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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4512/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4512/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno, alla via Paolo de G dell'Avv. Maura de Angelis, che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Vietri Sul Mare (SA), alla lo studio dell'avv. Domenico Fasano dal quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 18 giugno 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con 1 luglio 1996 CP_1 nel Comune di Salerno e che, dall'unione coniugale, erano nati due figli, Per_1
(25.04.2000) e (10.03.2003) chiedeva pronunciarsi la separa CP_2 coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa della profonda incompatibilita caratteriale tra i coniugi con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis. Pertanto, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni gia indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma per il proprio mantenimento e per quello del figlio . CP_2
Instaurato il contraddittorio, si costi che aderiva alla richiesta CP_1 di separazione e chiedeva la regolam i rapporti personali ed economici delle parti alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione, opponendosi alle richieste avanzate dalla moglie. All'udienza del 2 dicembre 2025, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
-il sig. continuerà a vivere nella casa familiare che provvederà a CP_1 riscatt e la nuda proprietà ai tre figli decorsi i termini di legge;
-il figlio continuerà a vivere con il padre nella casa familiare;
CP_2
-l'obblig di corrispondere a , entro il giorno 15 di CP_1 Parte_1 ogni mese, l 400,00 per il suo m
-la sig.ra si impegna a cercare una soluzione abitativa;
Parte_1
-la sig.ra porterà via dalla casa familiare, oltre agli effetti personali, Parte_1 anche i d nati dal di lei padre e le cornici con le foto delle nipotine. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Salerno il 18.09.1977, C.F.: , nato a CodiceFiscale_1 CP_1
Salerno il 23.07.1976, C.F. , ntratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario in data 21 luglio 1996; b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 1996, Atto n. 25, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4512/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno, alla via Paolo de G dell'Avv. Maura de Angelis, che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Vietri Sul Mare (SA), alla lo studio dell'avv. Domenico Fasano dal quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 18 giugno 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con 1 luglio 1996 CP_1 nel Comune di Salerno e che, dall'unione coniugale, erano nati due figli, Per_1
(25.04.2000) e (10.03.2003) chiedeva pronunciarsi la separa CP_2 coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa della profonda incompatibilita caratteriale tra i coniugi con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis. Pertanto, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni gia indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma per il proprio mantenimento e per quello del figlio . CP_2
Instaurato il contraddittorio, si costi che aderiva alla richiesta CP_1 di separazione e chiedeva la regolam i rapporti personali ed economici delle parti alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione, opponendosi alle richieste avanzate dalla moglie. All'udienza del 2 dicembre 2025, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
-il sig. continuerà a vivere nella casa familiare che provvederà a CP_1 riscatt e la nuda proprietà ai tre figli decorsi i termini di legge;
-il figlio continuerà a vivere con il padre nella casa familiare;
CP_2
-l'obblig di corrispondere a , entro il giorno 15 di CP_1 Parte_1 ogni mese, l 400,00 per il suo m
-la sig.ra si impegna a cercare una soluzione abitativa;
Parte_1
-la sig.ra porterà via dalla casa familiare, oltre agli effetti personali, Parte_1 anche i d nati dal di lei padre e le cornici con le foto delle nipotine. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Salerno il 18.09.1977, C.F.: , nato a CodiceFiscale_1 CP_1
Salerno il 23.07.1976, C.F. , ntratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario in data 21 luglio 1996; b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 1996, Atto n. 25, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi