Articolo 5 della Legge 1 novembre 1973, n. 762
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 dicembre 1973
Art. 5.
Durante tutto il periodo di applicazione del diritto speciale non si tiene conto, ai fini della determinazione delle entrate sostitutive dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno previste dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , delle somme riscosse fino al 31 dicembre 1972 per imposte comunali di consumo sui generi indicati nei precedenti articoli.
Qualora il gettito derivante dall'applicazione del diritto dovesse risultare inferiore all'importo spettante quale entrata sostitutiva determinata ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , si tiene conto della differenza ai fini della determinazione delle entrate sostitutive di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1973