Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione in modalità ex art. 127 ter cpc, del 23.1.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2916/2021 R.G. e vertente fra
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Parte 1 C.F.:
Abbate ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Calvello via Lauria 9, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1
domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede Provinciale CP_2, Via
Pretoria n. 263, rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura per notaio Per 1 in Roma;
- RESISTENTE -
in persona del suo legale Controparte 3 rappresentante pro tempore con sede legale alla via Torraca n. 2, 85100 Potenza
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: 67% di invalidità.
1. Con ricorso, depositato in data 26.10.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento amministrativo dell' CP_2 in data 29.4.2021 che ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 67%, riconoscendole una invalidità tra il 34 e il 66% e, quindi, negando così il diritto all'esenzione del ticket sulle prestazioni sanitarie. Il ricorso era fondato su argomentazioni critiche dell'operato della Commissione medica per cui, la ricorrente chiedeva nominarsi il ctu per l'accoglimento del ricorso e accertamento del diritto con vittoria di spese di lite.
Con memoria, depositata il 4.2.2022, l'CP 2 si è costituito eccependo la insussistenza del requisito sanitario come richiesto ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.;
All'odierna udienza, sulle discussioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico legale, conferendone incarico al dott. Persona 2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontando una invalidità superiore al 67%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici. La ricorrente va riconosciuta affetta da "invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 e L. 124-98) medio-grave 67-99%" con percentuale del 67% a far data da Marzo 2023".
3. Le spese di lite in virtù dell'accertamento di sussistenza del requisito dalla data della visita del ctu e quindi successiva alla domanda, vanno compensate per 4/5 e riconoscimento al ricorrente della quota di 1/5, e vanno pertanto liquidate con condanna dell' CP_1 in misura di euro 539,40; e le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente CP_2 di Potenza, con esclusione dell'ASL atteso che la legittimazione passiva dell' CP_2 quale parte soccombente, va riconosciuta anche quanto alla richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie utili all'ottenimento dell'esenzione dal ticket sanitario ai sensi della legge 537 del 1993, trattandosi di accertamento del diritto al beneficio (vds Cass. n. 26317 del 7 settembre 2022).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara Parte_1 invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura del 67% a decorrere da marzo 2023;
b) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente CP_2 di Potenza in via definitiva.
c) Condanna l'CP_2 di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e competenze di causa determinate in euro 539,40 da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
Potenza, 23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla