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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 365/2024
TRA
, C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
res.te in Via Spagna n. 36, 87060 Croia (CS), elett.te dom.to in Cariati (CS) alla Via S.
D'Acquisto presso lo studio dell'Avv. Roberto Parise, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.1.2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
9.273,14 a titolo di ratei arretrati di assegno ordinario di invalidità da luglio 2021 ad aprile
2023.
In particolare, premetteva che con decreto di omologa ex art. 445 bis cpc pronunciato nel giudizio n. 1227/2022 rgac del 3/4/2023 alla ricorrente veniva riconosciuto il requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 25/6/2021;
-che notificato il predetto decreto, avanzata formale richiesta e messa in mora per la liquidazione della relativa prestazione ed inviato ogni documentazione richiesta, l' CP_2 comunicava in data 21/4/2023 di avere liquidato l'assegno IO n. 18028133 allegando il relativo prospetto con indicazione delle somme arretrate, dal 1/7/2021 al 30/4/2023, ammontanti ad €. 12.379,69;
-che la stessa ricorrente era anche titolare di assegno di invalidità civile n. 044250107048915 con decorrenza dal 1/4/2022 per cui lo stesso ente, stante l'incompatibilità con l'assegno di invalidità civile e l'opzione in favore della prima prestazione relativamente ai periodi di concomitanza, provvedeva a riliquidare la medesima prestazione con un credito a suo favore di €. 4.522,64 da porre a conguaglio con le somme ancora dovute;
-che, poiché nel frattempo la stessa ricorrente veniva posta in pensione di vecchiaia n. 001-
250113037474 con decorrenza 1/7/2023, alla medesima venivano erogati i soli ratei di assegno ordinario di maggio e giugno 2023, senza tuttavia nulla inviare per le somme accreditate per i ratei arretrati.
In ragione di tanto, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati, al netto CP_2 delle ritenute IRPEF da operare, quantificati in € 9.273,14.
Si costituiva in giudizio l' , che non contestava la debenza delle somme, eccependo solo CP_2 che l'istituto aveva operato delle trattenute per indebiti presenti sulla posizione della ricorrente. Specificava che aveva provveduto a liquidare le somme dovute al netto delle predette trattenute. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Non veniva svolta istruttoria, trattandosi di controversia avente carattere documentale ed all'udienza odierna il giudice decideva la causa.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Deve evidenziarsi che è incontestato tra le parti il diritto della ricorrente a percepire gli arretrati relativi all'assegno di invalidità nel periodo da luglio 2021 ad aprile 2023.
L' , infatti, ammette detta circostanza, evidenziando anche di aver effettivamente CP_2
liquidato in corso di causa la prestazione, ma al netto delle trattenute operate per indebiti.
Ne discende che tra le parti non è controverso il diritto di credito vantato dalla ricorrente alle anzidette prestazioni previdenziali, né, quindi, sono contestati gli elementi costitutivi dello stesso. Sicché, in base al principio di non contestazione contemplato dall'art. 115 c.p.c., deve ritenere superflua la prova di quegli stessi elementi costitutivi del diritto di credito (Cass. n.
1562/2003).
Alla stregua della linea difensiva dell' , risultano quindi provati sia l'an del diritto di CP_2 credito azionato (all'indennità di disoccupazione e di malattia), sia il quantum (l'entità integrale di quella indennità). La loro mancata contestazione li rende incontroversi
(Cass.n. 4556/2004). A ben vedere, però, ciò che l' oppone all'integrale pagamento della prestazione spettante CP_2 alla ricorrente è la compensazione con il proprio credito alla ripetizione dell'indebita erogazione, in favore della stessa, di altre prestazioni economiche.
Orbene, l' non fornisce alcuna prova della motivazione delle trattenute operate. CP_2
Dalla stampa prodotta in atti (che peraltro non costituisce prova certa dell'avvenuta liquidazione) non è dato comprendete la motivazione delle trattenute operate sulla prestazione in godimento dalla ricorrente.
In sostanza, il credito opposto in compensazione dall' non è certo, perché delle ragioni CP_1 che giustificano il pagamento asseritamente “indebito” e che, come tale, potrebbe teoricamente legittimare l'operazione di compensazione eseguita, l ha omesso CP_1 qualsivoglia allegazione, mentre parte ricorrente ha provato la sussistenza per l'ottenimento delle prestazioni asseritamente indebite.
Deve dunque essere affermato il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma di €
9.273,14 a titolo di arretrati per assegno ordinario di invalidità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 9.273,14 a CP_2
titolo di arretrati per assegno ordinario di invalidità, oltre interessi legali come per legge;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre Iva CP_2
e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Roberto Parise, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 365/2024
TRA
, C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
res.te in Via Spagna n. 36, 87060 Croia (CS), elett.te dom.to in Cariati (CS) alla Via S.
D'Acquisto presso lo studio dell'Avv. Roberto Parise, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.1.2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
9.273,14 a titolo di ratei arretrati di assegno ordinario di invalidità da luglio 2021 ad aprile
2023.
In particolare, premetteva che con decreto di omologa ex art. 445 bis cpc pronunciato nel giudizio n. 1227/2022 rgac del 3/4/2023 alla ricorrente veniva riconosciuto il requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 25/6/2021;
-che notificato il predetto decreto, avanzata formale richiesta e messa in mora per la liquidazione della relativa prestazione ed inviato ogni documentazione richiesta, l' CP_2 comunicava in data 21/4/2023 di avere liquidato l'assegno IO n. 18028133 allegando il relativo prospetto con indicazione delle somme arretrate, dal 1/7/2021 al 30/4/2023, ammontanti ad €. 12.379,69;
-che la stessa ricorrente era anche titolare di assegno di invalidità civile n. 044250107048915 con decorrenza dal 1/4/2022 per cui lo stesso ente, stante l'incompatibilità con l'assegno di invalidità civile e l'opzione in favore della prima prestazione relativamente ai periodi di concomitanza, provvedeva a riliquidare la medesima prestazione con un credito a suo favore di €. 4.522,64 da porre a conguaglio con le somme ancora dovute;
-che, poiché nel frattempo la stessa ricorrente veniva posta in pensione di vecchiaia n. 001-
250113037474 con decorrenza 1/7/2023, alla medesima venivano erogati i soli ratei di assegno ordinario di maggio e giugno 2023, senza tuttavia nulla inviare per le somme accreditate per i ratei arretrati.
In ragione di tanto, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati, al netto CP_2 delle ritenute IRPEF da operare, quantificati in € 9.273,14.
Si costituiva in giudizio l' , che non contestava la debenza delle somme, eccependo solo CP_2 che l'istituto aveva operato delle trattenute per indebiti presenti sulla posizione della ricorrente. Specificava che aveva provveduto a liquidare le somme dovute al netto delle predette trattenute. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Non veniva svolta istruttoria, trattandosi di controversia avente carattere documentale ed all'udienza odierna il giudice decideva la causa.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Deve evidenziarsi che è incontestato tra le parti il diritto della ricorrente a percepire gli arretrati relativi all'assegno di invalidità nel periodo da luglio 2021 ad aprile 2023.
L' , infatti, ammette detta circostanza, evidenziando anche di aver effettivamente CP_2
liquidato in corso di causa la prestazione, ma al netto delle trattenute operate per indebiti.
Ne discende che tra le parti non è controverso il diritto di credito vantato dalla ricorrente alle anzidette prestazioni previdenziali, né, quindi, sono contestati gli elementi costitutivi dello stesso. Sicché, in base al principio di non contestazione contemplato dall'art. 115 c.p.c., deve ritenere superflua la prova di quegli stessi elementi costitutivi del diritto di credito (Cass. n.
1562/2003).
Alla stregua della linea difensiva dell' , risultano quindi provati sia l'an del diritto di CP_2 credito azionato (all'indennità di disoccupazione e di malattia), sia il quantum (l'entità integrale di quella indennità). La loro mancata contestazione li rende incontroversi
(Cass.n. 4556/2004). A ben vedere, però, ciò che l' oppone all'integrale pagamento della prestazione spettante CP_2 alla ricorrente è la compensazione con il proprio credito alla ripetizione dell'indebita erogazione, in favore della stessa, di altre prestazioni economiche.
Orbene, l' non fornisce alcuna prova della motivazione delle trattenute operate. CP_2
Dalla stampa prodotta in atti (che peraltro non costituisce prova certa dell'avvenuta liquidazione) non è dato comprendete la motivazione delle trattenute operate sulla prestazione in godimento dalla ricorrente.
In sostanza, il credito opposto in compensazione dall' non è certo, perché delle ragioni CP_1 che giustificano il pagamento asseritamente “indebito” e che, come tale, potrebbe teoricamente legittimare l'operazione di compensazione eseguita, l ha omesso CP_1 qualsivoglia allegazione, mentre parte ricorrente ha provato la sussistenza per l'ottenimento delle prestazioni asseritamente indebite.
Deve dunque essere affermato il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma di €
9.273,14 a titolo di arretrati per assegno ordinario di invalidità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 9.273,14 a CP_2
titolo di arretrati per assegno ordinario di invalidità, oltre interessi legali come per legge;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre Iva CP_2
e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Roberto Parise, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone