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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
(Segue verbale dell'udienza del 22 gennaio 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 22 gennaio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6675 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1
certificata dell'avv. Carlo Demurtas, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. , che la rappresenta e difende per procura speciale Controparte_2
in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17 luglio 2017, ha convenuto in Parte_1
giudizio la , per sentir accertare il suo inadempimento Controparte_1
(capo 1), consistito nella cattiva esecuzione dei lavori di riparazione sull'autovettura Mercedes Benz, Classe C, targata CF083BL, di proprietà dell'attore, per sentir accertare il danno arrecato a detto veicolo nella misura di
Euro 3.893,52 (capo 2) e il danno da fermo tecnico nella misura di Euro 4.000,00
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o, comunque, per la diversa somma dovuta, anche secondo equità (capo 3), e per sentir condannare la convenuta, infine, al risarcimento dei danni per la complessiva somma di Euro 7.893,52 o quella diversa accertata, oltre agli interessi (capo 4), deducendo l'esecuzione di interventi sul proprio mezzo e, a seguito di ulteriore malfunzionamento, il nuovo ricovero presso l'officina della convenuta, nonché in data 28 gennaio 2013, durante la prova su strada, l'avvenuta rottura della catena di distribuzione e del carter del motore, con la successiva riconsegna dell'autovettura non marciante.
Si è costituita in giudizio la , contestando la Controparte_1
responsabilità ascritta sia per difetto di inadempimento sia per difetto di nesso causale, contestando anche la quantificazione dei danni e concludendo, in via principale, per il rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, previo accertamento del concorso del fatto colposo del creditore, per la determinazione del risarcimento nella minor misura accertata.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per interpello e per testi.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. ha esposto quanto segue: che l'attore, il 9 novembre 2012, Parte_1
si rivolgeva alla convenuta al fine di far effettuare sul proprio mezzo determinati interventi, come descritti nella fattura del 17 dicembre 2012, per l'importo di Euro
1.993,52, ivi compresi i controlli di sicurezza e il collaudo dei lavori il 26 novembre 2012, con la successiva riconsegna dell'autovettura il 17 dicembre
2012; che il 18 gennaio 2013, a seguito di ulteriore malfunzionamento,
l'autovettura veniva riportata in officina per il controllo del motore e la verifica delle lavorazioni precedenti;
che il 28 gennaio 2013, tuttavia, i meccanici della convenuta comunicavano che, durante la prova su strada, si era verificata la rottura della catena di distribuzione e del carter del motore, in relazione alla quale
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la convenuta rifiutava di procedere alla riparazione;
che il 22 febbraio 2013, previo accordo tra i legali, l'attore ritirava l'autovettura, con l'uso di un carro- attrezzi, per poi ricoverarla presso altra officina;
che l'autovettura versava in condizioni tali da non poter circolare, in quanto il nuovo meccanico constatava la rottura del motore e del carter superiore, riconducibile al montaggio non corretto di qualche particolare della distribuzione;
che per la sostituzione del motore con altro usato veniva sostenuta per l'acquisto la spesa di Euro 1.300,00 e per la manodopera la spesa di Euro 600,00; che l'autovettura veniva restituita nei primi giorni del mese di maggio 2013; che per tutto il tempo in cui non aveva potuto utilizzarla, cioè prima dal 9 novembre 2012 al 17 dicembre 2012 e poi dal 18 gennaio 2013 ai primi di maggio 2013, l'attore pativa grave disagio per mancanza di mezzo proprio, quantificabile ogni mese in Euro 1.000,00 e così nel complesso
Euro 4.000,00.
