con CP_1 ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, lamentava il mancato Parte_1 accoglimento della domanda amministrativa del 9 marzo 2018 mirata alla pensione
CP_ di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 legge 503/1992, avendo l' disconosciuto il requisito sanitario consistente nell'invalidità pari almeno all'80%, che ella di contro rivendicava. Chiedeva la condanna dell'istituto al pagamento della prestazione.
CP_ Nella resistenza dell' previa consulenza medico-legale, con sentenza 1645 del 12 settembre 2023 il tribunale ha rigettato il ricorso con esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c.
CP_ In esito all'appello della cui resisteva l' espletata nuova consulenza, Pt_1 con sentenza n° 423 depositata in data 29 febbraio 2024 il gravame è stato parzial-
CP_ mente accolto con condanna dell' a erogare la prestazione con decorrenza da luglio 2021 fatta salva l'applicazione del regime delle finestre mobili, con compen- sazione integrale delle spese del doppio grado e compenso del consulente a carico
CP_ dell'
ha depositato ricorso per revocazione in data 2 luglio 2025. Anche Parte_1 CP_ in questa sede l' resiste. Depositate note di trattazione scritta entro il 7 ottobre
2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE evidenzia che il consulente nominato in grado di appello aveva ricono- Pt_1 sciuto sussistere patologie tali da renderla invalida all'80% già all'epoca di presen- tazione della domanda amministrativa. Lamenta che questa Corte, male percependo le conclusioni del consulente, ha riconosciuto la prestazione dalla diversa data (lu- glio 2021) nella quale questi aveva rilevato un peggioramento delle condizioni di salute, tale da innalzare la percentuale all'86%. Conseguenze di tale erronea perce- zione sono state la posticipazione della decorrenza e la compensazione delle spese di lite, dato che il luglio 2021 è successivo alla data di introduzione del giudizio di primo grado (24 aprile 2019).
La ricorrente richiama correttamente la costante giurisprudenza (da ultimo Cass.
SS.UU. 5792/2024) secondo la quale rientra nell'ipotesi dell'art. 395 comma 4 c.p.c. il travisamento del contenuto oggettivo della prova. CP_ L' si oppone sostenendo che la scelta di fissare la decorrenza al luglio 2021 n° 309/25 R.G.L.
sia stata frutto di una valutazione. Emerge di contro, proprio dalla parte del testo CP_ della sentenza revocanda che lo stesso cita testualmente, che si sia trattato di una svista materiale consistita nel non avere riportato la parte finale delle conclu- sioni della relazione di consulenza, che testualmente recita "precedentemente e sin dall'epoca di presentazione della domanda la valutazione totale è l'80%".
Il ricorso è dunque sotto questo aspetto fondato. CP_ L' evidenzia tuttavia correttamente che, anche accogliendo il ricorso per re- vocazione, andrà comunque applicato il regime delle finestre mobili. Non può ra- gionevolmente sostenersi che il ricorso sia inammissibile per il solo fatto che la ricorrente riproponga integralmente le domande contenute nell'originario atto di ap- pello. La questione rileva semmai per la parte rescissoria, che può essere contenuta nella presente sentenza, ai sensi dell'art. 402 comma 1 c.p.c., non essendo necessaria ulteriore istruzione.
Resta a questo punto assorbita la domanda di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione. CP_ Ai fini delle spese la principale soccombenza dell' è temperata dal fatto che la ha insistito nel pagamento con decorrenza dalla domanda amministra- Pt_1 tiva piuttosto che dalla prima finestra utile successiva. È dunque corretto applicare una compensazione in ragione di un quarto.
La serialità e semplicità della controversia consentono di applicare i minimi tarif- fari del terzo scaglione, cui ineriscono le cause di valore indeterminabile talmente basso da non potere raggiungere ragionevolmente i 26.000,00 euro. Tale è del resto anche lo scaglione invocato dalla Il giudizio di revocazione si è risolto in Pt_1 unica udienza e va pertanto esclusa la fase di istruzione.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso per revocazione proposto in data 2 luglio 2025 da contro Parte_1
l' avverso la sentenza n° 423 de- Controparte_1 positata in data 16 giugno 2025 da questa Corte, che parzialmente riformava la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1645 depositata il 12 settembre 2023:
1- revoca la sentenza 423/2025;
2- in riforma della sentenza 1645/2023, parzialmente accogliendo la domanda re- scissoria, dichiara il diritto della appellante alla pensione anticipata per invalidità civile non inferiore all'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa, condan- CP_ nando l' a erogarle la prestazione secondo detta decorrenza ma fatta salva l'ap- plicazione del regime delle finestre mobili;
CP_
3- condanna l' a rimborsare alla ricorrente tre quarti delle spese dell'intero giudizio, liquidate nell'intero quanto al primo grado in 2.697,00 euro, quanto n° 309/25 R.G.L.
all'appello in 2.906,00 euro e quanto al presente giudizio in 1.984,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi versati, compensando le restanti frazioni, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Francesco Micali, procuratore CP_ antistatario, e confermando a carico le spese delle consulenze espletate.
Messina 8 ottobre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 7 ottobre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di revocazione iscritto al n° 309/25 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] P.G. (ME) il 04/03/1961 e residente a [...]Parte_1
AR (ME) in C/da Ferretta, c.f. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Francesco Micali, c.f. , fax 090.6514180, pec C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello Email_1 stesso in Messina - via XXVII Luglio 34 is.195 -appellante
CONTRO
(c.f. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti ( – avv.michela. CodiceFiscale_3 Email_2
– fax 090/5724777) dell'avvocatura dell'Istituto, e con la medesima Email_3 elettivamente domiciliato anche in Messina Via Armeria 1 –appellato
OGGETTO: revocazione sentenza 423/2025 in grado di appello che riforma parzialmente la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1645 depositata in data
12 settembre 2023 - pensione di vecchiaia anticipata-
CONCLUSIONI
Brigandì: previa declaratoria di sospensione del termine per proporre ricorso in
Cassazione, ai sensi dell'art. 398 c.p.c., revocare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il diritto dell'appellante alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. 503/92 per invalidità civile non inferiore all'80% con decorrenza da luglio 2021 e non dalla presentazione della domanda amministrativa del 9/3/2018. Dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconosci- mento della pensione di vecchiaia anticipata dalla suddetta domanda amministra- tiva, secondo le risultanze della consulenza medico legale, con conseguente con- danna dell' convenuto al pagamento della prestazione dalla medesima data. CP_1 n° 309/25 R.G.L.
Revocare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, disponendo invece la condanna alle spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso per revocazione. Con CP_1 ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, lamentava il mancato Parte_1 accoglimento della domanda amministrativa del 9 marzo 2018 mirata alla pensione
CP_ di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 legge 503/1992, avendo l' disconosciuto il requisito sanitario consistente nell'invalidità pari almeno all'80%, che ella di contro rivendicava. Chiedeva la condanna dell'istituto al pagamento della prestazione.
CP_ Nella resistenza dell' previa consulenza medico-legale, con sentenza 1645 del 12 settembre 2023 il tribunale ha rigettato il ricorso con esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c.
CP_ In esito all'appello della cui resisteva l' espletata nuova consulenza, Pt_1 con sentenza n° 423 depositata in data 29 febbraio 2024 il gravame è stato parzial-
CP_ mente accolto con condanna dell' a erogare la prestazione con decorrenza da luglio 2021 fatta salva l'applicazione del regime delle finestre mobili, con compen- sazione integrale delle spese del doppio grado e compenso del consulente a carico
CP_ dell'
ha depositato ricorso per revocazione in data 2 luglio 2025. Anche Parte_1 CP_ in questa sede l' resiste. Depositate note di trattazione scritta entro il 7 ottobre
2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE evidenzia che il consulente nominato in grado di appello aveva ricono- Pt_1 sciuto sussistere patologie tali da renderla invalida all'80% già all'epoca di presen- tazione della domanda amministrativa. Lamenta che questa Corte, male percependo le conclusioni del consulente, ha riconosciuto la prestazione dalla diversa data (lu- glio 2021) nella quale questi aveva rilevato un peggioramento delle condizioni di salute, tale da innalzare la percentuale all'86%. Conseguenze di tale erronea perce- zione sono state la posticipazione della decorrenza e la compensazione delle spese di lite, dato che il luglio 2021 è successivo alla data di introduzione del giudizio di primo grado (24 aprile 2019).
La ricorrente richiama correttamente la costante giurisprudenza (da ultimo Cass.
SS.UU. 5792/2024) secondo la quale rientra nell'ipotesi dell'art. 395 comma 4 c.p.c. il travisamento del contenuto oggettivo della prova. CP_ L' si oppone sostenendo che la scelta di fissare la decorrenza al luglio 2021 n° 309/25 R.G.L.
sia stata frutto di una valutazione. Emerge di contro, proprio dalla parte del testo CP_ della sentenza revocanda che lo stesso cita testualmente, che si sia trattato di una svista materiale consistita nel non avere riportato la parte finale delle conclu- sioni della relazione di consulenza, che testualmente recita "precedentemente e sin dall'epoca di presentazione della domanda la valutazione totale è l'80%".
Il ricorso è dunque sotto questo aspetto fondato. CP_ L' evidenzia tuttavia correttamente che, anche accogliendo il ricorso per re- vocazione, andrà comunque applicato il regime delle finestre mobili. Non può ra- gionevolmente sostenersi che il ricorso sia inammissibile per il solo fatto che la ricorrente riproponga integralmente le domande contenute nell'originario atto di ap- pello. La questione rileva semmai per la parte rescissoria, che può essere contenuta nella presente sentenza, ai sensi dell'art. 402 comma 1 c.p.c., non essendo necessaria ulteriore istruzione.
Resta a questo punto assorbita la domanda di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione. CP_ Ai fini delle spese la principale soccombenza dell' è temperata dal fatto che la ha insistito nel pagamento con decorrenza dalla domanda amministra- Pt_1 tiva piuttosto che dalla prima finestra utile successiva. È dunque corretto applicare una compensazione in ragione di un quarto.
La serialità e semplicità della controversia consentono di applicare i minimi tarif- fari del terzo scaglione, cui ineriscono le cause di valore indeterminabile talmente basso da non potere raggiungere ragionevolmente i 26.000,00 euro. Tale è del resto anche lo scaglione invocato dalla Il giudizio di revocazione si è risolto in Pt_1 unica udienza e va pertanto esclusa la fase di istruzione.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso per revocazione proposto in data 2 luglio 2025 da contro Parte_1
l' avverso la sentenza n° 423 de- Controparte_1 positata in data 16 giugno 2025 da questa Corte, che parzialmente riformava la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1645 depositata il 12 settembre 2023:
1- revoca la sentenza 423/2025;
2- in riforma della sentenza 1645/2023, parzialmente accogliendo la domanda re- scissoria, dichiara il diritto della appellante alla pensione anticipata per invalidità civile non inferiore all'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa, condan- CP_ nando l' a erogarle la prestazione secondo detta decorrenza ma fatta salva l'ap- plicazione del regime delle finestre mobili;
CP_
3- condanna l' a rimborsare alla ricorrente tre quarti delle spese dell'intero giudizio, liquidate nell'intero quanto al primo grado in 2.697,00 euro, quanto n° 309/25 R.G.L.
all'appello in 2.906,00 euro e quanto al presente giudizio in 1.984,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi versati, compensando le restanti frazioni, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Francesco Micali, procuratore CP_ antistatario, e confermando a carico le spese delle consulenze espletate.
Messina 8 ottobre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)