Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9809 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09809/2025REG.PROV.COLL.
N. 07986/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7986 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Scipione e Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Di SS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. AN SS RR e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo reginale del Lazio, sede di Latina, il signor -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza n. 193 del 2015, a mezzo della quale il Responsabile del Servizio antiabusivismo, del Comune di Ponza ha respinto la domanda di condono edilizio ex d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, presentata dal ricorrente in data 6.7.2004 e disposto contestualmente l’ingiunzione a demolire le opere abusive.
1.1. Detto diniego si incentrava sulle circostanze per le quali: a) le opere non erano conformi alle N.T.A. del vigente P.R.G. in quanto ubicate in aree destinate, in parte, a “zona rurale” e per la restante parte a “zona rurale vincolata”; b) le stesse opere erano sottoposte a vincolo paesaggistico, riconducibili alla “Tipologia 1” dell’unita tabella allegata ai sensi dell’art. 32 del citato decreto 269 del 2003; d) il fabbricato, isolato e adibito ad abitazione civile, era stato già oggetto di attività repressiva.
1.2. L’odierno appellante, premette in fatto, di essere subentrato nella proprietà dell’immobile, in quanto legittimo erede del defunto padre, il quale aveva realizzato “sine titulo” il manufatto oggetto del contendere nel 1998, poi sottoposto a sequestro penale e a ingiunzione di demolizione; che a seguito del decesso del padre, il relativo procedimento penale era dichiarato estinto e - a seguito di plurime decisioni giurisdizionali -l’immobile era dissequestrato e restituito all’erede.
1.3. Il ricorrente - che aveva presentato la vista domanda di condono ai sensi del d.l. n. 269/2003, come convertito, e della l.r. Lazio n. 12/2004 - nell’impugnare il conseguente diniego in epigrafe, lamentava, in sintesi, nel primo grado di giudizio, le seguenti censure e precisamente: 1) violazione di legge, oltre che eccesso di potere sotto distinti profili: per le opere riconducibili alla “Tipologia 1”, l’art. 32, comma 1, d.l. n. 269/03 prevede, in realtà la possibilità di sanatoria, così come l’art. 2, comma 1, l.r. Lazio n. 12/2004 per le opere di nuova costruzione a destinazione residenziale, se gli strumenti urbanistici di riferimento siano stati approvati entro il 31 marzo 2003. Nel caso di specie, il Comune di Ponza avrebbe erroneamente applicato l’art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 12 del 2004 sulle opere in contestazione ricadenti in aree sottoposte a vincolo, in quanto -a dire del ricorrente- “non tutti i vincoli precludono la sanatoria, ma solo quelli richiamati nella stessa norma, tra cui, non vi sono quelli “paesaggistici”, come vigente nel caso di specie.
1.4. Soggiungeva, ancora, l’istante che l’opera sarebbe rientrata nell’ambito regolato dall’art. 32, comma 26, del d.l. citato; e, il provvedimento impugnato, non avrebbe indicato l’entità del presunto contrasto con le N.T.A. al P.R.G., né la superfice delle zone richiamate, dato che, in realtà, l’art. 30 delle N.T.A. prevedeva una possibilità di edificazione in zona “rurale”; 2) illegittimità derivata dell’ingiunzione di demolizione; in subordine, il ricorrente ne ha censurato il contenuto, là dove, era stato preannunciato che, “in caso di inottemperanza, si sarebbe dato luogo sia ad acquisizione del manufatto e dell’area, oltre alla sanzione pecuniaria”, nei confronti di soggetto che, tuttavia non sarebbe stato l’autore dell’abuso: di qui l’illegittimità della sanzione prospettata.
2. Si costituiva, nel primo grado di giudizio, il Comune di Ponza per resistere al ricorso.
2.1. Con successivi motivi aggiunti, proposti nel primo grado di giudizio, il ricorrente ha chiesto ancora l’annullamento del successivo atto prot. 5158 del 9 giugno 2017, con il quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 13.345,00, per sanzione pecuniaria nella misura massima, ai sensi dell’art. 15, comma 3, L.r. n. 15 del 2008, denunziandone l’illegittimità per difetto di motivazione sull’entità della stessa;
3. Con sentenza n. 250, emessa nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
4. Avverso detta sentenza il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso in appello, articolando cinque motivi di censura.
