Ordinanza collegiale 30 maggio 2025
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/12/2025, n. 21946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21946 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05751/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5751 del 2025, proposto da
Roche Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B257A79D9E, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
contro
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella, Egidio Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Siemens Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bonatti, Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della deliberazione n. 560 del 7 aprile 2025, pubblicata in data 8 aprile 2025, del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini avente ad oggetto “Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi macchina reattivi per chimica clinica in immunometria in automazione e per dosaggio delle proteine per le necessità di mesi 60 del laboratorio di patologia clinica dell’azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini e contestuale ulteriore proroga tecnica della precedente fornitura di cui alla deliberazione n. 1099 del 06/08/2018, nelle more di consegna, sostituzione, istallazione, collaudo e formazione del personale della nuova strumentazione aggiudicata”, con riferimento specifico al lotto n. 1, CIG B257A79D9E, avente ad oggetto la fornitura di Sistema macchina reattivi per analisi di Chimica clinica ed Immunometria in automazione (Corelab), recante l’aggiudicazione della relativa procedura di gara in favore di Siemens Healthcare S.r.l.;
b) della comunicazione di aggiudicazione della relativa procedura di gara trasmessa in data 8 aprile 2025 a Roche Diagnostics S.p.A;
c) della proposta di aggiudicazione, della graduatoria finale e di tutti i verbali di gara e delle connesse operazioni e valutazioni, anche nella parte in cui dispongono l’ammissione e l’aggiudicazione a favore di Siemens Healthcare S.r.l.;
d) della mancata esclusione dalla procedura di gara di Siemens Healthcare S.r.l.;
e) ove occorra, in subordine, dell’intera lex specialis di gara e dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante nonché della delibera di indizione, dei relativi allegati e atti presupposti;
f) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato,
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente, in accoglimento dei motivi di censura, di conseguire l’aggiudicazione, anche a mezzo di subentro, per l’intera durata dell’affidamento o, in via gradata, a conseguire il risarcimento per equivalente;
e per la condanna
della resistente al risarcimento del danno in forma specifica (con l’aggiudicazione anche tramite subentro di Roche Diagnostics S.p.A.) ovvero, in subordine, per equivalente
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. il 11\6\2025:
in parte qua, di tutti gli atti impugnati in via principale, e segnatamente:
a) della deliberazione n. 560 del 7 aprile 2025, pubblicata in data 8 aprile 2025, del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini avente ad oggetto “aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi macchina reattivi per chimica clinica in immunometria in automazione e per dosaggio delle proteine per le necessità di mesi 60 del laboratorio di patologia clinica dell’azienda ospedaliera san camillo - forlanini e contestuale ulteriore proroga tecnica della precedente fornitura di cui alla deliberazione n. 1099 del 06/08/2018, nelle more di consegna, sostituzione, istallazione, collaudo e formazione del personale della nuova strumentazione aggiudicata”, con riferimento specifico al lotto n. 1, CIG B257A79D9E, avente ad oggetto la fornitura di Sistema macchina reattivi per analisi di Chimica clinica ed Immunometria in automazione (Corelab), recante l’aggiudicazione della relativa procedura di gara in favore di Siemens Healthcare S.r.l.;
b) della comunicazione di aggiudicazione della relativa procedura di gara;
c) della proposta di aggiudicazione, della graduatoria finale e di tutti i verbali di gara e delle connesse operazioni e valutazioni;
e) ove occorra, in subordine, dell’intera lex specialis di gara e dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante nonché della delibera di indizione, dei relativi allegati e atti presupposti;
f) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e di Siemens Healthcare S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa SI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente ha partecipato alla gara telematica a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per Chimica clinica in Immunometria in automazione e per Dosaggio delle proteine per le necessità di mesi 60 del Laboratorio di Patologia clinica dell’Azienda Ospedaliera a San Camillo Forlanini, collocandosi seconda in graduatoria con 84,14 punti (54,46 punteggio tecnico + 29,68 punteggio economico), dopo l’aggiudicataria Siemens Healthcare con 97,97 punti (67,67 punteggio tecnico + 30 punteggio economico).
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata in quanto ritenuta illegittima per i seguenti motivi:
I. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70, 71, 107, 108, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, con specifico riferimento all’art. 3 del Capitolato tecnico, al documento di gara “Allegato A lotto 1”, al documento "Lotto 1 - Caratteristiche generali- Obiettivi organizzativi" ed ai chiarimenti di gara. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità, nonché del principio di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, perplessità, sviamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà.”
L’offerta di Siemens Healthcare non sarebbe stata conforme a quanto previsto dalla legge di gara e sarebbe stata pertanto inammissibile in quanto per la gestione della fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema utilizzerebbe locali per l’istallazione della strumentazione diversi da quelli messi a disposizione con la documentazione di gara (“Allegato A lotto 1”, “Risposta PI023123- 24” al “Quesito PI022145- 24).
Erroneo sarebbe comunque il punteggio attribuito con riguardo al criterio Q2 “Gestione fase transitoria…” all’aggiudicataria sempre in ragione della non conformità alla legge di gara della soluzione proposta con l’utilizzo di locali diversi.
II. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70, 71, 107, 108, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, con specifico riferimento al documento di gara “Allegato A lotto 1”. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità, nonché del principio di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, perplessità, sviamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà.”
Manifestamente illogica ed erronea sarebbe poi l’assegnazione dei punteggi con riferimento:
- al criterio Q4 concernente la “Disponibilità di un ulteriore modulo di ingresso sull’automazione con caricamento in continuo dei rack portacampioni senza necessità di apertura e chiusura di cassetti (SI/NO) documentare” per il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 0, nonostante nella propria offerta Roche abbia espressamente precisato che il sistema consente il caricamento senza apertura e chiusura dei cassetti;
- con riferimento all’elemento valutabile Q1 per il quale la ricorrente ha conseguito solo 7 punti in maniera irragionevole e senza che le fossero stati chiesti chiarimenti circa le misure, i layout od altri elementi di dettaglio.
Rivendica dunque parte ricorrente complessivamente ulteriori 6 punti.
2. Si sono costituite l’Azienda resistente e la Società controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ordinanza del 30 maggio 2025 n. 10558 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare “ Considerato che la controinteressata Siemens nella propria relazione tecnica indivia un Piano di transizione (par. 9.2) ove colloca la strumentazione in spazi situati in “un’area accessibile e vicina al Corelab”;
Rilevato che la possibilità di utilizzo di tali spazi non risulta contemplata, neppure per la gestione della fase transitoria, in alcuno dei documenti di gara, nei quali si fa riferimento esclusivamente all’“Area automazione Corelab” ed al locale tecnico annesso (si vedano in particolare le “specifiche lotto 1 con planimetria”);
Rilevato altresì che l’art. 3 del capitolato tecnico prevede espressamente che “Le Ditte dovranno inoltre allegare: - verbale dell’avvenuto sopralluogo (per il Lotto 1); -Planimetria dettagliata (per il Lotto 1) con il layout della soluzione proposta con particolare riguardo al rispetto delle vie di accesso e di fuga ed all’agibilità per gli operatori: non saranno ritenute idonee, pena esclusione, soluzioni organizzative che contrastino con gli spazi disponibili;…”;
Ritenuto che la precisazione contenuta nel documento di gara per il lotto 1 denominato “Caratteristiche generali – obiettivi organizzativi” ove si legge con riferimento ai “locali” che “Per la gestione della fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema, le Ditte partecipanti dovranno descrivere in ogni passaggio la soluzione proposta in via temporanea, da individuare in accordo con la Direzione del Laboratorio e con l’Ufficio tecnico in occasione del sopralluogo preliminare, elaborando un cronoprogramma dettagliato con tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto.”, non possa essere intesa in modo da pregiudicare il rispetto del principio di par condicio fra i concorrenti rimettendo in sede di sopralluogo l’individuazione di altri e ulteriori spazi diversi da quelli indicati negli atti di gara;
Rilevato quanto al periculum che il requisito in questione appare teso altresì a tutelare la sicurezza del luogo di lavoro degli operatori (“rispetto delle vie di accesso e di fuga ed all’agibilità per gli operatori”);
Ritenuto alla luce di quanto sopra evidenziato che, almeno ad un sommario esame, il ricorso appare assistito da fumus ;”
4. L’ordinanza è stata appellata ed il Consiglio di Stato, sez. III, che con ordinanza 11 luglio 2025 n. 2579 ha diversamente ritenuto che: “ Considerato che:
- il TAR ha motivato sul periculum rilevando un potenziale rischio per la sicurezza sul lavoro;
- la ricorrente non aveva affatto allegato tale profilo di rischio in relazione al presunto danno grave e irreparabile, né avrebbe avuto la legittimazione per farlo;
- il pregiudizio della parte appellata sarebbe di carattere esclusivamente economico, mentre l’Amministrazione ha evidenziato l’urgenza dell’esecuzione della fornitura, avente ad oggetto apparecchiature sanitarie indispensabili per la cura e l’assistenza dei degenti;
- la fondatezza delle censure delle odierne appallanti, quanto all’insussistenza del periculum, permette di ritenere assorbite quelle relative al fumus;
- ad ogni modo il paragrafo “Locali” del capitolato sembra effettivamente operare una distinzione tra la situazione a regime e la fase di transizione, quanto agli spazi nei quali debba essere installata la strumentazione oggetto di gara.
Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, l’istanza cautelare deve essere rigettata. ”.
5. Nelle more con ricorso incidentale depositato in data 11 giugno 2025 l’aggiudicataria, in via cautelativa e per esigenze di difesa, ha censurato i medesimi provvedimenti impugnati in via principale da Roche, nella parte in cui non hanno escluso l’offerta di quest’ultima, adducendo i seguenti motivi:
I.- “ Violazione e falsa applicazione della legge di gara – Eccesso di potere per violazione dei principi di parità di trattamento – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.”
II.- “ Violazione e falsa applicazione della legge di gara – Eccesso di potere per violazione dei principi di parità di trattamento – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 81/2008. ”
III.- “ Violazione e falsa applicazione della legge di gara – Eccesso di potere per violazione dei principi di parità di trattamento – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
IV.- “ Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008. Eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto. Violazione del principio di par condicio e di proporzionalità.
V.- “ Violazione e falsa applicazione del Disciplinare – Eccesso di potere per violazione dei principi di parità di trattamento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.”
6. Con memoria depositata l’8 ottobre 2025 l’Azienda resistente ha chiesto il rigetto del ricorso attesa la legittimità del proprio operato e sostenendo l’infondatezza e l’inammissibilità (per carenza della prova di resistenza) dei motivi di cui al ricorso introduttivo.
7. La ricorrente e la controinteressata con memorie e memorie di replica hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive ragioni.
8. All’udienza pubblica dell’11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso ad una più approfondita valutazione appare infondato e pertanto non può trovare accoglimento.
10. La questione centrale su cui ruota il primo motivo di ricorso è l’utilizzazione, da parte dell’aggiudicataria nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema offerto, di spazi che non sarebbero stati indicati nel disciplinare di gara come messi a disposizione degli offerenti.
Per cui l’offerta presentata dall’aggiudicataria sarebbe inammissibilmente non conforme ai documenti di gara.
11. Rileva il Collegio che nel documento "Lotto 1 - Caratteristiche generali Obiettivi organizzativi" allegato alla documentazione di gara, alla voce "Locali" era così riportato:
“I locali nei quali deve essere installata la strumentazione oggetto di gara sono quelli indicati come “Area automazione Corelab” nella piantina in allegato. A quest’ultima è annesso un piccolo locale, indicato in piantina come “Loc. Tec.”, utilizzabile per allocare strumentazioni accessorie, quali ad es. apparati di deionizzazione dell’acqua.
Per la gestione della fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema le Ditte partecipanti dovranno descrivere in ogni passaggio la soluzione proposta in via temporanea, da individuare in accordo con la Direzione del Laboratorio e con l’Ufficio Tecnico in occasione del sopralluogo preliminare, elaborando un cronoprogramma dettagliato con tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto ”.
11.1 L’aggiudicataria ha, nella fase transitoria, indicato l’utilizzo di locali diversi dall’“ Area automazione Corelab ” e dal piccolo locale indicato in piantina come “Loc. Tec.”, evidentemente facendo uso della possibilità concessa dallo stesso documento di gara per cui le ditte partecipanti avrebbero potuto la facoltà di proporre soluzioni temporanee, la cui individuazione sarebbe dovuta avvenire in accordo con la Direzione del Laboratorio e l’Ufficio tecnico, nell’ambito del sopralluogo preliminare.
La previsione di cui al secondo paragrafo sopra richiamato ed avente ad oggetto i “locali” consentiva difatti per la gestione della fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di “ descrivere in ogni passaggio la soluzione proposta in via temporanea, da individuare in accordo con la Direzione del Laboratorio e con l’Ufficio Tecnico in occasione del sopralluogo preliminare, elaborando un cronoprogramma dettagliato con tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto ”.
11.2 Tale interpretazione, in base alla quale dunque il capitolato sembrava “ effettivamente operare una distinzione tra la situazione a regime e la fase di transizione, quanto agli spazi nei quali debba essere installata la strumentazione oggetto di gara ”, come ritenuto in sede di appello (sull’ordinanza cautelare), appare più coerente con il dato letterale dei documenti di gara, per cui infondata è la tesi della ricorrente secondo cui anche nella fase di transizione i locali da utilizzare sarebbero stati i medesimi di quelli indicati nella piantina allegata (“Area automazione Corelab” e “Loc. Tec.”).
Ne consegue la conformità dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alle previsioni del bando di gara e dunque l’ammissibilità della stessa con conseguente piena legittimità del relativo punteggio attribuito all’aggiudicataria avuto riguardo al criterio Q2 “Gestione fase transitoria…”.
11.3 L’infondatezza del primo motivo di ricorso rende altresì inammissibile per carenza di prova di resistenza il secondo motivo di ricorso, poiché i sei punti con esso rivendicati dalla ricorrente, non le consentirebbero comunque di risultare prima in graduatoria e poter aspirare all’aggiudicazione.
12. L’infondatezza del ricorso introduttivo determina l’improcedibilità di quello incidentale proposto dalla controinteressata solo in via cautelativa e per esigenze di difesa.
13. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità e peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso incidentale proposto da Siemens Healthcare s.r.l.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA CR OT, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
SI MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI MO | IA CR OT |
IL SEGRETARIO