TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 884/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione” promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025 da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
, (C.F. ) nato a [...] il 1° luglio 1964 ai fini del Parte_2 C.F._2 presente giudizio entrambi elett.te domiciliati in Sassari, via Roma n. 77, presso e nello studio dell'avv.
Giuseppe Stara (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._3 ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 13/03/2025 hanno rappresentato:
1) di aver contratto matrimonio concordatario in Sassari (SS) il 22/10/1994, e che dall'unione coniugale era nata la figlia , oramai maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
2) che l'intestato Tribunale con Decreto di omologazione del 10/12/2007, emesso nel procedimento avente R.G. 2950/2007, aveva pronunciato la separazione personale delle parti pagina 1 di 3 alle condizioni del ricorso introduttivo il giudizio, disponendo l'assegnazione della casa familiare alla e la previsione di un assegno mensile, a carico del , di euro 400,00 Pt_1 Pt_2 in favore della coniuge e della figlia , ancora minorenne al momento della separazione, Per_1 oltre alla contribuzione per il 50% alle spese di istruzione e cura della figlia minore.
Hanno dedotto che erano mutate le condizioni di fatto poste alla base del ricorso per la separazione dei coniugi atteso che la figlia , oramai maggiorenne, viveva all'estero dove aveva un'occupazione Per_1 che la rendeva economicamente indipendente.
Per tali motivi hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni della separazione omologata dal Tribunale di Sassari in data 10/12/2007, formulando le seguenti conclusioni congiunte:
“ A) Revochi l'erogazione dell'assegno di mantenimento di € 400,00 a carico del Parte_2
B) Confermi invece l'assegnazione della casa coniugale alla . Parte_1
C) Le spese del giudizio sono poste a carico di entrambi i coniugi, in via solidale”
Le parti hanno confermato le condizioni concordate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione” promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025 da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
, (C.F. ) nato a [...] il 1° luglio 1964 ai fini del Parte_2 C.F._2 presente giudizio entrambi elett.te domiciliati in Sassari, via Roma n. 77, presso e nello studio dell'avv.
Giuseppe Stara (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._3 ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 13/03/2025 hanno rappresentato:
1) di aver contratto matrimonio concordatario in Sassari (SS) il 22/10/1994, e che dall'unione coniugale era nata la figlia , oramai maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
2) che l'intestato Tribunale con Decreto di omologazione del 10/12/2007, emesso nel procedimento avente R.G. 2950/2007, aveva pronunciato la separazione personale delle parti pagina 1 di 3 alle condizioni del ricorso introduttivo il giudizio, disponendo l'assegnazione della casa familiare alla e la previsione di un assegno mensile, a carico del , di euro 400,00 Pt_1 Pt_2 in favore della coniuge e della figlia , ancora minorenne al momento della separazione, Per_1 oltre alla contribuzione per il 50% alle spese di istruzione e cura della figlia minore.
Hanno dedotto che erano mutate le condizioni di fatto poste alla base del ricorso per la separazione dei coniugi atteso che la figlia , oramai maggiorenne, viveva all'estero dove aveva un'occupazione Per_1 che la rendeva economicamente indipendente.
Per tali motivi hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni della separazione omologata dal Tribunale di Sassari in data 10/12/2007, formulando le seguenti conclusioni congiunte:
“ A) Revochi l'erogazione dell'assegno di mantenimento di € 400,00 a carico del Parte_2
B) Confermi invece l'assegnazione della casa coniugale alla . Parte_1
C) Le spese del giudizio sono poste a carico di entrambi i coniugi, in via solidale”
Le parti hanno confermato le condizioni concordate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3