Con il primo motivo deduce error in iudicando errata applicazione dell’art. 2 della legge regionale n. 12 del 2004, in quanto il primo giudice erroneamente avrebbe escluso la sanatoria sul presupposto della non conformità dell’opera con le norme urbanistiche e della sussistenza di un vincolo paesaggistico sull’area, che invece ai sensi della citata legge regionale non sarebbe preclusivo in maniera assoluta, posto che nella zona interessata (zona rurale) non sarebbe vietata l’edificazione, malgrado l’esistenza del vincolo paesaggistico.
Con un secondo motivo l’appellante lamenta ancora error in iudicando , violazione dell’art. 15, comma 3 della legge regionale n.15/200. Il primo giudice ha escluso l’interesse del ricorrente perché il Comune intimato aveva solo preannunciato le sanzioni, senza peraltro applicarle; laddove, secondo la tesi del ricorrente, avrebbe dovuto invece rilevare che il signor -OMISSIS- non era stato l’autore dell’abuso ed escludere, quindi, la eventualità per l’ente resistente di acquisire l’area ed irrogare la sanzione sanzioni; misura successivamente imposta ed impugnata con i suindicati motivi aggiunti: il primo giudice ha escluso l’interesse del ricorrente, perché l’Autorità comunale, aveva solo preannunciato le sanzioni, senza peraltro applicarle.
Con un terzo motivo deduce ancora l’appellante, la violazione dell’art. 15, comma 3 della L.R. 11.8.2008, n. 15, oltre che eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione.
Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto sufficiente il rinvio per relationem alla delibera commissariale n. 8/2012, per giustificare l’importo della sanzione; laddove, a dire dell’appellante, il Comune, nell’irrogare la sanzione pecuniaria superiore al minimo, avrebbe dovuto indicare non solo l’entità dell’abuso, ma anche la sua quantificazione e i criteri di calcolo utilizzati: la sanzione sarebbe dunque illegittima e la sentenza, che ha confermato l’operato del comune, merita -secondo la prospettazione del ricorrente- di essere annullata.
Con il quarto motivo l’appellante denuncia l’error in iudicando per violazione di legge, sotto il profilo dell’invalidità derivata. Il T.A.R. ha negato il collegamento tra il “diniego di condono”, l’ordine di demolizione e l’ordinanza di inottemperanza. Si tratterebbe di un errore giuridico, poiché sostiene il ricorrente che se viene annullato il diniego di condono, non può che derivarne come logico sviluppo il venir meno anche dell’ordinanza successiva ( recte : di inottemperanza).
Con il quinto motivo infine, l’appellante lamenta l’ error in iudicando - violazione e falsa applicazione di legge. Il TAR avrebbe violato l’art. 3 commi 2, 3 e 5 della L.R. 11.8.2008, n. 15, ove ritiene responsabile il proprietario (anche erede) pur non autore materiale, imponendogli di attivarsi per rimuovere l’abuso: il Comune avrebbe, invece, dovuto limitarsi a demolire l’opera, senza recupero di spese a carico del proprietario estraneo all’abuso, perché quest’ultimo non avrebbe potuto essere colpito dalla sanzione.
4.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Ponza, resistendo all’impugnativa.
5. All’udienza pubblica del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello risulta infondato.
6.1. Con il primo motivo l’appellante denuncia error in iudicando - errata applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. Lazio n. 12 del 2004, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti.
L’appellante insiste con forza nel ritenere che il condono dell’opera, poteva essere realizzabile, in applicazione delle disposizioni della legge regionale.
6.2. Secondo la prospettazione del signor -OMISSIS-, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, l’art. 2 della L.R. n. 12/2004 prevede la suscettibilità di sanatoria delle opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003. Avrebbe, dunque, errato il Tribunale nell’aver disatteso “la deroga”, prevista dal successivo art. 2 della norma regionale richiamata, là dove è espressamente previsto che: “Sono suscettibili di sanatoria, purché siano state ultimate ai sensi dell’articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, entro il 31 marzo 2003, le seguenti opere abusive: lettera b) opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003 che: 1) non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 450 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 900 metri cubi, nel caso in cui noi si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza; 2) non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 300 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 600 metri cubi nel caso in cui non si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza; 3) opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati alla data del 31 marzo 2003, nel rispetto dei limiti massimi di cubatura previsti dall’articolo 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003 e successive modifiche”. L’art. 2 della L.R. citata, diversamente dall’assunto del T.A.R., prevede, poi che sono suscettibili di sanatoria le opere (lettera b) di nuove costruzione a destinazione esclusivamente residenziale realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003 che non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 450 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio a condizione che la nuova costruzione “non superi, nel suo complesso, 900 mc. nel caso non si tratti di unità adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza”.
6.3. Nel caso di specie, la domanda di sanatoria presentata dal ricorrente riguarderebbe invero secondo la tesi dell’appellante un fabbricato avente cubatura asseritamente inferiore a 450 metri cubi.
6.4. Il motivo deve essere respinto.
6.5. Come ha ben messo in rilievo la sentenza impugnata, infatti, l'abuso edilizio commesso su un bene sottoposto a vincolo d’inedificabilità, sia che abbia, detto vincolo, natura relativa sia che abbia natura assoluta, non può essere condonato, nel caso in cui …”l'imposizione del vincolo d’inedificabilità sia avvenuta prima dell'esecuzione delle opere, la realizzazione delle stesse sia stata effettuata in assenza o difformità dal titolo edilizio, in maniera non conforme alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
6.6. Nel caso di specie, quindi, ove risulta incontestata la circostanza che l’opera ricade in “tipologia 1”, riguardante quelle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed è stato dato luogo a realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesistico ; l’abuso non è ragionevolmente qualificabile come meramente “formale”, poiché non ricade tra le ipotesi contemplate nei numeri 4, 5 e 6, previste dal citato “Allegato 1”, al d.l. n. 269/2003.
Se così è, come bene ha inteso dal primo giudice nella lettura complessiva e ragionevole della citata normativa, anche regionale, di riferimento, deve escludersi che possa trovare applicazione - anche, là dove il vincolo non sia d’inedificabilità assoluta - la invocata deroga, in presenza di un abuso che, alla stregua della consistenza dell’immobile realizzato (manufatto isolato e adibito a civile abitazione, di mq 117,00 di superficie utile e di mq 16,45 di superficie non residenziale), non può ragionevolmente essere annoverato tra gli abusi c.d. formali: l’art. 33, commi 1 e 2, della legge n. 47 del 1985, a cui fa rinvio l'art. 32, comma 27, della d.l. n. 269/2003, come convertito, consente, infatti, esclusivamente -come detto- la sanatoria degli abusi c.d. “formali”, vale a dire gli interventi edilizi di cui al punto d) del comma 27 cit.; se, però, realizzati in conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003. Detta conformità non si ravvisa, per la verità, nel caso che occupa, in ragione della consistenza di un manufatto che insiste in area assoggettata come detto a vincolo.
6.7. Risulta, in altri termini, irrilevante la circostanza, ribadita anche in appello, dal signor -OMISSIS- che, nella specie, non si sarebbe trattato di un vincolo di inedificabilità “assoluta”; proprio perché - in assenza della conformità urbanistica dei lavori – sarebbe, stata in ogni caso preclusa la possibilità di richiedere, ai fini del condono dell'abuso, il parere all'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sez. VI, 17.1.2020, n. 425) ha, in proposito, avuto modo di chiarire -interpretando la sopra richiamata normativa di riferimento- che: “…un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente, le seguenti condizioni: a) l'imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere; b) la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio; c) la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e nelle zone sottoposte a vincolo “paesistico”, sia esso assoluto o relativo: è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi “formali”; che nel caso che occupa si è visto non sussistere.
6.8. Nel caso di specie, il vincolo di inedificabilità - a prescindere quindi dal suo carattere assoluto o meno – è stato imposto sull’area in cui insiste il fabbricato anteriormente alla sua realizzazione, di tal che in presenza di opere non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici è precluso il rilascio della concessione in sanatoria.
Né a conclusioni distinte e diverse conduce poi il rilievo riproposto dall’appellante con cui si fa richiamo alle opere che, comunque, avrebbero potuto essere assentite in virtù dell’art. 30 dalle NTA; anche tale doglianza deve essere, disattesa per la semplice ragione che l’opera realizzata dal signor -OMISSIS- - sempre per la sua già decritta consistenza - non può essere annoverata tra … le costruzione degli edifici necessari e pertinenti alla conduzione di fondi rustici (case rurali, stalle, fienili, depositi, granai e simili).
7. Occorre ora procedere alla disamina del secondo motivo con cui l’appellante lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe respinto il terzo motivo, in ragione della carenza di interesse del signor -OMISSIS-, anche perché era stata “solo preannunciata” sia l’acquisizione del manufatto e dell’area, sia la sanzione pecuniaria nei confronti di un soggetto che non è stato autore dell’abuso.
7.1. Il motivo risulta infondato, dovendosi confermare quanto statuito dal primo giudice secondo cui, quanto preannunziato dalla amministrazione, non rivestiva ancora carattere immediatamente lesivo; la circostanza, poi, che non abbia rilevato che il ricorrente non era responsabile dell’abuso, avrebbe dovuto valere solo in una eventuale fase successiva ed in seguito ad un eventuale ed ulteriore provvedimento nei riguardi del signor -OMISSIS-.
8. Analogamente deve essere respinto il terzo motivo di censura, a mezzo del quale l’appellante ripropone il vizio di invalidità derivata dell’ordine di demolizione, dovendosi ancora una volta confermare la legittimità del diniego di condono, da cui consegue la piena legittimità dell’ ordinanza ad demolizione, quale atto dovuto da parte del comune di Ponza.
9. Con il quarto motivo si assume la violazione dell’art. 15, comma 3 della L.R. 11/8/2008 n. 15, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione, in ordine alle modalità di calcolo dell’entità della sanzione cui viene fatto mero richiamo “ per relationem ” alla delibera commissariale n. 8/2012, senza che tale atto venisse pubblicato.
9.1. L’appellante deduce tale assunto erroneo, in quanto il richiamo alla delibera commissariale n. 8/2012 non sarebbe stato sufficiente, tanto più che trattandosi di una sanzione pecuniaria in misura superiore al minimo, sarebbe stato necessario che venissero indicate le modalità di calcolo della sanzione. Lamenta l’appellante, la motivazione addotta dal comune per giustificare il calcolo di tale importo avallata dal Tribunale, che si si porrebbe in contrasto con la disciplina normativa sopra richiamata ed anche sotto tale profilo la sentenza deve essere riformata.
9.2. Il Tribunale ha respinto il profilo di censura affermando, che l’entità indicata nel provvedimento impugnato fa esplicito riferimento, “per relationem”, alla delibera commissariale n. 8/2012 e la circostanza che non sia stata pubblicata non rileva ai fini dell’illegittimità dell’atto, in quanto ben poteva il ricorrente chiedere l’accesso documentale alla stessa.
9.3. Anche tale motivo, i cui passaggi salienti sono stati sin qui riassunti, non è meritevole di accoglimento, dovendosi confermare quanto statuito dal Tribunale, e facendo richiamo alla costante giurisprudenza amministrativa, così granitica da renderne superfluo il richiamo secondo cui “ per la motivazione dell'ordine di demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate — da ritenersi nel caso di specie individuate per relationem — in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente; laddove –invece- non è necessaria la descrizione precisa delle modalità di calcolo della sanzione, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, purché tali elementi siano desumibili per relationem a delibere comunali espressamente indicate nel provvedimento impugnato.
10. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso
11. Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese del grado di giudizio liquidate in complessivi euro 4000,00 (quattromila), in favore del Comune di Ponza, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Di CA, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
AN SS RR, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SS RR | LA Di CA |
IL SEGRETARIO