1.2. La ha esposto in replica quanto segue: che Controparte_1
il veicolo in questione, immatricolato il 7 giugno 2002 e con percorrenza di km
244.345 km, era carente della manutenzione prescritta dalla casa-madre; che i meccanici della convenuta non erano intervenuti per la sostituzione degli iniettori, in quanto la stessa veniva soltanto consigliata, siccome necessaria ed urgente, e l'attore non acconsentiva all'intervento sugli iniettori stessi, commissionandone la revisione a terzi e sotto la sua esclusiva responsabilità; che l'autovettura veniva restituita marciante il 17 dicembre 2012; che a distanza di un mese, il 18 gennaio
2013, essa veniva nuovamente portata presso l'officina della convenuta e i meccanici di nuovo evidenziavano la necessità di provvedere alla sostituzione degli iniettori, nonché la necessità di intervenire con urgenza anche sul gruppo della distribuzione, stante la sua rumorosità, sintomatica di anomalie nel funzionamento, le quali, se trascurate, avrebbero potuto causare la rottura del motore;
che l'attore, tuttavia, non dava il consenso per le lavorazioni sul gruppo della distribuzione, né forniva i ricambi, sicché nessun intervento veniva eseguito dai meccanici sul relativo gruppo;
che nel corso del successivo collaudo si verificava la rottura della catena di distribuzione, la quale, a sua volta, cagionava
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la rottura del carter del motore;
che nessuna responsabilità, dunque, poteva essere imputata alla convenuta per la lamentata rottura della catena della distribuzione, mancando sia l'inadempimento sia il nesso eziologico tra gli interventi eseguiti e l'evento occorso;
che il danno era riconducibile, piuttosto, all'usura dell'autovettura ed alla vetustà, in assenza di manutenzione da parte dell'attore, ovvero, comunque, ad impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla convenuta, in assenza di disponibilità di ricambi, in quanto non più abilitata alla vendita a far data dal 1° gennaio 2013; che la convenuta, in particolare, mai assumeva verso l'attore l'obbligo di intervenire sul gruppo di distribuzione;
che i pretesi danni, infine, dovrebbero essere provati nell'an e nel quantum.
2. I capi delle conclusioni come formulate nella citazione ed in seguito precisate, con cui è invocata una pronuncia dichiarativa dell'inadempimento e dei danni ed una consequenziale condanna al risarcimento dei medesimi danni a titolo di responsabilità contrattuale, benché i capi siano formalmente separati, vanno interpretati nel complesso come una domanda unica ed inscindibile, non configurando nella sostanza domande autonome, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, da chiunque ed a qualunque titolo, l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché
o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti costitutivi del diritto stesso.
3. Il capo delle conclusioni relativo alla quantificazione del risarcimento nella somma di Euro 3.893,52, a ben vedere, cumula una domanda propriamente qualificabile come di risarcimento del danno, in riferimento alle spese di riparazione del veicolo presso altra officina (Euro 1.300,00 + 600,00), a una domanda piuttosto qualificabile come di ripetizione dell'indebito, in riferimento al corrispettivo pagato per l'esecuzione di una prestazione, secondo l'attore, non correttamente eseguita (Euro 1.993,52).
4. La domanda di ripetizione dell'indebito è manifestamente infondata per
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l'assorbente motivo della mancata proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto con prestazioni corrispettive, perché non può farsi valere l'effetto retroattivo dello scioglimento del rapporto, con il conseguente obbligo dell'altro contraente di restituire la prestazione ricevuta, senza esperire la relativa azione, in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
peraltro, va escluso che la domanda di risoluzione sia implicita nella domanda di mero accertamento dell'inadempimento, sia per la diversità di oggetto (pronuncia meramente dichiarativa, anziché costitutiva) sia per la diversità di titolo
(qualunque inadempimento, anziché un inadempimento grave, tanto più in presenza di una prestazione complessa e non limitata ad un unico intervento), e va escluso, altresì, che la domanda risolutoria sia implicita nella domanda restitutoria, sul rilievo che ciascuno dei contraenti può chiedere la restituzione della propria prestazione che per qualunque ragione sia rimasta senza causa, e non necessariamente come conseguenza della risoluzione del contratto (rimessa all'autonomia delle parti e non rilevabile d'ufficio).
5. La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento è parzialmente fondata.
5.1. Per giurisprudenza costante, in tema di contratto d'opera per autoriparazione, il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'opus a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'homo eiusdem condicionis ac professionis, sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto;
ne consegue che, ove il contratto d'opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante non in modo precario, non valendo a limitare l'oggetto delle sue prestazioni la richiesta del committente di "voler risparmiare" (Cass. nn. 21421 del 2004 e 30777 del 2021).
5.2. Nella specie, l'attore ha allegato l'inadempimento del contratto avente
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ad oggetto la riparazione della sua autovettura, lamentando non solo il persistente malfunzionamento del veicolo, ma anche il danneggiamento dello stesso in occasione del ricovero in officina successivo al primo, non risolutivo;
la convenuta, a sua volta, non ha contestato la rottura del motore del veicolo ricevuto in consegna, ma ha eccepito la mancata assunzione dell'obbligo di intervenire sul gruppo di distribuzione, donde l'esclusione dell'inadempimento e del nesso di causalità tra il fatto proprio ed il danno lamentato, e ha eccepito, comunque, anche il concorso dell'altra parte per la mancata manutenzione periodica dell'autovettura, vetusta ed usurata, e per la mancata accettazione dell'intervento sul gruppo di distribuzione.
