TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/09/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Chiavegatti Francesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7077/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. , con gli avv.ti Francesco Parte_6 C.F._6
Boscagin (C.F. – PEC e Anna Falavigna (C.F. C.F._7 Email_1
– PEC , presso il cui studio in Zevio (VR), via Mons. C.F._8 Email_2
Giuseppe Calza n. 19 sono elettivamente domiciliati contro
(C.F. ), con l'avv. Thomas Cesaro (CF. Controparte_1 C.F._9
- PEC: , presso il cui studio in Bovolone (VR), C.F._10 Email_3
Piazzale Mulino n. 4 è elettivamente domiciliato
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 13.02.25 e parte convenuta come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.02.25,
qui richiamate per relationem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.11.2022, i sig.ri , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e convenivano in giudizio onde
[...] Parte_6 Controparte_1
pagina 1 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che i sig.ri , Parte_1
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
sono proprietari del terreno sito nel Comune di Zevio, identificato al Catasto Terreni del
[...] predetto Comune al Foglio 15, Particella 1009; − condannare il sig. a lasciare Controparte_1
immediatamente il predetto terreno libero da persone e cose e nella piena disponibilità dei sig.ri
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ai sensi dell'art. 948 c.c.; − condannare, ex art. 614 bis c.p.c., il sig. Parte_6
, al pagamento a favore dei sig.ri , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e della somma di Euro 100,00
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 giornalieri, ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rilascio”, chiedendo, infine, la condanna al rimborso delle spese di mediazione e alle spese legali del presente giudizio.
Gli attori affermavano:
- di essere comproprietari del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Zevio al Foglio 15
Particella 1009, acquistato a seguito di successione ereditaria, dai sig.ri e Persona_1 Per_2
;
[...]
- che attualmente il terreno risulta occupato senza titolo dal sig. ; Controparte_1
- che in data 07.01.2022, gli attori avevano invitato il convenuto a liberare l'immobile (doc. 10
citazione);
- che poiché il terreno non veniva rilasciato, veniva instaurato il procedimento di mediazione,
conclusosi con esito negativo (doc. 12 citazione).
Parte attrice svolge, quindi, azione di rivendicazione nei confronti del , al fine di vederlo CP_1
condannato a lasciare immediatamente il bene immobile libero da persone e cose e nella piena disponibilità degli attori.
pagina 2 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto e proponendo domanda riconvenzionale per far accertare l'intervenuto acquisto del terreno per usucapione ventennale.
Il convenuto eccepiva, in particolare, di aver acquistato l'unità immobiliare sita in Via Stefano da
Zevio n° 86 a San Giovanni Lupatoto (VR), meglio identificata al N.C.E.U. con Foglio 15, particella
755, sub 2, (abitazione) e Foglio 15, particella 2889, sub 1 (autorimessa) in forza di compravendita a rogito del notaio di Zevio (VR) Rep. 1845, Raccolta 1129 stipulato in data 09.04.1999 Persona_3
(doc. 2 comparsa di costituzione e risposta) dai sig.ri , Persona_2 Parte_6 Parte_4
e .
[...] Parte_5
Lo stesso affermava, poi, di aver, sin dal momento dell'acquisto e quindi sempre dal lontano 1999, preso possesso del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Zevio al Foglio 15 Particella
1009, che è adiacente l'abitazione acquistata e che in quel momento si trovava spoglio e inutilizzato - con l'animus rem sibi habendi, utilizzandolo come cosa propria (aveva portato del ghiaino sul terreno, piantato gli alberi ivi presenti, adoperato l'appezzamento come parcheggio per lui, la famiglia o gli amici ed eretto nell'anno 2001 un box per auto chiuso con lucchetto, una legnaia e la cuccia del cane.
All'udienza del 09.02.2023, questo Giudice, “Visto che pacificamente, dal punto di vista dei titoli e petitorio, il convenuto non è proprietario del terreno in questione e ne risulterebbero comproprietari
gli attori;
Visti comunque gli atti di esercizio del possesso, particolarmente significativi, dedotti dal
convenuto e il principio di prova, allo stato rappresentato da allegazione fotografica (in relazione alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria alla collocazione di una cuccia e di un box in
lamiera) che possano valere ai fini della dedotta usucapione: considerato il reciproco serio rischio istruttorio e l'onere probatorio in capo al medesimo convenuto nonché l'incidenza delle presumibili spese di lite” formulava alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.1 che tuttavia,
non trovava accoglimento per mancata adesione di parte attrice. All'udienza del 23.3.2023, questo Giudice dichiarava, pertanto, fallito il tentativo di conciliazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Alle udienze del 29.01.2024 e 23.04.2024 veniva svolta l'istruttoria orale dinanzi al GOT all'uopo delegato.
All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno
17.10.24.
All'udienza del 20.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. c.p.c. rif. L. 69/2009)
– osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
– ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
– osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
un'agenzia o da tecnico di comune fiducia o nominato d'ufficio rispetto al valore di mercato);
2. Il tutto a spese di lite compensate”. pagina 4 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona - che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come 'omesse'
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
– richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile
– ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del
1992 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a
riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari)
eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili
al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è
fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito
civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto
che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla
copia dello scritto difensivo di una delle parti,
osserva:
Sulla base degli atti di causa risultano le seguenti circostanze di fatto non contestate:
1. gli attori sono proprietari del terreno sito a Zevio, identificato al Catasto Terreni del già
menzionato Comune al Foglio 15 Particella 1009 per legittimi titoli (docc. 01-02-04-05-07
citazione) regolarmente trascritti (doc. 13 citazione);
2. gli attori hanno concluso una pratica di condono edilizio, iniziata nel lontano 30.09.1986 dal sig. (dante causa) avente ad oggetto anche il predetto terreno, in data 21.12.2021 (doc. CP_2
09 citazione e doc. 20 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. parte attrice).
3. nessuna richiesta di restituzione e/o interruzione di molestia è stata fatta dagli attori prima del
03/07.03.2022 (doc. 7 comparsa); rispetto alla diffida datata 07.01.2022 inviata personalmente dagli attori al sig. manca la prova di avvenuta ricezione (doc. 10 citazione). CP_1
In esito alla prova orale, risulta provato che:
pagina 5 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona - il teste , dipendente della dal 2000 a Testimone_1 CP_3 Parte_7
tutt'oggi, sentito sulla memoria di parte attrice, all'udienza del 29.01.2024, ha confermato che dal 1994 fino al 2006 i sig.ri e e i loro figli hanno utilizzato Persona_1 Persona_2
l'appezzamento di terreno di cui è causa come parcheggio per la propria autovettura e che il terreno de quo veniva usato dagli stessi collaboratori dello Controparte_4
con sede (allora) in Zevio (VR), Via Stefano da Zevio n. 82 come parcheggio;
i
[...]
posti disponibili erano due affiancati;
ha, altresì, confermato che i sig.ri , Parte_8 [...]
, , , facenti parte del gruppo sportivo ciclistico Parte_9 Parte_10 Controparte_5
Jebetum Group - che utilizzava come proprio ritrovo un locale posizionato nella medesima corte in cui si trova l'immobile di cui è causa- hanno parcheggiato dal 2000 al 2006, in occasione delle riunioni mensili, automobili, motociclette e biciclette nel suddetto terreno fino alle 17:00 e che il box auto, la legnaia e la cuccia del cane sono stati installati a fine 2006, non ricordava la presenza dell'albero di cui alla medesima foto, ma che il fondo fosse in ghiaino.
- il teste teste titolare di un negozio di ricambi auto a Zevio che si trova Testimone_2
nello stesso stabile ove era ubicato il negozio del sig. , sentito Parte_6 all'udienza del 23.04.2024, sui capitoli 15 e 16 di cui alla memoria di parte attrice datata
22.05.2023, ha confermato che nell'estate del 2000, in sua presenza, in occasione dell'incontro presso la Ferramenta Santa Maria in Santa Maria di Zevio (VR), il sig. ha chiesto al sig. CP_1
di vendergli il terreno di cui è causa, con ciò espressamente Parte_6 riconoscendo l'altruità della cosa e del diritto di proprietà;
- Il teste , amico e cliente dello studio del sig. , sentito Parte_9 Parte_2
sul capitolo 8 di cui alla memoria di parte attrice all'udienza del 23.04.2024, ha confermato che dal 2000 al 2006 parcheggiava la propria auto o la bici sul terreno di cui è causa, precisando che c'era la possibilità di parcheggiare due auto e non ricordava se fosse stato presente un ricovero per mezzi;
pagina 6 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona - il teste , cognato del convenuto, che frequenta i luoghi di causa dal Testimone_3
1997, sentito all'udienza del 29.01.2024, ha confermato che il sig. ha utilizzato il CP_1 terreno de quo, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 1999 e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2000 come deposito di materiali di scarto (c.d. rottami di cemento e ferro) e che egli stesso aveva aiutato il sig. a trasportarli lì e che erano stati collocati CP_1 dove era ritratta l'auto nella foto 4 e dove vi è il box in lamiera;
ha, altresì, affermato di aver parcheggiato la sua autovettura (modello Tipo) sul terreno di cui è causa nel corso degli anni
2000 e 2001, durante la sua attività lavorativa nell'abitazione del signor , ma Controparte_1
anche successivamente, quando libero, e che lo stesso sig. utilizza dal mese di ottobre CP_1 dell'anno 2000 il medesimo terreno come parcheggio per la propria autovettura, così come gli amici e gli ospiti dello stesso;
ha, poi, precisato di aver aiutato il convenuto nel mese di maggio
2001 ad installare il box in lamiera;
ha confermato, poi, che nel mese di ottobre 2001, sul terreno de quo era accatastata della legna che ricopriva lo stesso parzialmente;
ha, infine, dedotto che nel corso dell'anno 2016 è stata costruita una legnaia.
- Il teste , , che ha frequentato per motivi di lavoro Testimone_4 Tes_5
(agricoltore) la casa del sig. , sentito sui capitoli 13, 14 e 15 della memoria di parte CP_1 convenuta all'udienza del 23.04.2024, ha affermato che nel mese di ottobre 2001 e di ottobre
2002 ha scaricato un rimorchio di legna presso il terreno sito a Zevio nella corte dove vi era la legnaia del sig. ; ha, poi, precisato che nel mese di ottobre 2001, nella stessa corte, vi era CP_1 un ricovero auto in lamiera al cui interno vi era un'auto parcheggiata;
- Il teste , muratore che ha frequentato i luoghi ove insiste l'immobile Testimone_6
del sig. dal 1999 al 2001, sentito sui cap. 1,2, 3, 7, 8 e 15 della memoria di parte Controparte_1 convenuta, all'udienza del 23.04.2024, ha confermato che il terreno di cui è causa è stato utilizzato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 1999 e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2000, come deposito di materiali di scarto (c.d. rottami di cemento e ferro), precisando di aver provveduto ad accatastarli e che occupavano circa la metà del terreno;
pagina 7 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona ha quindi confermato di aver parcheggiato, nel corso degli anni 2000 e 2001, durante la sua attività lavorativa nell'abitazione del signor , la sua autovettura, precisando che Controparte_1
anche se presenti i detriti si potevano parcheggiare anche due auto affiancate;
ha confermato che lì il sig. parcheggia la sua Punto a far data dal mese di ottobre dell'anno 2000 e che CP_1 nel 2001 il terreno era ricoperto da legna da ardere, ma comunque riusciva a parcheggiare l'auto davanti alla legna.
A tali premesse in fatto ne segue in diritto.
Gli attori hanno chiesto, in primo luogo, il riconoscimento della propria qualità di comproprietari esclusivi del bene immobile costituito dal terreno sito nel Comune di Zevio, identificato al Catasto
Terreni del predetto Comune al foglio 15, Particella 1009.
Tale domanda è funzionale al riconoscimento e alla conseguente restituzione del suddetto terreno.
Sul piano qualificatorio, parte attrice propone, dunque, un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
È noto come per poter validamente esperire l'azione di rivendicazione, sia necessario che sussistano alcuni presupposti fondamentali, senza i quali l'azione non potrebbe raggiungere il suo scopo.
Il primo e più importante presupposto è rappresentato dalla titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore. Non è sufficiente la mera detenzione o il possesso del bene, essendo imprescindibile la titolarità del diritto dominicale. Irrilevante è, tuttavia, il modo di acquisto del diritto (a titolo originario o derivativo), purché l'attore sia in grado di dimostrare tale acquisto (cd. “probatio diabolica”).
L'attore in rivendicazione deve dimostrare non solo l'esistenza di un valido titolo di acquisto, ma anche che tale acquisto si sia verificato a titolo originario, ovvero, in caso di acquisto a titolo derivativo, che il dante causa fosse a sua volta proprietario, risalendo così all'infinito nella catena dei trasferimenti fino a un acquisto a titolo originario.
Tale onere probatorio risulta attenuato nel caso in cui il convenuto, costituendosi, svolga eccezione di usucapione e “ciò avvenga in assenza di contestazione dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore” (cfr. TRIBUNALE DI
VERONA, Sentenza n. 2259/2022 del 16-12-2022).
pagina 8 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona Secondo la costante giurisprudenza, in tal caso, l'onere probatorio si attenua, essendo sufficiente per l'attore dimostrare che il suo titolo è anteriore all'inizio del possesso ad usucapionem vantato dal convenuto2.
Nel caso in esame, avendo il sig. sollevato eccezione di usucapione, l'onere della prova CP_1
gravante sull'attore può dirsi assolto con la dimostrazione della validità del proprio titolo di acquisto e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di aver iniziato a possedere il bene, senza dover quindi risalire ad un titolo di acquisto originario della proprietà.
L'onere probatorio risulta quindi assolto, avendo parte attrice allegato l'atto di compravendita del 1977, la successiva compravendita del 1994 e le successioni mortis causa del 1996 e 2018 (doc. da 1 a 8
citazione), titoli di acquisto, peraltro, non contestati da parte convenuta, che nemmeno ha contestato l'asserito possesso dedotto dagli attori ai fini dell'usucapione ed esercitato dagli stessi e dai loro danti causa nei vent'anni precedenti al proprio asserito (e contestato) possesso “sin dal 1999”.
Ciò posto, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto alla liberazione immediata del fondo,
previo riconoscimento della sua occupazione illegittima e senza titolo.
Tale domanda merita accoglimento. 2 Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n.28865 del 19/10/2021 “essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane tuttavia attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”.
pagina 9 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona Va, invece, rigettata l'eccezione di usucapione svolta dal convenuto, il quale ha dedotto di avere esercitato, dall'anno 1999, sul terreno per cui è causa un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
A riguardo e preliminarmente, va osservato che, ai fini del perfezionamento dell'usucapione, è necessario un possesso continuo, ininterrotto e pacifico per vent'anni.
L'acquisto ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sul bene da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione della stessa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno valutate non in astratto, ma riguardo alla specifica natura del bene e alla sua utilizzazione economica e produttiva.
Nel caso concreto, ritiene l'odierno decidente che parte convenuta non abbia fornito la prova ad essa incombente.
Dal complesso delle deposizioni testimoniali è emerso che il box metallico e la legnaia sono stati costruiti successivamente al 2006; il teste indicato da parte convenuta, addirittura conferma Tes_3
che lo stesso era stato costruito nel 2016 (cap. 18 memoria).
I testi di parte convenuta si sono limitati ad affermare che il sig. ha utilizzato il terreno di cui è CP_1
causa come deposito di materiali vari solo negli anni 1999 e 2000 e di avervi ivi parcheggiato nel corso degli anni 2000 e 2001.
Non si evince dal tenore delle testimonianze rese la sussistenza di un possesso continuo e protratto ed esclusivo per almeno venti anni necessario affinché si configuri l'usucapione.
Né è stato dimostrato, infatti, che terzi fossero esclusi da qualsiasi relazione di godimento con il terreno predetto: i testi e hanno affermato che sia gli attori, che i dipendenti e gli amici Tes_1 Parte_9
degli stessi hanno parcheggiato regolarmente sul terreno dal 2000 al 2006.
Peraltro, lo stesso teste indicato da controparte, , ha addotto che nonostante la Testimone_6
presenza di legna si potesse comunque parcheggiare.
pagina 10 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona Alla luce di quanto sino a qui argomentato, il terreno oggetto di causa deve essere dichiarato di proprietà degli attori.
Da ciò consegue che l'occupazione del bene, da parte del convenuto, è illegittima.
Va, altresì, riconosciuto agli attori una somma che si determina in via equitativa in € 100,00 che il convenuto va condannato a pagare alla parte attrice per ogni giorno di ritardo nel rilascio del terreno dalla pubblicazione della sentenza a decorrere dal 10 giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza quale termine per darvi spontanea attuazione e liberazione.
Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n.
55/2014 e s.m.i. seguono soccombenza e sono quindi poste a carico di parte convenuta, facendo applicazione dei valori medi in ragione del valore della causa di valore indeterminabile.
In virtù della soccombenza, parte convenuta è condannata, altresì, a rimborsare ai sig.ri Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
le spese sostenute dagli stessi per il procedimento di mediazione, di cui € 58,80 a Parte_6
titolo di spese di avvio del procedimento ed € 1.072,45 (comprensivi di spese generali, IVA e C.P.A.) a titolo di spese legali, come da D.M. 55/2014 e così complessivamente Euro 1.131,25.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede ed in accoglimento delle domande attoree,
1. accerta e dichiara che i sig.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e sono proprietari del terreno sito nel Comune di
[...] Parte_5 Parte_6
Zevio, identificato al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 15, Particella 1009;
2. accerta e riconosce che il sig. occupa illegittimamente il terreno sito nel Comune di Controparte_1
Zevio, identificato al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 15, Particella 1009, di proprietà
degli attori;
3. dichiara tenuto e condanna, per l'effetto, il sig. a rilasciare e riconsegnare il Controparte_1
suddetto terreno agli attori;
pagina 11 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona 4. condanna il sig. ex art. 614 bis c.p.c. a pagare a parte attrice la somma di € 100,00 Controparte_1
al giorno, per ogni ulteriore giorno di occupazione del terreno indicato ai punti precedenti, dal 10
giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza e sino al rilascio effettivo;
5. condanna il sig. a rifondere a parte attrice in, di cui € 8.134,00, € 7.616,00 per Controparte_1
compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge;
6. condanna il sig. a rimborsare agli attori le spese sostenute dagli stessi per il Controparte_1 procedimento di mediazione, di cui € 58,80 a titolo di spese di avvio del procedimento ed € 1.072,45
(comprensivi di spese generali, IVA e C.P.A.) a titolo di spese legali, come da D.M. 55/2014 e così
complessivamente Euro 1.131,25.
Così deciso in data 22.9.25 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona.
Il Giudice
Dott. Chiavegatti Francesco
pagina 12 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “
1. Pagamento da parte del convenuto in favore degli attori, unitariamente considerati, di un indennizzo economico atto ad eliminare l'incertezza e comunque in relazione al definitivo e formale trasferimento del terreno oggetto di causa in proprio favore e pari al 50-60% del valore desumibile o dalle quotazioni OMI ove esistenti o determinato da parte di pagina 3 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Chiavegatti Francesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7077/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. , con gli avv.ti Francesco Parte_6 C.F._6
Boscagin (C.F. – PEC e Anna Falavigna (C.F. C.F._7 Email_1
– PEC , presso il cui studio in Zevio (VR), via Mons. C.F._8 Email_2
Giuseppe Calza n. 19 sono elettivamente domiciliati contro
(C.F. ), con l'avv. Thomas Cesaro (CF. Controparte_1 C.F._9
- PEC: , presso il cui studio in Bovolone (VR), C.F._10 Email_3
Piazzale Mulino n. 4 è elettivamente domiciliato
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 13.02.25 e parte convenuta come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.02.25,
qui richiamate per relationem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.11.2022, i sig.ri , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e convenivano in giudizio onde
[...] Parte_6 Controparte_1
pagina 1 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che i sig.ri , Parte_1
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
sono proprietari del terreno sito nel Comune di Zevio, identificato al Catasto Terreni del
[...] predetto Comune al Foglio 15, Particella 1009; − condannare il sig. a lasciare Controparte_1
immediatamente il predetto terreno libero da persone e cose e nella piena disponibilità dei sig.ri
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ai sensi dell'art. 948 c.c.; − condannare, ex art. 614 bis c.p.c., il sig. Parte_6
, al pagamento a favore dei sig.ri , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e della somma di Euro 100,00
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 giornalieri, ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rilascio”, chiedendo, infine, la condanna al rimborso delle spese di mediazione e alle spese legali del presente giudizio.
Gli attori affermavano:
- di essere comproprietari del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Zevio al Foglio 15
Particella 1009, acquistato a seguito di successione ereditaria, dai sig.ri e Persona_1 Per_2
;
[...]
- che attualmente il terreno risulta occupato senza titolo dal sig. ; Controparte_1
- che in data 07.01.2022, gli attori avevano invitato il convenuto a liberare l'immobile (doc. 10
citazione);
- che poiché il terreno non veniva rilasciato, veniva instaurato il procedimento di mediazione,
conclusosi con esito negativo (doc. 12 citazione).
Parte attrice svolge, quindi, azione di rivendicazione nei confronti del , al fine di vederlo CP_1
condannato a lasciare immediatamente il bene immobile libero da persone e cose e nella piena disponibilità degli attori.
pagina 2 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto e proponendo domanda riconvenzionale per far accertare l'intervenuto acquisto del terreno per usucapione ventennale.
Il convenuto eccepiva, in particolare, di aver acquistato l'unità immobiliare sita in Via Stefano da
Zevio n° 86 a San Giovanni Lupatoto (VR), meglio identificata al N.C.E.U. con Foglio 15, particella
755, sub 2, (abitazione) e Foglio 15, particella 2889, sub 1 (autorimessa) in forza di compravendita a rogito del notaio di Zevio (VR) Rep. 1845, Raccolta 1129 stipulato in data 09.04.1999 Persona_3
(doc. 2 comparsa di costituzione e risposta) dai sig.ri , Persona_2 Parte_6 Parte_4
e .
[...] Parte_5
Lo stesso affermava, poi, di aver, sin dal momento dell'acquisto e quindi sempre dal lontano 1999, preso possesso del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Zevio al Foglio 15 Particella
1009, che è adiacente l'abitazione acquistata e che in quel momento si trovava spoglio e inutilizzato - con l'animus rem sibi habendi, utilizzandolo come cosa propria (aveva portato del ghiaino sul terreno, piantato gli alberi ivi presenti, adoperato l'appezzamento come parcheggio per lui, la famiglia o gli amici ed eretto nell'anno 2001 un box per auto chiuso con lucchetto, una legnaia e la cuccia del cane.
All'udienza del 09.02.2023, questo Giudice, “Visto che pacificamente, dal punto di vista dei titoli e petitorio, il convenuto non è proprietario del terreno in questione e ne risulterebbero comproprietari
gli attori;
Visti comunque gli atti di esercizio del possesso, particolarmente significativi, dedotti dal
convenuto e il principio di prova, allo stato rappresentato da allegazione fotografica (in relazione alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria alla collocazione di una cuccia e di un box in
lamiera) che possano valere ai fini della dedotta usucapione: considerato il reciproco serio rischio istruttorio e l'onere probatorio in capo al medesimo convenuto nonché l'incidenza delle presumibili spese di lite” formulava alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.1 che tuttavia,
non trovava accoglimento per mancata adesione di parte attrice. All'udienza del 23.3.2023, questo Giudice dichiarava, pertanto, fallito il tentativo di conciliazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Alle udienze del 29.01.2024 e 23.04.2024 veniva svolta l'istruttoria orale dinanzi al GOT all'uopo delegato.
All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno
17.10.24.
All'udienza del 20.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. c.p.c. rif. L. 69/2009)
– osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
– ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
– osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
un'agenzia o da tecnico di comune fiducia o nominato d'ufficio rispetto al valore di mercato);
2. Il tutto a spese di lite compensate”. pagina 4 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona - che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come 'omesse'
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
– richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile
– ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del
1992 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a
riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari)
eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili
al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è
fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito
civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto
che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla
copia dello scritto difensivo di una delle parti,
osserva:
Sulla base degli atti di causa risultano le seguenti circostanze di fatto non contestate:
1. gli attori sono proprietari del terreno sito a Zevio, identificato al Catasto Terreni del già
menzionato Comune al Foglio 15 Particella 1009 per legittimi titoli (docc. 01-02-04-05-07
citazione) regolarmente trascritti (doc. 13 citazione);
2. gli attori hanno concluso una pratica di condono edilizio, iniziata nel lontano 30.09.1986 dal sig. (dante causa) avente ad oggetto anche il predetto terreno, in data 21.12.2021 (doc. CP_2
09 citazione e doc. 20 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. parte attrice).
3. nessuna richiesta di restituzione e/o interruzione di molestia è stata fatta dagli attori prima del
03/07.03.2022 (doc. 7 comparsa); rispetto alla diffida datata 07.01.2022 inviata personalmente dagli attori al sig. manca la prova di avvenuta ricezione (doc. 10 citazione). CP_1
In esito alla prova orale, risulta provato che:
pagina 5 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona - il teste , dipendente della dal 2000 a Testimone_1 CP_3 Parte_7
tutt'oggi, sentito sulla memoria di parte attrice, all'udienza del 29.01.2024, ha confermato che dal 1994 fino al 2006 i sig.ri e e i loro figli hanno utilizzato Persona_1 Persona_2
l'appezzamento di terreno di cui è causa come parcheggio per la propria autovettura e che il terreno de quo veniva usato dagli stessi collaboratori dello Controparte_4
con sede (allora) in Zevio (VR), Via Stefano da Zevio n. 82 come parcheggio;
i
[...]
posti disponibili erano due affiancati;
ha, altresì, confermato che i sig.ri , Parte_8 [...]
, , , facenti parte del gruppo sportivo ciclistico Parte_9 Parte_10 Controparte_5
Jebetum Group - che utilizzava come proprio ritrovo un locale posizionato nella medesima corte in cui si trova l'immobile di cui è causa- hanno parcheggiato dal 2000 al 2006, in occasione delle riunioni mensili, automobili, motociclette e biciclette nel suddetto terreno fino alle 17:00 e che il box auto, la legnaia e la cuccia del cane sono stati installati a fine 2006, non ricordava la presenza dell'albero di cui alla medesima foto, ma che il fondo fosse in ghiaino.
- il teste teste titolare di un negozio di ricambi auto a Zevio che si trova Testimone_2
nello stesso stabile ove era ubicato il negozio del sig. , sentito Parte_6 all'udienza del 23.04.2024, sui capitoli 15 e 16 di cui alla memoria di parte attrice datata
22.05.2023, ha confermato che nell'estate del 2000, in sua presenza, in occasione dell'incontro presso la Ferramenta Santa Maria in Santa Maria di Zevio (VR), il sig. ha chiesto al sig. CP_1
di vendergli il terreno di cui è causa, con ciò espressamente Parte_6 riconoscendo l'altruità della cosa e del diritto di proprietà;
- Il teste , amico e cliente dello studio del sig. , sentito Parte_9 Parte_2
sul capitolo 8 di cui alla memoria di parte attrice all'udienza del 23.04.2024, ha confermato che dal 2000 al 2006 parcheggiava la propria auto o la bici sul terreno di cui è causa, precisando che c'era la possibilità di parcheggiare due auto e non ricordava se fosse stato presente un ricovero per mezzi;
pagina 6 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona - il teste , cognato del convenuto, che frequenta i luoghi di causa dal Testimone_3
1997, sentito all'udienza del 29.01.2024, ha confermato che il sig. ha utilizzato il CP_1 terreno de quo, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 1999 e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2000 come deposito di materiali di scarto (c.d. rottami di cemento e ferro) e che egli stesso aveva aiutato il sig. a trasportarli lì e che erano stati collocati CP_1 dove era ritratta l'auto nella foto 4 e dove vi è il box in lamiera;
ha, altresì, affermato di aver parcheggiato la sua autovettura (modello Tipo) sul terreno di cui è causa nel corso degli anni
2000 e 2001, durante la sua attività lavorativa nell'abitazione del signor , ma Controparte_1
anche successivamente, quando libero, e che lo stesso sig. utilizza dal mese di ottobre CP_1 dell'anno 2000 il medesimo terreno come parcheggio per la propria autovettura, così come gli amici e gli ospiti dello stesso;
ha, poi, precisato di aver aiutato il convenuto nel mese di maggio
2001 ad installare il box in lamiera;
ha confermato, poi, che nel mese di ottobre 2001, sul terreno de quo era accatastata della legna che ricopriva lo stesso parzialmente;
ha, infine, dedotto che nel corso dell'anno 2016 è stata costruita una legnaia.
- Il teste , , che ha frequentato per motivi di lavoro Testimone_4 Tes_5
(agricoltore) la casa del sig. , sentito sui capitoli 13, 14 e 15 della memoria di parte CP_1 convenuta all'udienza del 23.04.2024, ha affermato che nel mese di ottobre 2001 e di ottobre
2002 ha scaricato un rimorchio di legna presso il terreno sito a Zevio nella corte dove vi era la legnaia del sig. ; ha, poi, precisato che nel mese di ottobre 2001, nella stessa corte, vi era CP_1 un ricovero auto in lamiera al cui interno vi era un'auto parcheggiata;
- Il teste , muratore che ha frequentato i luoghi ove insiste l'immobile Testimone_6
del sig. dal 1999 al 2001, sentito sui cap. 1,2, 3, 7, 8 e 15 della memoria di parte Controparte_1 convenuta, all'udienza del 23.04.2024, ha confermato che il terreno di cui è causa è stato utilizzato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 1999 e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2000, come deposito di materiali di scarto (c.d. rottami di cemento e ferro), precisando di aver provveduto ad accatastarli e che occupavano circa la metà del terreno;
pagina 7 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona ha quindi confermato di aver parcheggiato, nel corso degli anni 2000 e 2001, durante la sua attività lavorativa nell'abitazione del signor , la sua autovettura, precisando che Controparte_1
anche se presenti i detriti si potevano parcheggiare anche due auto affiancate;
ha confermato che lì il sig. parcheggia la sua Punto a far data dal mese di ottobre dell'anno 2000 e che CP_1 nel 2001 il terreno era ricoperto da legna da ardere, ma comunque riusciva a parcheggiare l'auto davanti alla legna.
A tali premesse in fatto ne segue in diritto.
Gli attori hanno chiesto, in primo luogo, il riconoscimento della propria qualità di comproprietari esclusivi del bene immobile costituito dal terreno sito nel Comune di Zevio, identificato al Catasto
Terreni del predetto Comune al foglio 15, Particella 1009.
Tale domanda è funzionale al riconoscimento e alla conseguente restituzione del suddetto terreno.
Sul piano qualificatorio, parte attrice propone, dunque, un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
È noto come per poter validamente esperire l'azione di rivendicazione, sia necessario che sussistano alcuni presupposti fondamentali, senza i quali l'azione non potrebbe raggiungere il suo scopo.
Il primo e più importante presupposto è rappresentato dalla titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore. Non è sufficiente la mera detenzione o il possesso del bene, essendo imprescindibile la titolarità del diritto dominicale. Irrilevante è, tuttavia, il modo di acquisto del diritto (a titolo originario o derivativo), purché l'attore sia in grado di dimostrare tale acquisto (cd. “probatio diabolica”).
L'attore in rivendicazione deve dimostrare non solo l'esistenza di un valido titolo di acquisto, ma anche che tale acquisto si sia verificato a titolo originario, ovvero, in caso di acquisto a titolo derivativo, che il dante causa fosse a sua volta proprietario, risalendo così all'infinito nella catena dei trasferimenti fino a un acquisto a titolo originario.
Tale onere probatorio risulta attenuato nel caso in cui il convenuto, costituendosi, svolga eccezione di usucapione e “ciò avvenga in assenza di contestazione dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore” (cfr. TRIBUNALE DI
VERONA, Sentenza n. 2259/2022 del 16-12-2022).
pagina 8 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona Secondo la costante giurisprudenza, in tal caso, l'onere probatorio si attenua, essendo sufficiente per l'attore dimostrare che il suo titolo è anteriore all'inizio del possesso ad usucapionem vantato dal convenuto2.
Nel caso in esame, avendo il sig. sollevato eccezione di usucapione, l'onere della prova CP_1
gravante sull'attore può dirsi assolto con la dimostrazione della validità del proprio titolo di acquisto e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di aver iniziato a possedere il bene, senza dover quindi risalire ad un titolo di acquisto originario della proprietà.
L'onere probatorio risulta quindi assolto, avendo parte attrice allegato l'atto di compravendita del 1977, la successiva compravendita del 1994 e le successioni mortis causa del 1996 e 2018 (doc. da 1 a 8
citazione), titoli di acquisto, peraltro, non contestati da parte convenuta, che nemmeno ha contestato l'asserito possesso dedotto dagli attori ai fini dell'usucapione ed esercitato dagli stessi e dai loro danti causa nei vent'anni precedenti al proprio asserito (e contestato) possesso “sin dal 1999”.
Ciò posto, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto alla liberazione immediata del fondo,
previo riconoscimento della sua occupazione illegittima e senza titolo.
Tale domanda merita accoglimento. 2 Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n.28865 del 19/10/2021 “essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane tuttavia attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”.
pagina 9 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona Va, invece, rigettata l'eccezione di usucapione svolta dal convenuto, il quale ha dedotto di avere esercitato, dall'anno 1999, sul terreno per cui è causa un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
A riguardo e preliminarmente, va osservato che, ai fini del perfezionamento dell'usucapione, è necessario un possesso continuo, ininterrotto e pacifico per vent'anni.
L'acquisto ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sul bene da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione della stessa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno valutate non in astratto, ma riguardo alla specifica natura del bene e alla sua utilizzazione economica e produttiva.
Nel caso concreto, ritiene l'odierno decidente che parte convenuta non abbia fornito la prova ad essa incombente.
Dal complesso delle deposizioni testimoniali è emerso che il box metallico e la legnaia sono stati costruiti successivamente al 2006; il teste indicato da parte convenuta, addirittura conferma Tes_3
che lo stesso era stato costruito nel 2016 (cap. 18 memoria).
I testi di parte convenuta si sono limitati ad affermare che il sig. ha utilizzato il terreno di cui è CP_1
causa come deposito di materiali vari solo negli anni 1999 e 2000 e di avervi ivi parcheggiato nel corso degli anni 2000 e 2001.
Non si evince dal tenore delle testimonianze rese la sussistenza di un possesso continuo e protratto ed esclusivo per almeno venti anni necessario affinché si configuri l'usucapione.
Né è stato dimostrato, infatti, che terzi fossero esclusi da qualsiasi relazione di godimento con il terreno predetto: i testi e hanno affermato che sia gli attori, che i dipendenti e gli amici Tes_1 Parte_9
degli stessi hanno parcheggiato regolarmente sul terreno dal 2000 al 2006.
Peraltro, lo stesso teste indicato da controparte, , ha addotto che nonostante la Testimone_6
presenza di legna si potesse comunque parcheggiare.
pagina 10 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona Alla luce di quanto sino a qui argomentato, il terreno oggetto di causa deve essere dichiarato di proprietà degli attori.
Da ciò consegue che l'occupazione del bene, da parte del convenuto, è illegittima.
Va, altresì, riconosciuto agli attori una somma che si determina in via equitativa in € 100,00 che il convenuto va condannato a pagare alla parte attrice per ogni giorno di ritardo nel rilascio del terreno dalla pubblicazione della sentenza a decorrere dal 10 giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza quale termine per darvi spontanea attuazione e liberazione.
Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n.
55/2014 e s.m.i. seguono soccombenza e sono quindi poste a carico di parte convenuta, facendo applicazione dei valori medi in ragione del valore della causa di valore indeterminabile.
In virtù della soccombenza, parte convenuta è condannata, altresì, a rimborsare ai sig.ri Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
le spese sostenute dagli stessi per il procedimento di mediazione, di cui € 58,80 a Parte_6
titolo di spese di avvio del procedimento ed € 1.072,45 (comprensivi di spese generali, IVA e C.P.A.) a titolo di spese legali, come da D.M. 55/2014 e così complessivamente Euro 1.131,25.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede ed in accoglimento delle domande attoree,
1. accerta e dichiara che i sig.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e sono proprietari del terreno sito nel Comune di
[...] Parte_5 Parte_6
Zevio, identificato al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 15, Particella 1009;
2. accerta e riconosce che il sig. occupa illegittimamente il terreno sito nel Comune di Controparte_1
Zevio, identificato al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 15, Particella 1009, di proprietà
degli attori;
3. dichiara tenuto e condanna, per l'effetto, il sig. a rilasciare e riconsegnare il Controparte_1
suddetto terreno agli attori;
pagina 11 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona 4. condanna il sig. ex art. 614 bis c.p.c. a pagare a parte attrice la somma di € 100,00 Controparte_1
al giorno, per ogni ulteriore giorno di occupazione del terreno indicato ai punti precedenti, dal 10
giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza e sino al rilascio effettivo;
5. condanna il sig. a rifondere a parte attrice in, di cui € 8.134,00, € 7.616,00 per Controparte_1
compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge;
6. condanna il sig. a rimborsare agli attori le spese sostenute dagli stessi per il Controparte_1 procedimento di mediazione, di cui € 58,80 a titolo di spese di avvio del procedimento ed € 1.072,45
(comprensivi di spese generali, IVA e C.P.A.) a titolo di spese legali, come da D.M. 55/2014 e così
complessivamente Euro 1.131,25.
Così deciso in data 22.9.25 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona.
Il Giudice
Dott. Chiavegatti Francesco
pagina 12 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “
1. Pagamento da parte del convenuto in favore degli attori, unitariamente considerati, di un indennizzo economico atto ad eliminare l'incertezza e comunque in relazione al definitivo e formale trasferimento del terreno oggetto di causa in proprio favore e pari al 50-60% del valore desumibile o dalle quotazioni OMI ove esistenti o determinato da parte di pagina 3 di 12
N. R.G. 7077/2022 Trib. Verona