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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/06/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nel procedimento iscritto al ruolo generale al n°6680/2024 R.G.
promosso con ricorso depositato il giorno 12/11/2024
da rappresentata e difesa dall'avv. TOGNI BARBARA Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. FACCINCANI CP_1
ZIGIOTTO GUIA
resistente e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona 2
oggetto: separazione giudiziale
Causa rimessa al collegio per la decisione con ordinanza 21/4/2025 del e decisa alla camera di consiglio collegiale del 20/05/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
come in atti per il resistente:
come in atti per il Pubblico Ministero:
“Conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione, proposta da entrambe le parti,
merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione
è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è
ormai divenuta intollerabile.
Poiché l'istruttoria sulle altre domande è ancora in corso, la causa va rimessa nel ruolo.
La regolamentazione delle spese di lite avverrà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Pt_1
, ordinandosi all'Ufficiale di Stato
[...] CP_1
Civile del comune di VERONA di annotare la sentenza nei registri
(atto n°226, Parte I, anno 2014 del registro degli atti di matrimonio);
2) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
Verona, 20/05/2025
La Presidente est.
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