Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9809
CS
Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato l'appello proposto dal signor -OMISSIS- avverso la sentenza del TAR Lazio, Latina, che aveva respinto il suo ricorso contro l'ordinanza del Comune di Ponza di diniego di condono edilizio e ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate nel 1998. Il ricorrente, erede del padre autore dell'abuso, aveva impugnato il diniego basato sulla non conformità delle opere alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. (ubicazione in zona rurale e rurale vincolata) e sulla sussistenza di un vincolo paesaggistico di "Tipologia 1", oltre che sul fatto che il fabbricato era già stato oggetto di repressione. L'appellante aveva lamentato, in primo grado e poi in appello, la violazione dell'art. 32, comma 1, del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 2, comma 1, della l.r. Lazio n. 12/2004, sostenendo che i vincoli paesaggistici non precludessero la sanatoria e che l'opera rientrasse nell'ambito dell'art. 32, comma 26, del d.l. citato, contestando altresì la motivazione sull'entità della sanzione pecuniaria e l'illegittimità derivata dell'ingiunzione di demolizione. In particolare, l'appellante contestava l'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale, ritenendo che il vincolo paesaggistico non fosse ostativo alla sanatoria, e sollevava questioni relative alla sua responsabilità come erede e alla quantificazione della sanzione pecuniaria.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la correttezza della sentenza di primo grado. In merito al primo motivo, relativo alla possibilità di sanatoria nonostante il vincolo paesaggistico, il Collegio ha ribadito che un abuso edilizio commesso su un bene sottoposto a vincolo d'inedificabilità, sia esso relativo o assoluto, non è condonabile se l'imposizione del vincolo è antecedente all'esecuzione delle opere, se queste sono state realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio e se non sono conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici. Nel caso di specie, l'opera ricadeva in "tipologia 1" e insisteva in zona assoggettata a vincolo paesistico, senza che l'abuso potesse qualificarsi come meramente "formale" ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47/1985 e dell'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003, in quanto non conforme alle prescrizioni urbanistiche. Pertanto, la cubatura del fabbricato, pur inferiore a 450 metri cubi, non consentiva la sanatoria. Il secondo motivo, relativo alla carenza di interesse per la mera preannuncia di sanzioni, è stato respinto poiché gli atti preannunciati non rivestivano carattere immediatamente lesivo. Il terzo motivo, concernente l'illegittimità derivata dell'ordine di demolizione, è stato rigettato in quanto il diniego di condono era legittimo. Il quarto motivo, relativo alla motivazione della sanzione pecuniaria, è stato ritenuto infondato, confermando che il richiamo "per relationem" a una delibera comunale era sufficiente, potendo il ricorrente richiederne l'accesso documentale, e che non era necessaria la descrizione analitica delle modalità di calcolo della sanzione in caso di inottemperanza, purché desumibili dall'atto impugnato. Le spese del grado di giudizio sono state poste a carico dell'appellante.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9809
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 9809
    Data del deposito : 11 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo