TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/08/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 848/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Nicola Gervasi, in forza di procura posta a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al corso Plebiscito, n. 22; E
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in forza di CP_1 CodiceFiscale_2 alla e, dall'avv. Ketty Bartoletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Cristofaro, n. 2; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali nei riguardi di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 10/7/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 24/3/2025 e ritualmente notificato,
[...]
ha riferito di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal Parte_1
2016 con con cui ha convissuto e dalla cui unione sono nati i CP_1 figli in data 30/12/2016 e in data 14/9/2019. La ricorrente Per_1 Per_2 ha dedotto che nell'anno 2024 il rapporto si è interrotto a causa di una forte incompatibilità caratteriale e di aver lasciato la casa familiare unitamente ai suoi figli minori, fissando altrove la propria dimora. Ha riferito, altresì, che dalla cessazione della convivenza si è occupata in via pressoché esclusiva della crescita e del mantenimento dei figli, in quanto il si è limitato a CP_1 corrispondere sporadicamente delle somme di denaro per il loro sostentamento, pur essendo in forze presso il Comando dei Carabinieri di Rende;
ha precisato, inoltre, di sopportare un canone di locazione di € 380,00 mensili, oltre oneri condominiali, di svolgere attività di assistente sanitario presso uno studio odontoiatrico, attualmente a tempo indeterminato e parziale, con una retribuzione di € 861,00 mensili e di essere titolare di un carta Postepay Evolution su cui viene mensilmente accreditata la somma erogata dall' a titolo di assegno unico universale, pari ad € 233,50. Per tali ragioni CP_2 ha chiesto al tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di lei, prevedere le modalità di frequentazione dei figli col padre e la previsione, a carico di quest'ultimo, di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito , il quale ha riferito di percepire una retribuzione CP_1 mensile di € 1.800,00 ma di essere gravato da obblighi di mantenimento per altri due figli minori, nati dal precedente matrimonio, oltre alle spese straordinarie, per come stabilito nella sentenza di divorzio. Ha precisato, inoltre, di avere debiti per finanziamenti aperti in costanza di matrimonio e di sopportare, altresì, il pagamento mensile delle utenze relative all'alloggio militare per circa € 150,00 mensili. Ha perciò richiesto al tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, il diritto di visita del padre e l'obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento dei bambini con un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nelle more della prima comparizione, il resistente ha depositato la prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., con cui ha meglio precisato le proprie condizioni economiche. Alla prima udienza del 10/7/2025, il giudice ha invitato le parti a reperire una soluzione concordata della controversia e dopo ampia discussione le parti sono riuscite a raggiungere un accordo idoneo a superare le criticità legate soprattutto alle esigenze lavorative del padre ed alla modalità di frequentazione dei figli. Pertanto, ferma restando l'intesa già raggiunta in ordine all'affidamento condiviso ed al collocamento dei bambini presso la madre, le parti si sono accordate nel senso che il potrà vedere e tenere con sé i figli CP_1 minori per due pomeriggi a settimana, nei mesi invernali, nei giorni di lunedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00, cena compresa, oltre a due fine settimana al mese, che il curerà di comunicare alla entro la CP_1 Parte_1 fine di ciascun mese per quello successivo;
i fine settimana dalle ore 10:00 alle ore 20:00 della domenica, sempre con pasti a carico del padre, mentre, nei periodi in cui non c'è la scuola, le parti si accorderanno liberamente di individuare i giorni di visita dei minori da parte del padre, tenendo conto delle esigenze lavorative della madre. Le parti si sono accordate nel senso che i figli minori, ad anni alterni, trascorreranno i giorni delle vigilie di Natale, Capodanno ed Epifania con un genitore ed i giorni delle festività di Natale,
Pagina 2 di 4 Capodanno ed Epifania con l'altro e per il periodo pasquale, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di pasquetta con l'altro; durante il periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei mesi di luglio e agosto, per 15 giorni anche non consecutivi che i genitori avranno cura di comunicarsi a vicenda entro il 30 giugno di ogni anno;
solo per questo anno, i minori trascorreranno con il padre l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto, visto che dal 12 agosto si recheranno in Germania per trascorrere lì, come ogni anno, 15 giorni con la madre. Le parti si sono inoltre accordate nel senso che il Filice corrisponderà alla , per il mantenimento dei minori, un assegno mensile di € Parte_1
300, entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi previamente e documentarsi. Il si è inoltre impegnato a versare la metà CP_1 della propria quota dell'assegno unico familiare percepito per i due figli minori ad oggi pari ad € 115,00. Le parti, inoltre, si sono date reciprocamente atto che negli oneri di mantenimento così stabiliti sono ricomprese le spese per la scuola calcio e la scuola di danza frequentate dai e . Infine, Per_1 Per_2 la ha dichiarato di non pretendere nulla a titolo di somme Parte_1 arr antenimento dei figli, a far data dalla domanda. Al termine della discussione il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse dei minori, di cui è previsto l'affidamento condiviso e rispetto ai quali sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo. Restano fermi gli impegni assunti dalle parti in merito al versamento, da parte del Filice, in favore della , della metà della propria quota di Parte_1 assegno unico familiare e dell'impegno assunto dalla ricorrente di non avere nulla a pretendere a titolo di somme arretrare per il mantenimento dei figli, a far data dalla domanda. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e, per l'effetto, così provvede:
- i figli minori , nata a [...] il [...], e , nato Per_1 Per_2
a Cosenza il 14/9/2019, sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Pagina 3 di 4 - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva, fatti salvi diversi accordi fra le parti;
- pone a carico di l'obbligo di provvedere al CP_1 mantenimento dei figli minori mediante il versamento di un assegno di
€ 300,00 (e 150,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici f.o.i. dell'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi previamente e documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 4 di 4