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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/12/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
1788/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Il Presidente facente funzioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, proposta da p.i.: in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Torlone del foro di Parte_2
Grosseto;
PARTE OPPONENTE;
NEI CONFRONTI DI
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
CONVENUTO COSTITUITO;
residente in [...] Controparte_3
CONVENUTO NON COSTITUITO;
AVVERSO il decreto di liquidazione del compenso del custode emesso dal Pm di Grosseto in data
14.11.2024 nel procedimento penale n. 24/2676 r.g.n.r.;
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso per la riforma della liquidazione del compenso al custode con riconoscimento degli importi indicati nella propria istanza;
con vittoria delle spese di lite di questo giudizio.
Il ha concluso per il rigetto della opposizione, con condanna alle Controparte_1 spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi addotti dalle parti.
La società si è opposta al decreto emesso dal Pm con cui è stato il Controparte_4 liquidato il compenso alla società suddetta, quale custode di nove cani, sequestrati nell'ambito di un procedimento penale.
La società ha esposto che si era occupata della custodia dei cani dal 20.7.2024 al 31.7.2024, in quanto il procedimento penale era stato archiviato a seguito del decesso dell'indagato. Il Pm ha liquidato il compenso al custode riconoscendogli l'indennità di tre euro al giorno, non accogliendo la richiesta del custode di liquidazione delle spese.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione la società suddetta, fondata sostanzialmente su questi motivi:
a) erroneo riferimento in sede di liquidazione agli usi locali del 2022;
b) mancato riconoscimento delle spese sostenute dal custode per le spese mediche e per l'attività di cattura e di trasporto degli animali.
In particolare, l'opponente ritiene che il Pm abbia errato nel fare riferimento agli usi locali, atteso che gli stessi non avrebbero alcuna attinenza con l'attività di custodia degli animali;
inoltre, si contesta la congruità dell'indennità, tenuto anche conto dei compensi giornalieri riconosciuti da altre autorità giudiziarie del distretto.
Quanto alle spese, l'opponente evidenzia come dalla relazione della veterinaria emergesse la prova del sostenimento delle spese per la visita ai cani e la somministrazione di medicinali.
Il Pm ha depositato memoria contestando i motivi di opposizione.
In particolare, quanto alla indennità di custodia, ha osservato che, in assenza delle tariffe approvate ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 115/2002 e nella impossibilità di applicare, in via residuale, gli usi locali, in quanto la raccolta pubblicata dalla Camera di Commercio non contempla l'attività in questione, è stata liquidata l'indennità giornaliera in via equitativa, riconoscendo l'importo di € 3,00 per ogni cane. Quanto al mancato riconoscimento delle spese, l'ufficio dell'accusa ha osservato che non era stata fornita idonea documentazione del sostenimento delle stesse.
Si è inoltre costituito il , mediante avvocatura dello Stato, contestando i Controparte_1 motivi di opposizione e chiedendo la conferma del decreto opposto.
Questo giudice è subentrato quale Presidente vicario a decorrere dal 25.6.2025 e all'udienza del
5.11.2025, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
L'opposizione va accolta nei termini di seguito indicati.
2. Indennità giornaliera di custodia.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito del codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
2507 del 27/01/2022).
Ora, in questo caso, in assenza di una voce specifica per la custodia degli animali nella raccolta della Camera di Commercio, si ritiene di poter fare riferimento all'accordo quadro per il servizio di recupero cani vaganti, canile sanitario, canile rifugio e gattile sanitario del Comune di Grosseto del maggio 2024, che riconosce una indennità giornaliera di € 5,72 per ogni cane. A sostegno di tale conclusione, si richiamano le puntualizzazioni offerte dalla Cassazione nella pronuncia sopra indicata: «(…) Deve però ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa. Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripetizione abituale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che si va consolidando e di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez.
6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché
19/1/2016, n. 775 e 776).»
Peraltro, tale soluzione appare in linea anche con i criteri di liquidazione adottati dal Gip di
Grosseto in un altro procedimento penale, sempre relativo alla custodia di cani da parte della medesima società, in cui il giudice ha fatto per l'appunto riferimento all'accordo quadro comunale sopra richiamato.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, in questo caso, si debbano applicare i criteri stabiliti nel tariffario del , quale capoluogo di questo circondario, e quindi riconoscere Controparte_5
l'indennità giornaliera di € 5,71 per ogni cane.
3. Le ulteriori spese sostenute.
L'opposizione è inoltre fondata anche con riferimento al motivo riguardante il mancato riconoscimento delle spese ulteriori sostenute dal custode. Anche in questo caso, si deve fare riferimento al tariffario previsto dal , che prevede il riconoscimento di € 8,87 Controparte_5 per la cattura di ogni esemplare, nonché di € 57,83 come diritto di chiamata ed € 63,62 per viaggio andata e ritorno dal canile al punto di raccolta.
Quanto alle spese veterinarie, non è condivisibile l'argomento in replica formulato dal Pm secondo cui la relazione della veterinaria e il riferimento alla pre-notula non sarebbero sufficienti, in mancanza di fatture fiscalmente valide, in quanto la prova dell'esborso per la prestazione non deve essere offerta necessariamente con un documento fiscale: la dichiarazione della veterinaria
è di per sé sufficiente, in questa sede, a dimostrare il diritto del custode alla restituzione, atteso che la professionista ha attestato di aver effettuato le prestazioni, per le quali la stessa ha evidentemente diritto a percepire il compenso.
Va dunque riconosciuto anche l'importo di € 585,00 attestato dalla veterinaria quale costo per le prestazioni dalla stessa effettuate.
4. La disciplina delle spese di lite.
Il convenuto va condannato alle spese, liquidate nel valore medio per la materia della CP_1 volontaria giurisdizione, scaglione fino ad € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Presidente f.f., visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.lgs n. 150/2011, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riforma il decreto di liquidazione oggetto di opposizione, liquidando al custode i seguenti importi:
€ 616,68 per la custodia dei nove cani per complessivi dodici giorni;
€ 79,83 (cattura dei nove esemplari);
€ 57,83 come diritto di chiamata;
€ 63,62 per spese trasporto;
€ 585,00 per le spese veterinarie;
oltre accessori per legge.
Condanna il a rifondere alla parte opponente le spese di Controparte_1 questo giudizio, liquidate in € 425,00 oltre accessori per legge.
Grosseto, 29 novembre 2025.
IL PRESIDENTE F.F.
ER CI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Il Presidente facente funzioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, proposta da p.i.: in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Torlone del foro di Parte_2
Grosseto;
PARTE OPPONENTE;
NEI CONFRONTI DI
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
CONVENUTO COSTITUITO;
residente in [...] Controparte_3
CONVENUTO NON COSTITUITO;
AVVERSO il decreto di liquidazione del compenso del custode emesso dal Pm di Grosseto in data
14.11.2024 nel procedimento penale n. 24/2676 r.g.n.r.;
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso per la riforma della liquidazione del compenso al custode con riconoscimento degli importi indicati nella propria istanza;
con vittoria delle spese di lite di questo giudizio.
Il ha concluso per il rigetto della opposizione, con condanna alle Controparte_1 spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi addotti dalle parti.
La società si è opposta al decreto emesso dal Pm con cui è stato il Controparte_4 liquidato il compenso alla società suddetta, quale custode di nove cani, sequestrati nell'ambito di un procedimento penale.
La società ha esposto che si era occupata della custodia dei cani dal 20.7.2024 al 31.7.2024, in quanto il procedimento penale era stato archiviato a seguito del decesso dell'indagato. Il Pm ha liquidato il compenso al custode riconoscendogli l'indennità di tre euro al giorno, non accogliendo la richiesta del custode di liquidazione delle spese.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione la società suddetta, fondata sostanzialmente su questi motivi:
a) erroneo riferimento in sede di liquidazione agli usi locali del 2022;
b) mancato riconoscimento delle spese sostenute dal custode per le spese mediche e per l'attività di cattura e di trasporto degli animali.
In particolare, l'opponente ritiene che il Pm abbia errato nel fare riferimento agli usi locali, atteso che gli stessi non avrebbero alcuna attinenza con l'attività di custodia degli animali;
inoltre, si contesta la congruità dell'indennità, tenuto anche conto dei compensi giornalieri riconosciuti da altre autorità giudiziarie del distretto.
Quanto alle spese, l'opponente evidenzia come dalla relazione della veterinaria emergesse la prova del sostenimento delle spese per la visita ai cani e la somministrazione di medicinali.
Il Pm ha depositato memoria contestando i motivi di opposizione.
In particolare, quanto alla indennità di custodia, ha osservato che, in assenza delle tariffe approvate ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 115/2002 e nella impossibilità di applicare, in via residuale, gli usi locali, in quanto la raccolta pubblicata dalla Camera di Commercio non contempla l'attività in questione, è stata liquidata l'indennità giornaliera in via equitativa, riconoscendo l'importo di € 3,00 per ogni cane. Quanto al mancato riconoscimento delle spese, l'ufficio dell'accusa ha osservato che non era stata fornita idonea documentazione del sostenimento delle stesse.
Si è inoltre costituito il , mediante avvocatura dello Stato, contestando i Controparte_1 motivi di opposizione e chiedendo la conferma del decreto opposto.
Questo giudice è subentrato quale Presidente vicario a decorrere dal 25.6.2025 e all'udienza del
5.11.2025, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
L'opposizione va accolta nei termini di seguito indicati.
2. Indennità giornaliera di custodia.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito del codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
2507 del 27/01/2022).
Ora, in questo caso, in assenza di una voce specifica per la custodia degli animali nella raccolta della Camera di Commercio, si ritiene di poter fare riferimento all'accordo quadro per il servizio di recupero cani vaganti, canile sanitario, canile rifugio e gattile sanitario del Comune di Grosseto del maggio 2024, che riconosce una indennità giornaliera di € 5,72 per ogni cane. A sostegno di tale conclusione, si richiamano le puntualizzazioni offerte dalla Cassazione nella pronuncia sopra indicata: «(…) Deve però ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa. Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripetizione abituale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che si va consolidando e di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez.
6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché
19/1/2016, n. 775 e 776).»
Peraltro, tale soluzione appare in linea anche con i criteri di liquidazione adottati dal Gip di
Grosseto in un altro procedimento penale, sempre relativo alla custodia di cani da parte della medesima società, in cui il giudice ha fatto per l'appunto riferimento all'accordo quadro comunale sopra richiamato.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, in questo caso, si debbano applicare i criteri stabiliti nel tariffario del , quale capoluogo di questo circondario, e quindi riconoscere Controparte_5
l'indennità giornaliera di € 5,71 per ogni cane.
3. Le ulteriori spese sostenute.
L'opposizione è inoltre fondata anche con riferimento al motivo riguardante il mancato riconoscimento delle spese ulteriori sostenute dal custode. Anche in questo caso, si deve fare riferimento al tariffario previsto dal , che prevede il riconoscimento di € 8,87 Controparte_5 per la cattura di ogni esemplare, nonché di € 57,83 come diritto di chiamata ed € 63,62 per viaggio andata e ritorno dal canile al punto di raccolta.
Quanto alle spese veterinarie, non è condivisibile l'argomento in replica formulato dal Pm secondo cui la relazione della veterinaria e il riferimento alla pre-notula non sarebbero sufficienti, in mancanza di fatture fiscalmente valide, in quanto la prova dell'esborso per la prestazione non deve essere offerta necessariamente con un documento fiscale: la dichiarazione della veterinaria
è di per sé sufficiente, in questa sede, a dimostrare il diritto del custode alla restituzione, atteso che la professionista ha attestato di aver effettuato le prestazioni, per le quali la stessa ha evidentemente diritto a percepire il compenso.
Va dunque riconosciuto anche l'importo di € 585,00 attestato dalla veterinaria quale costo per le prestazioni dalla stessa effettuate.
4. La disciplina delle spese di lite.
Il convenuto va condannato alle spese, liquidate nel valore medio per la materia della CP_1 volontaria giurisdizione, scaglione fino ad € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Presidente f.f., visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.lgs n. 150/2011, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riforma il decreto di liquidazione oggetto di opposizione, liquidando al custode i seguenti importi:
€ 616,68 per la custodia dei nove cani per complessivi dodici giorni;
€ 79,83 (cattura dei nove esemplari);
€ 57,83 come diritto di chiamata;
€ 63,62 per spese trasporto;
€ 585,00 per le spese veterinarie;
oltre accessori per legge.
Condanna il a rifondere alla parte opponente le spese di Controparte_1 questo giudizio, liquidate in € 425,00 oltre accessori per legge.
Grosseto, 29 novembre 2025.
IL PRESIDENTE F.F.
ER CI