Ordinanza cautelare 17 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 2 aprile 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02850/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2850 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PR.OP., rappresentata e difesa dall'avvocato Sarina Amata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Valutazione Tutor di cui alle Schede di valutazione del Tirocinio del II anno del Corso di Laurea in Igiene Dentale, datate 31/07/2024, il cui esito è stato comunicato verbalmente alla studentessa in occasione della prova scritta dell’esame dell’Attività di tirocinio, tenutasi il 06/09/2024;
- della Prova orale del 20.09.2024 e del Verbale d’esame n. 6588825V, del 20/09/2024, sottoscritto digitalmente il 27/09/2024, e dei provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 28/2/2025:
- del Verbale d’esame n. 6668026V del 17.01.2025, emesso dall’Università degli Studi Milano, e dei provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca e dell’Universita' degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Andrea Lipari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato l’esito negativo del tirocinio professionalizzante svolto, nell’anno accademico 2023/2024, nell’ambito del Corso di Laurea in Igiene Dentale, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.
2. Si è costituita l’Università resistente, per chiedere il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 1483 del 2024, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ritenendo la sussistenza del fumus boni iuris limitatamente alle censure con cui si contestava:
- il voto finale ritraibile dalla scheda di valutazione del tirocinio che, tenuto
conto dell’errore materiale nella trascrizione della “media” e dell’ulteriore errore
nella operazione di “arrotondamento” (siccome svolta prima della conversione del
voto in quindicesimi), dovrebbe essere elevato a 4;
- la mancata verbalizzazione del colloquio, con la relativa valutazione;
- la composizione della Commissione.
Per l’effetto, è stato ordinato all’Università di Milano di riesaminare i provvedimenti impugnati e di rinnovare il colloquio.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato l’esito della prova orale, conclusasi con il punteggio pari a 2/5 (due su cinque), che, sommato a quello della valutazione tutor (4/15) e a quello della prova scritta (9/10), non le ha consentito di raggiungere il voto minimo necessario (18/30) per il superamento dell’esame finale dell’attività formativa di tirocinio.
5. Con ordinanza n. 1483 del 2024 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare formulata con motivi aggiunti.
6. In vista della trattazione di merito, le parti hanno svolto attività difensiva e, all’udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene innanzitutto di dover dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo. Quest’ultimo è infatti volto a far valere l’illegittimità della prima valutazione negativa, che è stata superata dalla nuova valutazione a seguito del riesame svolto in ottemperanza all’ordinanza cautelare n. 1483 del 2024.
2. Può quindi passarsi all’esame del ricorso per motivi aggiunti, che è affidato a un articolato motivo:
I) “ Violazione di legge. Eccesso di potere per incongruenze e ingiustizia manifesta, per difetto di istruttoria e carenza di motivazione ”.
Ad avviso della ricorrente, non sarebbe possibile ricostruire l’iter logico/giuridico che ha determinato la valutazione tutor di 3/15 (tre/quindicesimi), successivamente elevata a 4/15 in ottemperanza all’ordinanza cautelare. Nei confronti della ricorrente non sarebbero mai stati effettuati richiami o segnalazioni tali da giustificare una valutazione tutor così penalizzante, che avrebbe poi inevitabilmente condizionato lo svolgimento e l’esito della prova orale. Per di più, dalle schede di valutazione delle esaminatrici Pagliari, De Vecchi e Scala Bertolin emergerebbero gravi anomalie.
La seconda prova orale, svoltasi in data 17/01/2025, si sarebbe tenuta in un clima estremamente teso e con modalità differenti rispetto a quella degli altri studenti.
Infine, contrariamente alla prassi secondo cui la prova orale viene svolta da sottocommissioni composte ciascuna da due membri, la ricorrente avrebbe svolto la seconda prova orale innanzi a cinque Commissari, di cui due già membri della precedente Commissione; ciò avrebbe inciso sullo stato d’animo della ricorrente, già in ansia e fortemente turbata.
3. Il motivo è infondato.
Anzitutto, la valutazione dei tutor sul tirocinio svolto costituisce espressione di discrezionalità tecnica, come tale sottratta al sindacato giurisdizionale salvo che non emergano errori macroscopici, illogicità manifeste o violazioni delle regole procedurali.
Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti non emerge alcuno dei suddetti vizi. La valutazione espressa nella scheda di valutazione finale (Doc. 5) è coerente con quella risultante dalle schede di valutazione del tirocinio (Doc. 4), e le motivazioni che hanno indotto la commissione esaminatrice ad attribuire alla studentessa il punteggio contestato emergono dal giudizio specifico sui diversi parametri valutativi di dettaglio presenti nella scheda di valutazione.
D’altro canto, per approdo giurisprudenziale costante, “ Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto ”, di tal che “ solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica ” (così, tra le tante, Cons. Stato, II, n. 7782/2024).
Nel caso di specie, dal momento che nella scheda di valutazione sono indicati i criteri che parcellizzano e specificano gli elementi che concorrono a determinare il giudizio complessivo, con previsione per ciascuno di essi di specifico punteggio, la discrezionalità dell’amministrazione “non solo viene veicolata in ambiti obbligatori di valutazione ma viene, altresì, previamente definita e precisata in maniera tale da consentire, pur attraverso la mera attribuzione del voto numerico, di risalire all’iter logico seguito nella assegnazione del concreto punteggio attribuito » (cfr., sia pure per casi non del tutto sovrapponibili, Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11227 e 3 luglio 2024, n. 5920 del 3 luglio 2024).
Per altro, emerge dagli atti che la studentessa ricorrente sia stata convocata dalla Presidentessa del corso di laurea in Igiene dentale, Prof.ssa Varoni, insieme al Direttore didattico del corso di laurea Luca Parisi, per un incontro in data 14/06/2024, per parlare del suo percorso formativo di tirocinio. Tale convocazione sarebbe stata motivata, secondo quanto precisato dall’Università resistente nella relazione depositata in giudizio (Doc. 13), da alcune segnalazioni in merito a comportamenti non adeguati della studentessa, il che smentisce la tesi secondo cui, nel corso dell’anno non sarebbero mai state effettuate segnalazioni o richiami tali da giustificare una valutazione tutor penalizzante.
Neppure le doglianze relative alle asserite anomalie nelle schede di valutazione delle esaminatrici Pagliari, De Vecchi e Scala Bertolin risultano condivisibili. In primo luogo tali schede costituiscono atti interni, per i quali non si rinviene alcun obbligo di protocollazione.
In secondo luogo, l’affermazione secondo cui la scheda dell’esaminatrice Pagliari e quella dell’esaminatrice Scala Bertolin riportano valutazioni che appaiono concordate in danno della studentessa è generica e indimostrata. Infine, il fatto che la scheda dell’esaminatrice De Vecchi risulti corretta al ribasso non determina un vizio di legittimità della stessa, e la asserita finalità di omologazione alle altre due schede è priva di riscontri oggettivi.
Del resto, come evidenziato dall’Università resistente, le schede di valutazione di tutor e assistenti di tirocinio sono atti interni finalizzati alla produzione di una scheda finale di valutazione complessiva all’esito di un confronto collegiale, e ciò comporta che le singole schede possano contenere punteggi rivisti al rialzo o al ribasso.
Con riferimento alla valutazione dell’attività “Comprensione e compilazione corretta della cartella paradontale” – che, secondo quanto prospettato nel ricorso, la studentessa non avrebbe mai svolto – si osserva quanto segue.
Dalla relazione dell’Ateneo (Doc. 13 di parte resistente) risulta che il giudizio sulla voce in parola si riferisce all’operato della studentessa in qualità di secondo operatore in affiancamento ad un primo operatore del terzo anno, il quale svolge le manovre di rilevazione degli indici parodontali sul paziente. Tale spiegazione appare ragionevole, e induce a ritenere che la valutazione contestata sia scevra da profili di illogicità o travisamento dei fatti.
Quanto allo svolgimento della seconda prova orale, ad avviso del Collegio la circostanza che la prova si sarebbe tenuta in un clima “estremamente teso” appare genericamente dedotta, e comunque indimostrata.
Le modalità di svolgimento della prova, poi, appaiono immuni dai vizi dedotti nel ricorso. Per un verso, la prassi secondo cui la prova orale viene svolta da sottocommissioni composte ciascuna da due membri della commissione non può assurgere a parametro di legittimità della prova stessa.
Ad avviso del Collegio, poi, non rileva che due componenti della Commissione fossero già presenti nella precedente Commissione, dovendo al riguardo ricordarsi l’autonomia del giudizio di ciascuna commissione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 23 maggio 2012, n. 4661) ed il diverso contesto in cui sono state espresse le relative valutazioni, che per altro non risultano censurate nel merito. Infine, la circostanza secondo cui la composizione della Commissione avrebbe inciso sullo stato d’animo della ricorrente risulta solo genericamente dedotta e priva di supporto probatorio.
4. Conclusivamente, alla stregua di quanto esposto, il Collegio ritiene di dover:
- dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo;
- respingere il ricorso per motivi aggiunti.
5. Le spese di giudizio devono essere compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa le spese di giudizio tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Lipari | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO