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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 09/07/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 170/2024 promossa da:
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Aldo Pancini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Morciano di Romagna, via Colombari n. 77 ATTORE
Contro
nato a [...], il [...]; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
nato a [...], il [...]; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Usucapione.
Conclusioni: Per parte Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda proposta dal sig. , e per le ragioni esposte in Parte_1 narrativa, così giudicare: A) Dichiarare che l'attore, sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), ha acquistato per maturata usucapione il diritto di proprietà esclusivo sul C.F._1 seguente bene immobile: terreno sito in Comune di Sassofeltrio (RN), censito al Catasto Terreni del detto Comune al Foglio 6, Part. 139, Qualità Seminativo, Classe 3, Superficie are 04 ca 92, Reddito Dominicale € 1,65, Reddito Agrario € 1,78; B) Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e al Direttore dell'Ufficio Provinciale - Territorio competente di procedere alle conseguenti trascrizioni e volture catastali, con esonero dei predetti Pubblici Ufficiali da ogni responsabilità in merito;
C) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite, stante la non opposizione dei convenuti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] ed deducendo di possedere da oltre vent'anni, in modo esclusivo, continuo, CP_1 CP_2 pacifico, pubblico ed ininterrotto, il terreno sito nel Comune di Sassofeltrio e censito al Catasto Terreni al Foglio 6, particella 139, catastalmente intestato ad deceduta l'8 dicembre 1981, e a cui Persona_1 sono succeduti i convenuti, in qualità di eredi. Ritenendo di aver maturato, in forza del possesso esercitato conformemente agli artt. 1158, 1163 e 1167 c.c., l'usucapione del terreno menzionato,
[...] ha promosso apposito procedimento di mediazione nei confronti dei convenuti, i quali Parte_1 non si sono formalmente opposti alla domanda, ma non hanno potuto aderirvi, data l'assenza delle dichiarazioni di successione;
la mediazione si è pertanto conclusa con esito negativo. Ciononostante, ed con una scrittura privata redatta e sottoscritta a latere della procedura CP_1 CP_2 di mediazione, hanno riconosciuto che l'attore ha esercitato per oltre vent'anni un possesso uti dominus sul terreno, in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto. Per tali ragioni, Parte_1 ha chiesto il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario della proprietà per usucapione, nonché l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari ed al Conservatore del Catasto di procedere alla trascrizione del relativo titolo. Con ordinanza emessa il 2 novembre 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 ottobre 2024, preso atto della mancata costituzione di e di se ne è CP_1 CP_2 dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, assunta nel corso dell'udienza del 15 maggio 2025. All'udienza del 3 luglio 2025, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, occorre ricordare che l'usucapione, ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c., costituisce un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, conseguente all'esercizio continuato del possesso per vent'anni. Elemento essenziale per il perfezionamento dell'usucapione è l'esercizio del possesso sul bene, che si configura come una situazione di fatto, caratterizzata dal corpus possessionis, ovvero il potere materiale esercitato sul bene e l'animus possidendi, ossia la volontà di comportarsi uti dominus, manifestata attraverso atti che esprimano l'intenzione di tenere la cosa come propria. La ratio legis dell'usucapione risiede nell'intento di valorizzare la posizione di chi nel tempo utilizza il bene rendendolo produttivo e risponde non solo ad un interesse individuale, ma anche ad un interesse di carattere generale, connesso alla valorizzazione e alla funzionalizzazione economica del bene stesso, anche a scapito del proprietario che, non esercitando il possesso, si disinteressa del bene. L'onere della prova della maturata usucapione grava su chi invochi l'usucapione, in conformità al canone di cui all'art. 2697 c.c.: è dunque l'attore che deve dimostrare il possesso continuo per il tempo necessario ad usucapire, avvalendosi eventualmente anche delle presunzioni di cui agli artt. 1142 e 1143 c.c.. Tanto premesso in punto di diritto, esaminando il caso concreto, dalle risultanze istruttorie si evince la sussistenza dei presupposti per ritenere maturata l'usucapione, da parte dell'attore, del terreno sito nel Comune di Sassofeltrio e censito al Catasto Terreni al Foglio 6, particella 139. In primo luogo, assume un significato centrale la scrittura privata allegata all'atto introduttivo di Parte_1
(doc. 4), denominata “atto di transazione” e sottoscritta sia dall'attore che dai convenuti, ove si legge che “I signori e riconoscono che il sig. ha il possesso CP_1 CP_2 Parte_1 uti dominus pubblico, pacifico ed ininterrotto, da oltre vent'anni, del terreno meglio descritto in premessa”. Tale scrittura privata – sottoscritta, oltre che dall'attore, anche da ed CP_1 CP_2
che hanno ereditato il terreno oggetto della domanda di usucapione – conferma la sussistenza
[...] dei presupposti per ritenere maturata l'usucapione domandata da e costituisce Parte_1 quindi certamente una dichiarazione sfavorevole ai convenuti e favorevole all'attore; pertanto, va inquadrata quale confessione stragiudiziale che, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., vale come piena prova contro chi l'ha fatta. Anche le dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 15 maggio 2025 confermano che l'attore possiede il terreno di cui si discute da oltre venti anni. In particolare, il teste Tes_1 ha riferito che “non ho mai visto nessuno andare sul terreno di cui si discute ad eccezione
[...] dell'attore”, mentre il teste ha affermato che “che io sappia, nessuno ha mai Testimone_2 esercitato atti di possesso sul terreno al di fuori di . Pt_1 Parte_1
Per le ragioni fin qui rappresentate, la domanda proposta è fondata e deve quindi dichiararsi l'intervenuta usucapione del bene da parte di con conseguente ordine di Parte_1 trascrizione della sentenza nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2651 c.c.. Può inoltre disporsi la voltura catastale, a cura e spese dell'attore. Le spese possono compensarsi, dal momento che la controparte, non costituita, in via stragiudiziale non si è opposta alle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda attorea e dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di Parte_1
del diritto di proprietà sul terreno sito nel Comune di Sassofeltrio e censito al Catasto
[...]
Terreni del detto Comune al Foglio 6, Particella 139;
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
3. Dispone procedersi alla voltura catastale in forza della presente sentenza, a cura dell'attore;
4. Compensa le spese di lite.
Urbino, 9 luglio 2025 Il Giudice Dott. Francesco Paolo Grippa
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 170/2024 promossa da:
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Aldo Pancini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Morciano di Romagna, via Colombari n. 77 ATTORE
Contro
nato a [...], il [...]; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
nato a [...], il [...]; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Usucapione.
Conclusioni: Per parte Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda proposta dal sig. , e per le ragioni esposte in Parte_1 narrativa, così giudicare: A) Dichiarare che l'attore, sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), ha acquistato per maturata usucapione il diritto di proprietà esclusivo sul C.F._1 seguente bene immobile: terreno sito in Comune di Sassofeltrio (RN), censito al Catasto Terreni del detto Comune al Foglio 6, Part. 139, Qualità Seminativo, Classe 3, Superficie are 04 ca 92, Reddito Dominicale € 1,65, Reddito Agrario € 1,78; B) Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e al Direttore dell'Ufficio Provinciale - Territorio competente di procedere alle conseguenti trascrizioni e volture catastali, con esonero dei predetti Pubblici Ufficiali da ogni responsabilità in merito;
C) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite, stante la non opposizione dei convenuti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] ed deducendo di possedere da oltre vent'anni, in modo esclusivo, continuo, CP_1 CP_2 pacifico, pubblico ed ininterrotto, il terreno sito nel Comune di Sassofeltrio e censito al Catasto Terreni al Foglio 6, particella 139, catastalmente intestato ad deceduta l'8 dicembre 1981, e a cui Persona_1 sono succeduti i convenuti, in qualità di eredi. Ritenendo di aver maturato, in forza del possesso esercitato conformemente agli artt. 1158, 1163 e 1167 c.c., l'usucapione del terreno menzionato,
[...] ha promosso apposito procedimento di mediazione nei confronti dei convenuti, i quali Parte_1 non si sono formalmente opposti alla domanda, ma non hanno potuto aderirvi, data l'assenza delle dichiarazioni di successione;
la mediazione si è pertanto conclusa con esito negativo. Ciononostante, ed con una scrittura privata redatta e sottoscritta a latere della procedura CP_1 CP_2 di mediazione, hanno riconosciuto che l'attore ha esercitato per oltre vent'anni un possesso uti dominus sul terreno, in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto. Per tali ragioni, Parte_1 ha chiesto il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario della proprietà per usucapione, nonché l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari ed al Conservatore del Catasto di procedere alla trascrizione del relativo titolo. Con ordinanza emessa il 2 novembre 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 ottobre 2024, preso atto della mancata costituzione di e di se ne è CP_1 CP_2 dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, assunta nel corso dell'udienza del 15 maggio 2025. All'udienza del 3 luglio 2025, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, occorre ricordare che l'usucapione, ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c., costituisce un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, conseguente all'esercizio continuato del possesso per vent'anni. Elemento essenziale per il perfezionamento dell'usucapione è l'esercizio del possesso sul bene, che si configura come una situazione di fatto, caratterizzata dal corpus possessionis, ovvero il potere materiale esercitato sul bene e l'animus possidendi, ossia la volontà di comportarsi uti dominus, manifestata attraverso atti che esprimano l'intenzione di tenere la cosa come propria. La ratio legis dell'usucapione risiede nell'intento di valorizzare la posizione di chi nel tempo utilizza il bene rendendolo produttivo e risponde non solo ad un interesse individuale, ma anche ad un interesse di carattere generale, connesso alla valorizzazione e alla funzionalizzazione economica del bene stesso, anche a scapito del proprietario che, non esercitando il possesso, si disinteressa del bene. L'onere della prova della maturata usucapione grava su chi invochi l'usucapione, in conformità al canone di cui all'art. 2697 c.c.: è dunque l'attore che deve dimostrare il possesso continuo per il tempo necessario ad usucapire, avvalendosi eventualmente anche delle presunzioni di cui agli artt. 1142 e 1143 c.c.. Tanto premesso in punto di diritto, esaminando il caso concreto, dalle risultanze istruttorie si evince la sussistenza dei presupposti per ritenere maturata l'usucapione, da parte dell'attore, del terreno sito nel Comune di Sassofeltrio e censito al Catasto Terreni al Foglio 6, particella 139. In primo luogo, assume un significato centrale la scrittura privata allegata all'atto introduttivo di Parte_1
(doc. 4), denominata “atto di transazione” e sottoscritta sia dall'attore che dai convenuti, ove si legge che “I signori e riconoscono che il sig. ha il possesso CP_1 CP_2 Parte_1 uti dominus pubblico, pacifico ed ininterrotto, da oltre vent'anni, del terreno meglio descritto in premessa”. Tale scrittura privata – sottoscritta, oltre che dall'attore, anche da ed CP_1 CP_2
che hanno ereditato il terreno oggetto della domanda di usucapione – conferma la sussistenza
[...] dei presupposti per ritenere maturata l'usucapione domandata da e costituisce Parte_1 quindi certamente una dichiarazione sfavorevole ai convenuti e favorevole all'attore; pertanto, va inquadrata quale confessione stragiudiziale che, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., vale come piena prova contro chi l'ha fatta. Anche le dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 15 maggio 2025 confermano che l'attore possiede il terreno di cui si discute da oltre venti anni. In particolare, il teste Tes_1 ha riferito che “non ho mai visto nessuno andare sul terreno di cui si discute ad eccezione
[...] dell'attore”, mentre il teste ha affermato che “che io sappia, nessuno ha mai Testimone_2 esercitato atti di possesso sul terreno al di fuori di . Pt_1 Parte_1
Per le ragioni fin qui rappresentate, la domanda proposta è fondata e deve quindi dichiararsi l'intervenuta usucapione del bene da parte di con conseguente ordine di Parte_1 trascrizione della sentenza nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2651 c.c.. Può inoltre disporsi la voltura catastale, a cura e spese dell'attore. Le spese possono compensarsi, dal momento che la controparte, non costituita, in via stragiudiziale non si è opposta alle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda attorea e dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di Parte_1
del diritto di proprietà sul terreno sito nel Comune di Sassofeltrio e censito al Catasto
[...]
Terreni del detto Comune al Foglio 6, Particella 139;
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
3. Dispone procedersi alla voltura catastale in forza della presente sentenza, a cura dell'attore;
4. Compensa le spese di lite.
Urbino, 9 luglio 2025 Il Giudice Dott. Francesco Paolo Grippa