Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2023
N. 00169/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2022, proposto dall'avvocato Francesco Bianchini, che agisce in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Chiara Camilletti in Perugia, Fraz. Ponte San Giovanni, via A. Ma;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sui seguenti decreti di liquidazione del Tribunale di Perugia:
- Decreto di Liquidazione Tribunale di Perugia-GIP del 6.04.2021- Con decreto del 6.04.2021, depositato il 24.07.2021, nell’ambito del proc. pen. n. 856/2020 R.G.N.R. - 418/2020 R.G. Gip. - 2354/2020 SIAMM;
- Decreto di Liquidazione Tribunale di Perugia del 3.03.2022- Con decreto del 3.03.2022, depositato il 4.03.2022, nell’ambito del proc. pen. n. 7221/2014 R.G.N.R. - 1618/2021 RG Dib. - n° 2728/2021 R.G. SIAMM;
- Decreto di Liquidazione Tribunale di Perugia del 12.03.2022- Con decreto del 12.03.2022, depositato il 15.03.2022, nell’ambito del proc. pen. n. 2880/2019 R.G.N.R. - 2114/2020 R.G. Dib. - 2079/2021 R.G. SIAMM;
- Decreto di Liquidazione Tribunale di Perugia del 7.04.2022 - Con decreto del 7.04.2022, depositato in pari data, nell’ambito del proc. pen. n. 1247/2019 R.G.N.R. - 2288/2019 R.G. Dib. - 1851/2021 R.G. SIAMM;
- Decreto di Liquidazione Tribunale di Perugia-GIP del 4.04.2022- Con decreto del 4.04.2022, depositato il 7.04.2022, nell’ambito del proc. pen. n. 5498/2019 R.G.N.R. - 1509/2020 R.G. Gip. - 2481/2021 R.G. SIAMM;
- Decreto di Liquidazione Tribunale di Perugia del 29.03.2022 - Con decreto del 29.03.2022, depositato il 30.03.2022, nell’ambito del proc. pen. n. 7688/2013 R.G.N.R. - 707/2017/2020 R.G. Dib. - 2605/2021 R.G. SIAMM;
- Decreto di Liquidazione Tribunale di Perugia del 22.04.2022- Con decreto del 22.04.2022, depositato il 3.05.2022, nell’ambito del proc. pen. n. 9612/2010 R.G.N.R. - 1778/2016 R.G. Dib. - 562/2022 R.G. SIAMM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’avv. Francesco Bianchini chiede l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. ai seguenti provvedimenti del g.o., divenuti definitivi, con i quali vengono in proprio favore, quale difensore d’ufficio, liquidate le sotto indicate somme:
a) decreto di liquidazione Tribunale di Perugia - GIP del 6 aprile 2021, depositato il 24 luglio 2021, per un importo di € 1.480,00 per compenso professionale oltre € 6,50 per spese vive e rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge;
b) decreto di liquidazione Tribunale di Perugia del 3 marzo 2021, depositato il 4 marzo 2021, per un importo di € 1.050,00 per compenso professionale oltre a rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge;
c) decreto di liquidazione Tribunale di Perugia del 12 marzo 2022, depositato il 15 marzo 2022, per un importo di € 1.145,00 per compenso professionale oltre a € 11,23 per spese vive e rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge;
d) decreto di liquidazione Tribunale di Perugia del 7 aprile 2022, depositato in pari data, per un importo di € 360,00 per compenso professionale oltre a rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge;
e) decreto di liquidazione Tribunale di Perugia - GIP del 4 aprile 2022, depositato il 7 aprile 2021, per un importo di € 2.140,00 per compenso professionale e spese per la procedura di recupero del credito, oltre € 18,43 per spese, rimborso spese generali, c.a.p. ed I.V.A., come per legge;
f) decreto di liquidazione Tribunale di Perugia del 29 marzo 2022, depositato il31 marzo 2022, per un importo di € 610,00 per compenso professionale oltre a rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge;
g) decreto di liquidazione Tribunale di Perugia del 22 aprile 2022, depositato il 3 maggio 2022, per un importo di € 400,00 per compenso professionale oltre a rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge.
Parte ricorrente deduce di avere emesso, in forza dei predetti decreti di liquidazione, fatture elettroniche per un importo complessivo lordo pari a euro 8.613,86; il ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese relative ai diritti di copia, per complessivi euro 82,60.
I decreti citati sono stati notificati all’Amministrazione resistente ed è trascorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996.
Il ricorrente ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, questo Tribunale ordini al Ministero della Giustizia di dare esecuzione ai suddetti decreti di liquidazione e che, in caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione debitrice, sia nominato di un commissario ad acta affinché quest’ultimo si sostituisca in tutto o in parte all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione dei decreti. Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’indennità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., limitatamente agli interessi legali fino al soddisfo.
2. Si è costituito il Ministero della Giustizia, con mera costituzione formale.
3. Con successiva memoria del 20 dicembre 2022, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto pagamento delle somme per cui è causa sub a) e b), insistendo per l’esecuzione dei restanti provvedimenti rimasti inottemperati, per complessivi euro 5.581,48, nonché per la refusione delle spese per copie autentiche come sopra quantificate in euro 82,60.
4. Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In primo luogo, stante l’intervenuto parziale pagamento, dichiarato dalla stessa parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessata materia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con riferimento ai provvedimenti di cui al § 1 sub a) e b).
6. Per la parte rimanente, il ricorso è fondato e va accolto.
Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare in casi analoghi che legittimamente il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo, competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.; «[ i]nvero, l’art 112, comma 1, lett. c) del vigente codice del processo amministrativo, consente l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo “per conseguire l’attuazione … delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, ai provvedimenti del g.o. Come chiarito dalla giurisprudenza, risultano ottemperabili anche i decreti di liquidazione dei compensi del difensore allorquando, come nel caso di specie, divenuti definitivi (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 16 febbraio 2010, n. 1343 … )» (T.A.R. Umbria, 16 agosto 2017, n. 551; Id., 24 aprile 2016, n. 362; Id., 21 marzo 2013, n. 193).
6.1. Considerato che, da quanto esposto, non risulta l’adempimento da parte del Ministero della Giustizia ai decreti di cui al § 1 sub c), d), e), f) e g), nonché per la refusione delle documentate spese per copie autentiche, la domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro pro tempore , di pagare al ricorrente la somma dovuta in forza dei citati decreti di liquidazione, entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
Considerato che il debito per gli onorari relativi alle prestazioni professionali espletate in qualità di difensore d’ufficio è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 cod. civ.), con la conseguenza che il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali e la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo, va, inoltre, disposta la condanna del Ministero al pagamento sulla suddetta somma degli interessi al tasso legale dal giorno dell’emissione della fattura sino al soddisfo.
7. Per il caso di persistente inadempienza del Ministero della Giustizia, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del dirigente preposto alla Sezione Contabilità della Corte d’Appello di Perugia, con facoltà di delega, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione dei menzionati decreti in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il compenso per l’opera del commissario, se dovuto, forfettariamente liquidato nel dispositivo, è posto a carico del Ministero della Giustizia.
8. Vanno, altresì, poste a carico del predetto Ministero le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessata materia del contendere e in parte lo accoglie, come da motivazione, e per l’effetto:
a) ordina al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro pro tempore , di dare integrale esecuzione a quanto statuito nei provvedimenti non ottemperati indicati in motivazione e di pagare le somme spettanti in favore dell’avv. Francesco Bianchini, oltre ad interessi legali e spese accessorie successive, nel termine di sessanta giorni indicato in motivazione;
b) nomina quale commissario ad acta il dirigente preposto alla Sezione Contabilità della Corte d’Appello di Perugia, con facoltà di delega, il quale provvederà, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione dei richiamati decreti in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di sessanta giorni.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, oltre che del compenso al commissario, se dovuto, forfettariamente liquidato in euro 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO