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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 28/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso, ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 91 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
AVV. (C.F. , in giudizio personalmente ex art. 86 Parte_1 P.IVA_1
c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio Termoli (CB) alla Via De Gasperi n. 19;
- RICORRENTE -
e
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: opposizione decreto liquidazione patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI. Per parte ricorrente: “revocare il Decreto opposto e per l'effetto emettere Decreto di liquidazione dell'onorario in favore dell'Avv. per la prestazione professionale resa in favore Parte_1 del sig. nel proc. pen. n° 453/19 R.G.N.R. – n° 98/20 R.G.T. celebratosi innanzi al Parte_2
Tribunale di Larino nella misura di € 1.078,50, ovvero altra somma minore o maggiore ritenuta equa da
Codesto Ill.mo Giudicante, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge;
con vittoria di spese ed onorari della presente procedura”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'Avv.to premesso di essere stato nominato difensore d'ufficio ex Parte_1
pagina 1 di 6 art. 97, co. 4 c.p.p. del sig. nel proc. pen. N. 453/19 R.G.N.R. – n. 98/20 Parte_2
R.G.T. celebratosi innanzi al Tribunale di Larino e di aver partecipato alle udienze del
28.10.2021 (escussione di un testimone e acquisizione documentazione probatoria) e del
15.12.2022 (discussione), ha proposto opposizione al decreto di liquidazione –richiesto a carico dell'Erario per irreperibilità di fatto del debitore- emesso dal Tribunale in data 8.1.2024, notificato il 10.1.2024.
In particolare, il difensore si duole dell'ingiustificato, mancato riconoscimento della “fase di studio” nonché della doppia riduzione degli onorari, avendo il Giudicante ridotto le voci di compenso, già considerate nella misura minima, dapprima di 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/02
e, successivamente, di un ulteriore 30% per assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
2. Il , ancorché regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia all'udienza del 2.5.2024.
3. Attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la discussione e così pervenuta allo scrivente Magistrato per la decisione, in sostituzione del
Giudice titolare- in congedo per maternità-, all'udienza del 24.10.2025.
*********
L'opposizione è fondata nei soli limiti che seguono.
4. Con il primo motivo di opposizione, l'Avv.to nominato nel proc. n. 98/20 Parte_1
R.G.T. difensore d'ufficio ex art. 97, co. 4 c.p.c., in sostituzione del difensore di fiducia dell'imputato, Avv. Censano Ettore, assente ad entrambe le udienze in cui ne è stata disposta la sostituzione, si duole della mancata liquidazione della fase di studio ai sensi dell'art. 12 dm
55/2014, fase che, secondo l'opponente, dovrebbe ritenersi implicita in ogni attività difensiva di un legale, comprensiva quantomeno dell'imprescindibile “esame e studio degli atti”.
4.1. Il motivo è infondato.
Secondo l'art. 12 dm 55/2014, il compenso si liquida per fasi, scandite, nella specie, in quattro, l'una consequenziale all'altra. Per fase studio, in particolare, comprensiva – e non a caso, trattandosi di fase inclusiva di tutto quanto precede quella introduttiva del giudizio- anche dell'attività investigativa, s'intende “l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”. Di tutta evidenza, si tratta dell'attività di studio prodromica alla fase introduttiva del giudizio, preparatoria cioè di tutta l'attività da svolgersi nella successiva fase. pagina 2 di 6 Tale concetto appare chiaro e di sistema, come si desume considerando anche lo speculare art. 4 DM 55/2014, relativo ai parametri per la determinazione dei compensi per le attività professionali resi nei giudizi civili, in cui si afferma chiaramente che per “fase di studio” della controversia s'intende “l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio”.
Inoltre, un altro valido indice si rinviene nel nuovo comma 5 bis dell'art. 4 del d.m.
55/2014, introdotto dall'art. 2 del d.m. 13.08.2022 n. 147, dettato in tema di parametri generali per la determinazione dei soli compensi relativi all'attività civile e amministrativa, secondo cui
“il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva”. Tale disposizione, non riprodotta dalla novella nella disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale, si riferisce al solo caso in cui ad un difensore ne subentri stabilmente, e non episodicamente, un altro, venendo così ad instaurarsi un rapporto con l'assistito anche per le successive fasi.
