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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18471/2023
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 11.12.2023 da
(C.F ), nato in [...] il [...], con l'avv. Parte_1 C.F._1
MOTTA LUCA;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
RESISTENTE
Oggetto: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011).
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c., depositato in data
11.12.2023, il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso Parte_1 il provvedimento del Questore di Padova (Cat A12/2023/Imm.520/MAdB) emesso in data
27.10.2023, e notificato in data 04.12.2023, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il ricorrente ha presentato, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento che veniva accolta con decreto collegiale di data 25.01.2024.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti che si è svolta in modalità cartolare in data
26.11.2024, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa, quindi, è stata riservata in decisione al Collegio.
****
Il ricorso – che è stato proposto tempestivamente – è infondato per i motivi appresso evidenziati.
In via preliminare, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998 è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 co 6 del d.lgs. n.
286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
- il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
- il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
- il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente, che ha presentato istanza alla Questura di in CP_1 data 28.09.2022, opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Mette conto poi rammentare che la disciplina sulla protezione speciale si salda poi al combinato disposto degli artt. 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, che vengono in rilievo nel caso di specie.
La norma di cui all'art. 4, comma 3, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b, legge 30 luglio
2002, n. 189, dispone che: “non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Il successivo art. 5, al comma 5, dispone poi che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il secondo periodo del comma 5 cit., prevede inoltre che: nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Rispetto alla disciplina richiamata, la Suprema Corte, con un recente arresto (n. 23597/2023), ha chiarito e precisato – con insegnamento al quale questo Collegio ritiene di dare continuità – che in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in legge n. 132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente. E tali principi – ad avviso del Collegio – vanno necessariamente estesi anche alla nuova forma di protezione speciale, come introdotta per effetto della novella legislativa di cui al più volte menzionato d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, con il quale – per quanto già detto – è stato ripristinato all'art. 5, co. 6, T.U.I. il principio del pieno rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite al rifiuto del permesso di soggiorno anche quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia.
D'altro canto, ancorché la norma non faccia più riferimento esplicito ai “seri motivi, in particolare di carattere umanitario”, la Corte di Cassazione ha sottolineato come “la protezione speciale (quanto meno nella formulazione antecedente l'introduzione del decreto n. 20/2023, c.d. decreto CUTRO), si presenti, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente
a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 ... nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019,
Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
Ne discende che il giudizio di pericolosità dell'immigrato non può essere espresso in via tautologica con esclusivo riferimento al reato commesso, essendo necessario operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della sicurezza nazionale e alla vita familiare ex art. 8 CEDU, mercé una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, tenuto conto della natura e della effettività dei legami familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, senza pertanto che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della condanna subita.
Entro questo quadro di riferimento, osserva il Collegio che, pur tenendo considerazione il fatto che il ricorrente ha dichiarato di risiedere in Italia sin dal 1984 (il primo rilevo dattiloscopico risulta tuttavia effettuato in data 12.09.1993, cfr. decreto di rigetto impugnato), non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla sua positiva integrazione nel tessuto socio-economico del territorio italiano.
Per quanto concerne anzitutto il profilo lavorativo, il ricorrente, sebbene sia presente, come detto, da circa quaranta anni in Italia, ha provato di aver svolto attività lavorativa, con contratto a tempo determinato ed orario parziale, soltanto dal 17.06.2024 al 31.08.2024 presso la società LA RL (cfr. la dichiarazione obbligatoria Unilav e le buste paga relative ai mesi di giugno e luglio
2024 per 319,00 euro e 901,00 euro prodotte in atti).
Null'altro è stato documentato dal richiedente che non risulta avere reperito altre occupazioni regolari né, in difetto della benché minima allegazione e prova, vi sono elementi che attestino che il predetto si sia positivamente e diligentemente adoperato per trovare un lavoro e rendersi economicamente autosufficiente;
non potendo peraltro assumere rilievo la generica asserzione di aver svolto, non meglio specificati, lavori irregolari.
Il Collegio, pertanto, non può che prendere atto dell'assenza di indici di un concreto ed adeguato radicamento del ricorrente nel contesto lavorativo del Paese di accoglienza.
Va inoltre evidenziato che il ricorrente non ha prodotto né allegato alcunché circa il suo inserimento socio-culturale in Italia e non consta che il sig. bbia preso parte ad attività Pt_1 di associazioni, abbia svolto attività di volontariato ovvero che si sia iscritto a corsi di istruzione, formazione ovvero di lingua italiana.
Con riferimento poi alla sussistenza di legami familiari valorizzabili ai fini del riconoscimento della protezione speciale occorre in primo luogo osservare che il richiedente ha genericamente dedotto che in Italia vivrebbe suo fratello “titolare di carta di soggiorno per motivi di Per_1 famiglia”, senza tuttavia offrire alcun elemento probatorio a comprova dell'esistenza del vincolo parentale, non potendosi in alcun modo desumere il suddetto rapporto di fratellanza dalla copia fotostatica della carta di soggiorno permanente intestata a tale CHALBI HABIB che, peraltro, appare soggetto diverso da quello genericamente indicato dal richiedente come suo fratello
( ”). Persona_2
A tale considerazione v'è poi da aggiungere che, in ogni caso, non risulta in alcun modo provata e dimostrata in giudizio l'effettività e l'attualità del rapporto con l'asserito fratello in territorio italiano, sicché non vi è nemmeno la prova della rilevanza del legame familiare invocato.
Analoghe valutazioni valgono anche in relazione all'ulteriore allegazione del ricorrente con cui ha dedotto di avere una figlia “regolarmente soggiornante in Italia” (ricorso pag. 3).
Sebbene dalla documentazione dimessa in giudizio emerge che in data 24.12.2011 è nata in [...]
CHELBI RIM e che i genitori della stessa sono l'odierno ricorrente e la sig.ra Pt_2
cittadina tunisina e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo CE, non vi
[...] sono elementi probatori che confermino l'esistenza di un rapporto effettivo ed attuale del richiedente con la figlia minore (ovvero con la madre), né il sig. ha fornito ulteriori Pt_1 elementi dai quali desumere l'effettività e l'attualità del legame. Dalla documentazione consultata dalla Commissione Territoriale e citata nel parere fornito alla
Questura competente nonché da quanto dedotto in via difensiva dall'Avvocatura dello Stato in giudizio (con asserzione mai contestata dal ricorrente) risulta piuttosto che l'ex moglie e la figlia del richiedente costituiscono un nucleo familiare a sé stante e che, rispetto alla prole, il ricorrente non avrebbe “agito in alcun modo in ordine alla cura della medesima, che la documentazione giudiziaria attribuisce in toto alla madre” (cfr. in particolare parere redatto dalla Commissione Territoriale).
Preme rilevare che il ricorrente non ha mai chiarito quale sia la sua sistemazione abitativa familiare, se egli conviva con la figlia o se egli, comunque, partecipi alla vita, gestione ed educazione della stessa, essendosi limitato ad affermare nel ricorso, in modo generico e del tutto non circostanziato, di contribuire al mantenimento della famiglia (“pur lavorando in nero, deve comunque mantenere la figlia e la ex moglie per cui la sua presenza sul territorio nazionale giova e gioverà anche al resto del suo nucleo familiare”, cfr. ricorso pag.3).
Il ricorrente non solo non ha provato l'effettività del vincolo familiare, ma non ha nemmeno dedotto in che termini la sua mera presenza sul territorio nazionale gioverebbe “al resto del suo nucleo familiare” ed in che modo un suo rimpatrio costituirebbe una violazione del suo diritto all'unità familiare (art. 8 CEDU), del diritto della figlia ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (art 24 c. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'UE) o comunque del superiore interesse della figlia.
Fermi i rilievi di cui sopra, da considerarsi già dirimenti, per completezza di motivazione non ci si può esimere dall'osservare come, rispetto agli obblighi derivanti dall'art. 8 CEDU, la condizione dello straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato va distinta da quella dei c.d. settled migrants, cioè di quanti dispongano di un titolo di soggiorno che lo Stato si accinga a revocare.
La Corte di Strasburgo, infatti, ha specificato che la situazione fattuale e giuridica di un settled migrant è diversa dalla condizione dello straniero irregolare, anche dopo molti anni di effettiva residenza nello Stato ospitante (cfr. Pormes v. the Netherlands § 53 “As the factual and legal situation of a settled migrant and that of an alien seeking admission to a host country – even after many years of actual residence – are not the same”).
I criteri sviluppati dalla giurisprudenza CEDU per valutare se il ritiro/la revoca di un titolo di soggiorno di un settled migrant siano compatibili con l'art. 8 sono individuati da una serie di pronunce, tra cui la sentenza Uner v. the Netherlands, costantemente citata anche nelle decisioni successive. Tali parametri non si riferiscono alla condizione dei migranti irregolari, com'è il caso dell'odierno ricorrente. Nel primo caso, infatti, sullo Stato contraente grava un'obbligazione negativa, cioè di non revocare il titolo di soggiorno e di non espellere lo straniero, se non in presenza di gravi ragioni di ordine pubblico;
nel secondo caso, invece, si profila, eventualmente, un obbligo di natura positiva, in forza del quale lo Stato, al ricorrere di circostanze eccezionali deve concedere un titolo di soggiorno.
Per quanto attiene allo straniero che richieda il rilascio di un titolo di soggiorno da parte dello
Stato ospitante, si evidenzia che l'art. 8 CEDU non impone agli Stati contraenti un generale obbligo di rispettare la scelta, da parte dei migranti, del Paese dove essi intendano stabilirsi, né prescrive di autorizzare necessariamente la riunificazione delle famiglie sul territorio nazionale
(cfr. Pormes v. the Netherlands § 55 “As regards aliens seeking admission to a host country the Court has held that Article 8 does not entail a general obligation for a State to respect immigrants' choice of the country of their residence and to authorise family reunion in its territory”).
In generale, si è rilevato che ove una persona confronti le autorità dello Stato contraente con la sua presenza sul territorio di tale Stato come un “fatto compiuto”, essa non può vantare alcuna Per_ aspettativa di ottenere un permesso di soggiorno (cfr. da and § 43 Per_3 Per_5
“The Court reiterates that persons who, without complying with the regulations in force, confront the authorities of
a Contracting State with their presence in the country as a fait accompli do not, in general, have any entitlement to expect that a right of residence will be conferred upon them”). La Corte EDU, sul punto, utilizza l'espressione francese “fait accompli”, per sottolineare come lo straniero non possa decidere unilateralmente sul proprio diritto a risiedere in uno Stato estero.
La valutazione dell'obbligo di concedere un titolo di soggiorno ovvero il ricongiungimento familiare dipende da tutte le circostanze del caso, nonché dal bilanciamento tra la situazione Per_ personale dello straniero e l'interesse generale (cfr. RI da and ER v. the
Netherlands § 39 “The Court reiterates that in the context of both positive and negative obligations the State must strike a fair balance between the competing interests of the individual and of the community as a whole
(…)”).
In tale contesto, l'interesse generale è rappresentato dal controllo sull'ingresso, la permanenza e l'espulsione degli stranieri, che costituisce un diritto degli Stati contraenti, riconosciuto dalla
Convenzione, nonché dalle norme di diritto internazionale generale (cfr. UT v. Norway § 77
“As to the issue of compliance, the Court reiterates that a State is entitled, as a matter of well-established international law and subject to its treaty obligations, to control the entry of aliens into its territory and their residence there. The Convention does not guarantee the right of an alien to enter or to reside in a particular country”). Simili considerazioni si possono trarre rispetto alla necessità di bilanciare i diritti sanciti a livello costituzionale dagli artt. 2 e 10 Cost. con l'interesse generale al controllo dei flussi migratori, che costituisce – a sua volta – valore di rilievo costituzionale (cfr. Corte Cost. n.
250/2010).
Una precisazione essenziale operata dalla Corte EDU riguarda il momento in cui la dimensione familiare abbia preso forma: la Corte, infatti, ha sostenuto che se la vita personale e/o familiare sia creata in un momento in cui le persone interessate erano consapevoli che il loro status nel
Paese di accoglienza era “precario”, solo in casi eccezionali l'espulsione potrà determinare una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. Paposhvili v. Belgium § 57 “Another important consideration has also been found to be whether family life was created at a time when the persons involved were aware that the immigration status of one of them was such that the persistence of that family life within the host state would from the outset be precarious. The Court has held that where this is the case it is likely only to be in exceptional circumstances that the removal of the non-national family member will constitute a violation of Article 8 (…)”).
Fermi i rilievi che precedono – e pur ritenendo il Collegio dirimente ai fini del rigetto del ricorso la mancata prova dell'effettività dei vincoli familiari allegati e di una integrazione lavorativa nonché socio-culturale del ricorrente nel Paese di accoglienza – non può da ultimo sottacersi come dal certificato del casellario giudiziale rilasciato il 04.10.2024 (allegato note d.d. 08.10.2024) emerga che:
i) a carico del sig. è stata pronunciata dal Tribunale di Padova, in data 14.07.2009, Pt_1 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a pena poi parzialmente condonata di
4 anni di reclusione e 16.000 euro di multa per il reato continuato in concorso di acquisto, detenzione ed offerta illeciti di sostanza stupefacente ex art. 73 D.P.R. n. 309/90;
ii) il richiedente è stato poi condannato dal Tribunale di Padova con sentenza d.d 18.07.2017 alla reclusione di anni 1 per violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato ex art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998; nonché dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza d.d.
12.02.2024 alla reclusione di mesi 1 e multa di 100 euro per ricettazione ex art. 625 c.p.
Va pertanto considerato, nell'ottica della valutazione globale (e non meramente atomistica) del grado di inserimento del richiedente nel Paese di accoglienza, come il sig. bbia reiterato Pt_1 comportamenti illeciti nel corso della sua permanenza in territorio italiano che denotano anche una incapacità del predetto di adeguarsi alle leggi ed alle regole della società civile, non sussistendo nemmeno elementi per formulare una ragionevole prognosi di non recidivanza di ulteriori condotte delittuose in futuro. Tenuto quindi conto che alla luce dei rilievi che precedono non emerge l'effettività di alcun serio e significativo legame lavorativo, familiare, sociale, culturale con il Paese di accoglienza da parte del richiedente, né vi sono elementi per ritenere che egli abbia compiuto ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023), e considerato che non ricorrono nella specie nemmeno i presupposti per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità invero non allegata in giudizio, nel descritto contesto, non sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si deve, peraltro, far presente che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero 'parametri di benessere', né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di 'estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico'” (cfr., ex multis, Cass. n.
22257/2019) e, da ultimo, che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del
d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Cass. n. 9080/2023).
Per tutte le ragioni svolte il ricorso va respinto.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della causa e delle posizioni soggettive coinvolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando nella causa n. 18471/2023 R.G., ogni altra difesa, eccezione respinta, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Federica Benvenuti
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario UPP dott. Per
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 11.12.2023 da
(C.F ), nato in [...] il [...], con l'avv. Parte_1 C.F._1
MOTTA LUCA;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
RESISTENTE
Oggetto: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011).
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c., depositato in data
11.12.2023, il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso Parte_1 il provvedimento del Questore di Padova (Cat A12/2023/Imm.520/MAdB) emesso in data
27.10.2023, e notificato in data 04.12.2023, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il ricorrente ha presentato, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento che veniva accolta con decreto collegiale di data 25.01.2024.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti che si è svolta in modalità cartolare in data
26.11.2024, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa, quindi, è stata riservata in decisione al Collegio.
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Il ricorso – che è stato proposto tempestivamente – è infondato per i motivi appresso evidenziati.
In via preliminare, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998 è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 co 6 del d.lgs. n.
286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
- il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
- il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
- il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente, che ha presentato istanza alla Questura di in CP_1 data 28.09.2022, opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Mette conto poi rammentare che la disciplina sulla protezione speciale si salda poi al combinato disposto degli artt. 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, che vengono in rilievo nel caso di specie.
La norma di cui all'art. 4, comma 3, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b, legge 30 luglio
2002, n. 189, dispone che: “non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Il successivo art. 5, al comma 5, dispone poi che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il secondo periodo del comma 5 cit., prevede inoltre che: nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Rispetto alla disciplina richiamata, la Suprema Corte, con un recente arresto (n. 23597/2023), ha chiarito e precisato – con insegnamento al quale questo Collegio ritiene di dare continuità – che in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in legge n. 132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente. E tali principi – ad avviso del Collegio – vanno necessariamente estesi anche alla nuova forma di protezione speciale, come introdotta per effetto della novella legislativa di cui al più volte menzionato d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, con il quale – per quanto già detto – è stato ripristinato all'art. 5, co. 6, T.U.I. il principio del pieno rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite al rifiuto del permesso di soggiorno anche quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia.
