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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7077 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12405/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12405/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1 CLAUDIO (cod. fisc. , elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA, 11 C.F._2 20122 MILANO presso il difensore avv. ROSSI CLAUDIO
INTIMANTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
INTIMATO
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI della PARTE INTIMANTE:
piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: previa declaratoria della risoluzione del contratto di locazione inter partes e relativo all'appartamento sito in Novate Milanese, Via Cavour 62 per il grave inadempimento del conduttore, CONDANNARE l'intimato Sig. all'immediato rilascio Controparte_1 del predetto immobile nonché al pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati sino alla sua riconsegna nella effettiva disponibilità del locatore, provvisoriamente quantificati in euro 4050.00 alla data di deposito di queste note, oltre interessi sino al saldo effettivo. Rigettare ogni eventuale diversa domanda che sarà formulata nell'interesse del convenuto in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di tutte le spese competenze ed onorari, anche della fase sommaria. pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da uno sfratto per morosità intimato da nei Parte_1 confronti della parte conduttrice ( in Controparte_1 C.F._3 relazione al contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 1.7.2024, avente ad oggetto l'immobile sito in Novate Milanese (MI), Via Cavour 62 catastalmente identificato al NCEU di tale comune al fgl. 18, mapp. 123, sub 714, cat. A/3, RC €uro 325.37, telematicamente registrato al n.
16496 serie 3T, per il periodo 1.7.2024 / 30.6.2028 (doc. 1).
A fondamento della domanda, Il ricorrente deduceva che il contratto prevede la corresponsione del canone annuo di euro 14.400,00 oltre anticipo di 1.800,00 euro per oneri accessori ed aggiornamento
ISTAT annuale, in rate mensili anticipate, scadenti il primo giorno di ciascun mese e che la proprietà,
a far tempo dalla scadenza del 1.10.2024 e sino alla notificazione dell'atto di intimazione datato
2.12.2024, aveva maturato nei confronti del conduttore crediti per canoni di locazione ed anticipi spese pari a complessivi euro 4.050,00 (doc.2); che quindi il conduttore era debitore nei confronti del locatore della somma totale di €uro 4.050,00.
All'udienza del 25.3.2025, l'intimante insisteva nelle proprie domande. L'intimato non compariva e il
Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 27.3.2025, il Giudice, rilevato che la notifica risultava eseguita nei confronti di soggetto risultato irreperibile, disponeva il mutamento del rito, rinviando all'udienza di discussione del 17 giugno 2025 e assegnando i termini per il deposito di memorie integrative.
L'intimante provvedeva a depositare memoria integrativa e la prova della notifica dell'ordinanza.
Il Giudice dichiarava la contumacia di e, per il resto, si Controparte_1 riservava.
Con ordinanza riservata del 2.7.2025, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del
23.9.2025. In tale udienza, sostituita da note scritte, dopo la discussione effettuata dalla parte costituita mediante il deposito di note, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
pagina 2 di 4 Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Le domande di risoluzione del contratto e di condanna della parte conduttrice al rilascio dell'immobile meritano accoglimento.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 1.7.2024, avente ad oggetto l'immobile sito in
Novate Milanese (MI), Via Cavour 62 catastalmente identificato al NCEU di tale comune al fgl. 18, mapp. 123, sub 714, cat. A/3, RC €uro 325.37, telematicamente registrato al n. 16496 serie 3T, per il periodo 1.7.2024 / 30.6.2028 (doc. 1).
La parte intimante ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la parte resistente, restando contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione.
La domanda di risoluzione del contratto suddetto deve, quindi, essere accolta, persistendo la morosità per diverse mensilità, stante l'importanza dell'inadempimento che, ai fini della risoluzione del contratto, deve essere valutata in relazione al complessivo comportamento del conduttore, desunto dalla persistenza della mora per lungo tempo, e conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della legge n.
392/1978, secondo cui il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Di conseguenza, merita accoglimento anche la domanda relativa alla condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile, nonché al pagamento dei corrispettivi rimasti insoluti per canoni di locazione ed anticipi spese, pari a complessivi euro 4.050,00 sino all'atto di intimazione datato 2.12.2024, oltre agli ulteriori canoni e spese successivi a tale data maturati e maturandi sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara l'intervenuta risoluzione, per inadempimento della parte conduttrice, del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 1.7.2024, avente ad oggetto l'immobile sito in Novate
Milanese (MI), Via Cavour 62 catastalmente identificato al NCEU di tale comune al fgl. 18, mapp.
123, sub 714, cat. A/3, RC €uro 325.37, telematicamente registrato al n. 16496 serie 3T, per il periodo
1.7.2024 / 30.6.2028;
-condanna la parte intimata a rilasciare libero da persone e Controparte_1 sgombro da cose, nella disponibilità della parte ricorrente, l'immobile suddetto;
fissa per l'esecuzione la data del 23.10.2025;
-condanna la parte intimata al pagamento, a favore Controparte_1 dell'intimante, della somma di euro 4.050,00, dovuta per canoni di locazione ed anticipi spese sino all'atto di intimazione datato 2.12.2024, oltre agli ulteriori canoni e spese successivi a tale data maturati e maturandi sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
-condanna la parte intimata a rifondere all' intimante le spese Controparte_1 di giudizio, che si liquidano in € 2127 per compensi, € 76 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute
Milano, 23 settembre 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12405/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1 CLAUDIO (cod. fisc. , elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA, 11 C.F._2 20122 MILANO presso il difensore avv. ROSSI CLAUDIO
INTIMANTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
INTIMATO
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI della PARTE INTIMANTE:
piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: previa declaratoria della risoluzione del contratto di locazione inter partes e relativo all'appartamento sito in Novate Milanese, Via Cavour 62 per il grave inadempimento del conduttore, CONDANNARE l'intimato Sig. all'immediato rilascio Controparte_1 del predetto immobile nonché al pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati sino alla sua riconsegna nella effettiva disponibilità del locatore, provvisoriamente quantificati in euro 4050.00 alla data di deposito di queste note, oltre interessi sino al saldo effettivo. Rigettare ogni eventuale diversa domanda che sarà formulata nell'interesse del convenuto in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di tutte le spese competenze ed onorari, anche della fase sommaria. pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da uno sfratto per morosità intimato da nei Parte_1 confronti della parte conduttrice ( in Controparte_1 C.F._3 relazione al contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 1.7.2024, avente ad oggetto l'immobile sito in Novate Milanese (MI), Via Cavour 62 catastalmente identificato al NCEU di tale comune al fgl. 18, mapp. 123, sub 714, cat. A/3, RC €uro 325.37, telematicamente registrato al n.
16496 serie 3T, per il periodo 1.7.2024 / 30.6.2028 (doc. 1).
A fondamento della domanda, Il ricorrente deduceva che il contratto prevede la corresponsione del canone annuo di euro 14.400,00 oltre anticipo di 1.800,00 euro per oneri accessori ed aggiornamento
ISTAT annuale, in rate mensili anticipate, scadenti il primo giorno di ciascun mese e che la proprietà,
a far tempo dalla scadenza del 1.10.2024 e sino alla notificazione dell'atto di intimazione datato
2.12.2024, aveva maturato nei confronti del conduttore crediti per canoni di locazione ed anticipi spese pari a complessivi euro 4.050,00 (doc.2); che quindi il conduttore era debitore nei confronti del locatore della somma totale di €uro 4.050,00.
All'udienza del 25.3.2025, l'intimante insisteva nelle proprie domande. L'intimato non compariva e il
Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 27.3.2025, il Giudice, rilevato che la notifica risultava eseguita nei confronti di soggetto risultato irreperibile, disponeva il mutamento del rito, rinviando all'udienza di discussione del 17 giugno 2025 e assegnando i termini per il deposito di memorie integrative.
L'intimante provvedeva a depositare memoria integrativa e la prova della notifica dell'ordinanza.
Il Giudice dichiarava la contumacia di e, per il resto, si Controparte_1 riservava.
Con ordinanza riservata del 2.7.2025, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del
23.9.2025. In tale udienza, sostituita da note scritte, dopo la discussione effettuata dalla parte costituita mediante il deposito di note, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
pagina 2 di 4 Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Le domande di risoluzione del contratto e di condanna della parte conduttrice al rilascio dell'immobile meritano accoglimento.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 1.7.2024, avente ad oggetto l'immobile sito in
Novate Milanese (MI), Via Cavour 62 catastalmente identificato al NCEU di tale comune al fgl. 18, mapp. 123, sub 714, cat. A/3, RC €uro 325.37, telematicamente registrato al n. 16496 serie 3T, per il periodo 1.7.2024 / 30.6.2028 (doc. 1).
La parte intimante ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la parte resistente, restando contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione.
La domanda di risoluzione del contratto suddetto deve, quindi, essere accolta, persistendo la morosità per diverse mensilità, stante l'importanza dell'inadempimento che, ai fini della risoluzione del contratto, deve essere valutata in relazione al complessivo comportamento del conduttore, desunto dalla persistenza della mora per lungo tempo, e conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della legge n.
392/1978, secondo cui il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Di conseguenza, merita accoglimento anche la domanda relativa alla condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile, nonché al pagamento dei corrispettivi rimasti insoluti per canoni di locazione ed anticipi spese, pari a complessivi euro 4.050,00 sino all'atto di intimazione datato 2.12.2024, oltre agli ulteriori canoni e spese successivi a tale data maturati e maturandi sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara l'intervenuta risoluzione, per inadempimento della parte conduttrice, del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 1.7.2024, avente ad oggetto l'immobile sito in Novate
Milanese (MI), Via Cavour 62 catastalmente identificato al NCEU di tale comune al fgl. 18, mapp.
123, sub 714, cat. A/3, RC €uro 325.37, telematicamente registrato al n. 16496 serie 3T, per il periodo
1.7.2024 / 30.6.2028;
-condanna la parte intimata a rilasciare libero da persone e Controparte_1 sgombro da cose, nella disponibilità della parte ricorrente, l'immobile suddetto;
fissa per l'esecuzione la data del 23.10.2025;
-condanna la parte intimata al pagamento, a favore Controparte_1 dell'intimante, della somma di euro 4.050,00, dovuta per canoni di locazione ed anticipi spese sino all'atto di intimazione datato 2.12.2024, oltre agli ulteriori canoni e spese successivi a tale data maturati e maturandi sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
-condanna la parte intimata a rifondere all' intimante le spese Controparte_1 di giudizio, che si liquidano in € 2127 per compensi, € 76 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute
Milano, 23 settembre 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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