Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4030/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4030/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOBILI Parte_1 C.F._1
RICCARDO e dell'avv. ZANOLINI GIOVANNA, con domicilio eletto presso i propri difensori e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDRETTI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno, previa tempestiva comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni.
2) I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero a favore dei IGi per espatrio a scopi turistici e culturali e si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione a tale fine necessaria.
3) I IGi minor sono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori al fine Per_1 Per_2
di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e i collaterali materni e paterni. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto,
esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i IGi minori, in relazione all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione dei IGi sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il qual si trovano di volta in volta. Per_1 Per_2
4) I IGi minori e avranno collocazione prevalente presso la madre Per_1 Per_2
nell'abitazione della quale assumeranno anche la residenza anagrafica.
5) Fatto sempre salvo ogni differente e ulteriore accordo da assumersi di volta in volta tra i coniugi e tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi dei IGi, il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé i IG : Per_1 Per_2
a) infrasettimanalmente: - il lunedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
- il mercoledì dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola, nella sola settimana in cui il weekend è di spettanza della madre;
a.1) nei weekend:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) per le vacanze natalizie e di capodanno:
- le vacanze scolastiche invernali dei IG coincidenti con le festività saranno Per_1 Per_2
suddivise tra i genitori alternando di anno in anno il periodo Natalizio (25/12-01/01) con quello di Capodanno (01/01-06/01). Il giorno della Vigilia di Natale, comprensivo del pernottamento,
sarà di spettanza del genitore che trascorrerà in quell'anno con i IGi il periodo di Capodanno.
Per le prossime vacanze 2024/2025 il diritto di scelta sarà esercitato dalla madre;
c) per le vacanze pasquali:
- l'intero periodo di vacanza pasquale sarà goduto da ciascun genitore alternativamente di anno in anno. Per le prossime vacanze 2025 i minori rimarranno con il padre.
Qualora entrambi i coniugi decidano di rimanere a casa durante il periodo di vacanza pasquale,
gli stessi convengono di suddividere il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo da trascorrere con i IG . Per_1 Per_2
d) per le vacanze estive:
- ciascun coniuge avrà diritto a due settimane di vacanza, anche non consecutive, da trascorrere con i IG e da effettuarsi durante il periodo di sospensione scolastica estiva. Per_1 Per_2
I genitori, in considerazione delle rispettive eIGenze aziendali/lavorative e anche al fine di poter organizzare le proprie ferie personali, si impegnano a concordare e comunicarsi i periodi di vacanza da trascorrere con i IG entro il 30 marzo di ogni anno. Per_1 Per_2 Qualora i periodi prescelti dovessero coincidere, i genitori si impegnano a trovare accordi secondo ragionevolezza e buona fede nell'interesse dei minori e, in caso di impossibilità ad un accordo, il diritto di scelta spetterà per gli anni pari al padre e per gli anni dispari alla madre.
I genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i IGi.
I coniugi si dichiarano sin d'ora disponibili, sempre previo accordo da assumersi di volta in volta, a consentire ch trascorrano periodi di vacanza durante l'estate insieme Per_1 Per_2
ai nonni materni e paterni.
6) A titolo di concorso al mantenimento dei IGi minori e , il IG. Per_1 Per_2 [...]
corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici Pt_1 Controparte_1
mensilità annue, la somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun IGio) mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali
ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data di inizio corresponsione.
7) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei IGi minor saranno Per_1 Per_2
sostenute nella misura del 70% dal IG e del 30% dalla IG.r . Parte_1 Controparte_1
Allo scopo le parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime nello schema in uso presso il Tribunale di Modena:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, con la precisazione che i viaggi e le vacanze che i minori effettueranno con ciascun genitore (o con il rispettivo ramo parentale) saranno sostenuti da quest'ultimo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In deroga alla percentuale di ripartizione suindicata le parti convengono che le spese scolastiche come sopra elencate afferenti ai IGi, quelle per viaggi e vacanze studio senza l'accompagnamento dei genitori e le spese per le attività sportive dagli stessi praticate o che effettueranno in futuro, comprensive anche dei corsi e delle relative trasferte, dell'acquisto delle pertinenti attrezzature e dei relativi capi di abbigliamento tecnici, saranno interamente sostenute in via esclusiva dal IG . Parte_1 Il diritto di detrazione fiscale delle spese straordinarie suindicate sarà esercitato dai coniugi nella misura percentuale con cui le stesse sono state sostenute e, a tale fine, i genitori si impegnano a richiedere sempre le ricevute e le fatture intestate ai IGi minori.
8) Le pattuizioni di natura personale e patrimoniale di cui ai capi 5), 6) e 7) che precedono hanno avuto decorrenza dal rilascio da parte della IG.ra della casa coniugale Controparte_1
avvenuto il 15/10/2024.
9) La casa coniugale, immobile di proprietà esclusiva del IG sita in Maranello Parte_1
(MO) via Rondine n. 19/8, rimarrà nella esclusiva disponibilità del medesimo.
A tale fine, si dà atto che la IG.ra ha già definitivamente rilasciato la casa Controparte_1
coniugale asportando i propri effetti personali e tutti i beni di cui all'elenco redatto dai coniugi allegato al ricorso, nulla escluso, ogni eccezione al riguardo disattesa. Tutti gli ulteriori beni presenti nell'abitazione coniugale sono dunque divenuti di esclusiva proprietà del IG Parte_1
[...]
Si dà altresì atto che il IG , ha già prelevato dalla casa di proprietà della moglie, Parte_1
sita in Sestola (MO), via Stadio n. 71, i beni di cui all'elenco redatto dai coniugi, allegato al ricorso, nulla escluso, ogni eccezione al riguardo disattesa. Tutti gli ulteriori beni presenti nell'abitazione sopra indicata sono dunque divenuti di esclusiva proprietà della IG.ra CP_1
[...]
10) I coniugi dichiarano, con l'esatto adempimento di quanto previsto al capo che precede, di avere suddiviso il patrimonio comune e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo.
11) Le parti dichiarano di rinunciare a personali assegni di mantenimento di separazione godendo le stesse di redditi adeguati per far fronte alle rispettive eIGenze di vita e danno atto della previsione, nel ricorso per separazione e divorzio di cui al presente procedimento di aver previsto in favore della IG.ra un assegno divorzile a titolo di liquidazione una Controparte_1
tantum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/70. 12) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali mentre quelle legali saranno integralmente compensate tra le stesse, con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
13) Le parti dichiarano di essersi obbligate ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi accordi,
ai quali hanno attribuito e riconosciuto concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 29/04/1970 e nata a [...] il [...]; Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO MODENESE (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2011, atto n.24, Parte II serie C).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 14/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale