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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10718/2018 avente ad oggetto “contratti bancari”
TRA
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Parte_1
avv.ti Manzo Mario (c.f.: ) e (c.f. C.F._1 Controparte_1
) del foro di Salerno in virtù di mandato allegato all'originale C.F._2
dell'atto di citazione;
- RICORRENTE-
E
già con l'Avv. Calogero Lanza (C.F. Controparte_2 CP_2
) e l'Avv. Matteo Giarratana (C.F. ; C.F._3 C.F._4
- RESISTENTE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
(già fusa per incorporazione in oggi CP_3 CP_2 CP_2
per le motivazioni che seguono. In data 18.12.2007, la sig.ra
[...] Pt_1
richiedeva ed otteneva un prestito personale sottoscrivendo il contratto di finanziamento n. 800004618630 con l'allora oggi CP_3 Controparte_2
(per l'importo totale finanziato di € 35.148,00 di cui € 4.428,00 per il finanziamento del premio assicurativo facoltativo (polizza Unionvita CL/07/033) nonché € 240,00
per la polizza facoltativa Convenzione Tutela Legale della Compagnia ARAG –
Assicurazioni Spa N° 11030967 denominata “Tutela Legale Famiglia Protetta CP_3
” nonché € 480,00 per la polizza facoltativa Convenzione RC del Capofamiglia
[...]
della Compagnia SASA – Assicurazione e Riassicurazione Spa. Con la sottoscrizione del suddetto contratto, la ricorrente si impegnava a restituire il suddetto importo in
120 rate mensili di € 466,50 ciascuna, oltre a spese di incasso con prima rata posticipata di due mesi. Il suddetto contratto prevedeva un tasso annuo nominale
(TAN) pari al 9,91% ed un T.A.E.G. del 10,37%. Il contratto veniva estinto anticipatamente in data 03.11.2015. La sig.ra sostiene che l'allora Pt_1 CP_3
avrebbe indicato nel contratto un TAEG diverso ed inferiore rispetto a quello
[...]
ex adverso ricalcolato. In particolare, il TAEG applicato sarebbe diverso da quello pattuito, in quanto non inclusivo di tutte le spese sostenute per il finanziamento tra cui, spese incasso rata, spese assicurative e spese rendiconto annuale. In virtù di quanto innanzi esposto formulava le seguenti conclusioni: “In via principale e, nel merito: accertare e dichiarare la nullità/indeterminatezza del Taeg per i motivi suesposti e, per l'effetto, condannare l' convenuto alla restituzione degli CP_4
interessi non dovuti sino alla data del 3.11.2015 pari ad € 14.479,50, o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre al rimborso della somma versata a titolo di assicurazioni (per nullità derivata delle relative clausole) per un importo pari ad € 4.666,00, con interessi dalla domanda sino al soddisfo;
In subordine,
accertata l'erronea indicazione del Taeg, condannare l' al Controparte_5
risarcimento danni per violazione dei principi di trasparenza, correttezza, buona fede e solidarietà, che il giudice vorrà liquidare nella somma corrispondente alla differenza tra l'importo degli interessi pagati al tasso convenzionale e quelli che avrebbe pagato al tasso bot sino alla 108° RATA come per legge per un importo pari ad € 14.479,50 o nella diversa somma che riterrà in via equitativa , oltre al rimborso oltre al rimborso della somma versata a titolo di assicurazioni per un importo pari ad € 4.666,00 , con interessi dalla domanda sino al soddisfo . Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore con clausola di attribuzione. IN VIA ISTRUTTORIA: ordinare all'Istituto bancario convenuto l'esibizione di tutta la documentazione contabile relativa al rapporto di finanziamento in contestazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e quant'altro utile a fini di giustizia;
ammettere CTU tecnico-contabile.”
In data 6.06.2019 si costituiva la contestando tutto quanto ex Controparte_2
adverso sostenuto e prodotto perché privo di fondamento alcuno, contestava, al contempo, punto per punto, l'infondata consulenza tecnica ex adverso citata e, in via preliminare ed assorbente, eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D.lgs. 28/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Nel merito ed in via principale: previa verifica della procedibilità della domanda, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio indicati in narrativa mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia CP_2 CP_2
pretesa della ricorrente anche in relazione alla cristallizzazione del “thema decidendum” e del “thema probandum” alla luce del rito prescelto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A.
come per legge. In via istruttoria: rigettare la richiesta di CTU contabile ex adverso formulata perché meramente esplorativa per come formulata stante anche le superiori eccezioni contestandosi, altresì, gli stessi quesiti formulati e ciò anche in relazione alla segnalata inapplicabilità, ratione temporis, delle norme afferenti al c.d.
“Credito al Consumo”. Instaurato il contraddittorio, disposto il mutamento dal rito sommario al rito ordinario, concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c. espletata CTU contabile il Giudice
rinviava all'udienza del 12.6.2024 e successivamente al 06.03. 2025 per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza, celebrata mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7 lett. h) legge 24.4.2020 n. 27, come modificato dal D.L. 28/2020 e l'art. 221 del Decreto-legge 34/2020 convertito con Legge 77 del
17/7/2020, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
La domanda proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Parte attrice chiede la condanna della alla restituzione degli Controparte_2
interessi non dovuti sino alla data del 3.11.2015 oltre alla somma versata a titolo di premio assicurativo ovvero il rimborso della differenza tra interessi pagati al tasso convenzionale e quelli pagati al tasso BOT sino alla data di estinzione anticipata.
Premetteva di aver stipulato in data 18.12.2007 contratto di finanziamento n.
800004618630 estinto anticipatamente il 20.11.2015 . Contestava l'errata indicazione del TAEG e la sua difformità rispetto a quello realmente applicato poiché non inclusivo di tutte le spese sostenute per il finanziamento.
Parte convenuta nel costituirsi contestava la domanda rappresentando che il contratto di finanziamento per cui è causa risulta sottoscritto in epoca anteriore al
2010 data in cui è entrato in vigore l'art. 125 bis TUB.
E' necessario preliminarmente qualificare la domanda come azione di accertamento.
Ebbene, in via generale, costituisce principio consolidato quello per cui in tema di azione di ripetizione di indebito, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. tra le tante Cass. Civ. 13/11/2003 n.
1146, Cass. Civ. 10/11/2010 n. 22872).
Ne deriva pertanto l'onere in capo al cliente debitore di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda e di fornirne la prova, dovendo questi produrre sia il contratto che costituisce titolo del rapporto controverso che la documentazione bancaria necessaria alla ricostruzione dell'andamento del rapporto bancario nel tempo.
Tanto premesso in punto di qualificazione, e passando al merito, la domanda è
parzialmente fondata.
Parte attrice non chiede il rimborso della parte non maturata degli interessi e di tutti i costi compresi nel "costo totale del credito" in misura proporzionale alla vita residua del contratto in virtù dell'estinzione anticipata bensì il rimborso dei costi non dovuti che avrebbe sostenuto durante la vita del rapporto in quanto il TAEG indicato nel contratto non era conforme a quello realmente applicato.
E' bene chiarire il concetto di TAEG che rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg
ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo
un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende
anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa,
di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e
delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al
costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto
di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr.
l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto
dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009
e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per
l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni
riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto
minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente
emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che
si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale
ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della
quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel
documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del
TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB
poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua
possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al
comma 4 dell'art. 117.
In via generale, le disposizioni normative esprimono unanimemente che i costi di assicurazione debbano essere inclusi nel TAEG ove obbligatori, ossia quando la conclusione dei contratti afferenti detti servizi costituisce un requisito essenziale per ottenere il credito: l'art. 121 co. 2 TUB stabilisce che “nel costo totale del credito sono
inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i
premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un
requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”; l'art. 2 co. 3 lett. d)
Decreto del Ministero 8/07/1992 secondo cui nel calcolo del TAEG sono inclusi “le
spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso
totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del
consumatore”. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, premesso che la qualificazione della
polizza assicurativa quale obbligatoria o facoltativa costituisce un problema interpretativo,
non potendo l'indagine ermeneutica arrestarsi al mero dato formale della qualificazione
negoziale offerta dalla banca, la spesa assicurativa va inclusa nel calcolo del TAEG qualora vi
sia il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento. La Suprema
Corte ha, invero, espresso il seguente principio di diritto, sia pure con riferimento alla verifica
del superamento del tasso soglia: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di
assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale
usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti
collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata
con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e
l'erogazione" (cfr. Cass. Civ. n. 17466 del 2020).
Ebbene occorre considerare che il contratto per cui è causa è stato stipulato nel
2007 quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB. Al caso in esame si applica l'art. 124 TUB ratione temporis applicabile.
L'art. 124 comma 5 TUB prevedeva testualmente:
Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite
di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri
titoli similari eventualmente indicati Ministero dell'economia e delle finanze, emessi
nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del
finanziatore”
Come si evince agevolmente la norma non prevede alcuna ipotesi di difformità
delle clausole contrattuali ma solo l'assenza o nullità. Quindi il rimedio sostitutivo può trovare ingresso per i contratti stipulati in epoca anteriore all'agosto 2010 solo nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione del TAEG o la relativa clausola sia nulla. Al di fuori di questi casi non è possibile applicare il rimedio sostitutivo del tasso BOT previsto dall'art. 117 comma VII TUB.
La norma equipara l'assenza alla nullità.
La divergenza, peraltro riscontrata anche dal ctu, comporterebbe, secondo il ricorrente la nullità della clausola indicante il t.a.e.g. e l'applicazione al rapporto, per tutta la sua durata, del rimedio sostitutivo .
Il Tribunale rileva che il tasso d'interesse concordato dalle parti è indicato in contratto, mentre l' esposizione del t.a.e.g. assolve ad una funzione di trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione.
Dunque, al t.a.e.g. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, e l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico.
Qualora il contraente abbia fatto affidamento su un t.a.e.g. errato, il rimedio accordabile è il risarcimento del danno, che deve essere però specificatamente allegato e, almeno presuntivamente, provato. Nel caso di specie, la domanda risarcitoria anche se proposta non è stato dedotto quale sarebbe stato il pregiudizio sofferto per la denunciata divergenza tra t.a.e.g. effettivo e t.a.e.g. indicato in contratto.
Infine venendo alla natura della polizza assicurativa ovvero se la stessa abbia natura facoltativa o obbligatoria questo Giudice ritiene che il costo della polizza non vada incluso nel calcolo del TAEG in quanto dalla documentazione depositata emerge chiaramente che le spese per le assicurazioni non sono incluse nel calcolo del TAEG ( art. 10 del contratto di finanziamento).
Merita di essere accolta solo la domanda avente ad oggetto il rimborso del premio assicurativo non goduto per effetto dell'estinzione anticipata.
L'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010 non in vigore all'epoca della sottoscrizione del contratto, stabilisce che il consumatore che decide di risolvere prematuramente un contratto di finanziamento ha diritto “alla riduzione, in misura
proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo
totale del credito, escluse le imposte.” Deve darsi a questo punto atto del recentissimo arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione che con la sentenza n.1951/2023
ha esaminato una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ancorchè stipulato durante la vigenza dell'art. 125 c.2 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il D. Lgs n.141 del 2010. Con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che il diritto alla riduzione del costo vale anche per tutti i contratti stipulati prima del 2010 ovvero prima dell'entrata in vigore dell'art 125 sexies TUB nella sua nuova formulazione. La Suprema Corte ha chiarito che anche in assenza della deliberazione del CICR – che ha carattere integrativo di una norma primaria – non può privarsi il consumatore del diritto alla riduzione del costo. E, dunque, ha cassato la pronuncia di secondo grado rinviando al Tribunale il quale dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto: "L'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il
D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il
consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le
modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa
che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del
credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il
finanziamento". "E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché
determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005". Il diritto al rimborso sussiste dunque sia in caso di applicazione dell'art.125 c. 2 TUB nella formulazione antecedente, sia in caso di applicazione dell'art. 125-sexies TUB;
entrambi gli articoli prevedono espressamente l'obbligo di riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, anche con riferimento ai costi non legati alla effettiva durata del finanziamento. La Corte ha infatti affermato che "Detta
interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento" (C. Cass sent. 1951/2023).
Con la suddetta statuizione la Corte ha pertanto affermato che il consumatore ha diritto alla riduzione di ogni costo connesso al finanziamento, ivi inclusi i costi di intermediazione, sia sotto la vigenza dell'art 125 sexies TUB (il quale è recepito la
Direttiva 2008/48/CE), sia sotto la vigenza del previgente art.125 co.2 TUB (che ha recepito la precedente Direttiva 87/102/CEE), così equiparando le previsioni contenute nelle varie normative sopravvenute in materia. In conclusione il consumatore, in base ai richiamati arresti giurisprudenziali ha in ogni caso diritto, indipendentemente dall'epoca di sottoscrizione del finanziamento, in ipotesi di rimborso anticipato del prestito, alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, senza alcuna limitazione nei termini temporali e di costi ripetibili sopra accennati.
Applicando questi principi si condivide il calcolo eseguito dal consulente che ha calcolato in € 1.115,401 la somma da corrispondere a titolo di premio assicurativo non goduto . Agli atti sono documentati rimborsi da parte dell'assicurazione per €
878,72 e pertanto risulta ancora da corrispondere, da parte dell'assicurazione, da parte dell'assicurazione, la somma di la somma di € 237,68 .
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del decisum e poste a carico di parte ricorrente e liquidate sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche. Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti essendo stata la consulenza disposta nell'interesse del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Salerno definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: Parte_1
1) rigetta la domanda di nullità del TAEG.
2) Condanna al rimborso in favore dell'attrice della somma Controparte_2
di euro 237,68 a titolo di premio assicurativo non goduto.
3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
662.00 ( euro 131.00 per la fase di studio, euro 131.00 per la fase introduttiva,
euro 200.00 per la fase istruttoria, euro 200.00 per la fase decisionale) oltre
IVA e CPA come per legge.
4) Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti . 5) In caso di riproduzione del provvedimento dispone l'oscuramento, ai sensi dell' art. 52 D. lgs. 196/2003, delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
Così deciso in Salerno il 7.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara