Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2217
TAR
Sentenza 27 marzo 2024
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CS
Inammissibile
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'appello per mancata riproposizione dei motivi di primo grado

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'appello non riproponesse specificamente il terzo motivo di ricorso relativo alla prescrizione della pretesa creditoria e che la censura relativa al difetto assoluto di attribuzione fosse ricavabile solo dalla lettura del ricorso di primo grado, violando il principio di autosufficienza dell'atto di impugnazione.

  • Rigettato
    Modifica del parametro di quantificazione del corrispettivo per il diritto di superficie

    Il Consiglio di Stato ha rigettato la censura, ritenendo che la convenzione preliminare non supportasse la tesi dell'ATER. La clausola relativa al corrispettivo faceva riferimento al costo globale delle opere di urbanizzazione e poneva il prezzo dell'esproprio a carico dell'ATER senza alcun raccordo con l'estensione dell'area concessa in diritto di superficie. La mera menzione di una delibera precedente non era sufficiente a dimostrare la volontà dell'ATER.

  • Rigettato
    Debito fuori bilancio per mancato rimborso dei fondi anticipati

    La domanda di accertamento del debito fuori bilancio è stata implicitamente rigettata in quanto l'appello nel suo complesso è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato. La sentenza si concentra sulla questione del diritto di superficie e del corrispettivo, ritenendo infondata la pretesa dell'ATER relativa alla quantificazione del corrispettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2217
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2217
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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