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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11146/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11146/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] interno 2, rappresentato e difeso dall'Avv.
ED ZO del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Bologna,
Via Urbana n. 5
e
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
Giovanni in Persiceto (BO), Via Poggio n. 28 interno 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Laversa del Foro di Modena, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Modena, Via Nobili n.
91/LA,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2 depositato in data 31/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di pagina 2 di 5 depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] e Parte_1
, nata il [...] a [...] che hanno contratto matrimonio in data Parte_2
06/04/2019 a San Giovanni in Persiceto (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), al n.11, parte I, Ufficio 1 anno 2019;
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, nel rispetto di ogni dovere di legge, liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio e/o dimora ove riterranno opportuno, con obbligo reciproco di comunicazione di ogni trasferimento di residenza e/o domicilio e/o dimora, con impegno al reciproco assenso al rilascio di passaporto o altro documento valido per l'espatrio ed impegno, se necessario per eventuale visto per l'espatrio, a relativa autorizzazione nelle competenti sedi, con l'eventuale iscrizione ed inserimento negli stessi documenti dei due figli minori;
2. affida in via condivisa i due figli minori e ad entrambi i coniugi che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale. I coniugi avranno autonomia di decisione su ogni questione di carattere ordinario riguardante i due figli allorché gli stessi staranno con uno o l'altro dei due coniugi.
Le decisioni di maggiore interesse ovvero di carattere straordinario riguardanti la vita dei due figli minori saranno invece prese di comune accordo tra i genitori avendo esclusivo riguardo alle attitudini e alla serena crescita degli stessi.
3. dispone che la casa coniugale, utilizzata dai coniugi durante il rapporto matrimoniale, di proprietà esclusiva del SI. rimanga assegnata allo stesso;
Parte_1
4. prende atto che la SI.ra si trasferirà unitamente ai due figli minori in Modena, Via Parte_2
Mar della Cina n. 31, ove trasferirà la propria residenza ed ove si trasferirà insieme ai due figli che avranno collocazione preferenziale presso la stessa e che, ai fini anagrafici, avranno residenza e verranno inseriti nello stato di famiglia della madre, con diritto a detrazioni fiscali, eventuali assegni familiari o assegno unico per i figli esclusivamente e totalmente a favore della madre.
5.stabilisce che il padre, salvo diversi accordi tra i coniugi, potrà vedere i due figli minori quando vorrà previo accordo telefonico con la madre, tenendo in ogni caso conto anche degli impegni di quest'ultima e di quelli dei due figli. Il padre, in ogni caso, potrà / dovrà tenere con sé i due figli: pagina 3 di 5 - un fine settimana a settimane alterne, dal sabato mattina (all'uscita da scuola o al domicilio della madre alla stessa ora) fino alla domenica sera dopo cena allorché li riaccompagnerà al domicilio della madre, con specifica che detto impegno verrà rispettato dal padre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con obbligo dello stesso di recuperare eventuali fine settimana in cui non terrà con sé i figli;
- una settimana durante le feste natalizie (alternando Natale e Capodanno);
- due giorni durante le festività di Pasqua, alternando il giorno di Pasqua con la Pasquetta;
- due settimane anche non consecutive durante le ferie estive.
Uguali diritti e periodi sono contestualmente previsti a favore della madre. I coniugi si impegnano a concordare i periodi precisi delle ferie estive almeno due mesi prima.
6. obbliga il padre a contribuire al mantenimento dei due figli minori versando alla madre l'importo mensile di €.300,00 per ognuno dei figli, pertanto la complessiva somma mensile di €.600,00. Il predetto importo verrà versato dal padre alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato IBAN [...], a decorrere dal mese di deposito del ricorso e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita e sarà dovuto fino a quando i figli abiteranno con la madre ovvero sino a quando avranno raggiunto l'indipendenza economica. Il padre sarà altresì tenuto a corrispondere, direttamente all'istituto scolastico o alla madre che poi provvederà al relativo pagamento, per l'intero complessivo importo, le rette scolastiche di entrambi i figli, fino a quando dette rette saranno dovute, a qualsiasi titolo;
7. dispone che il padre rimborsi alla madre il 50% delle spese straordinarie inerenti i due figli minori come previste e disciplinate dall'apposito protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di
Bologna che i ricorrenti hanno ricevuto in copia integrale e dichiarano quindi di ben conoscere e che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Dette spese straordinarie saranno rimborsate dal padre alla madre, se debitamente documentate e come da regole del predetto protocollo, sino a quando i figli vivranno con la madre ovvero avranno raggiunto l'indipendenza economica. Uguale diritto compete al padre con uguali regole per ogni eventuale spesa documentata eventualmente anticipata per i figli.
8. prende atto che le parti hanno concordato affinché tutti i mobili ed arredi contenuti nell'ex casa coniugale rimangano nella stessa divenendo di esclusiva titolarità del SI. anche per la Parte_1 parte di eventuale proprietà comune;
9. prende atto che il veicolo AUDI targa EX 133 YT attualmente cointestato al SI. (padre Persona_3 del SI. ) e alla SI.ra verrà per l'intero intestato alla SI.ra Parte_1 Parte_2 Parte_2
a cura e con spese a carico del SI. (doc. n. 5).
[...] Parte_1
10. prende atto che il conto corrente comune cointestato ai due ricorrenti, intrattenuto presso Credito
Emiliano filiale di San Giovanni in Persiceto IBAN [...], verrà estinto e le pagina 4 di 5 somme in esso contenute pari ad €.3.500,00 verranno integralmente trasferite sul conto corrente intestato alla SI.ra IBAN [...]. Parte_2
11. prende atto che i coniugi dichiarano di godere di sufficienti redditi propri e di non avere nessuna reciproca pretesa relativamente al mantenimento.
12.prende atto che i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni questione relativamente al rapporto matrimoniale ed al relativo rapporto patrimoniale e che con il puntuale adempimento dei patti tutti contenuti nelle presenti condizioni null'altro avranno reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione o titolo, dedotto o deducibile, relativo al rapporto matrimoniale ed al relativo rapporto patrimoniale, rinunciando reciprocamente ed espressamente a qualsiasi ulteriore richiesta di qualsiasi tipo o genere inerente il rapporto matrimoniale o il relativo rapporto patrimoniale, ivi comprese eventuali richieste di natura restitutoria o risarcitoria, salvo quanto di seguito specificato;
13. prende atto che il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , la somma di Parte_1 Parte_2
€.7.000,00, da versarsi, quanto ad €.3.500,00 entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione e quanto ad €.3.500,00 entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa già indicato nel presente atto. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
26.11.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11146/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] interno 2, rappresentato e difeso dall'Avv.
ED ZO del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Bologna,
Via Urbana n. 5
e
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
Giovanni in Persiceto (BO), Via Poggio n. 28 interno 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Laversa del Foro di Modena, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Modena, Via Nobili n.
91/LA,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2 depositato in data 31/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di pagina 2 di 5 depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] e Parte_1
, nata il [...] a [...] che hanno contratto matrimonio in data Parte_2
06/04/2019 a San Giovanni in Persiceto (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), al n.11, parte I, Ufficio 1 anno 2019;
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, nel rispetto di ogni dovere di legge, liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio e/o dimora ove riterranno opportuno, con obbligo reciproco di comunicazione di ogni trasferimento di residenza e/o domicilio e/o dimora, con impegno al reciproco assenso al rilascio di passaporto o altro documento valido per l'espatrio ed impegno, se necessario per eventuale visto per l'espatrio, a relativa autorizzazione nelle competenti sedi, con l'eventuale iscrizione ed inserimento negli stessi documenti dei due figli minori;
2. affida in via condivisa i due figli minori e ad entrambi i coniugi che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale. I coniugi avranno autonomia di decisione su ogni questione di carattere ordinario riguardante i due figli allorché gli stessi staranno con uno o l'altro dei due coniugi.
Le decisioni di maggiore interesse ovvero di carattere straordinario riguardanti la vita dei due figli minori saranno invece prese di comune accordo tra i genitori avendo esclusivo riguardo alle attitudini e alla serena crescita degli stessi.
3. dispone che la casa coniugale, utilizzata dai coniugi durante il rapporto matrimoniale, di proprietà esclusiva del SI. rimanga assegnata allo stesso;
Parte_1
4. prende atto che la SI.ra si trasferirà unitamente ai due figli minori in Modena, Via Parte_2
Mar della Cina n. 31, ove trasferirà la propria residenza ed ove si trasferirà insieme ai due figli che avranno collocazione preferenziale presso la stessa e che, ai fini anagrafici, avranno residenza e verranno inseriti nello stato di famiglia della madre, con diritto a detrazioni fiscali, eventuali assegni familiari o assegno unico per i figli esclusivamente e totalmente a favore della madre.
5.stabilisce che il padre, salvo diversi accordi tra i coniugi, potrà vedere i due figli minori quando vorrà previo accordo telefonico con la madre, tenendo in ogni caso conto anche degli impegni di quest'ultima e di quelli dei due figli. Il padre, in ogni caso, potrà / dovrà tenere con sé i due figli: pagina 3 di 5 - un fine settimana a settimane alterne, dal sabato mattina (all'uscita da scuola o al domicilio della madre alla stessa ora) fino alla domenica sera dopo cena allorché li riaccompagnerà al domicilio della madre, con specifica che detto impegno verrà rispettato dal padre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con obbligo dello stesso di recuperare eventuali fine settimana in cui non terrà con sé i figli;
- una settimana durante le feste natalizie (alternando Natale e Capodanno);
- due giorni durante le festività di Pasqua, alternando il giorno di Pasqua con la Pasquetta;
- due settimane anche non consecutive durante le ferie estive.
Uguali diritti e periodi sono contestualmente previsti a favore della madre. I coniugi si impegnano a concordare i periodi precisi delle ferie estive almeno due mesi prima.
6. obbliga il padre a contribuire al mantenimento dei due figli minori versando alla madre l'importo mensile di €.300,00 per ognuno dei figli, pertanto la complessiva somma mensile di €.600,00. Il predetto importo verrà versato dal padre alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato IBAN [...], a decorrere dal mese di deposito del ricorso e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita e sarà dovuto fino a quando i figli abiteranno con la madre ovvero sino a quando avranno raggiunto l'indipendenza economica. Il padre sarà altresì tenuto a corrispondere, direttamente all'istituto scolastico o alla madre che poi provvederà al relativo pagamento, per l'intero complessivo importo, le rette scolastiche di entrambi i figli, fino a quando dette rette saranno dovute, a qualsiasi titolo;
7. dispone che il padre rimborsi alla madre il 50% delle spese straordinarie inerenti i due figli minori come previste e disciplinate dall'apposito protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di
Bologna che i ricorrenti hanno ricevuto in copia integrale e dichiarano quindi di ben conoscere e che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Dette spese straordinarie saranno rimborsate dal padre alla madre, se debitamente documentate e come da regole del predetto protocollo, sino a quando i figli vivranno con la madre ovvero avranno raggiunto l'indipendenza economica. Uguale diritto compete al padre con uguali regole per ogni eventuale spesa documentata eventualmente anticipata per i figli.
8. prende atto che le parti hanno concordato affinché tutti i mobili ed arredi contenuti nell'ex casa coniugale rimangano nella stessa divenendo di esclusiva titolarità del SI. anche per la Parte_1 parte di eventuale proprietà comune;
9. prende atto che il veicolo AUDI targa EX 133 YT attualmente cointestato al SI. (padre Persona_3 del SI. ) e alla SI.ra verrà per l'intero intestato alla SI.ra Parte_1 Parte_2 Parte_2
a cura e con spese a carico del SI. (doc. n. 5).
[...] Parte_1
10. prende atto che il conto corrente comune cointestato ai due ricorrenti, intrattenuto presso Credito
Emiliano filiale di San Giovanni in Persiceto IBAN [...], verrà estinto e le pagina 4 di 5 somme in esso contenute pari ad €.3.500,00 verranno integralmente trasferite sul conto corrente intestato alla SI.ra IBAN [...]. Parte_2
11. prende atto che i coniugi dichiarano di godere di sufficienti redditi propri e di non avere nessuna reciproca pretesa relativamente al mantenimento.
12.prende atto che i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni questione relativamente al rapporto matrimoniale ed al relativo rapporto patrimoniale e che con il puntuale adempimento dei patti tutti contenuti nelle presenti condizioni null'altro avranno reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione o titolo, dedotto o deducibile, relativo al rapporto matrimoniale ed al relativo rapporto patrimoniale, rinunciando reciprocamente ed espressamente a qualsiasi ulteriore richiesta di qualsiasi tipo o genere inerente il rapporto matrimoniale o il relativo rapporto patrimoniale, ivi comprese eventuali richieste di natura restitutoria o risarcitoria, salvo quanto di seguito specificato;
13. prende atto che il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , la somma di Parte_1 Parte_2
€.7.000,00, da versarsi, quanto ad €.3.500,00 entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione e quanto ad €.3.500,00 entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa già indicato nel presente atto. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
26.11.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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