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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3485/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Pomigliano d'Arco (NA) al Viale Enrico De Nicola n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Rocco Migliaccio e dall'Avv.to Pasquale D'Anna;
RICORRENTE
E
, nato il 23/07/1979 in (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Pomigliano d'Arco (NA) al Viale Enrico De Nicola n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Carlo Laudando;
RESISTENTE
CON
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 13.01.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 giugno 2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario con in Napoli il 26.07.2006, che dalla predetta unione sono nati i Controparte_1 figli (n. 1.12.2007) e (n. 14.3.2010), chiedeva pronunciarsi separazione personale Per_1 Per_2 dal coniuge, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione principale presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre nonché il relativo obbligo di contribuzione al mantenimento nei confronti cdi figli. Nulla richiedeva a titolo di mantenimento per sé stessa, dichiarandosi economicamente autosufficiente.
si costituiva in giudizio e instava per la pronuncia di separazione personale, Controparte_1 chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno ed assegnazione della casa coniugale, avendo lo stesso continuato a vivere con i figli presso la casa coniugale dal momento dell'allontanamento della ricorrente.
All'esito della prima udienza di comparizione dell'8 gennaio 2024, disposta l'audizione dei minori e il 29.01.2024, il Giudice delegato a funzioni presidenziali emetteva i Per_1 Per_2 provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e rinviava per discussione e decisione, in considerazione dell'inammissibilità dei capi di prova articolati, all'udienza del
16.12.2024, sostituendo la stessa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Lette le note depositate nel termine assegnato, il Giudice riservava la causa per la decisione al
Collegio.
Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
2 1) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno evidenziato la volontà di separarsi;
di talché, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Dall'unione sono nati i figli (anni 17) e (anni 14). Per_1 Per_2
Va all'uopo evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione,
l'istruzione e alla crescita delle minori.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse del minore. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il Collegio che vada confermata la residenza privilegiata presso il padre, anche in considerazione della situazione consolidatasi a seguito della separazione e, peraltro, preferita dai minori, i quali in sede di audizione hanno espressamente dichiarato la propria preferenza nella scelta di rimanere a vivere con il padre presso la casa coniugale, mantenendo in tal senso le proprie abitudini di vita.
3) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
3 In merito al diritto-dovere della madre di frequentare e , va premesso che Per_1 Per_2 dall'audizione dei minori è emerso l'ottimo rapporto degli stessi con la madre e la costante frequentazione.
In considerazione dell'età e della maturità dei minori, appare opportuno rimettere agli accordi tra madre e figli i tempi di permanenza di e presso la madre, da conciliarsi con gli Per_1 Per_2 interessi e gli impegno scolastici ed extrascolastici dei minori.
4) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento al mantenimento di e , giova rammentare che l'obbligo di Per_1 Per_2 mantenimento grava solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze delle figlie. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I,
10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Considerati gli ampi tempi di permanenza di permanenza nei minori presso la madre, il Collegio ritiene congruo confermare le statuizioni già assunte in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., come congiuntamente richiesto dalle parti, e disporre che il mantenimento a carico della madre, il cui stipendio mensile è pari a circa € 1.400,00 mensili, ammonti ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ed aggiornamento annuale ISTAT).
Ciascun genitore parteciperà altresì al 50% delle spese straordinarie, ove documentate o urgenti, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di
Nola.
5) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Va altresì confermata l'assegnazione a della casa coniugale sita in Pomigliano Controparte_1
d'Arco (NA) alla via Enrico De Nicola n. 5, perché, risultando i minori collocati presso il padre, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat
4 domestico ai sensi dell'art. 155quater c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord.
31 marzo 2022, n.10453).
6) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura necessitata della pronuncia ed in mancanza di pronuncia di addebito;
si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
➢ DICHIARA la separazione personale di , nata il [...] in [...] Parte_1
(C.F. , e , nato il 23/07/1979 in (C.F. C.F._1 Controparte_1
), che hanno contratto matrimonio il giorno 27.07.2006 in Napoli, C.F._2 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 54; parte II, Serie A, Sez.
K, anno 2006 – Comune di Napoli);
➢ AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_1 Per_2 presso il padre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore.
➢ DISPONE che gli incontri madre – figli siano rimessi all'accordo tra di loro e nel rispetto della volontà dei minori;
➢ ASSEGNA la casa familiare sita in Pomigliano d'Arco alla via Enrico De Nicola n. 5 a
[...]
; CP_1
5 ➢ DISPONE che provveda, entro il 5 di ogni mese, a versare a Parte_1 Controparte_1
a titolo di mantenimento per i figli la somma di € 400,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
➢ DISPONE che le parti provvedano al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%, purché concordate e/o documentante ed urgenti, come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola;
➢ ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
➢ COMPENSA integralmente le spese;
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3485/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Pomigliano d'Arco (NA) al Viale Enrico De Nicola n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Rocco Migliaccio e dall'Avv.to Pasquale D'Anna;
RICORRENTE
E
, nato il 23/07/1979 in (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Pomigliano d'Arco (NA) al Viale Enrico De Nicola n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Carlo Laudando;
RESISTENTE
CON
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 13.01.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 giugno 2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario con in Napoli il 26.07.2006, che dalla predetta unione sono nati i Controparte_1 figli (n. 1.12.2007) e (n. 14.3.2010), chiedeva pronunciarsi separazione personale Per_1 Per_2 dal coniuge, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione principale presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre nonché il relativo obbligo di contribuzione al mantenimento nei confronti cdi figli. Nulla richiedeva a titolo di mantenimento per sé stessa, dichiarandosi economicamente autosufficiente.
si costituiva in giudizio e instava per la pronuncia di separazione personale, Controparte_1 chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno ed assegnazione della casa coniugale, avendo lo stesso continuato a vivere con i figli presso la casa coniugale dal momento dell'allontanamento della ricorrente.
All'esito della prima udienza di comparizione dell'8 gennaio 2024, disposta l'audizione dei minori e il 29.01.2024, il Giudice delegato a funzioni presidenziali emetteva i Per_1 Per_2 provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e rinviava per discussione e decisione, in considerazione dell'inammissibilità dei capi di prova articolati, all'udienza del
16.12.2024, sostituendo la stessa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Lette le note depositate nel termine assegnato, il Giudice riservava la causa per la decisione al
Collegio.
Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
2 1) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno evidenziato la volontà di separarsi;
di talché, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Dall'unione sono nati i figli (anni 17) e (anni 14). Per_1 Per_2
Va all'uopo evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione,
l'istruzione e alla crescita delle minori.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse del minore. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il Collegio che vada confermata la residenza privilegiata presso il padre, anche in considerazione della situazione consolidatasi a seguito della separazione e, peraltro, preferita dai minori, i quali in sede di audizione hanno espressamente dichiarato la propria preferenza nella scelta di rimanere a vivere con il padre presso la casa coniugale, mantenendo in tal senso le proprie abitudini di vita.
3) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
3 In merito al diritto-dovere della madre di frequentare e , va premesso che Per_1 Per_2 dall'audizione dei minori è emerso l'ottimo rapporto degli stessi con la madre e la costante frequentazione.
In considerazione dell'età e della maturità dei minori, appare opportuno rimettere agli accordi tra madre e figli i tempi di permanenza di e presso la madre, da conciliarsi con gli Per_1 Per_2 interessi e gli impegno scolastici ed extrascolastici dei minori.
4) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento al mantenimento di e , giova rammentare che l'obbligo di Per_1 Per_2 mantenimento grava solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze delle figlie. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I,
10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Considerati gli ampi tempi di permanenza di permanenza nei minori presso la madre, il Collegio ritiene congruo confermare le statuizioni già assunte in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., come congiuntamente richiesto dalle parti, e disporre che il mantenimento a carico della madre, il cui stipendio mensile è pari a circa € 1.400,00 mensili, ammonti ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ed aggiornamento annuale ISTAT).
Ciascun genitore parteciperà altresì al 50% delle spese straordinarie, ove documentate o urgenti, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di
Nola.
5) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Va altresì confermata l'assegnazione a della casa coniugale sita in Pomigliano Controparte_1
d'Arco (NA) alla via Enrico De Nicola n. 5, perché, risultando i minori collocati presso il padre, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat
4 domestico ai sensi dell'art. 155quater c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord.
31 marzo 2022, n.10453).
6) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura necessitata della pronuncia ed in mancanza di pronuncia di addebito;
si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
➢ DICHIARA la separazione personale di , nata il [...] in [...] Parte_1
(C.F. , e , nato il 23/07/1979 in (C.F. C.F._1 Controparte_1
), che hanno contratto matrimonio il giorno 27.07.2006 in Napoli, C.F._2 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 54; parte II, Serie A, Sez.
K, anno 2006 – Comune di Napoli);
➢ AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_1 Per_2 presso il padre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore.
➢ DISPONE che gli incontri madre – figli siano rimessi all'accordo tra di loro e nel rispetto della volontà dei minori;
➢ ASSEGNA la casa familiare sita in Pomigliano d'Arco alla via Enrico De Nicola n. 5 a
[...]
; CP_1
5 ➢ DISPONE che provveda, entro il 5 di ogni mese, a versare a Parte_1 Controparte_1
a titolo di mantenimento per i figli la somma di € 400,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
➢ DISPONE che le parti provvedano al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%, purché concordate e/o documentante ed urgenti, come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola;
➢ ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
➢ COMPENSA integralmente le spese;
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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