Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/1979, n. 2855
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Sentenza 17 maggio 1979

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Non contrasta con il principio dell'infrazionabilita dell'indennita di anzianita, sancito dall'art 2120 cod civ, il contratto collettivo (come quello 8 gennaio 1970, per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale) che stabilisce che per i dipendenti passati dalla categoria degli operai a categorie superiori la detta indennita venga liquidata assumendo diversi coefficienti di calcolo per ognuno dei periodi trascorsi in ciascuna delle categorie, secondo il criterio cosiddetto "a scaglioni". ( Conf 4306/77, mass n 387918; ( Conf 2315/76, mass n 381109).*

L'art 429, comma terzo, cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, ove prevede che la Determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva nel senso del riconoscimento di quel maggior danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno indicato, sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della citata legge n 533 del 1973. ( Conf 4273/78, mass n 393924; ( Conf 2725/78, mass n 392105; ( Conf 309/77, mass nn 386215 e 386216).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/1979, n. 2855
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2855
    Data del deposito : 17 maggio 1979

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