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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5479 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 26897/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.7.2024 da
1) Parte_1
Nata a CAGLIARI il 22.2.1977 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in (20005) POGLIANO MILANESE, VIA ROMA, N. 24 con l'Avv. ADELINA IOZZO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_3
Nato a MILANO il 10.7.1976 cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in (20005) POGLIANO MILANESE N. 24 con l'Avv. ANGELA LIQUINDOLI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in SEREGNO il 26.9.2003 (anno 2003 atto n. 33 reg. parte 1 serie) In comunione legale dei beni. Dall'unione sono nati i seguenti figli: - ato il 6.2.2010 (cittadinanza italiana) Persona_1
- ata il 22.3.2014 (cittadinanza italiana) Persona_2
□ separati con sentenza n. 424/2025 pubblicata il 17.1.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con istanza congiunta del 19.11.2024, personalmente sottoscritta, hanno chiesto procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da (Codice Fiscale Parte_1
con (Codice Fiscale ) in data CodiceFiscale_3 Parte_3 CodiceFiscale_4
26/09/2003 trascritto nel registro degli atti del Comune di Seregno al n. 33 Parte 1 Serie ignota Anno 2003, ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile dei Comuni di competenza.
2) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale, sita in Pogliano Milanese, Via Roma n. 24, viene assegnata alla madre, quale genitore collocatario dei minori;
4) il Signor verserà mensilmente alla Signora la somma complessiva di € Parte_3 Pt_1
600 (€ 300 per ciascun figlio) a titolo di concorso per il mantenimento dei due figli e Per_1
; Per_2
5) il Signor verserà, altresì, alla Signora la somma mensile di € 90,00 per Parte_3 Pt_1 dieci mesi all'anno (dal mese di settembre di ogni anno al mese di giugno dell'anno successivo) a titolo di concorso per le spese di baby sitter, oltre al 50% delle spese per l'oratorio e/o centro estivo dei due figli. Tutte le ulteriori spese di carattere straordinario da sostenersi per i figli verranno suddivise fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno in base al protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Milano;
6) l'assegno Unico ed Universale per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
7) i figli trascorreranno con il padre week-end alternati, a partire dal pomeriggio del venerdì e sino alle ore 21 della domenica, oltre ad una sera infrasettimanale, di preferenza il giorno di martedì, allorquando ceneranno e pernotteranno presso il padre. Durante le settimane in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, il Signor li potrà vedere e tenere con sé due sere Parte_3 consecutive infrasettimanali, allorquando i figli ceneranno e pernotteranno presso l'abitazione paterna;
8) durante le vacanze estive, tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno, i figli trascorreranno con il padre un periodo di tre settimane, anche non consecutive;
periodo, che verrà previamente concordato fra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno;
9) durate le festività di Natale e fine anno, i figli trascorreranno ogni anno con il padre un periodo di una settimana, alternata di anno in anno con la madre, a cavallo tra Natale e Capodanno. Tutte le ulteriori festività e compleanni verranno trascorse dai figli con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
10) in ogni caso, per quanto riguarda la gestione dei figli, entrambi i genitori si impegnano a collaborare per la loro migliore gestione, tenendo in debita considerazione anche i loro impegni scolastici nonché gli impegni lavorativi dei genitori e salvo diversi accordi tra loro in relazione ad ogni richiesta;
11) la proprietà dell'autovettura Tiguan, immatricolata nell'anno 2017, verrà trasferita dal Signor alla Signora e, contestualmente e corrispettivamente, la Signora Parte_3 Pt_1
trasferirà in capo al Signor la titolarità esclusiva del fondo d'investimento Pt_1 Parte_3
Fideuram, attualmente cointestato ai due coniugi (il cui valore, ad oggi, ammonta a circa € 7.500), oltre all'importo residuo attualmente giacente sul conto corrente cointestato ai due coniugi (ove è sempre affluito il solo stipendio del Signor ed il cui saldo, alla data del 16/10/2024 Parte_3 ammontava a € 1.189,00);
12) le rate residue, di importo pari a circa € 700 mensili, del mutuo contratto con l'istituto Unicredit, cointestato ai coniugi, verranno pagate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
13) le bollette/fatture relative alle utenze domestiche saranno volturate in capo alla Signora
, che se ne farà carico in via esclusiva;
Pt_1
14) i coniugi danno atto che il Signor ha già lasciato la casa coniugale in data 5 Parte_3 ottobre 2024”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Seregno il 26.09.2003 tra Parte_3
e
[...] Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza 5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG