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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 01/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 963/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 963 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliato in Magliano Parte_1 C.F._1
Sabina, alla Piazza Matteotti n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Marco Bonamici che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
-ricorrente -
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Rieti Via dei Gerani Controparte_1 C.F._2
8, presso e nello studio dello Avv. Riziero Angeletti che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Per il ricorrente:
Voglia codesto On. Tribunale di Rieti, in composizione collegiale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Amatrice (RI), trascritto Anno Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 1997 Numero 16 Parte II Serie A Ufficio 1, senza riconoscimento del diritto all'assegno post matrimoniale a favore della resistente ed a carico del ricorrente, così come dalla stessa richiesto nella sua comparsa di costituzione e risposta, stante la tardività della costituzione della convenuta, con conseguente decadenza dalla relativa domanda e la infondatezza della stessa.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, con i testi ivi indicati.
Con vittoria di spese, compensi di giudizio, rimborso forfettario, oltre accessori di legge.
Per la resistente
Piaccia allo Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) accogliere la domanda di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data 04.10.1997;
2) disporre in favore di essa resistente, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa, la corresponsione di un congruo assegno divorzile a carico del sig. nella misura non inferiore ad €.250,00; Parte_1
3) Con ampia riserva, all'esito del presente giudizio, di rivendicare la quota del 40% di T.F.R. percepito o percipiendo dal Sig. Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'08.07.2023 ha adito il Tribunale di Rieti per ottenere la Parte_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con CP_1
in Amatrice il 04.10.1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune (anno
[...]
1997, numero 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione coniugale è nato il [...]; Persona_1 con decreto del 5/11/2018 veniva omologata la separazione personale dei coniugi;
dalla data di comparizione davanti il Presidente del Tribunale di Rieti, hanno vissuto ininterrottamente separati;
il figlio è maggiorenne ed è economicamente autosufficiente, vive in Belgio ove Persona_1 svolge attività lavorativa;
tra le condizioni della separazione personale dei coniugi era previsto un assegno di mantenimento a favore della pari ad € 100,00 mensili, rivalutabili secondo indice CP_1
I.S.T.A.T.; non sussistono i presupposti per il riconoscimento a favore della signora Controparte_1 del diritto alla corresponsione a suo favore ed a carico del ricorrente di un assegno divorzile.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Costituitasi in giudizio in data 1.11.2023, la resistente non si è opposta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha chiesto un assegno di divorzio per sé nella misura non inferiore ad € 250,00.
pagina 2 di 5 All'esito della udienza del 6.12.2023, dopo l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. non accettata dalla sola parte resistente.
Alla udienza dell' 8.02.2024 il Giudice delegato ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e alla udienza dell'11.7.2024 ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
1. Questioni processuali.
In primis et ante omnia, va rilevata la tardività della costituzione della resistente.
Nella specie, l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. è stata fissata per il giorno 2.11.2023; inoltre, con il decreto del 13.07.2023 il Presidente ha dato informazione delle decadenze correlate alla tardiva costituzione e ha assegnato termine alla convenuta per la costituzione sino a trenta giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato (“ASSEGNA alla parte convenuta termine sino a trenta giorni prima dell'udienza sopra indicata per la costituzione in giudizio informandolo che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167”).
Ebbene, la resistente ha provveduto alla costituzione in giudizio mediante il deposito di comparsa di risposta solo in data 1.11.2023, allorquando il predetto termine era già spirato.
Ciò posto, è possibile procedere all'esame del merito.
2. Status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della L. n. 898 del 1970, perché la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 5/11/2018.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 898 del 1970.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n. 898 del 1970, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Assegno di divorzio
pagina 3 di 5 In relazione alla domanda proposta dalla convenuta, avente ad oggetto l'attribuzione di un assegno divorzile, va rilevata l'inammissibilità della stessa.
Infatti, per le ragioni già espresse al paragrafo 1, la ha provveduto tardivamente alla CP_1 costituzione in giudizio, in tal modo decadendo dalla possibilità di formulare domande riconvenzionali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 473-bis.14, 473-bis.16 e 167 c.p.c..
La disposizione in commento deve infatti essere messa in correlazione con l' art. 473 bis.19, che stabilisce espressamente che “le decadenze previste dagli artt. 473 bis .14 e 473 bis.16 (ossia comparsa di costituzione del convenuto) e 473bis.17 c.p.c. operano solo in riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.
Ciò premesso, l'assegno divorzile è un diritto disponibile subordinato alla domanda di parte (cfr Cass.
2022, n. 32643) e, in quanto tale e quando il richiedente è la parte convenuta, deve essere oggetto di una apposita domanda riconvenzionale da proporre da parte dell'unico soggetto titolare dell'interesse a percepirlo (nel caso di specie, la moglie) entro il termine di decadenza previsto dalla legge, non potendosi ravvisare nella richiesta del detto assegno una mera eccezione difensiva (non soggetta alla preclusioni processuali) come prospettato dalla difesa di parte resistente.
4. Il regime delle spese
Considerato l'interesse anche di parte resistente alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento vadano compensate nella misura del 50%.
La restante quota di spese del giudizio segue la soccombenza e si liquida d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa), applicando i valori medi per la fase di studio (euro 1.701) e introduttiva (euro 1.204) e decisionale
(euro 2.905) e i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione (euro 903) tenuto conto che una istruttoria non vi è stata.
P.m.q.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
come sopra generalizzati, in Amatrice il 04.10.1997, trascritto nei registri degli atti di
[...] matrimonio del detto Comune (anno 1997, numero 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
- ordina alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello pagina 4 di 5 Stato Civile) in conformità all'art. 10 L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla L. 6 marzo
1987, n. 74;
- dichiara inammissibile la domanda della resistente diretta al riconoscimento di un assegno divorzile;
- dichiara compensate le spese del giudizio per la quota di un mezzo;
- condanna al pagamento in favore di della quota di un mezzo delle Controparte_1 Parte_1 spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.356,50 (ossia il 50% di euro 6.713), per compensi professionali, oltre il 15% rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 31 marzo 2025
Il Giudice est./rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 963 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliato in Magliano Parte_1 C.F._1
Sabina, alla Piazza Matteotti n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Marco Bonamici che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
-ricorrente -
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Rieti Via dei Gerani Controparte_1 C.F._2
8, presso e nello studio dello Avv. Riziero Angeletti che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Per il ricorrente:
Voglia codesto On. Tribunale di Rieti, in composizione collegiale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Amatrice (RI), trascritto Anno Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 1997 Numero 16 Parte II Serie A Ufficio 1, senza riconoscimento del diritto all'assegno post matrimoniale a favore della resistente ed a carico del ricorrente, così come dalla stessa richiesto nella sua comparsa di costituzione e risposta, stante la tardività della costituzione della convenuta, con conseguente decadenza dalla relativa domanda e la infondatezza della stessa.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, con i testi ivi indicati.
Con vittoria di spese, compensi di giudizio, rimborso forfettario, oltre accessori di legge.
Per la resistente
Piaccia allo Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) accogliere la domanda di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data 04.10.1997;
2) disporre in favore di essa resistente, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa, la corresponsione di un congruo assegno divorzile a carico del sig. nella misura non inferiore ad €.250,00; Parte_1
3) Con ampia riserva, all'esito del presente giudizio, di rivendicare la quota del 40% di T.F.R. percepito o percipiendo dal Sig. Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'08.07.2023 ha adito il Tribunale di Rieti per ottenere la Parte_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con CP_1
in Amatrice il 04.10.1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune (anno
[...]
1997, numero 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione coniugale è nato il [...]; Persona_1 con decreto del 5/11/2018 veniva omologata la separazione personale dei coniugi;
dalla data di comparizione davanti il Presidente del Tribunale di Rieti, hanno vissuto ininterrottamente separati;
il figlio è maggiorenne ed è economicamente autosufficiente, vive in Belgio ove Persona_1 svolge attività lavorativa;
tra le condizioni della separazione personale dei coniugi era previsto un assegno di mantenimento a favore della pari ad € 100,00 mensili, rivalutabili secondo indice CP_1
I.S.T.A.T.; non sussistono i presupposti per il riconoscimento a favore della signora Controparte_1 del diritto alla corresponsione a suo favore ed a carico del ricorrente di un assegno divorzile.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Costituitasi in giudizio in data 1.11.2023, la resistente non si è opposta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha chiesto un assegno di divorzio per sé nella misura non inferiore ad € 250,00.
pagina 2 di 5 All'esito della udienza del 6.12.2023, dopo l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. non accettata dalla sola parte resistente.
Alla udienza dell' 8.02.2024 il Giudice delegato ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e alla udienza dell'11.7.2024 ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
1. Questioni processuali.
In primis et ante omnia, va rilevata la tardività della costituzione della resistente.
Nella specie, l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. è stata fissata per il giorno 2.11.2023; inoltre, con il decreto del 13.07.2023 il Presidente ha dato informazione delle decadenze correlate alla tardiva costituzione e ha assegnato termine alla convenuta per la costituzione sino a trenta giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato (“ASSEGNA alla parte convenuta termine sino a trenta giorni prima dell'udienza sopra indicata per la costituzione in giudizio informandolo che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167”).
Ebbene, la resistente ha provveduto alla costituzione in giudizio mediante il deposito di comparsa di risposta solo in data 1.11.2023, allorquando il predetto termine era già spirato.
Ciò posto, è possibile procedere all'esame del merito.
2. Status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della L. n. 898 del 1970, perché la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 5/11/2018.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 898 del 1970.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n. 898 del 1970, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Assegno di divorzio
pagina 3 di 5 In relazione alla domanda proposta dalla convenuta, avente ad oggetto l'attribuzione di un assegno divorzile, va rilevata l'inammissibilità della stessa.
Infatti, per le ragioni già espresse al paragrafo 1, la ha provveduto tardivamente alla CP_1 costituzione in giudizio, in tal modo decadendo dalla possibilità di formulare domande riconvenzionali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 473-bis.14, 473-bis.16 e 167 c.p.c..
La disposizione in commento deve infatti essere messa in correlazione con l' art. 473 bis.19, che stabilisce espressamente che “le decadenze previste dagli artt. 473 bis .14 e 473 bis.16 (ossia comparsa di costituzione del convenuto) e 473bis.17 c.p.c. operano solo in riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.
Ciò premesso, l'assegno divorzile è un diritto disponibile subordinato alla domanda di parte (cfr Cass.
2022, n. 32643) e, in quanto tale e quando il richiedente è la parte convenuta, deve essere oggetto di una apposita domanda riconvenzionale da proporre da parte dell'unico soggetto titolare dell'interesse a percepirlo (nel caso di specie, la moglie) entro il termine di decadenza previsto dalla legge, non potendosi ravvisare nella richiesta del detto assegno una mera eccezione difensiva (non soggetta alla preclusioni processuali) come prospettato dalla difesa di parte resistente.
4. Il regime delle spese
Considerato l'interesse anche di parte resistente alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento vadano compensate nella misura del 50%.
La restante quota di spese del giudizio segue la soccombenza e si liquida d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa), applicando i valori medi per la fase di studio (euro 1.701) e introduttiva (euro 1.204) e decisionale
(euro 2.905) e i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione (euro 903) tenuto conto che una istruttoria non vi è stata.
P.m.q.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
come sopra generalizzati, in Amatrice il 04.10.1997, trascritto nei registri degli atti di
[...] matrimonio del detto Comune (anno 1997, numero 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
- ordina alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello pagina 4 di 5 Stato Civile) in conformità all'art. 10 L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla L. 6 marzo
1987, n. 74;
- dichiara inammissibile la domanda della resistente diretta al riconoscimento di un assegno divorzile;
- dichiara compensate le spese del giudizio per la quota di un mezzo;
- condanna al pagamento in favore di della quota di un mezzo delle Controparte_1 Parte_1 spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.356,50 (ossia il 50% di euro 6.713), per compensi professionali, oltre il 15% rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 31 marzo 2025
Il Giudice est./rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 5 di 5