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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/07/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SI TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 527/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BASTONINI Parte_1 C.F._1
PAOLA
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
— ordinare la divisione della residua giacenza del Libretto Postale NR. 000039657553 rilasciato il 15.03.2018 dall'Ufficio postale di Tromello (PV) intestato alla defunta Sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta a Tromello il 16 gennaio 2019 e Persona_1 attribuire ai Sig.ri e la quota ad ognuno spettante, pari ad € CP_1 Parte_1
8.858,65, consistente nel 50 % della somma giacente sul predetto libretto;
pagina 1 di 4 — Condannare il Sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1 giudizio, tenuto conto della condotta tenuta sia in fase stragiudiziale, di mediazione e giudiziale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., remesso che in data 16 gennaio Parte_1
2019, in Tromello (PV) è deceduta Sig.ra nata a [...] il [...] sorella Persona_1 dei Sig.ri e senza lasciare testamento;
CP_1 Parte_1 che il ricorrente era venuto a conoscenza dell'esistenza del libretto postale
[...] rilasciato il 15.03.2018 dall'Ufficio postale di Tromello (PV) intestato C.F._3 alla defunta, portante la somma di € 17.717,30, che i germani e Pt_1 CP_1 hanno ereditato in ragione del 50 % ciascuno, in qualità di eredi legittimi;
che era stato chiesto il rimborso, ma la pratica non poteva aver corso in quanto
[...] non procede alla liquidazione senza la firma congiunta di tutti gli eredi, per Controparte_2 cui, per poter ritirare le somme spettanti a ciascun erede dovrebbero firmare tutti gli aventi diritto;
che pertanto ha cercato di contattare il fratello, con il quale da anni non ha più rapporti, al fine di ottenere la documentazione necessaria in modo da poter procedere con l'avvio dell'iter per lo sblocco delle liquidità; che si è pertanto venuta a creare una situazione di stallo, che pregiudica i diritti del ricorrente, impossibilitato a riscuotere la quota parte a sé spettante della giacenza residua presente sul libretto postale sopra indicato, pari a € 8.858,65; che è quindi sua intenzione chiede lo scioglimento della comunione, al fine di ottenere lo lo svincolo della somma in giacenza e la sua attribuzione agli eredi in ragione del 50 % ciascuno;
tutto quanto ciò premesso, dando atto di aver esperito mediazione, con esito negativo, insta per la divisione, ex art. 713 c.c., della comunione delle somme predette.
Nel giudizio così radicato, previa fissazione di udienza, nessuno si è costituito per il convenuto, che veniva dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione prodotta,
pagina 2 di 4 la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 16 luglio 2025.
***
La domanda avanzata è fondata e come tale va accolta.
Il ricorrente, ha provato, attraverso la documentazione prodotta, di essere erede, unitamente al fratello , della sorella deceduta il 16 gennaio 2019. CP_1 Per_1
La stessa, infatti, era nubile e senza figli, per cui unici eredi risultano essere i due fratelli.
Ha provato altresì, che la stessa era titolare di un libretto postale con depositate, alla data del 10 gennaio 2019, € 17.717,30, somma che presumibilmente dovrebbe essere aumentata a seguito degli interessi maturati e dalla quale debbono poi essere detratte le spese del libretto, ove esistenti.
Sussiste quindi il diritto del comunista di ottenere la divisione dal comproprietario.
Nel caso di specie, trattandosi di somme di denaro, la divisione appare semplice in quanto attuabile attraverso la attribuzione degli importi in misura paritaria fra le parti.
Pertanto si ordina la divisione della residua giacenza del Libretto Postale NR.
000039657553 rilasciato il 15.03.2018 dall'Ufficio postale di Tromello (PV) intestato a nata a [...] il [...] e deceduta a Tromello il 16 gennaio 2019; Persona_1 si attribuisce a e la quota ad ognuno spettante, pari al 50% di € CP_1 Parte_1
17.717,30, somma giacente sul libretto alla data del 10 gennaio 2019, oltre interessi maturati e detratte eventuali spese.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, limitate alle sole fasi di studio, introduzione del giudizio e decisione, ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1 ordina la divisione della residua giacenza del Libretto Postale NR. 000039657553 rilasciato il 15.03.2018 dall'Ufficio postale di Tromello (PV) intestato a nata a [...] Persona_1 il 18.05.1953 e deceduta a Tromello il 16 gennaio 2019; assegna a e la quota ad ognuno spettante, pari al 50% di € CP_1 Parte_1
17.717,30, somma giacente sul libretto alla data del 10 gennaio 2019, oltre interessi pagina 3 di 4 maturati e detratte eventuali spese.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite anticipate, CP_1 Parte_1 pari a € 237,00 + € 27,00 + spese di notifica, ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 25 luglio 2025
Il Giudice
SI TE
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SI TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 527/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BASTONINI Parte_1 C.F._1
PAOLA
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
— ordinare la divisione della residua giacenza del Libretto Postale NR. 000039657553 rilasciato il 15.03.2018 dall'Ufficio postale di Tromello (PV) intestato alla defunta Sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta a Tromello il 16 gennaio 2019 e Persona_1 attribuire ai Sig.ri e la quota ad ognuno spettante, pari ad € CP_1 Parte_1
8.858,65, consistente nel 50 % della somma giacente sul predetto libretto;
pagina 1 di 4 — Condannare il Sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1 giudizio, tenuto conto della condotta tenuta sia in fase stragiudiziale, di mediazione e giudiziale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., remesso che in data 16 gennaio Parte_1
2019, in Tromello (PV) è deceduta Sig.ra nata a [...] il [...] sorella Persona_1 dei Sig.ri e senza lasciare testamento;
CP_1 Parte_1 che il ricorrente era venuto a conoscenza dell'esistenza del libretto postale
[...] rilasciato il 15.03.2018 dall'Ufficio postale di Tromello (PV) intestato C.F._3 alla defunta, portante la somma di € 17.717,30, che i germani e Pt_1 CP_1 hanno ereditato in ragione del 50 % ciascuno, in qualità di eredi legittimi;
che era stato chiesto il rimborso, ma la pratica non poteva aver corso in quanto
[...] non procede alla liquidazione senza la firma congiunta di tutti gli eredi, per Controparte_2 cui, per poter ritirare le somme spettanti a ciascun erede dovrebbero firmare tutti gli aventi diritto;
che pertanto ha cercato di contattare il fratello, con il quale da anni non ha più rapporti, al fine di ottenere la documentazione necessaria in modo da poter procedere con l'avvio dell'iter per lo sblocco delle liquidità; che si è pertanto venuta a creare una situazione di stallo, che pregiudica i diritti del ricorrente, impossibilitato a riscuotere la quota parte a sé spettante della giacenza residua presente sul libretto postale sopra indicato, pari a € 8.858,65; che è quindi sua intenzione chiede lo scioglimento della comunione, al fine di ottenere lo lo svincolo della somma in giacenza e la sua attribuzione agli eredi in ragione del 50 % ciascuno;
tutto quanto ciò premesso, dando atto di aver esperito mediazione, con esito negativo, insta per la divisione, ex art. 713 c.c., della comunione delle somme predette.
Nel giudizio così radicato, previa fissazione di udienza, nessuno si è costituito per il convenuto, che veniva dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione prodotta,
pagina 2 di 4 la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 16 luglio 2025.
***
La domanda avanzata è fondata e come tale va accolta.
Il ricorrente, ha provato, attraverso la documentazione prodotta, di essere erede, unitamente al fratello , della sorella deceduta il 16 gennaio 2019. CP_1 Per_1
La stessa, infatti, era nubile e senza figli, per cui unici eredi risultano essere i due fratelli.
Ha provato altresì, che la stessa era titolare di un libretto postale con depositate, alla data del 10 gennaio 2019, € 17.717,30, somma che presumibilmente dovrebbe essere aumentata a seguito degli interessi maturati e dalla quale debbono poi essere detratte le spese del libretto, ove esistenti.
Sussiste quindi il diritto del comunista di ottenere la divisione dal comproprietario.
Nel caso di specie, trattandosi di somme di denaro, la divisione appare semplice in quanto attuabile attraverso la attribuzione degli importi in misura paritaria fra le parti.
Pertanto si ordina la divisione della residua giacenza del Libretto Postale NR.
000039657553 rilasciato il 15.03.2018 dall'Ufficio postale di Tromello (PV) intestato a nata a [...] il [...] e deceduta a Tromello il 16 gennaio 2019; Persona_1 si attribuisce a e la quota ad ognuno spettante, pari al 50% di € CP_1 Parte_1
17.717,30, somma giacente sul libretto alla data del 10 gennaio 2019, oltre interessi maturati e detratte eventuali spese.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, limitate alle sole fasi di studio, introduzione del giudizio e decisione, ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1 ordina la divisione della residua giacenza del Libretto Postale NR. 000039657553 rilasciato il 15.03.2018 dall'Ufficio postale di Tromello (PV) intestato a nata a [...] Persona_1 il 18.05.1953 e deceduta a Tromello il 16 gennaio 2019; assegna a e la quota ad ognuno spettante, pari al 50% di € CP_1 Parte_1
17.717,30, somma giacente sul libretto alla data del 10 gennaio 2019, oltre interessi pagina 3 di 4 maturati e detratte eventuali spese.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite anticipate, CP_1 Parte_1 pari a € 237,00 + € 27,00 + spese di notifica, ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 25 luglio 2025
Il Giudice
SI TE
pagina 4 di 4