Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 855/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 855 dell'anno 2024 V.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 10/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Angelica Commisso (indirizzo PEC: , giusta procura in atti;
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e
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelica Commisso (indirizzo PEC:
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FATTO e DIRITTO
- vista la domanda congiunta e cumulativa ai sensi dell'art. 473 bis.49 C.P.C. depositata il giorno
28.06.2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Siderno (RC) il 02/07/1995;
- considerato che la ricorrente , con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata Parte_1 alle note sostitutive dell'udienza del 10.04.2025, ha dichiarato che non è intervenuta conciliazione tra i coniugi ed insistito nella richiesta alle condizioni indicate in ricorso, nonché è stata prodotta la prova del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione nel frattempo intervenuta nel presente procedimento;
- rilevato che l'anzidetta dichiarazione di uno solo dei coniugi risulta sufficiente ai fini della verifica delle attuali condizioni per addivenire ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
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- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno (RC), anno 1995, n. 3, parte II, Serie A, i ricorrenti il 02/07/1995 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio è nata la figlia il 17.07.1996, ormai Persona_1
maggiorenne; c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale con sentenza parziale emessa da questo Tribunale nel presente procedimento l'11.09.2024, divenuta definitiva, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 10.09.2024;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni di ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, nel senso che nulla hanno a pretendere gli stessi e tenuto conto che la figlia maggiorenne è economicamente autosufficiente;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio civile, depositata il 28.06.2024, così dispone:
- dichiara la cessione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Siderno (RC) il
02/07/1995 tra (C.F. ), nata in [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Siderno (RC), anno 1995, n. 3, parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siderno (RC), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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