5.3. Ciò premesso, in base a quello che risulta dagli atti difensivi, dalle produzioni documentali e dalle dichiarazioni testimoniali:
a) nessuna contestazione è sorta sulla conclusione in forma verbale di un contratto riconducibile ad un contratto d'opera, avente ad oggetto plurimi interventi di riparazione al veicolo dell'attore, da eseguirsi presso l'officina della convenuta, in data 9 novembre 2012, e nemmeno è contestata la circostanza dell'esecuzione della prestazione dedotta nel medesimo contratto attraverso due separati accessi, in occasione del primo per lavorazioni consistenti nel controllo del motore, nella sostituzione dei relativi supporti e degli iniettori ed altre minori, come indicato nella fattura emessa il 17 dicembre 2012, data di riconsegna del veicolo al committente, ed in occasione del secondo per lavorazioni consistenti nel nuovo controllo del motore e nella verifica dei precedenti interventi, come indicato nell'ordine del 18 gennaio 2013, data di nuova consegna del veicolo alla prestatrice d'opera;
b) nessuna contestazione è sorta sulla mancata segnalazione di alcuna anomalia al gruppo distribuzione all'esito del primo ricovero e, comunque, nella scheda del controllo di sicurezza e del collaudo dei lavori il meccanico intervenuto riportò di aver concluso le operazioni con esito positivo e nulla rilevò sullo stato delle cinghie di trasmissione;
c) nessuna contestazione è sorta sulla rilevazione di elevata rumorosità
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proveniente dal gruppo distribuzione almeno nel corso del secondo ricovero;
d) nelle testimonianze assunte dalle persone indicate dalla convenuta, già suoi collaboratori, sembra trovare conferma il fatto che l'attore, benché avvertito della necessità di intervenire sul gruppo della distribuzione, avesse deciso di rinviare l'intervento in questione, poi non eseguito;
e) nessuna contestazione è sorta, infine, sulla rottura della catena di distribuzione e del carter del motore dell'autovettura, avvenuta il 28 gennaio
2013, durante l'esecuzione della prova su strada, ai fini del nuovo collaudo.
5.4. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi:
a) che l'inesatto adempimento del contratto d'opera determini il sorgere della responsabilità della prestatrice d'opera verso il committente, ex art. 1218 cod. civ., non essendo stata fornita dalla parte onerata la prova liberatoria, sufficiente e idonea a vincere la presunzione di colpa, di aver fatto conseguire il risultato atteso, cioè la restituzione del veicolo in condizioni migliori e, comunque, almeno semovente, oppure di non aver potuto adempiere l'obbligazione per impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla società ed ai suoi ausiliari;
b) che – anche a voler credere che la prestatrice d'opera, dopo aver riscontrato solo in occasione del secondo accesso il rumore sospetto dal motore, con il conseguente pericolo di rottura, avesse preventivamente adempiuto il proprio obbligo informativo, imposto dal principio di buona fede, in relazione alla necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria dei componenti della distribuzione e che il committente, a sua volta, avesse ben compreso che senza introdurre quella variazione necessaria ai lavori concordati e senza assumere l'onere del maggior compenso non avrebbe potuto ottenere l'esecuzione dell'opera a regola d'arte – sia totalmente ingiustificata e, come tale, colposa la scelta del personale tecnico di mettere in marcia il veicolo e sottoporlo a prova su strada, nonostante il suo precario stato, portando la macchina a regime e correndo volontariamente il rischio del verificarsi, sotto il proprio controllo, di un evento dannoso facilmente prevedibile ed evitabile, con l'uso della diligenza necessaria
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per l'esercizio dell'attività professionale di autoriparazione, cioè proprio quella evenienza che l'intervento non eseguito mirava a scongiurare;
c) che non sia riconoscibile, infine, il concorso di alcun fatto colposo del committente, riferendosi l'eccezione o a una condotta precedente alla stipula del contratto d'opera, cioè la mancanza di manutenzione programmata, o a una condotta espressiva del suo diritto di rifiutare la lavorazione aggiuntiva proposta, se di notevole entità, così da recedere dal contratto e semplicemente corrispondere, se non ancora corrisposto, il compenso per l'attività già svolta.
5.5. Accertato l'inesatto adempimento, bisogna liquidare il risarcimento, commisurandolo alle conseguenze dannose.
5.6. Quanto alle spese necessarie per la riparazione del veicolo danneggiato,
è risarcibile senz'altro il lamentato danno emergente nel patrimonio del committente ed esso è precisamente determinabile nella misura complessiva di
Euro 1.900,00, pari alle spese pacificamente sostenute per l'acquisto di un motore usato compatibile con l'autovettura in questione e per la manodopera prestata presso altra officina, ai fini della rimozione del motore guasto e del montaggio di quello funzionante.
5.7. Quanto alla posta ulteriore, non è risarcibile per converso il danno da fermo tecnico, in quanto la relativa prova, per principio ormai consolidato (Cass.
n. 13718 del 2017), non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve riguardare la spesa sostenuta dal proprietario per essersi procurato un mezzo sostitutivo o la perdita subita per non aver percepito il provento ricavabile dall'uso del mezzo, laddove, nel caso in esame, è assente sul punto qualsiasi allegazione e prova.
5.8. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, dal momento dell'inesatto inadempimento del contratto d'opera, cioè dalla data di riconsegna del veicolo, a decorrere dal 22 febbraio 2013.
5.9. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 2.590,01, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
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5.10. Sussiste, pertanto, il diritto al risarcimento dei danni, nei limiti sopra stabiliti.
6. Conclusivamente, la domanda restitutoria va respinta e quella risarcitoria va accolta per quanto di ragione.
7. La soccombenza reciproca, desumibile dall'accoglimento solo parziale delle domande, giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso della restante metà, liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda restitutoria relativamente alla somma pagata a titolo di corrispettivo;
2) accoglie in parte la domanda risarcitoria e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 2.590,01, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dalla data di riconsegna del veicolo, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
3) compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore, della restante metà, che liquida in Euro 1.269,25, a titolo di compensi, ed in Euro 287,47, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 22 gennaio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 22 gennaio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6675 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1
certificata dell'avv. Carlo Demurtas, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. , che la rappresenta e difende per procura speciale Controparte_2
in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17 luglio 2017, ha convenuto in Parte_1
giudizio la , per sentir accertare il suo inadempimento Controparte_1
(capo 1), consistito nella cattiva esecuzione dei lavori di riparazione sull'autovettura Mercedes Benz, Classe C, targata CF083BL, di proprietà dell'attore, per sentir accertare il danno arrecato a detto veicolo nella misura di
Euro 3.893,52 (capo 2) e il danno da fermo tecnico nella misura di Euro 4.000,00
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o, comunque, per la diversa somma dovuta, anche secondo equità (capo 3), e per sentir condannare la convenuta, infine, al risarcimento dei danni per la complessiva somma di Euro 7.893,52 o quella diversa accertata, oltre agli interessi (capo 4), deducendo l'esecuzione di interventi sul proprio mezzo e, a seguito di ulteriore malfunzionamento, il nuovo ricovero presso l'officina della convenuta, nonché in data 28 gennaio 2013, durante la prova su strada, l'avvenuta rottura della catena di distribuzione e del carter del motore, con la successiva riconsegna dell'autovettura non marciante.
Si è costituita in giudizio la , contestando la Controparte_1
responsabilità ascritta sia per difetto di inadempimento sia per difetto di nesso causale, contestando anche la quantificazione dei danni e concludendo, in via principale, per il rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, previo accertamento del concorso del fatto colposo del creditore, per la determinazione del risarcimento nella minor misura accertata.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per interpello e per testi.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. ha esposto quanto segue: che l'attore, il 9 novembre 2012, Parte_1
si rivolgeva alla convenuta al fine di far effettuare sul proprio mezzo determinati interventi, come descritti nella fattura del 17 dicembre 2012, per l'importo di Euro
1.993,52, ivi compresi i controlli di sicurezza e il collaudo dei lavori il 26 novembre 2012, con la successiva riconsegna dell'autovettura il 17 dicembre
2012; che il 18 gennaio 2013, a seguito di ulteriore malfunzionamento,
l'autovettura veniva riportata in officina per il controllo del motore e la verifica delle lavorazioni precedenti;
che il 28 gennaio 2013, tuttavia, i meccanici della convenuta comunicavano che, durante la prova su strada, si era verificata la rottura della catena di distribuzione e del carter del motore, in relazione alla quale
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la convenuta rifiutava di procedere alla riparazione;
che il 22 febbraio 2013, previo accordo tra i legali, l'attore ritirava l'autovettura, con l'uso di un carro- attrezzi, per poi ricoverarla presso altra officina;
che l'autovettura versava in condizioni tali da non poter circolare, in quanto il nuovo meccanico constatava la rottura del motore e del carter superiore, riconducibile al montaggio non corretto di qualche particolare della distribuzione;
che per la sostituzione del motore con altro usato veniva sostenuta per l'acquisto la spesa di Euro 1.300,00 e per la manodopera la spesa di Euro 600,00; che l'autovettura veniva restituita nei primi giorni del mese di maggio 2013; che per tutto il tempo in cui non aveva potuto utilizzarla, cioè prima dal 9 novembre 2012 al 17 dicembre 2012 e poi dal 18 gennaio 2013 ai primi di maggio 2013, l'attore pativa grave disagio per mancanza di mezzo proprio, quantificabile ogni mese in Euro 1.000,00 e così nel complesso
Euro 4.000,00.
1.2. La ha esposto in replica quanto segue: che Controparte_1
il veicolo in questione, immatricolato il 7 giugno 2002 e con percorrenza di km
244.345 km, era carente della manutenzione prescritta dalla casa-madre; che i meccanici della convenuta non erano intervenuti per la sostituzione degli iniettori, in quanto la stessa veniva soltanto consigliata, siccome necessaria ed urgente, e l'attore non acconsentiva all'intervento sugli iniettori stessi, commissionandone la revisione a terzi e sotto la sua esclusiva responsabilità; che l'autovettura veniva restituita marciante il 17 dicembre 2012; che a distanza di un mese, il 18 gennaio
2013, essa veniva nuovamente portata presso l'officina della convenuta e i meccanici di nuovo evidenziavano la necessità di provvedere alla sostituzione degli iniettori, nonché la necessità di intervenire con urgenza anche sul gruppo della distribuzione, stante la sua rumorosità, sintomatica di anomalie nel funzionamento, le quali, se trascurate, avrebbero potuto causare la rottura del motore;
che l'attore, tuttavia, non dava il consenso per le lavorazioni sul gruppo della distribuzione, né forniva i ricambi, sicché nessun intervento veniva eseguito dai meccanici sul relativo gruppo;
che nel corso del successivo collaudo si verificava la rottura della catena di distribuzione, la quale, a sua volta, cagionava
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la rottura del carter del motore;
che nessuna responsabilità, dunque, poteva essere imputata alla convenuta per la lamentata rottura della catena della distribuzione, mancando sia l'inadempimento sia il nesso eziologico tra gli interventi eseguiti e l'evento occorso;
che il danno era riconducibile, piuttosto, all'usura dell'autovettura ed alla vetustà, in assenza di manutenzione da parte dell'attore, ovvero, comunque, ad impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla convenuta, in assenza di disponibilità di ricambi, in quanto non più abilitata alla vendita a far data dal 1° gennaio 2013; che la convenuta, in particolare, mai assumeva verso l'attore l'obbligo di intervenire sul gruppo di distribuzione;
che i pretesi danni, infine, dovrebbero essere provati nell'an e nel quantum.
2. I capi delle conclusioni come formulate nella citazione ed in seguito precisate, con cui è invocata una pronuncia dichiarativa dell'inadempimento e dei danni ed una consequenziale condanna al risarcimento dei medesimi danni a titolo di responsabilità contrattuale, benché i capi siano formalmente separati, vanno interpretati nel complesso come una domanda unica ed inscindibile, non configurando nella sostanza domande autonome, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, da chiunque ed a qualunque titolo, l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché
o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti costitutivi del diritto stesso.
3. Il capo delle conclusioni relativo alla quantificazione del risarcimento nella somma di Euro 3.893,52, a ben vedere, cumula una domanda propriamente qualificabile come di risarcimento del danno, in riferimento alle spese di riparazione del veicolo presso altra officina (Euro 1.300,00 + 600,00), a una domanda piuttosto qualificabile come di ripetizione dell'indebito, in riferimento al corrispettivo pagato per l'esecuzione di una prestazione, secondo l'attore, non correttamente eseguita (Euro 1.993,52).
4. La domanda di ripetizione dell'indebito è manifestamente infondata per
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l'assorbente motivo della mancata proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto con prestazioni corrispettive, perché non può farsi valere l'effetto retroattivo dello scioglimento del rapporto, con il conseguente obbligo dell'altro contraente di restituire la prestazione ricevuta, senza esperire la relativa azione, in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
peraltro, va escluso che la domanda di risoluzione sia implicita nella domanda di mero accertamento dell'inadempimento, sia per la diversità di oggetto (pronuncia meramente dichiarativa, anziché costitutiva) sia per la diversità di titolo
(qualunque inadempimento, anziché un inadempimento grave, tanto più in presenza di una prestazione complessa e non limitata ad un unico intervento), e va escluso, altresì, che la domanda risolutoria sia implicita nella domanda restitutoria, sul rilievo che ciascuno dei contraenti può chiedere la restituzione della propria prestazione che per qualunque ragione sia rimasta senza causa, e non necessariamente come conseguenza della risoluzione del contratto (rimessa all'autonomia delle parti e non rilevabile d'ufficio).
5. La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento è parzialmente fondata.
5.1. Per giurisprudenza costante, in tema di contratto d'opera per autoriparazione, il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'opus a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'homo eiusdem condicionis ac professionis, sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto;
ne consegue che, ove il contratto d'opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante non in modo precario, non valendo a limitare l'oggetto delle sue prestazioni la richiesta del committente di "voler risparmiare" (Cass. nn. 21421 del 2004 e 30777 del 2021).
5.2. Nella specie, l'attore ha allegato l'inadempimento del contratto avente
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ad oggetto la riparazione della sua autovettura, lamentando non solo il persistente malfunzionamento del veicolo, ma anche il danneggiamento dello stesso in occasione del ricovero in officina successivo al primo, non risolutivo;
la convenuta, a sua volta, non ha contestato la rottura del motore del veicolo ricevuto in consegna, ma ha eccepito la mancata assunzione dell'obbligo di intervenire sul gruppo di distribuzione, donde l'esclusione dell'inadempimento e del nesso di causalità tra il fatto proprio ed il danno lamentato, e ha eccepito, comunque, anche il concorso dell'altra parte per la mancata manutenzione periodica dell'autovettura, vetusta ed usurata, e per la mancata accettazione dell'intervento sul gruppo di distribuzione.
5.3. Ciò premesso, in base a quello che risulta dagli atti difensivi, dalle produzioni documentali e dalle dichiarazioni testimoniali:
a) nessuna contestazione è sorta sulla conclusione in forma verbale di un contratto riconducibile ad un contratto d'opera, avente ad oggetto plurimi interventi di riparazione al veicolo dell'attore, da eseguirsi presso l'officina della convenuta, in data 9 novembre 2012, e nemmeno è contestata la circostanza dell'esecuzione della prestazione dedotta nel medesimo contratto attraverso due separati accessi, in occasione del primo per lavorazioni consistenti nel controllo del motore, nella sostituzione dei relativi supporti e degli iniettori ed altre minori, come indicato nella fattura emessa il 17 dicembre 2012, data di riconsegna del veicolo al committente, ed in occasione del secondo per lavorazioni consistenti nel nuovo controllo del motore e nella verifica dei precedenti interventi, come indicato nell'ordine del 18 gennaio 2013, data di nuova consegna del veicolo alla prestatrice d'opera;
b) nessuna contestazione è sorta sulla mancata segnalazione di alcuna anomalia al gruppo distribuzione all'esito del primo ricovero e, comunque, nella scheda del controllo di sicurezza e del collaudo dei lavori il meccanico intervenuto riportò di aver concluso le operazioni con esito positivo e nulla rilevò sullo stato delle cinghie di trasmissione;
c) nessuna contestazione è sorta sulla rilevazione di elevata rumorosità
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proveniente dal gruppo distribuzione almeno nel corso del secondo ricovero;
d) nelle testimonianze assunte dalle persone indicate dalla convenuta, già suoi collaboratori, sembra trovare conferma il fatto che l'attore, benché avvertito della necessità di intervenire sul gruppo della distribuzione, avesse deciso di rinviare l'intervento in questione, poi non eseguito;
e) nessuna contestazione è sorta, infine, sulla rottura della catena di distribuzione e del carter del motore dell'autovettura, avvenuta il 28 gennaio
2013, durante l'esecuzione della prova su strada, ai fini del nuovo collaudo.
5.4. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi:
a) che l'inesatto adempimento del contratto d'opera determini il sorgere della responsabilità della prestatrice d'opera verso il committente, ex art. 1218 cod. civ., non essendo stata fornita dalla parte onerata la prova liberatoria, sufficiente e idonea a vincere la presunzione di colpa, di aver fatto conseguire il risultato atteso, cioè la restituzione del veicolo in condizioni migliori e, comunque, almeno semovente, oppure di non aver potuto adempiere l'obbligazione per impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla società ed ai suoi ausiliari;
b) che – anche a voler credere che la prestatrice d'opera, dopo aver riscontrato solo in occasione del secondo accesso il rumore sospetto dal motore, con il conseguente pericolo di rottura, avesse preventivamente adempiuto il proprio obbligo informativo, imposto dal principio di buona fede, in relazione alla necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria dei componenti della distribuzione e che il committente, a sua volta, avesse ben compreso che senza introdurre quella variazione necessaria ai lavori concordati e senza assumere l'onere del maggior compenso non avrebbe potuto ottenere l'esecuzione dell'opera a regola d'arte – sia totalmente ingiustificata e, come tale, colposa la scelta del personale tecnico di mettere in marcia il veicolo e sottoporlo a prova su strada, nonostante il suo precario stato, portando la macchina a regime e correndo volontariamente il rischio del verificarsi, sotto il proprio controllo, di un evento dannoso facilmente prevedibile ed evitabile, con l'uso della diligenza necessaria
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per l'esercizio dell'attività professionale di autoriparazione, cioè proprio quella evenienza che l'intervento non eseguito mirava a scongiurare;
c) che non sia riconoscibile, infine, il concorso di alcun fatto colposo del committente, riferendosi l'eccezione o a una condotta precedente alla stipula del contratto d'opera, cioè la mancanza di manutenzione programmata, o a una condotta espressiva del suo diritto di rifiutare la lavorazione aggiuntiva proposta, se di notevole entità, così da recedere dal contratto e semplicemente corrispondere, se non ancora corrisposto, il compenso per l'attività già svolta.
5.5. Accertato l'inesatto adempimento, bisogna liquidare il risarcimento, commisurandolo alle conseguenze dannose.
5.6. Quanto alle spese necessarie per la riparazione del veicolo danneggiato,
è risarcibile senz'altro il lamentato danno emergente nel patrimonio del committente ed esso è precisamente determinabile nella misura complessiva di
Euro 1.900,00, pari alle spese pacificamente sostenute per l'acquisto di un motore usato compatibile con l'autovettura in questione e per la manodopera prestata presso altra officina, ai fini della rimozione del motore guasto e del montaggio di quello funzionante.
5.7. Quanto alla posta ulteriore, non è risarcibile per converso il danno da fermo tecnico, in quanto la relativa prova, per principio ormai consolidato (Cass.
n. 13718 del 2017), non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve riguardare la spesa sostenuta dal proprietario per essersi procurato un mezzo sostitutivo o la perdita subita per non aver percepito il provento ricavabile dall'uso del mezzo, laddove, nel caso in esame, è assente sul punto qualsiasi allegazione e prova.
5.8. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, dal momento dell'inesatto inadempimento del contratto d'opera, cioè dalla data di riconsegna del veicolo, a decorrere dal 22 febbraio 2013.
5.9. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 2.590,01, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
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5.10. Sussiste, pertanto, il diritto al risarcimento dei danni, nei limiti sopra stabiliti.
6. Conclusivamente, la domanda restitutoria va respinta e quella risarcitoria va accolta per quanto di ragione.
7. La soccombenza reciproca, desumibile dall'accoglimento solo parziale delle domande, giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso della restante metà, liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda restitutoria relativamente alla somma pagata a titolo di corrispettivo;
2) accoglie in parte la domanda risarcitoria e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 2.590,01, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dalla data di riconsegna del veicolo, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
3) compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore, della restante metà, che liquida in Euro 1.269,25, a titolo di compensi, ed in Euro 287,47, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 22 gennaio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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