TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Michele Angelo Gigante
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “LIQUIDAZIONE ASSEGNO UNICO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 settembre 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla erogazione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) dell'assegno unico per il proprio figlio maggiorenne (
[...]
, sulla prestazione in godimento (reddito di cittadinanza), a partire dal dicembre Persona_1
2022.
Si costituiva l' e si opponeva all'accoglimento del ricorso deducendo che nelle more (e CP_1 comunque successivamente alla – tardiva – presentazione del modello Rdc CO ES n. 778043) aveva provveduto alla erogazione del trattamento per il periodo dal dicembre 2022 al novembre
2023, e chiedendo rigettarsi la domanda per il periodo successivo.
Il procuratore della parte ricorrente, a fronte della deduzioni dell' , ha chiesto dichiararsi la CP_1 parziale cessazione della materia del contendere.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con
1
successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Occorre innanzitutto rilevare che - limitatamente al periodo dal dicembre 2022 al novembre 2023
– a fronte dell'invio del modello Rdc CO ES (trasmesso all' nel marzo 2023) l' ha CP_1 CP_1 provveduto alla erogazione del trattamento, cioè successivamente al deposito del ricorso in esame in questa sede: solo in parte qua, dunque, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
Quanto alla restante parte della domanda (relativa al periodo successivo) parte ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti per beneficiare della prestazione.
In parte qua, pertanto, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
------------------
Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento alle somme liquidate dall' nel corso del giudizio, rigettando il ricorso per le residue causali;
CP_1
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Taranto, 2 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
2
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Michele Angelo Gigante
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “LIQUIDAZIONE ASSEGNO UNICO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 settembre 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla erogazione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) dell'assegno unico per il proprio figlio maggiorenne (
[...]
, sulla prestazione in godimento (reddito di cittadinanza), a partire dal dicembre Persona_1
2022.
Si costituiva l' e si opponeva all'accoglimento del ricorso deducendo che nelle more (e CP_1 comunque successivamente alla – tardiva – presentazione del modello Rdc CO ES n. 778043) aveva provveduto alla erogazione del trattamento per il periodo dal dicembre 2022 al novembre
2023, e chiedendo rigettarsi la domanda per il periodo successivo.
Il procuratore della parte ricorrente, a fronte della deduzioni dell' , ha chiesto dichiararsi la CP_1 parziale cessazione della materia del contendere.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con
1
successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Occorre innanzitutto rilevare che - limitatamente al periodo dal dicembre 2022 al novembre 2023
– a fronte dell'invio del modello Rdc CO ES (trasmesso all' nel marzo 2023) l' ha CP_1 CP_1 provveduto alla erogazione del trattamento, cioè successivamente al deposito del ricorso in esame in questa sede: solo in parte qua, dunque, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
Quanto alla restante parte della domanda (relativa al periodo successivo) parte ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti per beneficiare della prestazione.
In parte qua, pertanto, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
------------------
Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento alle somme liquidate dall' nel corso del giudizio, rigettando il ricorso per le residue causali;
CP_1
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Taranto, 2 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
2