E allora, ragionando sulla scorta di quanto precede, è evidente che il compenso per l'attività professionale relativa alla fase di studio può spettare soltanto al difensore di fiducia o d'ufficio ex art. 97, comma 1 c.p.c. dell'imputato, ovvero a colui che abbia instaurato un effettivo rapporto difensivo con l'interessato, svolgendo le attività descritte dall'art. 12 del d.m. n.
55/2014. Diversamente, la nomina episodica del difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p.
è rivolta esclusivamente a consentire l'assistenza temporanea dell'imputato nel processo, in assenza del suo difensore di fiducia, non rinunciante, o d'ufficio impedito a partecipare, e non implica, di conseguenza, la costituzione di un rapporto difensivo con l'imputato, essendo tenuto ad assicurare la difesa limitatamente alle attività svolte per quell'udienza (cfr. ex plurimis Cassazione penale Sez. IV, 4/06/2021 n. 26348). “Opinando diversamente il cliente sarebbe tenuto a pagare tanti compensi per le fasi di studio quanti sono i difensori, e i loro sostituti, che si siano eventualmente succeduti, come nella fattispecie, nella sua difesa all'udienza di discussione o nel compimento di altri singoli atti difensivi isolatamente considerati. E alle medesime conclusioni si dovrebbe pervenire nel caso in cui l'imputato sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con una moltiplicazione della spesa pubblica non sostenibile. Il che porterebbe a risultati irragionevoli e spiega come appartenga al costante insegnamento della Cassazione (formatosi a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 22 dell'11/11/94,
Nicoletti, Rv, 199398) l'affermazione secondo la quale nell'ordinamento processuale vige il principio generale di immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall'imputato, quanto a quello designato di pagina 3 di 6 ufficio dal giudice o dal Pubblico ministero, da considerarsi l'unico titolare dell'ufficio di difesa, a norma dell'art. 97 cod. proc. pen., comma 5, nonchè l'altra affermazione secondo cui sul permanere di tale rapporto difensivo non incide la nomina di un difensore d'ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d'ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti (cfr. Cassazione penale sez. VI,
25/01/2018, n.18060, Cassazione civile sez VI, 6/05/2021, n. 11831)” (cfr. Tribunale Trani,
22/02/2023, n. 289).
5. Con il secondo motivo di opposizione, l'Avv.to si duole dell'ulteriore Parte_1 riduzione dei compensi, oltre quella prevista dall'art. 106 bis TU spese giustizia;
difatti, secondo l'opponente, il Giudice, fermo il riconoscimento degli importi liquidati nei valori minimi e applicata la riduzione di un 1/3, applicava un'ulteriore riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, così liquidano un compenso al di sotto dei minimi tariffari.
5.1. Il motivo è fondato.
Giova premettere, in via generale, che il Giudice, chiamato alla liquidazione del compenso spettante al difensore per l'attività penale svolta, deve tener conto, in ragione del disposto di cui all'art. 12 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, di una serie di parametri, tra cui le caratteristiche, l'urgenza, l'importanza, la complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, le questioni giuridiche e di fatto trattate, la presenza di eventuali contrasti giurisprudenziali, i documenti e gli atti da esaminare, la continuità dell'impegno esito della causa e numero delle udienze e, a mente di tutto ciò, “.. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, diminuiti fino al 50 per cento”. L'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, norma primaria in materia, con la quale deve coordinarsi il citato art. 12, di natura regolamentare, nell'imporre di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, n.26643; Cassazione civile sez. VI,
21/02/2012, n.2527). Sotto tale ultimo profilo, deve registrarsi nella giurisprudenza della
Suprema Corte il progressivo consolidarsi dell'indirizzo per cui, nella prospettiva di valorizzazione dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2233 comma 2 c.c. – il quale preclude di liquidare somme simboliche, non consone al decoro professionale- sancisce il divieto per il pagina 4 di 6 giudice di liquidare gli onorari travalicando il confine dei minimi tariffari;
tanto attualmente discende dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, il quale, considerata l'introduzione della specifica disposizione che, nell'ambito dei valori parametrici orientativi, pur riservando al giudice il potere discrezionale di riduzione del valore medio standard, inibisce la riduzione dell'onorario al di sotto del limite percentuale del 50%, ovvero al di sotto del valore minimo che ha carattere inderogabile (tra le tante, da ultimo, Cassazione civile , sez. II , 13/04/2023 , n. 9815).
Ciò posto, nel caso di specie l'importo richiesto e liquidato, che assume quale importo base, su cui applicare la diminuzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia, i valori minimi per tutte le fasi, non può essere ulteriormente ridotto, pena la liquidazione di un onorario al di sotto del limite massimo del 50% su quelli medi.
Né la decurtazione del 30% può giustificarsi in base all'art. 12, co. 2 DM 55/2014: tale norma dispone che “quando, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”. Questa disposizione, tuttavia, ha per presupposto la fattispecie descritta nell'incipit dello stesso comma, ovvero l'assistenza prestata dal difensore in favore di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. Pertanto, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto (cfr. per la speculare ipotesi nel giudizio civile: Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18047). Nel caso di specie il difensore ha assistito l'unico imputato del procedimento, di talché l'art. 12, co. 2
DM 55/2014 non può applicarsi.
Ne consegue che, in parte qua, l'opposizione va accolta, con rideterminazione del compenso eliminando la decurtazione del 30% e procedendo d'ufficio all'applicazione dei criteri di cui al
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, quindi già in essere al momento dell'esaurimento dell'attività prestata dal difensore (cfr. verbale di udienza in camera di consiglio dell'15.12.2022). A mente di ciò, tenuto conto della non complessità della fattispecie e dell'assenza di questioni giuridiche di rilievo, si ritiene corretta l'applicazione dei valori minimi applicati dal primo Giudice, di talché il compenso da liquidare al difensore è pari ad €
850,67#. pagina 5 di 6 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, per le fasi studio, introduttiva e decisione, omessa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da AVV. nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto, visti gli art. visti gli artt. 82 e
106 bis del DPR. 115/2002 e il DM n. 55/2014 e succ. agg., liquida all'Avv. la somma di 850,67# per compensi, oltre rimborso Parte_1 forfetario ex art. 2, secondo comma, del DM n. 55/2014 nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
− condanna il al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore dell'Avv.to delle spese di lite, che Parte_1 si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 232,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso, ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 91 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
AVV. (C.F. , in giudizio personalmente ex art. 86 Parte_1 P.IVA_1
c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio Termoli (CB) alla Via De Gasperi n. 19;
- RICORRENTE -
e
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: opposizione decreto liquidazione patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI. Per parte ricorrente: “revocare il Decreto opposto e per l'effetto emettere Decreto di liquidazione dell'onorario in favore dell'Avv. per la prestazione professionale resa in favore Parte_1 del sig. nel proc. pen. n° 453/19 R.G.N.R. – n° 98/20 R.G.T. celebratosi innanzi al Parte_2
Tribunale di Larino nella misura di € 1.078,50, ovvero altra somma minore o maggiore ritenuta equa da
Codesto Ill.mo Giudicante, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge;
con vittoria di spese ed onorari della presente procedura”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'Avv.to premesso di essere stato nominato difensore d'ufficio ex Parte_1
pagina 1 di 6 art. 97, co. 4 c.p.p. del sig. nel proc. pen. N. 453/19 R.G.N.R. – n. 98/20 Parte_2
R.G.T. celebratosi innanzi al Tribunale di Larino e di aver partecipato alle udienze del
28.10.2021 (escussione di un testimone e acquisizione documentazione probatoria) e del
15.12.2022 (discussione), ha proposto opposizione al decreto di liquidazione –richiesto a carico dell'Erario per irreperibilità di fatto del debitore- emesso dal Tribunale in data 8.1.2024, notificato il 10.1.2024.
In particolare, il difensore si duole dell'ingiustificato, mancato riconoscimento della “fase di studio” nonché della doppia riduzione degli onorari, avendo il Giudicante ridotto le voci di compenso, già considerate nella misura minima, dapprima di 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/02
e, successivamente, di un ulteriore 30% per assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
2. Il , ancorché regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia all'udienza del 2.5.2024.
3. Attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la discussione e così pervenuta allo scrivente Magistrato per la decisione, in sostituzione del
Giudice titolare- in congedo per maternità-, all'udienza del 24.10.2025.
*********
L'opposizione è fondata nei soli limiti che seguono.
4. Con il primo motivo di opposizione, l'Avv.to nominato nel proc. n. 98/20 Parte_1
R.G.T. difensore d'ufficio ex art. 97, co. 4 c.p.c., in sostituzione del difensore di fiducia dell'imputato, Avv. Censano Ettore, assente ad entrambe le udienze in cui ne è stata disposta la sostituzione, si duole della mancata liquidazione della fase di studio ai sensi dell'art. 12 dm
55/2014, fase che, secondo l'opponente, dovrebbe ritenersi implicita in ogni attività difensiva di un legale, comprensiva quantomeno dell'imprescindibile “esame e studio degli atti”.
4.1. Il motivo è infondato.
Secondo l'art. 12 dm 55/2014, il compenso si liquida per fasi, scandite, nella specie, in quattro, l'una consequenziale all'altra. Per fase studio, in particolare, comprensiva – e non a caso, trattandosi di fase inclusiva di tutto quanto precede quella introduttiva del giudizio- anche dell'attività investigativa, s'intende “l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”. Di tutta evidenza, si tratta dell'attività di studio prodromica alla fase introduttiva del giudizio, preparatoria cioè di tutta l'attività da svolgersi nella successiva fase. pagina 2 di 6 Tale concetto appare chiaro e di sistema, come si desume considerando anche lo speculare art. 4 DM 55/2014, relativo ai parametri per la determinazione dei compensi per le attività professionali resi nei giudizi civili, in cui si afferma chiaramente che per “fase di studio” della controversia s'intende “l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio”.
Inoltre, un altro valido indice si rinviene nel nuovo comma 5 bis dell'art. 4 del d.m.
55/2014, introdotto dall'art. 2 del d.m. 13.08.2022 n. 147, dettato in tema di parametri generali per la determinazione dei soli compensi relativi all'attività civile e amministrativa, secondo cui
“il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva”. Tale disposizione, non riprodotta dalla novella nella disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale, si riferisce al solo caso in cui ad un difensore ne subentri stabilmente, e non episodicamente, un altro, venendo così ad instaurarsi un rapporto con l'assistito anche per le successive fasi.
E allora, ragionando sulla scorta di quanto precede, è evidente che il compenso per l'attività professionale relativa alla fase di studio può spettare soltanto al difensore di fiducia o d'ufficio ex art. 97, comma 1 c.p.c. dell'imputato, ovvero a colui che abbia instaurato un effettivo rapporto difensivo con l'interessato, svolgendo le attività descritte dall'art. 12 del d.m. n.
55/2014. Diversamente, la nomina episodica del difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p.
è rivolta esclusivamente a consentire l'assistenza temporanea dell'imputato nel processo, in assenza del suo difensore di fiducia, non rinunciante, o d'ufficio impedito a partecipare, e non implica, di conseguenza, la costituzione di un rapporto difensivo con l'imputato, essendo tenuto ad assicurare la difesa limitatamente alle attività svolte per quell'udienza (cfr. ex plurimis Cassazione penale Sez. IV, 4/06/2021 n. 26348). “Opinando diversamente il cliente sarebbe tenuto a pagare tanti compensi per le fasi di studio quanti sono i difensori, e i loro sostituti, che si siano eventualmente succeduti, come nella fattispecie, nella sua difesa all'udienza di discussione o nel compimento di altri singoli atti difensivi isolatamente considerati. E alle medesime conclusioni si dovrebbe pervenire nel caso in cui l'imputato sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con una moltiplicazione della spesa pubblica non sostenibile. Il che porterebbe a risultati irragionevoli e spiega come appartenga al costante insegnamento della Cassazione (formatosi a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 22 dell'11/11/94,
Nicoletti, Rv, 199398) l'affermazione secondo la quale nell'ordinamento processuale vige il principio generale di immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall'imputato, quanto a quello designato di pagina 3 di 6 ufficio dal giudice o dal Pubblico ministero, da considerarsi l'unico titolare dell'ufficio di difesa, a norma dell'art. 97 cod. proc. pen., comma 5, nonchè l'altra affermazione secondo cui sul permanere di tale rapporto difensivo non incide la nomina di un difensore d'ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d'ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti (cfr. Cassazione penale sez. VI,
25/01/2018, n.18060, Cassazione civile sez VI, 6/05/2021, n. 11831)” (cfr. Tribunale Trani,
22/02/2023, n. 289).
5. Con il secondo motivo di opposizione, l'Avv.to si duole dell'ulteriore Parte_1 riduzione dei compensi, oltre quella prevista dall'art. 106 bis TU spese giustizia;
difatti, secondo l'opponente, il Giudice, fermo il riconoscimento degli importi liquidati nei valori minimi e applicata la riduzione di un 1/3, applicava un'ulteriore riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, così liquidano un compenso al di sotto dei minimi tariffari.
5.1. Il motivo è fondato.
Giova premettere, in via generale, che il Giudice, chiamato alla liquidazione del compenso spettante al difensore per l'attività penale svolta, deve tener conto, in ragione del disposto di cui all'art. 12 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, di una serie di parametri, tra cui le caratteristiche, l'urgenza, l'importanza, la complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, le questioni giuridiche e di fatto trattate, la presenza di eventuali contrasti giurisprudenziali, i documenti e gli atti da esaminare, la continuità dell'impegno esito della causa e numero delle udienze e, a mente di tutto ciò, “.. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, diminuiti fino al 50 per cento”. L'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, norma primaria in materia, con la quale deve coordinarsi il citato art. 12, di natura regolamentare, nell'imporre di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, n.26643; Cassazione civile sez. VI,
21/02/2012, n.2527). Sotto tale ultimo profilo, deve registrarsi nella giurisprudenza della
Suprema Corte il progressivo consolidarsi dell'indirizzo per cui, nella prospettiva di valorizzazione dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2233 comma 2 c.c. – il quale preclude di liquidare somme simboliche, non consone al decoro professionale- sancisce il divieto per il pagina 4 di 6 giudice di liquidare gli onorari travalicando il confine dei minimi tariffari;
tanto attualmente discende dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, il quale, considerata l'introduzione della specifica disposizione che, nell'ambito dei valori parametrici orientativi, pur riservando al giudice il potere discrezionale di riduzione del valore medio standard, inibisce la riduzione dell'onorario al di sotto del limite percentuale del 50%, ovvero al di sotto del valore minimo che ha carattere inderogabile (tra le tante, da ultimo, Cassazione civile , sez. II , 13/04/2023 , n. 9815).
Ciò posto, nel caso di specie l'importo richiesto e liquidato, che assume quale importo base, su cui applicare la diminuzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia, i valori minimi per tutte le fasi, non può essere ulteriormente ridotto, pena la liquidazione di un onorario al di sotto del limite massimo del 50% su quelli medi.
Né la decurtazione del 30% può giustificarsi in base all'art. 12, co. 2 DM 55/2014: tale norma dispone che “quando, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”. Questa disposizione, tuttavia, ha per presupposto la fattispecie descritta nell'incipit dello stesso comma, ovvero l'assistenza prestata dal difensore in favore di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. Pertanto, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto (cfr. per la speculare ipotesi nel giudizio civile: Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18047). Nel caso di specie il difensore ha assistito l'unico imputato del procedimento, di talché l'art. 12, co. 2
DM 55/2014 non può applicarsi.
Ne consegue che, in parte qua, l'opposizione va accolta, con rideterminazione del compenso eliminando la decurtazione del 30% e procedendo d'ufficio all'applicazione dei criteri di cui al
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, quindi già in essere al momento dell'esaurimento dell'attività prestata dal difensore (cfr. verbale di udienza in camera di consiglio dell'15.12.2022). A mente di ciò, tenuto conto della non complessità della fattispecie e dell'assenza di questioni giuridiche di rilievo, si ritiene corretta l'applicazione dei valori minimi applicati dal primo Giudice, di talché il compenso da liquidare al difensore è pari ad €
850,67#. pagina 5 di 6 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, per le fasi studio, introduttiva e decisione, omessa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da AVV. nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto, visti gli art. visti gli artt. 82 e
106 bis del DPR. 115/2002 e il DM n. 55/2014 e succ. agg., liquida all'Avv. la somma di 850,67# per compensi, oltre rimborso Parte_1 forfetario ex art. 2, secondo comma, del DM n. 55/2014 nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
− condanna il al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore dell'Avv.to delle spese di lite, che Parte_1 si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 232,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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