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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere est.
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 06.02.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 8/2025, pubblicata il 07/01/2025,
TRA
(C.F. residente a [...] in Parte_1 C.F._1
Via Regina 31, con il patrocinio dell'Avv. Ivan Giudice, elettivamente domiciliata in Milano,
Via Carlo Poma n. 4 presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
GEOM. (C.F. ) con studio in Erba (CO), Via CP_1 C.F._2
Como n. 53, con il patrocinio dell'Avv. Simona Montorfano, elettivamente domiciliato in Erba
(CO), Via Leopardi, 7/D presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
- APPELLATO-
Avv. MURGIA GIOVANNI (C.F. con studio in Como, Via CodiceFiscale_3
AU n. 4 in proprio ex art. 86 c.p.c. con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
pagina 1 di 16 - APPELLATO-
Avv. (C.F. ) con studio in Como, Via Controparte_2 C.F._4
UI AU n. 4 in proprio ex art. 86 c.p.c. con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- APPELLATO-
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, con sede in Moltrasio, Via Regina n.31, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro
Andreucci, elettivamente domiciliato in Milano, Via Serviliano Lattuada n. 16 presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
- APPELLATO-
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2 curatore Dott. giusta autorizzazione del Giudice Delegato Dott.ssa Rosa Controparte_5
Grippo del Tribunale di Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Marceca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano alla Via Santa Sofia n. 14; giusta delega in atti;
- APPELLATO-
(C.F. , in persona Controparte_6 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Alla Via G. Grezzar n.14;
- APPELLATA, NON COSTITUITA-
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_4 pro tempore, con sede legale in Bergamo in Via Tasca n. 3, con il patrocinio dell'Avv. Guido
EP ST, elettivamente domiciliata in Menaggio, Largo Cavour n. 6 presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 8/2025, pubblicata il
07/01/2025, notificata in data 13.01.2025 in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615,
2' comma c.p.c.) immobiliare”.
pagina 2 di 16 Causa rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 25.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e poi decisa nella camera di consiglio del 2.12.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza così giudicare,
1. Accogliere i motivi di appello e l'opposizione all'esecuzione proposta e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità, l'improcedibilità e l'estinzione dell'esecuzione immobiliare avanti al
Tribunale di Como R.G.E.I. n. 153/2019, e la conseguente inefficacia del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi conseguenti.
2. Accertare e dichiarare l'estinzione del credito del creditore intervenuto Controparte_3
e per l'effetto dichiarare che non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di
[...]
; Parte_1
3. Annullare la condanna alle spese in favore del per il primo grado di giudizio Parte_2 per i motivi in narrativa;
accertare la soccombenza in primo grado dei creditori intervenuti e RG e per l'effetto condannarli alle spese di giudizio nei confronti CP_2 dell'esponente;
4. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede di ammettere la produzione dei Docc. 2, 3, 4, in quanto sopravvenuti e non prodotti in primo grado per motivi non imputabili alla parte ex art. 345, comma 3, c.p.c., e vista la loro rilevanza ai fini della decisione.”
Per l'Avv. Giovanni RG:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversis reiectis, così giudicare:
previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare integralmente il gravame proposto in quanto infondato sia fatto sia in diritto, respingere tutte le domande ex adverso avanzate e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8/2025 del 7.1.2025 - Tribunale di Como;
in ogni caso, con la rifusione delle spese, compensi ed accessori di legge del presente grado di giudizio;
nel denegato caso, assolutamente non creduto, di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto e/o di accoglimento delle domande delle altre parti in causa, la scrivente difesa ripropone in questa sede tutte le proprie domande formulate in primo grado, qui da intendersi richiamate e trascritte;
pagina 3 di 16 - per quanto occorrente, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate da parte appellata nelle proprie memorie istruttorie di primo grado, qui da intendersi integralmente trascritte.”
Per l'Avv. Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversis reiectis, così giudicare:
previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare integralmente il gravame proposto in quanto infondato sia fatto sia in diritto, respingere tutte le domande ex adverso avanzate e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8/2025 del 7.1.2025 - Tribunale di Como;
in ogni caso, con la rifusione delle spese, compensi ed accessori di legge del presente grado di giudizio;
nel denegato caso, assolutamente non creduto, di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto e/o di accoglimento delle domande delle altre parti in causa, la scrivente difesa ripropone in questa sede tutte le proprie domande formulate in primo grado, qui da intendersi richiamate e trascritte;
- per quanto occorrente, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate da parte appellata nelle proprie memorie istruttorie di primo grado, qui da intendersi integralmente trascritte.”
Per Geom. CP_1
“NEL MERITO: Respingere l'interposto appello ed in particolare i motivi sub 1 e 2 e per
l'effetto confermare l'impugnata sentenza per quanto riguarda la posizione del creditore procedente Geom. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge dei due gradi di giudizio”
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via principale: rigettare l'appello avanzato in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti
i motivi sopra esposti e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Como impugnata in ogni sua parte, rigettando le ragioni di doglianza e le eccezioni dell'appellante in quanto infondate e/o manifestamente tardive;
pagina 4 di 16 In via Istruttoria: ci si oppone all'ammissione della nuova documentazione ex adverso indicata, in quanto del tutto irrituale in questa sede di gravame, nello specifico il documento
n. 2, 3, 4, ritenendosi del tutto infondate le ragioni ex adverso addotte ex art. 345, comma terzo
c.p.c ed in punto alla loro asserita rilevanza ai fini del decidere.
Ad ogni buon conto, nella denegata e francamente non creduta ipotesi di ammissione della suddetta produzione, ed anche a prova contraria, si chiede di essere autorizzati a produrre doc.
1-1) comunicazioni e-mail e PEC Dr. a Amministratore Paolo Teso e Controparte_5 condomini;
2) comunicazione PEC 14.3.2022 da Dr. a Avv. Andreucci. CP_5
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore che si dichiara procuratore antistatario.”
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza e previa ogni opportuna declaratoria e richiamate tutte le proprie difese da intendersi qui ritrascritte, così provvedere:
In via principale nel merito:
- per le motivazioni espresse in narrativa, respingere e rigettare integralmente l'appello avversario promosso dalla Sig.ra nei confronti del Pt_1 Controparte_8
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 8/2025 – R.G. N. 2879/2021 del Tribunale di Como, Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, pubblicata il 07.01.2025, avendo il Giudice di primo grado correttamente statuito la condanna alle spese di lite a carico della
Sig.ra nei confronti del Pt_1 Controparte_8
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per Controparte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via principale: rigettare l'appello avanzato in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti
i motivi esposti in atti e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata in ogni sua parte;
In vi Istruttoria: ci si oppone all'ammissione della documentazione ex adverso indicata.
pagina 5 di 16 In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Prima di scendere nella disamina del merito del presente giudizio, pare opportuno effettuare una sintetica ricostruzione delle vicende sottese.
In data 5.08.2008 l'odierna appellante acquistava dalla società Controparte_4
Parte (di seguito per comodità solo ) l'immobile sito in Moltrasio (CO), Via Regina n.
[...]
31.
Peraltro, la venditrice instaurava innanzi al Tribunale di Como il giudizio rubricato sub .R.G.
n. 6499/2009, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente e la domanda di risoluzione veniva trascritta in data 30.12.2009.
L'acquirente si costituiva in giudizio per far accertare, dal canto proprio, il grave Parte inadempimento della venditrice per vizi e difetti dell'immobile, chiedendo, in via principale, la riduzione del prezzo e, solo in via subordinata, la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare.
Il Tribunale di Como con la sentenza n. 121/2016 in accoglimento della domanda dell'acquirente, accertato il grave inadempimento della parte venditrice NAD per i vizi dell'immobile venduto, dichiarava la risoluzione del suddetto contratto.
Parte Avverso la suddetta sentenza interponeva appello la e la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione impugnata, con sentenza n. 1215/2018 che veniva impugnata da avanti alla Corte di Cassazione, dolendosi la ricorrente dell'omessa Parte_1 pronunzia di riduzione del prezzo, formulata in via principale, in luogo della risoluzione del contratto, formulata solo in via subordinata.
Nella pendenza del giudizio di Cassazione, nel marzo 2019 il Geometra CP_1 promuoveva nei confronti di la procedura esecutiva immobiliare n. Parte_1
153/2019 R.G.E. – dalla quale trae origine il presente giudizio - mediante notifica di atto di pignoramento dell'immobile de quo, trascritto in data 8.05.2019.
Alla procedura intervenivano in qualità di creditori gli odierni appellati (i.e.
[...]
, la gli Avvocati e Giovanni Controparte_9 Controparte_7 Controparte_2
RG e l' ). Controparte_10
pagina 6 di 16 La debitrice esecutata proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.
In particolare, deduceva l'invalidità del pignoramento e illegittimità Parte_1 totale della procedura esecutiva tesa all'esproprio di un bene che, stante la sentenza emessa dal
Tribunale di Como all'esito del giudizio R.G. 6499/2009, confermata dalla Corte di Appello di
Milano n. 1215/2018, doveva intendersi di proprietà del e contestava nel Parte_2 merito il diritto del creditore procedente e dei creditori intervenuti di agire in via esecutiva nei suoi confronti.
Il interveniva a sua volta con opposizione di terzo ex art. 619 c.pc., sostenendo Parte_2 di essere l'unico legittimo proprietario dell'immobile, e sostenendo altresì che il G:E. avrebbe dovuto pronunziare l'estinzione dell'intero procedimento esecutivo in quanto l'immobile rientrava nel complesso dei beni devoluti alla procedura fallimentare, in violazione del principio della par condicio creditoris.
Il G.E. con l'Ordinanza del 7.05.2021, pubblicata in data 10.05.2021, rigettava l'istanza di sospensione formulata da e dal , assegnando termine Parte_1 Parte_2 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Avverso la suddetta ordinanza, l'odierna appellante e il proponevano reclamo ex Parte_2 art. 669-terdecies c.p.c., che veniva accolto, con conseguente sospensione della procedura esecutiva.
Con atto di citazione ritualmente notificato nel termine concesso, Parte_1 introduceva la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., chiedendo di accertare l'illegittimità, l'improcedibilità e l'estinzione dell'esecuzione immobiliare, con conseguente inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi. Chiedeva, inoltre, accertarsi l'assenza di un valido titolo esecutivo in capo al creditore procedente e ai creditori intervenuti e, conseguentemente, di dichiararsi la nullità, inefficacia ed estinzione della procedura esecutiva con condanna dei creditori al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Si costituivano in giudizio il Geom. e tutti i creditori intervenuti ( CP_1 [...]
, Avv.ti e Giovanni RG e , ad Controparte_9 CP_2 Controparte_7 eccezione di che veniva dichiarata contumace. CP_11
pagina 7 di 16 Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. (ud. del 26.01.2022), con ordinanza del
21.02.2023, venivano rigettate le istanze istruttorie proposte dalle parti e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito di un breve differimento, all'udienza del 3.07.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni ed assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
Con la sentenza n. 8/2025 del 7.1.2025, oggetto del presente giudizio di appello, il Tribunale di
Como accoglieva la domanda svolta dall'opponente nei confronti degli Avv.ti Giovanni RG
e mentre rigettava l'opposizione nei confronti delle altre parti, Controparte_2 condannando alla rifusione di tutte le spese legali avversarie, ad Parte_1 eccezione di quelle degli Avvocati RG e che venivano compensate per intero tra le CP_2 parti.
In particolare, il Tribunale dichiarava inammissibile per difetto di interesse ad agire il motivo di opposizione con il quale l'attrice aveva dedotto di non essere proprietaria dell'immobile pignorato, non potendo derivare alcun pregiudizio all'opponente dall'espropriazione di un bene di un terzo.
Peraltro, dichiarava il motivo di opposizione, oltre che inammissibile, anche infondato, poiché la trascrizione dell'atto di pignoramento (avvenuta l'8.05.2019) era anteriore al passaggio in giudicato della sentenza della sentenza n.1215/2018 del 9.0.2018 della Corte d'Appello di
Milano, che aveva confermato la sentenza n.121/2016 del Tribunale di Como, con la quale era stata pronunziata la risoluzione del contratto. Inoltre, il primo Giudice rilevava che, nelle more del giudizio, la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 4245/2024 del 16.02.2024 aveva confermato la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita dell'immobile oggetto dell'esecuzione, riconoscendo all'opponente la titolarità del diritto di proprietà.
Ciò premesso, con riguardo alle ulteriori domande svolte dall'opponente dichiarava:
- l'infondatezza della domanda di opposizione all'esecuzione proposta nei confronti del creditore Geom. che aveva agito in forza di un decreto di liquidazione dei CP_1 compensi, emesso nella causa N.R.G. 6449/2009, nell'ambito del quale egli aveva svolto l'incarico di CTU. In particolare, a fronte dell'affermazione dell'opponente secondo la quale il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale in via provvisoria doveva ritenersi superato “superato” dalla successiva sentenza di primo grado che pagina 8 di 16 poneva le spese di CTU a totale carico di NAD, il Tribunale osservava, invece, che, essendo le spese di CTU autonome rispetto alla ripartizione delle spese contenuta in sentenza, le parti restano solidalmente responsabili nel loro pagamento anche dopo la definizione della controversia;
- l'infondatezza della domanda di opposizione all'esecuzione proposta nei confronti del creditore intervenuto che aveva agito in via esecutiva sulla Controparte_3 base del decreto ingiuntivo n. 1746/2019 per le spese condominiali relative al triennio
2017/2019. In particolare, il primo giudice, rilevata la mancata opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra, e riteneva ormai precluse le censure attinenti al merito della pretesa creditoria formulate dall'attrice nonché inammissibile l'eccezione di avvenuto pagamento del credito, in quanto contenuta nella memoria di replica depositata tardivamente ed in ogni caso sfornita di prova;
- l'infondatezza della domanda di opposizione all'esecuzione proposta nei confronti del creditore intervenuto che aveva agito in via esecutiva in Controparte_7 qualità cessionaria del credito, derivante dal contratto di mutuo stipulato tra
[...]
e in data 30.0.2002 e garantito da ipoteca di primo grado Parte_3 CP_12 iscritta sull'immobile pignorato in data 31.05.2002 ai nn. 13615/2833. Quanto poi alla mancanza del diritto di proprietà in capo all'attrice richiamava le precedenti considerazioni;
- l'infondatezza della domanda di opposizione all'esecuzione proposta nei confronti del creditore intervenuto , avendo quest'ultima agito sulla base di un titolo esecutivo, CP_11
i.e. il ruolo, e non avendo l'opponente impugnato gli atti impositivi a monte;
- infine, lil Tribunale accertava la fondatezza della domanda di opposizione proposta nei confronti dei creditori intervenuti Avv.ti RG e in quanto privi di un valido CP_2 titolo esecutivo.
Stante quanto sopra, il Tribunale da ultimo rigettava la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attrice.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello chiedendone la riforma Parte_1 per i seguenti motivi.
Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la domanda inammissibile per difetto di interesse: secondo l'appellante, vi era interesse a contrastare un pagina 9 di 16 procedimento esecutivo potenzialmente dannoso, stante l'incertezza sulla effettiva titolarità del bene.
Con il secondo motivo si duole dell'omessa dichiarazione di Parte_1 improcedibilità del pignoramento immobiliare, per carenza dei presupposti prescritti dalla legge: secondo l'appellante l'annotazione di trascrizione della sentenza di primo grado, che trasferiva il bene in capo al , rendeva invalida la trascrizione del pignoramento Parte_2 effettuata in data posteriore.
Con il terzo motivo l'appellante eccepisce l'avvenuta estinzione del credito vantato dal in seguito al pagamento dello stesso da parte del Controparte_3 Parte_2 mediante bonifico di euro 72.877,00 in data 17.01.2023.
Infine, con il quarto motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 nella parte in cui ha condannato l'opponente al pagamento delle spese legali in favore del e ha compensato le spese di lite nei confronti delle parti soccombenti Avv. Parte_2
e Avv. RG. CP_2
Il Geom. , e gli CP_13 Controparte_9 Controparte_7
Avv.ti e Giovanni RG si sono costituiti nel giudizio di appello chiedendo tutti, CP_2 in via principale, il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.
I soli Avv.ti RG e in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, hanno CP_2 richiamato le domande formulate in primo grado.
Alla prima udienza del 10.06.2025 il Consigliere Istruttore dichiarava la contumacia di CP_11
e rinviava per la rimessione della causa al Collegio all'udienza del 25.11.2025, con indicazione dei termini di legge ex art. 352 c.p.c. per deposito di conclusioni e memorie conclusionali;
udienza che si teneva con rito cartolare.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 2.12.2025.
&&&
L'impugnazione proposta da è parzialmente fondata ed andrà accolta Parte_1 nei limiti di cui infra e per quanto si andrà qui ad esporre.
Sul primo motivo, l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure di ritenere inammissibile il motivo di opposizione fondato sulla deduzione di non essere proprietaria del bene pignorato.
pagina 10 di 16 Tale motivo è infondato.
Nello scrutinarlo occorre muovere dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità — correttamente richiamato dal Tribunale e qui condiviso — secondo il quale “deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 8 ottobre 1965, n. 2109, Rv. 314016-
01; Cass. Sez. 1, sent. 30 ottobre 1968, n. 974, Rv. 332357-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 1971,
n. 1052. Rv. 351069-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 1997, n. 7059, Rv. 506317-01; Cass. Sez.
3, ord. 19 aprile 2010, n. 9202, Rv. 612645-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8684, Rv.
643706-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 luglio 2022, n. 21976, non massimata e da ult. Cassazione civile sez. III, 02/02/2023, ud. 25/10/2022, dep. 02/02/2023, n.3146).
Invero, l'espropriazione di un bene appartenente a un terzo non arreca alcun pregiudizio al debitore esecutato e può, anzi, risultare per lui vantaggiosa. Ne deriva che il debitore non ha interesse giuridicamente rilevante a contestare la propria qualità di proprietario dei beni pignorati, essendo tale legittimazione riservata esclusivamente al terzo proprietario mediante lo specifico strumento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c.
In ogni caso, nel giudizio di primo grado è stata prodotta la sentenza della Corte di Cassazione
n. 4245/2024 in forza della quale è stata confermata la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita dell'immobile oggetto dell'esecuzione forzata e del giudizio di opposizione: dunque, è stata dichiarata proprietaria a pieno titolo dell'immobile Parte_4 oggetto di esecuzione forzata.
Ne consegue la correttezza di quanto ritenuto dal Tribunale.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con il quale la debitrice esecutata, odierna appellante, lamenta l'omessa dichiarazione da parte del Tribunale dell'improcedibilità del pignoramento immobiliare, per carenza dei presupposti prescritti dalla legge.
Secondo l'appellante, prima della decisione della Suprema Corte - in base alla quale la proprietà dell'immobile in capo ad è stata definitivamente accertata - la proprietà Parte_1 dell'immobile de quo sarebbe stata trasferita a favore del e da ciò Parte_2 conseguirebbe l'improcedibilità della procedura esecutiva in quanto avente ad oggetto un bene che all'epoca risultava di proprietà di un soggetto terzo.
pagina 11 di 16 Sul punto, l'appellante richiama anche il parere del visurista ausiliare del Tribunale di Como
(cfr. pag 7 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo non ha pregio: come più volte statuito dalla Suprema Corte, in tema di espropriazione immobiliare è prioritaria la verifica della titolarità in capo al debitore esecutato del diritto reale pignorato sul bene immobile, e ciò mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ai sensi dell'art. 567 co 2 c.p.c., ivi comprese le risultanze dei registri immobiliari dalle quali deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in favore dell'esecutato e non risultare contro di lui trascrizioni successive, anteriori al pignoramento, relative ad atti che abbiano comportato la dismissione del diritto assoggettato ad espropriazione
(in questo senso si v. Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, (ud. 18/02/2014, dep. 26/05/2014),
n.11638).
L'azione esecutiva deve essere promossa nei confronti del soggetto che risulta proprietario del bene, in base ai pubblici registri immobiliari, al momento della trascrizione del pignoramento.
In tale contesto non esplica rilevanza la trascrizione della domanda giudiziale, che ha la sola funzione di “prenotare” gli effetti della futura decisione e non incide, di per sé, sulla titolarità del bene.
Nel caso di specie, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, nonostante il fatto che il pignoramento sia stato trascritto in data successiva alla trascrizione della domanda di risoluzione del contratto, è tuttavia pacifica la circostanza che le decisioni n. 121/2026 del
Tribunale di Como e n. 1215/2018 della Corte d'Appello di Milano all'epoca del pignoramento non erano passate in giudicato e pertanto la loro eventuale annotazione non era opponibile ai terzi, segnatamente ai creditori di Parte_1
Il secondo dei motivi, al pari del primo, va dunque respinto.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante eccepisce l'estinzione del credito vantato dal in seguito all'intervenuto pagamento della somma oggetto di esecuzione, da Controparte_3 parte del in un tempo successivo all'instaurazione del primo grado di Parte_2 giudizio.
Come correttamente rilevato dal nella comparsa di costituzione del Controparte_3
06.06.2025 e come risulta dagli atti, l'eccezione relativa alla estinzione del debito era già stata formulata dalla debitrice esecutata negli stessi termini nella memoria di replica alla conclusionale ex art. 190 c.p.c., depositata tardivamente, come ritenuto dal Tribunale.
pagina 12 di 16 Tale argomentazione, già ritenuta irrituale e tardiva dal Giudice di prime cure e riproposta nel presente giudizio d'appello, non può pertanto trovare accoglimento nella presente sede.
Parimenti non è ammissibile in questa sede la produzione documentale volta a comprovare l'asserita estinzione del credito (doc. n. 2, 3 e 4 allegati all'atto di appello) in quanto preclusa dal divieto di produzione di nuovi di mezzi di prova e nuovi documenti sancito dall'art. 345
c.p.c., non avendo l'appellante dimostrato di essersi trovata nell'impossibilità di produrli in primo grado per cause a sé non imputabili. Invero, la circostanza addotta dall'appellante di aver appreso dell'avvenuto pagamento solo per il tramite di un parente che aveva convenuto in giudizio il è generica e non provata. Controparte_3
Si osserva, peraltro, che i documenti in questione si riferiscono a un pagamento avvenuto il
17.01.2023 e quindi in data anteriore alla udienza precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado (del 03.07.2024): ne consegue che l'odierna appellante, pur avendone la possibilità, non ha mai formulato istanza di rimessione in termini ai fini della relativa produzione, poi allegata soltanto all'atto di appello.
Infine, con il quarto motivo, l'appellante contesta la condanna alle spese di lite in primo grado a favore del , ritenendo inesistente qualsiasi soccombenza. L'appellante Parte_2 sostiene che, nel precedente grado, le domande dalla medesima proposte e quelle del Parte_2 erano adesive e conformi tra loro, e quindi non contrapposte, e di non aver mai avanzato richieste nei confronti del . Inoltre, l'appellante contesta la compensazione delle Parte_2 spese di lite nei confronti degli Avvocati intervenuti, risultati soccombenti.
Il motivo è soltanto in parte fondato.
Con riferimento alla condanna alle spese in favore del , occorre preliminarmente Parte_2 osservare che la soccombenza processuale non si misura soltanto con riferimento alle relative e contrapposte domande spiegate nel corso del procedimento, ma anche in base al c.d. principio di causazione.
In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6144/2024 ha confermato tale orientamento riaffermando il seguente principio di diritto: “in forza del principio di causazione
- che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore
pagina 13 di 16 non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Va riconosciuta, pertanto, la soccombenza con conseguente condanna alle spese di lite, anche nel caso in cui una parte venga chiamata o citata in giudizio senza che nei suoi confronti sia avanzata alcuna domanda, purché l'iniziativa processuale risulti infondata, come effettivamente
è avvenuto nel presente caso.
Alla luce di quanto sopra, va dunque confermata la condanna alle spese dell'odierna appellante nei confronti del . Parte_2
Con riguardo, invece, alla compensazione delle spese legali disposta dal giudice di prime cure nei confronti degli Avv.ti RG e si osserva quanto segue. CP_2
L'opponente nel giudizio di primo grado, odierna appellante, ha contestato il diritto dei creditori di procedere ad esecuzione forzata per il pagamento della somma di € 20.070,00 oltre interessi, lamentando l'assenza di un valido titolo esecutivo.
L'opposizione è stata integralmente accolta, di talché va ritenuto che in capo all'opponente non
è ravvisabile alcuna soccombenza, neppure parziale, dovendosi per contro ritenere soccombenti gli Avvocati RG e opposti che hanno dato causa alla lite intervenendo nella CP_2 procedura esecutiva senza averne titolo.
Il Tribunale è quindi corso in errore laddove, in totale assenza di soccombenza, ha proceduto all'integrale compensazione delle spese di lite tra le ridette parti.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese sostenute dall'odierna appellante per il primo grado di giudizio devono essere poste a carico degli Avv.ti RG e CP_2 nella misura determinata sulla base del valore della causa corrispondente al disputandum, e cioè alla parte del credito contestata dall'opponente (i.e. € 20.070,00), con applicazione delle vigenti tabelle ministeriali (D.M. 147/2022), in relazione ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisione e minimi per la fase di trattazione non essendo stata svolta istruttoria.
Per quanto riguarda le spese del presente grado, l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate costituite CP_1
, e e Controparte_9 Controparte_7 Controparte_8 [...] liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto CP_8
pagina 14 di 16 conto del valore della causa, in relazione alle domande avanzate dai singoli creditori, e fatta applicazione dei valori medi per cause di media complessità, nonché tenuto conto delle fasi difensive effettivamente svolte (fasi di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria).
Quanto, infine, al rapporto processuale tra e gli Avvocati RG e Parte_1 la soccombenza di costoro comporta la condanna dei medesimi al rimborso delle CP_2 spese sostenute dall'appellante, spese liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa corrispondente all'importo delle spese del giudizio di primo grado (v. Cass.
n. 18465/2024, secondo cui, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello) e fatta applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Nulla per le spese nei confronti di , rimasta contumace. CP_11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 8/2025, Parte_1 pubblicata il 07/01/2025, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, per quanto di ragione, condanna gli avvocati Avvocati RG e in CP_2 via tra loro solidale, al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del giudizio di primo grado liquidate in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA
e CPA. come per legge;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del presente grado, che liquida in favore di Geom. nella somma di € 4.888,00 complessivi, in favore del CP_1 di Moltrasio nella somma di € 8.469,00 complessivi, in favore di Controparte_3 nella somma di € 29.033,00 complessivi, e in favore del Controparte_7 [...] nella somma di € 22.333,00 complessivi, importi tutti da Controparte_4 intendersi da maggiorare con il rimborso spese forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna, infine, gli avvocati RG e in via tra loro solidale, al rimborso CP_2 delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellante Parte_1
pagina 15 di 16 liquidate in € 2.419,00 oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA e CPA. come per Pt_1 legge.
Così deciso, in Milano il 02.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Roberto Aponte
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere est.
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 06.02.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 8/2025, pubblicata il 07/01/2025,
TRA
(C.F. residente a [...] in Parte_1 C.F._1
Via Regina 31, con il patrocinio dell'Avv. Ivan Giudice, elettivamente domiciliata in Milano,
Via Carlo Poma n. 4 presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
GEOM. (C.F. ) con studio in Erba (CO), Via CP_1 C.F._2
Como n. 53, con il patrocinio dell'Avv. Simona Montorfano, elettivamente domiciliato in Erba
(CO), Via Leopardi, 7/D presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
- APPELLATO-
Avv. MURGIA GIOVANNI (C.F. con studio in Como, Via CodiceFiscale_3
AU n. 4 in proprio ex art. 86 c.p.c. con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
pagina 1 di 16 - APPELLATO-
Avv. (C.F. ) con studio in Como, Via Controparte_2 C.F._4
UI AU n. 4 in proprio ex art. 86 c.p.c. con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- APPELLATO-
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, con sede in Moltrasio, Via Regina n.31, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro
Andreucci, elettivamente domiciliato in Milano, Via Serviliano Lattuada n. 16 presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
- APPELLATO-
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2 curatore Dott. giusta autorizzazione del Giudice Delegato Dott.ssa Rosa Controparte_5
Grippo del Tribunale di Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Marceca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano alla Via Santa Sofia n. 14; giusta delega in atti;
- APPELLATO-
(C.F. , in persona Controparte_6 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Alla Via G. Grezzar n.14;
- APPELLATA, NON COSTITUITA-
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_4 pro tempore, con sede legale in Bergamo in Via Tasca n. 3, con il patrocinio dell'Avv. Guido
EP ST, elettivamente domiciliata in Menaggio, Largo Cavour n. 6 presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 8/2025, pubblicata il
07/01/2025, notificata in data 13.01.2025 in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615,
2' comma c.p.c.) immobiliare”.
pagina 2 di 16 Causa rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 25.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e poi decisa nella camera di consiglio del 2.12.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza così giudicare,
1. Accogliere i motivi di appello e l'opposizione all'esecuzione proposta e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità, l'improcedibilità e l'estinzione dell'esecuzione immobiliare avanti al
Tribunale di Como R.G.E.I. n. 153/2019, e la conseguente inefficacia del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi conseguenti.
2. Accertare e dichiarare l'estinzione del credito del creditore intervenuto Controparte_3
e per l'effetto dichiarare che non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di
[...]
; Parte_1
3. Annullare la condanna alle spese in favore del per il primo grado di giudizio Parte_2 per i motivi in narrativa;
accertare la soccombenza in primo grado dei creditori intervenuti e RG e per l'effetto condannarli alle spese di giudizio nei confronti CP_2 dell'esponente;
4. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede di ammettere la produzione dei Docc. 2, 3, 4, in quanto sopravvenuti e non prodotti in primo grado per motivi non imputabili alla parte ex art. 345, comma 3, c.p.c., e vista la loro rilevanza ai fini della decisione.”
Per l'Avv. Giovanni RG:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversis reiectis, così giudicare:
previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare integralmente il gravame proposto in quanto infondato sia fatto sia in diritto, respingere tutte le domande ex adverso avanzate e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8/2025 del 7.1.2025 - Tribunale di Como;
in ogni caso, con la rifusione delle spese, compensi ed accessori di legge del presente grado di giudizio;
nel denegato caso, assolutamente non creduto, di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto e/o di accoglimento delle domande delle altre parti in causa, la scrivente difesa ripropone in questa sede tutte le proprie domande formulate in primo grado, qui da intendersi richiamate e trascritte;
pagina 3 di 16 - per quanto occorrente, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate da parte appellata nelle proprie memorie istruttorie di primo grado, qui da intendersi integralmente trascritte.”
Per l'Avv. Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversis reiectis, così giudicare:
previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare integralmente il gravame proposto in quanto infondato sia fatto sia in diritto, respingere tutte le domande ex adverso avanzate e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8/2025 del 7.1.2025 - Tribunale di Como;
in ogni caso, con la rifusione delle spese, compensi ed accessori di legge del presente grado di giudizio;
nel denegato caso, assolutamente non creduto, di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto e/o di accoglimento delle domande delle altre parti in causa, la scrivente difesa ripropone in questa sede tutte le proprie domande formulate in primo grado, qui da intendersi richiamate e trascritte;
- per quanto occorrente, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate da parte appellata nelle proprie memorie istruttorie di primo grado, qui da intendersi integralmente trascritte.”
Per Geom. CP_1
“NEL MERITO: Respingere l'interposto appello ed in particolare i motivi sub 1 e 2 e per
l'effetto confermare l'impugnata sentenza per quanto riguarda la posizione del creditore procedente Geom. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge dei due gradi di giudizio”
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via principale: rigettare l'appello avanzato in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti
i motivi sopra esposti e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Como impugnata in ogni sua parte, rigettando le ragioni di doglianza e le eccezioni dell'appellante in quanto infondate e/o manifestamente tardive;
pagina 4 di 16 In via Istruttoria: ci si oppone all'ammissione della nuova documentazione ex adverso indicata, in quanto del tutto irrituale in questa sede di gravame, nello specifico il documento
n. 2, 3, 4, ritenendosi del tutto infondate le ragioni ex adverso addotte ex art. 345, comma terzo
c.p.c ed in punto alla loro asserita rilevanza ai fini del decidere.
Ad ogni buon conto, nella denegata e francamente non creduta ipotesi di ammissione della suddetta produzione, ed anche a prova contraria, si chiede di essere autorizzati a produrre doc.
1-1) comunicazioni e-mail e PEC Dr. a Amministratore Paolo Teso e Controparte_5 condomini;
2) comunicazione PEC 14.3.2022 da Dr. a Avv. Andreucci. CP_5
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore che si dichiara procuratore antistatario.”
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza e previa ogni opportuna declaratoria e richiamate tutte le proprie difese da intendersi qui ritrascritte, così provvedere:
In via principale nel merito:
- per le motivazioni espresse in narrativa, respingere e rigettare integralmente l'appello avversario promosso dalla Sig.ra nei confronti del Pt_1 Controparte_8
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 8/2025 – R.G. N. 2879/2021 del Tribunale di Como, Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, pubblicata il 07.01.2025, avendo il Giudice di primo grado correttamente statuito la condanna alle spese di lite a carico della
Sig.ra nei confronti del Pt_1 Controparte_8
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per Controparte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via principale: rigettare l'appello avanzato in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti
i motivi esposti in atti e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata in ogni sua parte;
In vi Istruttoria: ci si oppone all'ammissione della documentazione ex adverso indicata.
pagina 5 di 16 In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Prima di scendere nella disamina del merito del presente giudizio, pare opportuno effettuare una sintetica ricostruzione delle vicende sottese.
In data 5.08.2008 l'odierna appellante acquistava dalla società Controparte_4
Parte (di seguito per comodità solo ) l'immobile sito in Moltrasio (CO), Via Regina n.
[...]
31.
Peraltro, la venditrice instaurava innanzi al Tribunale di Como il giudizio rubricato sub .R.G.
n. 6499/2009, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente e la domanda di risoluzione veniva trascritta in data 30.12.2009.
L'acquirente si costituiva in giudizio per far accertare, dal canto proprio, il grave Parte inadempimento della venditrice per vizi e difetti dell'immobile, chiedendo, in via principale, la riduzione del prezzo e, solo in via subordinata, la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare.
Il Tribunale di Como con la sentenza n. 121/2016 in accoglimento della domanda dell'acquirente, accertato il grave inadempimento della parte venditrice NAD per i vizi dell'immobile venduto, dichiarava la risoluzione del suddetto contratto.
Parte Avverso la suddetta sentenza interponeva appello la e la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione impugnata, con sentenza n. 1215/2018 che veniva impugnata da avanti alla Corte di Cassazione, dolendosi la ricorrente dell'omessa Parte_1 pronunzia di riduzione del prezzo, formulata in via principale, in luogo della risoluzione del contratto, formulata solo in via subordinata.
Nella pendenza del giudizio di Cassazione, nel marzo 2019 il Geometra CP_1 promuoveva nei confronti di la procedura esecutiva immobiliare n. Parte_1
153/2019 R.G.E. – dalla quale trae origine il presente giudizio - mediante notifica di atto di pignoramento dell'immobile de quo, trascritto in data 8.05.2019.
Alla procedura intervenivano in qualità di creditori gli odierni appellati (i.e.
[...]
, la gli Avvocati e Giovanni Controparte_9 Controparte_7 Controparte_2
RG e l' ). Controparte_10
pagina 6 di 16 La debitrice esecutata proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.
In particolare, deduceva l'invalidità del pignoramento e illegittimità Parte_1 totale della procedura esecutiva tesa all'esproprio di un bene che, stante la sentenza emessa dal
Tribunale di Como all'esito del giudizio R.G. 6499/2009, confermata dalla Corte di Appello di
Milano n. 1215/2018, doveva intendersi di proprietà del e contestava nel Parte_2 merito il diritto del creditore procedente e dei creditori intervenuti di agire in via esecutiva nei suoi confronti.
Il interveniva a sua volta con opposizione di terzo ex art. 619 c.pc., sostenendo Parte_2 di essere l'unico legittimo proprietario dell'immobile, e sostenendo altresì che il G:E. avrebbe dovuto pronunziare l'estinzione dell'intero procedimento esecutivo in quanto l'immobile rientrava nel complesso dei beni devoluti alla procedura fallimentare, in violazione del principio della par condicio creditoris.
Il G.E. con l'Ordinanza del 7.05.2021, pubblicata in data 10.05.2021, rigettava l'istanza di sospensione formulata da e dal , assegnando termine Parte_1 Parte_2 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Avverso la suddetta ordinanza, l'odierna appellante e il proponevano reclamo ex Parte_2 art. 669-terdecies c.p.c., che veniva accolto, con conseguente sospensione della procedura esecutiva.
Con atto di citazione ritualmente notificato nel termine concesso, Parte_1 introduceva la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., chiedendo di accertare l'illegittimità, l'improcedibilità e l'estinzione dell'esecuzione immobiliare, con conseguente inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi. Chiedeva, inoltre, accertarsi l'assenza di un valido titolo esecutivo in capo al creditore procedente e ai creditori intervenuti e, conseguentemente, di dichiararsi la nullità, inefficacia ed estinzione della procedura esecutiva con condanna dei creditori al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Si costituivano in giudizio il Geom. e tutti i creditori intervenuti ( CP_1 [...]
, Avv.ti e Giovanni RG e , ad Controparte_9 CP_2 Controparte_7 eccezione di che veniva dichiarata contumace. CP_11
pagina 7 di 16 Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. (ud. del 26.01.2022), con ordinanza del
21.02.2023, venivano rigettate le istanze istruttorie proposte dalle parti e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito di un breve differimento, all'udienza del 3.07.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni ed assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
Con la sentenza n. 8/2025 del 7.1.2025, oggetto del presente giudizio di appello, il Tribunale di
Como accoglieva la domanda svolta dall'opponente nei confronti degli Avv.ti Giovanni RG
e mentre rigettava l'opposizione nei confronti delle altre parti, Controparte_2 condannando alla rifusione di tutte le spese legali avversarie, ad Parte_1 eccezione di quelle degli Avvocati RG e che venivano compensate per intero tra le CP_2 parti.
In particolare, il Tribunale dichiarava inammissibile per difetto di interesse ad agire il motivo di opposizione con il quale l'attrice aveva dedotto di non essere proprietaria dell'immobile pignorato, non potendo derivare alcun pregiudizio all'opponente dall'espropriazione di un bene di un terzo.
Peraltro, dichiarava il motivo di opposizione, oltre che inammissibile, anche infondato, poiché la trascrizione dell'atto di pignoramento (avvenuta l'8.05.2019) era anteriore al passaggio in giudicato della sentenza della sentenza n.1215/2018 del 9.0.2018 della Corte d'Appello di
Milano, che aveva confermato la sentenza n.121/2016 del Tribunale di Como, con la quale era stata pronunziata la risoluzione del contratto. Inoltre, il primo Giudice rilevava che, nelle more del giudizio, la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 4245/2024 del 16.02.2024 aveva confermato la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita dell'immobile oggetto dell'esecuzione, riconoscendo all'opponente la titolarità del diritto di proprietà.
Ciò premesso, con riguardo alle ulteriori domande svolte dall'opponente dichiarava:
- l'infondatezza della domanda di opposizione all'esecuzione proposta nei confronti del creditore Geom. che aveva agito in forza di un decreto di liquidazione dei CP_1 compensi, emesso nella causa N.R.G. 6449/2009, nell'ambito del quale egli aveva svolto l'incarico di CTU. In particolare, a fronte dell'affermazione dell'opponente secondo la quale il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale in via provvisoria doveva ritenersi superato “superato” dalla successiva sentenza di primo grado che pagina 8 di 16 poneva le spese di CTU a totale carico di NAD, il Tribunale osservava, invece, che, essendo le spese di CTU autonome rispetto alla ripartizione delle spese contenuta in sentenza, le parti restano solidalmente responsabili nel loro pagamento anche dopo la definizione della controversia;
- l'infondatezza della domanda di opposizione all'esecuzione proposta nei confronti del creditore intervenuto che aveva agito in via esecutiva sulla Controparte_3 base del decreto ingiuntivo n. 1746/2019 per le spese condominiali relative al triennio
2017/2019. In particolare, il primo giudice, rilevata la mancata opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra, e riteneva ormai precluse le censure attinenti al merito della pretesa creditoria formulate dall'attrice nonché inammissibile l'eccezione di avvenuto pagamento del credito, in quanto contenuta nella memoria di replica depositata tardivamente ed in ogni caso sfornita di prova;
- l'infondatezza della domanda di opposizione all'esecuzione proposta nei confronti del creditore intervenuto che aveva agito in via esecutiva in Controparte_7 qualità cessionaria del credito, derivante dal contratto di mutuo stipulato tra
[...]
e in data 30.0.2002 e garantito da ipoteca di primo grado Parte_3 CP_12 iscritta sull'immobile pignorato in data 31.05.2002 ai nn. 13615/2833. Quanto poi alla mancanza del diritto di proprietà in capo all'attrice richiamava le precedenti considerazioni;
- l'infondatezza della domanda di opposizione all'esecuzione proposta nei confronti del creditore intervenuto , avendo quest'ultima agito sulla base di un titolo esecutivo, CP_11
i.e. il ruolo, e non avendo l'opponente impugnato gli atti impositivi a monte;
- infine, lil Tribunale accertava la fondatezza della domanda di opposizione proposta nei confronti dei creditori intervenuti Avv.ti RG e in quanto privi di un valido CP_2 titolo esecutivo.
Stante quanto sopra, il Tribunale da ultimo rigettava la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attrice.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello chiedendone la riforma Parte_1 per i seguenti motivi.
Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la domanda inammissibile per difetto di interesse: secondo l'appellante, vi era interesse a contrastare un pagina 9 di 16 procedimento esecutivo potenzialmente dannoso, stante l'incertezza sulla effettiva titolarità del bene.
Con il secondo motivo si duole dell'omessa dichiarazione di Parte_1 improcedibilità del pignoramento immobiliare, per carenza dei presupposti prescritti dalla legge: secondo l'appellante l'annotazione di trascrizione della sentenza di primo grado, che trasferiva il bene in capo al , rendeva invalida la trascrizione del pignoramento Parte_2 effettuata in data posteriore.
Con il terzo motivo l'appellante eccepisce l'avvenuta estinzione del credito vantato dal in seguito al pagamento dello stesso da parte del Controparte_3 Parte_2 mediante bonifico di euro 72.877,00 in data 17.01.2023.
Infine, con il quarto motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 nella parte in cui ha condannato l'opponente al pagamento delle spese legali in favore del e ha compensato le spese di lite nei confronti delle parti soccombenti Avv. Parte_2
e Avv. RG. CP_2
Il Geom. , e gli CP_13 Controparte_9 Controparte_7
Avv.ti e Giovanni RG si sono costituiti nel giudizio di appello chiedendo tutti, CP_2 in via principale, il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.
I soli Avv.ti RG e in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, hanno CP_2 richiamato le domande formulate in primo grado.
Alla prima udienza del 10.06.2025 il Consigliere Istruttore dichiarava la contumacia di CP_11
e rinviava per la rimessione della causa al Collegio all'udienza del 25.11.2025, con indicazione dei termini di legge ex art. 352 c.p.c. per deposito di conclusioni e memorie conclusionali;
udienza che si teneva con rito cartolare.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 2.12.2025.
&&&
L'impugnazione proposta da è parzialmente fondata ed andrà accolta Parte_1 nei limiti di cui infra e per quanto si andrà qui ad esporre.
Sul primo motivo, l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure di ritenere inammissibile il motivo di opposizione fondato sulla deduzione di non essere proprietaria del bene pignorato.
pagina 10 di 16 Tale motivo è infondato.
Nello scrutinarlo occorre muovere dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità — correttamente richiamato dal Tribunale e qui condiviso — secondo il quale “deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 8 ottobre 1965, n. 2109, Rv. 314016-
01; Cass. Sez. 1, sent. 30 ottobre 1968, n. 974, Rv. 332357-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 1971,
n. 1052. Rv. 351069-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 1997, n. 7059, Rv. 506317-01; Cass. Sez.
3, ord. 19 aprile 2010, n. 9202, Rv. 612645-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8684, Rv.
643706-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 luglio 2022, n. 21976, non massimata e da ult. Cassazione civile sez. III, 02/02/2023, ud. 25/10/2022, dep. 02/02/2023, n.3146).
Invero, l'espropriazione di un bene appartenente a un terzo non arreca alcun pregiudizio al debitore esecutato e può, anzi, risultare per lui vantaggiosa. Ne deriva che il debitore non ha interesse giuridicamente rilevante a contestare la propria qualità di proprietario dei beni pignorati, essendo tale legittimazione riservata esclusivamente al terzo proprietario mediante lo specifico strumento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c.
In ogni caso, nel giudizio di primo grado è stata prodotta la sentenza della Corte di Cassazione
n. 4245/2024 in forza della quale è stata confermata la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita dell'immobile oggetto dell'esecuzione forzata e del giudizio di opposizione: dunque, è stata dichiarata proprietaria a pieno titolo dell'immobile Parte_4 oggetto di esecuzione forzata.
Ne consegue la correttezza di quanto ritenuto dal Tribunale.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con il quale la debitrice esecutata, odierna appellante, lamenta l'omessa dichiarazione da parte del Tribunale dell'improcedibilità del pignoramento immobiliare, per carenza dei presupposti prescritti dalla legge.
Secondo l'appellante, prima della decisione della Suprema Corte - in base alla quale la proprietà dell'immobile in capo ad è stata definitivamente accertata - la proprietà Parte_1 dell'immobile de quo sarebbe stata trasferita a favore del e da ciò Parte_2 conseguirebbe l'improcedibilità della procedura esecutiva in quanto avente ad oggetto un bene che all'epoca risultava di proprietà di un soggetto terzo.
pagina 11 di 16 Sul punto, l'appellante richiama anche il parere del visurista ausiliare del Tribunale di Como
(cfr. pag 7 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo non ha pregio: come più volte statuito dalla Suprema Corte, in tema di espropriazione immobiliare è prioritaria la verifica della titolarità in capo al debitore esecutato del diritto reale pignorato sul bene immobile, e ciò mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ai sensi dell'art. 567 co 2 c.p.c., ivi comprese le risultanze dei registri immobiliari dalle quali deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in favore dell'esecutato e non risultare contro di lui trascrizioni successive, anteriori al pignoramento, relative ad atti che abbiano comportato la dismissione del diritto assoggettato ad espropriazione
(in questo senso si v. Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, (ud. 18/02/2014, dep. 26/05/2014),
n.11638).
L'azione esecutiva deve essere promossa nei confronti del soggetto che risulta proprietario del bene, in base ai pubblici registri immobiliari, al momento della trascrizione del pignoramento.
In tale contesto non esplica rilevanza la trascrizione della domanda giudiziale, che ha la sola funzione di “prenotare” gli effetti della futura decisione e non incide, di per sé, sulla titolarità del bene.
Nel caso di specie, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, nonostante il fatto che il pignoramento sia stato trascritto in data successiva alla trascrizione della domanda di risoluzione del contratto, è tuttavia pacifica la circostanza che le decisioni n. 121/2026 del
Tribunale di Como e n. 1215/2018 della Corte d'Appello di Milano all'epoca del pignoramento non erano passate in giudicato e pertanto la loro eventuale annotazione non era opponibile ai terzi, segnatamente ai creditori di Parte_1
Il secondo dei motivi, al pari del primo, va dunque respinto.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante eccepisce l'estinzione del credito vantato dal in seguito all'intervenuto pagamento della somma oggetto di esecuzione, da Controparte_3 parte del in un tempo successivo all'instaurazione del primo grado di Parte_2 giudizio.
Come correttamente rilevato dal nella comparsa di costituzione del Controparte_3
06.06.2025 e come risulta dagli atti, l'eccezione relativa alla estinzione del debito era già stata formulata dalla debitrice esecutata negli stessi termini nella memoria di replica alla conclusionale ex art. 190 c.p.c., depositata tardivamente, come ritenuto dal Tribunale.
pagina 12 di 16 Tale argomentazione, già ritenuta irrituale e tardiva dal Giudice di prime cure e riproposta nel presente giudizio d'appello, non può pertanto trovare accoglimento nella presente sede.
Parimenti non è ammissibile in questa sede la produzione documentale volta a comprovare l'asserita estinzione del credito (doc. n. 2, 3 e 4 allegati all'atto di appello) in quanto preclusa dal divieto di produzione di nuovi di mezzi di prova e nuovi documenti sancito dall'art. 345
c.p.c., non avendo l'appellante dimostrato di essersi trovata nell'impossibilità di produrli in primo grado per cause a sé non imputabili. Invero, la circostanza addotta dall'appellante di aver appreso dell'avvenuto pagamento solo per il tramite di un parente che aveva convenuto in giudizio il è generica e non provata. Controparte_3
Si osserva, peraltro, che i documenti in questione si riferiscono a un pagamento avvenuto il
17.01.2023 e quindi in data anteriore alla udienza precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado (del 03.07.2024): ne consegue che l'odierna appellante, pur avendone la possibilità, non ha mai formulato istanza di rimessione in termini ai fini della relativa produzione, poi allegata soltanto all'atto di appello.
Infine, con il quarto motivo, l'appellante contesta la condanna alle spese di lite in primo grado a favore del , ritenendo inesistente qualsiasi soccombenza. L'appellante Parte_2 sostiene che, nel precedente grado, le domande dalla medesima proposte e quelle del Parte_2 erano adesive e conformi tra loro, e quindi non contrapposte, e di non aver mai avanzato richieste nei confronti del . Inoltre, l'appellante contesta la compensazione delle Parte_2 spese di lite nei confronti degli Avvocati intervenuti, risultati soccombenti.
Il motivo è soltanto in parte fondato.
Con riferimento alla condanna alle spese in favore del , occorre preliminarmente Parte_2 osservare che la soccombenza processuale non si misura soltanto con riferimento alle relative e contrapposte domande spiegate nel corso del procedimento, ma anche in base al c.d. principio di causazione.
In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6144/2024 ha confermato tale orientamento riaffermando il seguente principio di diritto: “in forza del principio di causazione
- che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore
pagina 13 di 16 non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Va riconosciuta, pertanto, la soccombenza con conseguente condanna alle spese di lite, anche nel caso in cui una parte venga chiamata o citata in giudizio senza che nei suoi confronti sia avanzata alcuna domanda, purché l'iniziativa processuale risulti infondata, come effettivamente
è avvenuto nel presente caso.
Alla luce di quanto sopra, va dunque confermata la condanna alle spese dell'odierna appellante nei confronti del . Parte_2
Con riguardo, invece, alla compensazione delle spese legali disposta dal giudice di prime cure nei confronti degli Avv.ti RG e si osserva quanto segue. CP_2
L'opponente nel giudizio di primo grado, odierna appellante, ha contestato il diritto dei creditori di procedere ad esecuzione forzata per il pagamento della somma di € 20.070,00 oltre interessi, lamentando l'assenza di un valido titolo esecutivo.
L'opposizione è stata integralmente accolta, di talché va ritenuto che in capo all'opponente non
è ravvisabile alcuna soccombenza, neppure parziale, dovendosi per contro ritenere soccombenti gli Avvocati RG e opposti che hanno dato causa alla lite intervenendo nella CP_2 procedura esecutiva senza averne titolo.
Il Tribunale è quindi corso in errore laddove, in totale assenza di soccombenza, ha proceduto all'integrale compensazione delle spese di lite tra le ridette parti.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese sostenute dall'odierna appellante per il primo grado di giudizio devono essere poste a carico degli Avv.ti RG e CP_2 nella misura determinata sulla base del valore della causa corrispondente al disputandum, e cioè alla parte del credito contestata dall'opponente (i.e. € 20.070,00), con applicazione delle vigenti tabelle ministeriali (D.M. 147/2022), in relazione ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisione e minimi per la fase di trattazione non essendo stata svolta istruttoria.
Per quanto riguarda le spese del presente grado, l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate costituite CP_1
, e e Controparte_9 Controparte_7 Controparte_8 [...] liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto CP_8
pagina 14 di 16 conto del valore della causa, in relazione alle domande avanzate dai singoli creditori, e fatta applicazione dei valori medi per cause di media complessità, nonché tenuto conto delle fasi difensive effettivamente svolte (fasi di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria).
Quanto, infine, al rapporto processuale tra e gli Avvocati RG e Parte_1 la soccombenza di costoro comporta la condanna dei medesimi al rimborso delle CP_2 spese sostenute dall'appellante, spese liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa corrispondente all'importo delle spese del giudizio di primo grado (v. Cass.
n. 18465/2024, secondo cui, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello) e fatta applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Nulla per le spese nei confronti di , rimasta contumace. CP_11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 8/2025, Parte_1 pubblicata il 07/01/2025, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, per quanto di ragione, condanna gli avvocati Avvocati RG e in CP_2 via tra loro solidale, al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del giudizio di primo grado liquidate in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA
e CPA. come per legge;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del presente grado, che liquida in favore di Geom. nella somma di € 4.888,00 complessivi, in favore del CP_1 di Moltrasio nella somma di € 8.469,00 complessivi, in favore di Controparte_3 nella somma di € 29.033,00 complessivi, e in favore del Controparte_7 [...] nella somma di € 22.333,00 complessivi, importi tutti da Controparte_4 intendersi da maggiorare con il rimborso spese forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna, infine, gli avvocati RG e in via tra loro solidale, al rimborso CP_2 delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellante Parte_1
pagina 15 di 16 liquidate in € 2.419,00 oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA e CPA. come per Pt_1 legge.
Così deciso, in Milano il 02.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Roberto Aponte
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