D'altro canto, ancorché la norma non faccia più riferimento esplicito ai “seri motivi, in particolare di carattere umanitario”, la Corte di Cassazione ha sottolineato come “la protezione speciale (quanto meno nella formulazione antecedente l'introduzione del decreto n. 20/2023, c.d. decreto CUTRO), si presenti, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente
a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 ... nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019,
Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
Ne discende che il giudizio di pericolosità dell'immigrato non può essere espresso in via tautologica con esclusivo riferimento al reato commesso, essendo necessario operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della sicurezza nazionale e alla vita familiare ex art. 8 CEDU, mercé una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, tenuto conto della natura e della effettività dei legami familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, senza pertanto che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della condanna subita.
Entro questo quadro di riferimento, osserva il Collegio che, pur tenendo considerazione il fatto che il ricorrente ha dichiarato di risiedere in Italia sin dal 1984 (il primo rilevo dattiloscopico risulta tuttavia effettuato in data 12.09.1993, cfr. decreto di rigetto impugnato), non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla sua positiva integrazione nel tessuto socio-economico del territorio italiano.
Per quanto concerne anzitutto il profilo lavorativo, il ricorrente, sebbene sia presente, come detto, da circa quaranta anni in Italia, ha provato di aver svolto attività lavorativa, con contratto a tempo determinato ed orario parziale, soltanto dal 17.06.2024 al 31.08.2024 presso la società LA RL (cfr. la dichiarazione obbligatoria Unilav e le buste paga relative ai mesi di giugno e luglio
2024 per 319,00 euro e 901,00 euro prodotte in atti).
Null'altro è stato documentato dal richiedente che non risulta avere reperito altre occupazioni regolari né, in difetto della benché minima allegazione e prova, vi sono elementi che attestino che il predetto si sia positivamente e diligentemente adoperato per trovare un lavoro e rendersi economicamente autosufficiente;
non potendo peraltro assumere rilievo la generica asserzione di aver svolto, non meglio specificati, lavori irregolari.
Il Collegio, pertanto, non può che prendere atto dell'assenza di indici di un concreto ed adeguato radicamento del ricorrente nel contesto lavorativo del Paese di accoglienza.
Va inoltre evidenziato che il ricorrente non ha prodotto né allegato alcunché circa il suo inserimento socio-culturale in Italia e non consta che il sig. bbia preso parte ad attività Pt_1 di associazioni, abbia svolto attività di volontariato ovvero che si sia iscritto a corsi di istruzione, formazione ovvero di lingua italiana.
Con riferimento poi alla sussistenza di legami familiari valorizzabili ai fini del riconoscimento della protezione speciale occorre in primo luogo osservare che il richiedente ha genericamente dedotto che in Italia vivrebbe suo fratello “titolare di carta di soggiorno per motivi di Per_1 famiglia”, senza tuttavia offrire alcun elemento probatorio a comprova dell'esistenza del vincolo parentale, non potendosi in alcun modo desumere il suddetto rapporto di fratellanza dalla copia fotostatica della carta di soggiorno permanente intestata a tale CHALBI HABIB che, peraltro, appare soggetto diverso da quello genericamente indicato dal richiedente come suo fratello
( ”). Persona_2
A tale considerazione v'è poi da aggiungere che, in ogni caso, non risulta in alcun modo provata e dimostrata in giudizio l'effettività e l'attualità del rapporto con l'asserito fratello in territorio italiano, sicché non vi è nemmeno la prova della rilevanza del legame familiare invocato.
Analoghe valutazioni valgono anche in relazione all'ulteriore allegazione del ricorrente con cui ha dedotto di avere una figlia “regolarmente soggiornante in Italia” (ricorso pag. 3).
Sebbene dalla documentazione dimessa in giudizio emerge che in data 24.12.2011 è nata in [...]
CHELBI RIM e che i genitori della stessa sono l'odierno ricorrente e la sig.ra Pt_2
cittadina tunisina e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo CE, non vi
[...] sono elementi probatori che confermino l'esistenza di un rapporto effettivo ed attuale del richiedente con la figlia minore (ovvero con la madre), né il sig. ha fornito ulteriori Pt_1 elementi dai quali desumere l'effettività e l'attualità del legame. Dalla documentazione consultata dalla Commissione Territoriale e citata nel parere fornito alla
Questura competente nonché da quanto dedotto in via difensiva dall'Avvocatura dello Stato in giudizio (con asserzione mai contestata dal ricorrente) risulta piuttosto che l'ex moglie e la figlia del richiedente costituiscono un nucleo familiare a sé stante e che, rispetto alla prole, il ricorrente non avrebbe “agito in alcun modo in ordine alla cura della medesima, che la documentazione giudiziaria attribuisce in toto alla madre” (cfr. in particolare parere redatto dalla Commissione Territoriale).
Preme rilevare che il ricorrente non ha mai chiarito quale sia la sua sistemazione abitativa familiare, se egli conviva con la figlia o se egli, comunque, partecipi alla vita, gestione ed educazione della stessa, essendosi limitato ad affermare nel ricorso, in modo generico e del tutto non circostanziato, di contribuire al mantenimento della famiglia (“pur lavorando in nero, deve comunque mantenere la figlia e la ex moglie per cui la sua presenza sul territorio nazionale giova e gioverà anche al resto del suo nucleo familiare”, cfr. ricorso pag.3).
Il ricorrente non solo non ha provato l'effettività del vincolo familiare, ma non ha nemmeno dedotto in che termini la sua mera presenza sul territorio nazionale gioverebbe “al resto del suo nucleo familiare” ed in che modo un suo rimpatrio costituirebbe una violazione del suo diritto all'unità familiare (art. 8 CEDU), del diritto della figlia ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (art 24 c. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'UE) o comunque del superiore interesse della figlia.
Fermi i rilievi di cui sopra, da considerarsi già dirimenti, per completezza di motivazione non ci si può esimere dall'osservare come, rispetto agli obblighi derivanti dall'art. 8 CEDU, la condizione dello straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato va distinta da quella dei c.d. settled migrants, cioè di quanti dispongano di un titolo di soggiorno che lo Stato si accinga a revocare.
La Corte di Strasburgo, infatti, ha specificato che la situazione fattuale e giuridica di un settled migrant è diversa dalla condizione dello straniero irregolare, anche dopo molti anni di effettiva residenza nello Stato ospitante (cfr. Pormes v. the Netherlands § 53 “As the factual and legal situation of a settled migrant and that of an alien seeking admission to a host country – even after many years of actual residence – are not the same”).
I criteri sviluppati dalla giurisprudenza CEDU per valutare se il ritiro/la revoca di un titolo di soggiorno di un settled migrant siano compatibili con l'art. 8 sono individuati da una serie di pronunce, tra cui la sentenza Uner v. the Netherlands, costantemente citata anche nelle decisioni successive. Tali parametri non si riferiscono alla condizione dei migranti irregolari, com'è il caso dell'odierno ricorrente. Nel primo caso, infatti, sullo Stato contraente grava un'obbligazione negativa, cioè di non revocare il titolo di soggiorno e di non espellere lo straniero, se non in presenza di gravi ragioni di ordine pubblico;
nel secondo caso, invece, si profila, eventualmente, un obbligo di natura positiva, in forza del quale lo Stato, al ricorrere di circostanze eccezionali deve concedere un titolo di soggiorno.
Per quanto attiene allo straniero che richieda il rilascio di un titolo di soggiorno da parte dello
Stato ospitante, si evidenzia che l'art. 8 CEDU non impone agli Stati contraenti un generale obbligo di rispettare la scelta, da parte dei migranti, del Paese dove essi intendano stabilirsi, né prescrive di autorizzare necessariamente la riunificazione delle famiglie sul territorio nazionale
(cfr. Pormes v. the Netherlands § 55 “As regards aliens seeking admission to a host country the Court has held that Article 8 does not entail a general obligation for a State to respect immigrants' choice of the country of their residence and to authorise family reunion in its territory”).
In generale, si è rilevato che ove una persona confronti le autorità dello Stato contraente con la sua presenza sul territorio di tale Stato come un “fatto compiuto”, essa non può vantare alcuna Per_ aspettativa di ottenere un permesso di soggiorno (cfr. da and § 43 Per_3 Per_5
“The Court reiterates that persons who, without complying with the regulations in force, confront the authorities of
a Contracting State with their presence in the country as a fait accompli do not, in general, have any entitlement to expect that a right of residence will be conferred upon them”). La Corte EDU, sul punto, utilizza l'espressione francese “fait accompli”, per sottolineare come lo straniero non possa decidere unilateralmente sul proprio diritto a risiedere in uno Stato estero.
La valutazione dell'obbligo di concedere un titolo di soggiorno ovvero il ricongiungimento familiare dipende da tutte le circostanze del caso, nonché dal bilanciamento tra la situazione Per_ personale dello straniero e l'interesse generale (cfr. RI da and ER v. the
Netherlands § 39 “The Court reiterates that in the context of both positive and negative obligations the State must strike a fair balance between the competing interests of the individual and of the community as a whole
(…)”).
In tale contesto, l'interesse generale è rappresentato dal controllo sull'ingresso, la permanenza e l'espulsione degli stranieri, che costituisce un diritto degli Stati contraenti, riconosciuto dalla
Convenzione, nonché dalle norme di diritto internazionale generale (cfr. UT v. Norway § 77
“As to the issue of compliance, the Court reiterates that a State is entitled, as a matter of well-established international law and subject to its treaty obligations, to control the entry of aliens into its territory and their residence there. The Convention does not guarantee the right of an alien to enter or to reside in a particular country”). Simili considerazioni si possono trarre rispetto alla necessità di bilanciare i diritti sanciti a livello costituzionale dagli artt. 2 e 10 Cost. con l'interesse generale al controllo dei flussi migratori, che costituisce – a sua volta – valore di rilievo costituzionale (cfr. Corte Cost. n.
250/2010).
Una precisazione essenziale operata dalla Corte EDU riguarda il momento in cui la dimensione familiare abbia preso forma: la Corte, infatti, ha sostenuto che se la vita personale e/o familiare sia creata in un momento in cui le persone interessate erano consapevoli che il loro status nel
Paese di accoglienza era “precario”, solo in casi eccezionali l'espulsione potrà determinare una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. Paposhvili v. Belgium § 57 “Another important consideration has also been found to be whether family life was created at a time when the persons involved were aware that the immigration status of one of them was such that the persistence of that family life within the host state would from the outset be precarious. The Court has held that where this is the case it is likely only to be in exceptional circumstances that the removal of the non-national family member will constitute a violation of Article 8 (…)”).
Fermi i rilievi che precedono – e pur ritenendo il Collegio dirimente ai fini del rigetto del ricorso la mancata prova dell'effettività dei vincoli familiari allegati e di una integrazione lavorativa nonché socio-culturale del ricorrente nel Paese di accoglienza – non può da ultimo sottacersi come dal certificato del casellario giudiziale rilasciato il 04.10.2024 (allegato note d.d. 08.10.2024) emerga che:
i) a carico del sig. è stata pronunciata dal Tribunale di Padova, in data 14.07.2009, Pt_1 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a pena poi parzialmente condonata di
4 anni di reclusione e 16.000 euro di multa per il reato continuato in concorso di acquisto, detenzione ed offerta illeciti di sostanza stupefacente ex art. 73 D.P.R. n. 309/90;
ii) il richiedente è stato poi condannato dal Tribunale di Padova con sentenza d.d 18.07.2017 alla reclusione di anni 1 per violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato ex art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998; nonché dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza d.d.
12.02.2024 alla reclusione di mesi 1 e multa di 100 euro per ricettazione ex art. 625 c.p.
Va pertanto considerato, nell'ottica della valutazione globale (e non meramente atomistica) del grado di inserimento del richiedente nel Paese di accoglienza, come il sig. bbia reiterato Pt_1 comportamenti illeciti nel corso della sua permanenza in territorio italiano che denotano anche una incapacità del predetto di adeguarsi alle leggi ed alle regole della società civile, non sussistendo nemmeno elementi per formulare una ragionevole prognosi di non recidivanza di ulteriori condotte delittuose in futuro. Tenuto quindi conto che alla luce dei rilievi che precedono non emerge l'effettività di alcun serio e significativo legame lavorativo, familiare, sociale, culturale con il Paese di accoglienza da parte del richiedente, né vi sono elementi per ritenere che egli abbia compiuto ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023), e considerato che non ricorrono nella specie nemmeno i presupposti per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità invero non allegata in giudizio, nel descritto contesto, non sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si deve, peraltro, far presente che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero 'parametri di benessere', né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di 'estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico'” (cfr., ex multis, Cass. n.
22257/2019) e, da ultimo, che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del
d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Cass. n. 9080/2023).
Per tutte le ragioni svolte il ricorso va respinto.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della causa e delle posizioni soggettive coinvolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando nella causa n. 18471/2023 R.G., ogni altra difesa, eccezione respinta, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Federica Benvenuti
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario UPP dott. Per