Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17367/2016 R.G. proposta da ora in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Frigione e Viviana
A. Mancini, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte appellante- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Leonardo Losito, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. Bari n. 866/2016, depositata il 12/04/2016 e non notificata.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in vista dell'ud. 14/11/2024, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132, co. 2,
n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 11/11/2013, evocò in CP_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari, rappresentandosi Parte_1
1
acquirente, giusta contratto di compravendita del 21/05/2012, di due zattere nuove
(prodotte dal terzo Arimar spa, recanti i numeri di matricola 12041SO0115 e
12041SO0116), consegnatele il 29/05/2012, al prezzo cadauna di €1.200,00, oltre Iva, per il prezzo complessivo di €2.904,00; lamentando la non conformità dei beni all'uso cui erano destinati (tale da aver determinato la definitiva restituzione dei beni alla venditrice il 07/12/2012, in esito a infruttuosi tentativi di Parte_1 riparazione;
così le deduzioni introduttive: “in data 19/06/2012 la ha CP_1
restituito alla la zattera con numero di matricola 12041SO0115, poiché a Pt_1 seguito dell'apertura, è stato riscontrato un foro durante la prima esercitazione in piscina;
la zattera con numero di matricola 12041SO0115, dopo essere stata riconsegnata alla in data 13/7/2012, ha manifestato una nuova problematica CP_1
durante la fase di tiro della cinghia apposita quando il relativo vincolo si è staccato dalla zattera stessa;
che anche la zattera recante il numero di matricola 12041SO0116 ha manifestato problemi;
dopo l'ennesima rottura delle zattere durante le esercitazioni in piscina, in data 07/12/2012 la ha richiesto formalmente alla CP_1 Pt_1
che ha accettato il reso previa verifica dei difetti, il ritiro di entrambe le zattere rese
l'11/12/2012 con integrazione dell'11/02/2013”), invocò pertanto l'accertamento e la declaratoria dei vizi riscontrati su entrambi i beni, con conseguente risoluzione del contratto e condanna alla restituzione della somma di €1.452,00, corrisposta a titolo di acconto.
I.2.- costituitasi in giudizio in data 07/02/2014, eccepì in Parte_1 primo luogo l'incompetenza per territorio dell'adito Giudice di Pace di Bari in favore del Giudice di Pace di Brindisi, giusta artt. 19 e 20 c.p.c., nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo concluso il contratto in qualità di mera rivenditrice delle zattere, prodotte da Arimar spa.
Nel merito, contestò l'avversa prospettazione in fatto e in diritto, asserendo che i vizi riscontrati sulle zattere, nuove, erano da imputarsi a colpa dell'acquirente (e non già a difetti di produzione, come illustrato dalla produttrice, nelle more intervenuta bonariamente per cercare di risolvere la questione, con nota del 20/07/2012, nella quale
Arimar spa aveva spiegato il processo produttivo delle zattere).
Inoltre, avanzò “domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti…in conseguenza dell'infondatezza delle pretese avanzate” dalla controparte;
sul punto rappresentò: a) di aver subìto un danno patrimoniale, per l'importo di €1.000,00 (come
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da prospetto in atti) in considerazione dei costi sostenuti per il ritiro della merce e per i dipendenti impiegati nel corso delle verifiche resesi necessarie, sui luoghi indicati, per l'esame dei vizi denunciati (in tesi infondatamente) dalla parte acquirente;
b)
l'inadempimento di controparte, per il periodo intercorrente tra il 01/01/2012 e il
31/12/2013, all'obbligo di pagamento del corrispettivo discendente dalla convenzione di manutenzione del 30/04/2010, del pari stipulata tra le odierne parti (secondo la prospettazione della parte convenuta, “investimento idoneo a fidelizzare il cliente”), di durata annuale e tacitamente rinnovatasi, relativa alla manutenzione da parte di
[...] di zattere di salvataggio utilizzate da (si rileva sin d'ora, non vi è Parte_1 CP_1 riferimento alle zattere di causa), al prezzo annuo di €1.200,00 oltre Iva, per complessivi €2.400,00 oltre Iva. Sicchè, per il tramite della riconvenzionale, spiegata anche a fini compensativi, domandò la condanna della controparte al pagamento della somma di €3.400,00 quale ristoro del pregiudizio economico in tesi subito
(precisamente, come cennato: “euro 1.000,00 (oltre iva se dovuta) per costo dei mezzi e del personale impegnato da parte della ed euro 2.400,00 (oltre Parte_1
Iva), per somme dovute al 31/12/2013 dalla in virtù del contratto di CP_1
manutenzione in essere o, comunque, in quella maggiore o minore misura che, anche con valutazione equitativa, risulterà di giustizia”).
I.3.- Il Giudice di Pace di Bari, ritenuta la propria competenza (v. ord. 09-
23/09/2014) ed espletate le prove orali, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento della domanda attorea, in applicazione degli artt. 1490 ss. c.c. (ritenuta provata dall'acquirente l'esistenza dei vizi e non fornita dal venditore la prova liberatoria dell'ignoranza incolpevole degli stessi), dichiarò la risoluzione del contratto di compravendita de quo, per l'effetto condannando la società convenuta, ai sensi dell'art. 1493 c.c., alla restituzione della somma di €1.452,00; inoltre, rigettò la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta (ritenuta, al contrario, infondata per
“le stesse argomentazioni”) e condannò quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore della società attrice.
I.4.- Con l'appello in esame, ha impugnato la predetta Parte_1 decisione, deducendone l'erroneità, la contraddittorietà motivazionale e il malgoverno delle istanze istruttorie.
In dettaglio, ha: ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva, erroneamente disatteso, poichè mera rivenditrice delle due zattere nuove in tesi inficiate da vizi di
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costruzione; la violazione dell'art. 1494 c.c., ritenendo da sè fornita, quale venditore, la prova liberatoria di aver ignorato senza colpa gli asseriti vizi, per esser state le zattere
(come risultante dalle prove orali) rivendute così come ricevute dalla società produttrice, ovverosia perfettamente imballate;
la contraddittorietà della motivazione, avendo il primo giudice negato l'assolvimento, da parte della venditrice convenuta, dell'onere della prova liberatoria dell'ignoranza senza colpa dei vizi, pur avendo nelle premesse della motivazione riconosciuto l'ignoranza dei vizi da parte della convenuta medesima, proprio in ragione della circostanza, come detto provata a mezzo dell'istruttoria orale, che le zattere erano state rivendute così come ricevute dalla società produttrice (ovverosia perfettamente imballate); nel complesso, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, in riferimento all'apprezzamento delle prove orali;
la carenza di motivazione (motivazione apparente) con riguardo alla domanda riconvenzionale e l'errato rigetto della stessa, non avendo primo giudice preso in considerazione l'incontestato avverso inadempimento della convenzione di manutenzione fondante la riconvenzionale medesima.
Ha dunque concluso per la riforma della decisione gravata, con rigetto dell'originaria domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria (e, in subordine, compensazione) delle spese del doppio grado (atto di citazione notificato il
07/11/2016).
I.5.- costituendosi in giudizio e preliminarmente deducendo CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ha contestato l'avversa prospettazione e sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame, ritenendo corretta la valutazione delle emergenze di prova da parte del giudice di primo grado e congrua la motivazione anche in ordine al rigetto della riconvenzionale.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello, vinte le spese del secondo grado
(comparsa di risposta depositata in data 19/04/2017).
I.6.- La causa, acquisito il fascicolo di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'ud. 14/11/2024, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento
(ord. 20/11/2024); consta solo la comparsa conclusionale di parte appellante.
II.- Va premesso che nel giudizio di appello opera il c.d. principio di devoluzione sancito dall'art. 346 c.p.c., il quale intende rinunciate e non più
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riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado
(comprese quelle assorbite o comunque non esaminate) che non siano state espressamente riproposte al giudice dell'impugnazione, dovendo conseguentemente ritenersi che, per ogni altra parte, la decisione appellata, rimasta inoppugnata, passi in cosa giudicata.
Ciò posto, l'esame delle questioni sorte nel contraddittorio deve seguire l'ordine logico- giuridico, sulla generale premessa che la corretta interpretazione e qualificazione giuridica delle domande proposte spetta in via esclusiva al giudice, il quale rimane vincolato soltanto dai fatti posti a fondamento della pretesa e alle conseguenti richieste, quale che ne sia la definizione fornita da chi agisce (di recente, Cass., nn. 30607/2018 e
34432/2022).
E' poi utile premettere come sia devoluta al giudice di merito la scelta, nell'ambito delle risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove e il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (tra le molte, Cass., n. 9121/2007).
II.1.- Si deve muovere dalla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata nella comparsa di risposta dalla parte appellata.
È anzitutto opportuno considerare che il filtro di ammissibilità delineato dal riformato art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore della l. 7 agosto 2012,
n. 134) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure in concreto sollevate. Altrimenti, non si giustificherebbe l'eliminazione del riferimento ai “motivi specifici” presenti nel testo originario della disposizione attraverso l'inserimento di un più opportuno richiamo alla “motivazione dell'appello” unitariamente considerata.
L'espressione è stata specificata nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa deve contenere il “c.d. progetto alternativo di decisione”, ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite (C. App. Roma, 15/01/2013, secondo cui “l'atto di appello motivato deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una
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sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice”).
Ancora, Trib. Roma, 21/09/2018, n.17801, ha ribadito che “il requisito della specificità dei motivi di censura, che l'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione richiede a pena di inammissibilità dell'appello, deve ritenersi rispettato allorché l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che si renda altresì necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017)”.
Nella specie, dall'atto introduttivo del giudizio di secondo grado emerge chiaramente che l'appellante intende censurare la sentenza di primo grado nei termini ricostruiti al par. I.4.: nella complessiva stesura dell'atto di appello, l'appellante, anche con ordine e rigore espositivo, ha sufficientemente focalizzato sia le questioni giuridiche (v. supra) in tesi mal inquadrate o inadeguatamente decise dal giudice di prime cure, sia le parti della motivazione in cui lo stesso primo giudice ha operato l'erronea ricostruzione della fattispecie in fatto e in diritto.
In base, dunque, alla valutazione complessiva delle argomentazioni svolte, deve riconoscersi l'ammissibilità del gravame.
In conclusione, l'eccezione preliminare dell'appellata è infondata (per vero, l'eccezione si appalesa anche del tutto apodittica e di mero stile).
II.2.- Venendo al merito, va anzitutto vagliata la correttezza, o meno, della decisione gravata in ordine all'accoglimento della domanda attorea (risolutoria e restitutoria).
II.2.1.- Preliminarmente va rilevato che al caso di specie non è applicabile la normativa consumeristica in materia di responsabilità del produttore, a fronte della qualitas imprenditoriale di entrambe le parti.
Ciò chiarito, come correttamente già valorizzato dal primo giudice, è indubbio che la questione su cui si controverte è da ricondurre nell'ambito della disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1490 ss. c.c...
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Sul punto, Cass., Sez. Un., n. 11748/2019, a conferma dell'orientamento tradizionale, ha statuito (principio di diritto) che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto
o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (v. anche Cass., nn. 914/1986, 18125/2013 e 21949/20131).
II.2.2.- Tracciato il regime degli oneri probatori, è dimostrata la responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1490 ss. c.c., cit..
Dato atto che non sono stati sollevati profili decadenziali e prescrittivi, nella fattispecie può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sul compratore.
Invero, risultano pacifici i denunciati vizi e anche la loro gravità (ciò che è in contestazione tra le parti è, infatti, soltanto l'effettiva imputabilità, o meno, degli stessi al venditore); peraltro, la sussistenza dei vizi emerge non solo dalla copiosa corrispondenza versata in atti (in esito alla quale la venditrice, in considerazione del riscontro delle problematiche, ha provveduto al ritiro delle zattere ai fini delle opportune verifiche presso la produttrice Arimar), ma anche delle circostanze provate in sede di istruttoria orale.
Di contro, il venditore/odierno appellante, dal canto suo, non ha fornito la prova liberatoria di aver ignorato, senza propria colpa, i vizi.
A riguardo, è condivisibile e non contraddittoria la motivazione della sentenza gravata, nella parte in cui ha riconosciuto l'ignoranza dei vizi da parte del venditore, ma non anche la relativa scusabilità: “La convenuta tuttavia non ho fornito la prova liberatoria di aver ignorato senza colpa l'esistenza dei vizi … la società convenuta, quale venditore dei beni, era gravata dall'onere di garantire che gli stessi fossero immuni da vizi ex art.
1490 c.c., e nella consapevolezza di ciò, avrebbe potuto e dovuto accertarsi dello stato delle due zattere prima della consegna all'acquirente. In tale omissione va individuata
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la colpa nella ignoranza dei vizi lamentati dall'odierna attrice”.
Infatti, come dimostrato dalle prove orali - e persino rimarcato dallo stesso venditore
(sia pure per sostenere, come si dirà infondatamente, la propria assenza di colpa) -, le zattere sono state rivendute dalla società appellante nel medesimo stato in cui le sono state consegnate dalla società produttrice, ovverosia perfettamente imballate.
Posto che le emergenze di prova attestano la totale inesistenza di rapporti negoziali tra il terzo produttore (non evocato in giudizio) e l'acquirente e che non sono state avanzate difese effettive (e men che meno fornite prove) in relazione all'eventuale natura occulta dei vizi (irrilevante e comunque neppure invocata), l'omessa verifica dello stato effettivo delle zattere nuove è da ascrivere, in via esclusiva, a una scelta imprenditoriale del venditore del tutto discrezionale e incauta.
In altri termini, la parte venditrice avrebbe dovuto diligentemente accertarsi dello stato dei beni rivenduti, invece neppure aperti e lasciati nell'imballaggio, in assenza di congrue giustificazioni, men che meno negoziali, legittimanti tale condotta.
Pertanto, correttamente il primo giudice ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da potendo i profili di Parte_1
responsabilità ascritti al produttore e/o primo venditore rilevare, al più, sul piano dell'autonomo e distinto rapporto interno tra quest'ultimo e l'odierna appellante;
rapporto, come detto, rimasto estraneo al thema decidendum.
La pronuncia risolutoria risulta dunque corretta, al pari della conseguente pronuncia restitutoria dell'importo di €1.452,00, emessa ai sensi dell'art. 1493 c.c.; su tale ultima posta, però, si tornerà nel prosieguo, giusta art. 1243 c.c..
II.3.- Passando quindi all'esame degli ulteriori motivi di gravame, la parte appellante ha lamentato l'erroneo rigetto della propria domanda riconvenzionale
“risarcitoria”; rigetto peraltro, in tesi, fondato su motivazione carente/apparente.
Si è detto, la parte convenuta/appellante, per il tramite della domanda riconvenzionale
(avanzata anche a fini compensativi), qualificata espressamente in termini risarcitori, ha invocato la condanna della controparte al pagamento della somma di €3.400,00, “di cui euro 1.000,00 (oltre iva se dovuta) per costo dei mezzi e del personale impegnato da parte della ed euro 2.400,00 (oltre Iva), per somme dovute al Parte_1
31/12/2013 dalla in virtù del contratto di manutenzione in essere o, CP_1
comunque, in quella maggiore o minore misura che, anche con valutazione equitativa, risulterà di giustizia”.
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Il primo giudice, ritenuto provato l'inadempimento della venditrice/convenuta, ha, di conseguenza, ritenuto infondata in blocco la domanda riconvenzionale risarcitoria dalla stessa spiegata.
Tuttavia, siffatto rigetto in blocco della domanda riconvenzionale non può essere condiviso, per le ragioni che seguono.
A ben vedere, la pronuncia onnicomprensiva di rigetto risulta verosimilmente determinata dalla non lineare difesa della parte convenuta istante, che, appunto onnicomprensivamente (ma erroneamente), ha qualificato l'intera domanda riconvenzionale nei termini dell'azione risarcitoria, pur al cospetto di pretese di diversa natura e correlate a distinti rapporti negoziali: nella prospettazione risarcitoria, la parte ha operato, invero, impropria frammistione tra le pretese correlate al contratto di vendita, oggetto della domanda attorea, e quelle correlate al contratto di manutenzione, fondante la distinta domanda riconvenzionale;
pretese genericamente e impropriamente accomunate.
Orbene, la posta risarcitoria di €1.000,00, nella tutt'altro che lineare prospettazione, è da reputarsi collegata al contratto di vendita delle due zattere;
sicchè, corretta è la motivazione di rigetto espressa dal giudice di primo grado, a fronte della rilevata responsabilità negoziale del medesimo venditore istante.
Di contro, l'ulteriore posta invocata di €2.400,00 non può evidentemente qualificarsi in termini risarcitori, attenendo all'avverso inadempimento del ben distinto contratto di manutenzione (per omesso versamento del relativo corrispettivo, per il periodo indicato nella domanda).
Va osservato che, per come prospettato, il contratto di manutenzione, anteriore al contratto di vendita delle due zattere di causa, risulta giuridicamente slegato da quest'ultimo (alcuna evidenza prova che il contratto di manutenzione fosse relativo alle zattere oggetto di causa); a ogni modo, la parte istante ha dedotto, senza avversa smentita, il collegamento di natura “commerciale” tra i contratti (necessità di fidelizzazione della controparte), potendosi pertanto ravvisare, ai fini del vaglio di ammissibilità della domanda riconvenzionale, la sussistenza di un obiettivo collegamento con la domanda principale (Cass., n. 24684/2013; v. anche Cass, n.
27564/2011: la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico e identico titolo, essendo sufficiente che fra le
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contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, co. 1,
Cost.).
Così correttamente ricostruita l'azione, va rilevato il totale silenzio della controparte
(che non ha per giunta depositato le memorie di cui all'art. 190 c.p.c.), in rito e nel merito, in ordine a tale ultimo segmento della domanda riconvenzionale, afferente all'inadempimento del contratto di manutenzione (la parte convenuta non ha mosso alcuna difesa, finanche embrionale, circa il legame commerciale, ai fini di rito, e in relazione alla debenza di tale posta, ai fini di merito).
In conclusione, l'insoluto è del tutto pacifico, sia nell'an che nel quantum.
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza appellata, in parte qua la domanda riconvenzionale merita accoglimento, risultando la parte appellata debitrice, nei confronti della parte appellante, dell'importo in linea capitale di €2.400,00, a titolo di corrispettivo insoluto in relazione al citato contratto di manutenzione, per i periodo indicati dalla domanda.
II.4.- Per quanto innanzi, la pretesa restitutoria originariamente spiegata dall'acquirente/parte appellata, oggetto della pronuncia di condanna di primo grado, si è integralmente estinta per compensazione legale (al cospetto di crediti omogenei, certi, liquidi ed esigibili: art. 1243, co. 1, c.c.) e propria ex artt. 1241 ss. c.c. (che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere).
In scia, la medesima parte appellata va condannata al pagamento della somma differenziale, pari a €948,00.
Non consta formale richiesta degli interessi, che devono in ogni caso essere riconosciuti almeno nella misura legale e con decorrenza dalla domanda: costituendo gli stessi una componente dell'obbligazione pecuniaria, devono perciò ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda di pagamento, ove non ne siano stati espressamente esclusi (art. 1282, co. 1, c.c.).
II.5.- Ne discende, nei termini esposti, l'accoglimento dell'appello, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, come da dispositivo.
Non constano istanze ai sensi dell'art. 336 c.p.c..
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III.- Le spese del doppio grado possono essere interamente compensate, in ragione del complessivo esito della lite (reciproca soccombenza), nonché della modalità di esplicazione delle difese della parte prevalentemente vittoriosa (vedasi l'impropria qualificazione della domanda riconvenzionale, che ha verosimilmente condotto al rigetto integrale della domanda in primo grado;
va valorizzata, all'uopo, anche l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio spiegata nel detto grado).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in premessa, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello, per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) DICHIARA COMPENSATI i crediti reciproci delle odierne parti come da parte motiva (dunque rigettando l'originaria domanda attorea restitutoria);
b) in parziale accoglimento dell'originaria domanda riconvenzionale, CONDANNA la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, della somma differenziale di €948,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di pagamento del corrispettivo nascente dal contratto di manutenzione;
2) SPESE del doppio grado interamente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 12/05/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., n. 21949/2013 “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2841 del
1974; Cass. n. 1153 del 1995; Cass. n. 13695 del 2007), in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltre che della tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, e - solo in caso di assolvimento di quest'ultimo onere - al venditore spetta il contrapposto onere di offrire la prova liberatoria…Si deve, infatti, affermare in proposito (cfr. Cass. n. 914 del 1986) che le disposizioni degli artt. 1490 e 1492 c.c.
(anche in relazione al successivo art. 1497), in tema di esercizio dell'azione redibitoria vanno interpretate con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c. in materia di risoluzione del contratto (come concretamente esperita nella fattispecie), con la conseguenza che il suo esercizio è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito”.