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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2396/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MORETTI CLAUDIA Parte_1 [...] ocinio dell'Avv. MORETTI CLAUDIA Parte_2 Pt_3 [...]
con il patrocinio dell'Avv. MORETTI CLAUDIA Controparte_1
APPELLANTE contro
(CF ) con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (CF
C.F._1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (CF ADS80039250487)
APPELLATO
avverso la sentenza n. 1836/2024 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
07/06/2024
CONCLUSIONI
In data 06/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
pagina 1 di 21 in via preliminare, sollevare questione di legittimità costituzionale in merito agli artt. 18-bis del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e 9, commi 2 e 5, del d.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533 nella parte in cui non prevede di affiancare alla sottoscrizione in forma analogica la sottoscrizione in forma digitale, secondo quanto già previsto dal citato art. 38-quater della legge n. 108 del 2021 per le procedure referendarie e per le leggi di iniziative popolare.
- accertare e dichiarare il diritto delle appellanti a partecipare alle consultazioni elettorali, alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature di cui all'art. 18-bis d.p.r. 361/1957 anche mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi depositato tramite supporto elettronico (pen- drive) quale duplicato informatico, anche ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. iuinquies del Codice dell'amministrazione digitale e con accompagnamento delle sottoscrizioni con duplicato informatico, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. i- quinquies del Codice dell'amministrazione digitale, dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata ricevuti dalle amministrazioni comunali;
previa declaratoria della illegittimità dalla esclusione di tale forma, in quanto irrazionale e lesiva del diritto elettorale del cittadino.
Con vittoria di compenso professionale e spese per entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata :
Rigettare l'appello avversario
Vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1836/2024 pubblicata il 07/06/2024, il Tribunale di Firenze aveva così deciso:
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza le sigg.re e Parte_1 Parte_2 Parte_4 convengono in giudizio il e il , Controparte_4 Controparte_2 assumendo che nella loro qualità di cittadine italiane la limitazione del loro diritto soggettivo di elettorato, per partecipare personalmente, liberamente e direttamente, in un sistema istituzionale di democrazia parlamentare, con metodo democratico ed in pagina 2 di 21 condizioni di libertà ed eguaglianza, alla vita politica della Nazione, sul legittimo esercizio della loro quota di sovranità popolare, dall' esclusione della possibilità della utilizzazione della firma digitale (cd. SPID) sia per la presentazione delle liste, sia per l'accettazione delle candidature;
e, di conseguenza, chiedono che il Tribunale disponga la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in relazione alla eccezione di incostituzionalità.
Si costituisce la ed il che Controparte_5 Controparte_4 Contestano quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto concludendo per il rigetto del ricorso e vittoria di spese e competenze di lite.
Precisate le conclusioni la causa è stata riservata per la decisione il 27 maggio 2024
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per le motivazioni qui di seguito descritte. L'equiparazione documento/firma analogica/digitale non può operare nella materia elettorale;
In tal senso è lo stesso legislatore che ha espressamente previsto l'utilizzazione della firma elettronica per la sottoscrizione di richieste referendarie e di iniziative di legge popolare mentre nulla ha disposto in tema di sottoscrizione di liste, per cui resta possibile la sola firma “analogica”
Sull'argomento la Corte Costituzionale ha ribadito che alla luce dell'ampia discrezionalità che è attribuita al legislatore in materia elettorale, in considerazione dell'interesse costituzionale al regolare svolgimento delle competizioni elettorali assicurato dalla disciplina in esame, l'insieme delle argomentazioni proposte dal rimettente non conduce a un giudizio di manifesta irragionevolezza della scelta censurata, così come in ossequio all'orientamento giurisprudenziale prevalente (sentenza n. 35 del 2021), la Corte EDU, nel quadro di una giurisprudenza che manifesta notevole prudenza nella valutazione delle restrizioni al diritto di voto nel suo aspetto passivo, muove dal dichiarato presupposto che al legislatore nazionale deve essere riconosciuto il potere di disciplinare il diritto di presentarsi alle elezioni, circondandolo di cautele rigorose, anche più stringenti di quelle predisposte per il diritto di elettorato attivo, purché tali restrizioni perseguano un fine legittimo, compatibile con il principio del primato della legge e con gli obbiettivi generali della Convenzione e pertanto non sussiste nemmeno la prospettata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 117 Cost. in combinazione con l'art. 29 della Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità, esso è evidentemente inammissibile tenuto conto che non è provato che le ricorrenti siano persone disabili e quindi come possano essere lesi dalla disciplina attualmente in vigore così come emerge che la questione di incostituzionalità è sollevata in linea generale al fine di permettere a tutti gli aventi il diritto di voro di utilizzare la firma elettronica non circoscrivendo l'incostituzionalità dell'art. 18 bis in quanto non ha esteso la previsione della firma elettronica anche per le persone disabili che vogliano sottoscrivere la presentazione delle liste di candidati,
Ne consegue che la disciplina relativa alla presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi in occasione delle elezioni rimane costituzionalmente legittima malgrado l'introduzione, ad opera della legge 108/21, della possibilità per i referendum e i progetti di legge ad iniziativa popolare che le firme possano essere raccolte mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
pagina 3 di 21 Gli argomenti che legittimano il rigetto della domanda delle ricorrenti poggia su due argomenti: in primo luogo, il codice dell'Amministrazione digitale, D.lgs. n. 82 del 2005, , all'art. 2, “espressamente esclude l'applicabilità delle disposizioni del codice stesso alla materia elettorale”, tanto che, altrettanto “espressamente”, è la l. 165 del 2017 a prevedere, all'art. 3 comma 7, che dovesse essere il Governo , “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge” a definire “le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali”. In secondo luogo, per quanto il d. l. n. 77 del 2021, convertito in l. n. 108 del 2021, abbia introdotto la possibilità di utilizzare la sottoscrizione digitale per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, lo ha fatto limitatamente a tali ipotesi.
L' presso la Corte di Cassazione si è pronunciato in materia (cfr Controparte_6
regionale della Corte d'Appello di Firenze (sul cui ricorso si è pronunciato Controparte_6 l' Corte di Cassazione con il provvedimento n. 146 del Controparte_7 2022 per il Senato), l' (sul cui ricorso si è pronunciato Controparte_8 l' Corte di Cassazione con il provvedimento n. 93 del 2022, Controparte_7 per la Camera e n. 92 e 96 del 2022 per il Senato), l' Controparte_9 (sul cui ricorso si è pronunciato l' della Corte di Cassazione con il Controparte_6 provvedimento n. 120 del 2022 per il Senato), rigettando tutti i ricorsi stabilendo come sia “sufficiente considerare solo la questione relativa all'invalidità delle firme”.
In tal senso “l'equiparazione documento/firma analogico/digitale del codice dell'amministrazione digitale non opera nella materia elettorale” e che è vero che “la specifica normativa elettorale […] prevede che si possa introdurre con le determinate forme la possibilità di raccolta delle sottoscrizioni con firma elettronica”, ma ciò semplicemente conferma come, in assenza di una disciplina specifica, “l'uso di tali modalità ai fini dell'art. 18 bis del D.p.r. n. 361 del 1957 non sia ammesso”: nei fatti,
“leggere la norma che ha introdotto la previsione dell'uso della firma digitale esclusivamente per i referendum/leggi di iniziativa popolare come sperimentazione felicemente conclusa che comporti la modifica normativa nel senso di consentire l'uso della medesima forma anche per la raccolta delle sottoscrizioni in questione, è al di fuori di ogni legittimo ambito di opinabilità”, trattandosi di un'interpretazione “del tutto creativa e non analogica” Aderendo all'interpretazione espressa in materia dall'Ufficio Centrale “un'interpretazione costituzionalmente orientata, si ritiene che il parametro, individuato nel Regolamento UE/910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, sia richiamato in modo del tutto generico ed infatti “l'art. 2 Ambito di applicazione e le parti del considerando afferma che il presente regolamento non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell'identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri. E' evidente che lo scopo del presente regolamento è garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un'identificazione e un'autenticazione elettronica sicura e tuttavia spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”.
Ne consegue che non vi è alcun parametro sovranazionale che imponga di superare la norma interna
pagina 4 di 21 L'uso di strumenti digitali nella fase pre-elettorale consentirebbe certamente una mobilitazione telematica molto più agevole di quella richiesta – in termini di impegno e risorse, anche economiche – dalla tradizionale raccolta firme e permetterebbe, di ottenere, per tutti e in pochi giorni, le adesioni necessarie, tuttavia, se non adeguatamente regolamentata in un'ottica più generale, è serio il rischio che tale innovazione finisca altresì per offuscare la funzione propria della disciplina pre-elettorale che è quella, come detto, di evitare le candidature “inconsistenti”, funzione che, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 394 del 2006, si pone come “di rango particolarmente elevato dovendo essere salvaguardato il principio democratico della rappresentatività popolare”
La questione di incostituzionalità sollevata dalle ricorrenti è inammissibile non rinvenendo nel caso di specie, il necessario nesso di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale proposta rispetto al giudizio principale, posto che quest'ultimo deve essere definito con una sentenza che accerti la portata del diritto azionato e lo ripristini nella pienezza della sua espansione, anche se per il tramite della sentenza della Corte Costituzionale.
In conformità a quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale , deve ritenersi ammissibile il rilievo di incostituzionalità nei casi di leggi che, nel momento stesso in cui entrano in vigore, creano in maniera immediata restrizioni dei poteri o doveri in capo a determinati soggetti, i quali, pertanto, si trovano per ciò stesso già pregiudicati da esse, come nel caso in esame delle leggi elettorali, e pertanto in tali situazioni l'azione di accertamento rappresenta l'unica strada percorribile per la tutela giurisdizionale di diritti fondamentali di cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela efficace e diretta.
Nel caso in esame tali requisiti non sussistono tenuto conto che il codice dell'Amministrazione digitale, D.lgs. n. 82 del 2005, , all'art. 2, “espressamente esclude l'applicabilità delle disposizioni del codice stesso alla materia elettorale”, così come la l. 165 del 2017 dispone all'art. 3 comma 7, che deve essere il Governo , “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge”( cosa che allo stato non è avvenuto) a definire
“le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali” ed infine non può essere taciuta la circostanza che il d. l. n. 77 del 2021, convertito in l. n. 108 del 2021, ha limitato la possibilità di utilizzare la sottoscrizione digitale alle sole ipotesi di referendum e proposte di legge di iniziativa popolare “.
Seguiva il dispositivo di rigetto e condanna alle spese.
PI + 2 impugnano la sentenza 1836-2024 di rigetto del ricorso.
Espongono: esse avevano adito il tribunale di Firenze deducendo quanto segue.
Esse erano cittadine italiane e iscritte nelle liste elettorali di Comuni compresi nel circondario del tribunale di Firenze ed avevano agito in giudizio con ricorso ex art 281 Cont duodecies affinché riconosciuto e dichiarato il loro diritto soggettivo di elettorato per partecipare personalmente liberamente e direttamente in un sistema istituzionale di pagina 5 di 21 democrazia parlamentare con metodo democratico ed in condizioni di libertà ed uguaglianza alla vita politica della nazione, … venisse riconosciuto e dichiarato che detto diritto era irragionevolmente leso e limitato dalla esclusione della possibilità dell'utilizzazione della firma digitale cosiddetto SPID sia per la presentazione delle liste sia per l'accettazione delle candidature e perché il giudice disponesse la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in relazione alla eccezione di incostituzionalità che argomentava . La sentenza , di segno negativo rispetto alla domanda era da censurarsi perché aveva ecceduto i limiti entrando nel merito di una questione di costituzionalità la cui valutazione sul dubbio non è devoluto al giudice comune ma bensì riservato alla
Consulta dovendosi in sede di merito esclusivamente riconoscere o no la non manifesta infondatezza . Il giudice aveva approfondito tutta una serie di questioni che non potevano e non dovevano essere sottoposte al suo esame. Pertanto, i motivi di appello non potevano che essere costituiti da una riproposizione articolata di quanto sostenuto fin dall'atto introduttivo. Articolavano i seguenti motivi di appello:
1- eccentricità del provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionali eccepite dalle Appellanti. La scelta legislativa di un doppio differente binario per quanto attiene l'autenticazione delle firme per le diverse ipotesi, elezioni politiche accettazione delle candidature , sottoscrizione delle proposte referendarie e presentazione delle liste elettorali, presenta profili di criticità dal punto di vista del sistema di giustizia e costituzionale in via incidentale e in particolare in relazione al rapporto fra il ruolo del giudice comune e quello assegnato alla
Corte costituzionale che emerge dalla natura più profonda del giudizio costituzionale in via incidentale . Il tribunale aveva ritenuto che le questioni di illegittimità costituzionale prospettate fossero manifestamente infondate. Nella approfondita motivazione che sosteneva la decisione poteva rinvenirsi un profilo di eccentricità del provvedimento con il quale in sostanza il tribunale si sostituiva alla Corte costituzionale e ciò si coglieva laddove era stata rigettata la domanda. Era proprio la approfondita motivazione che il giudice aveva addotto che dimostrava la sussistenza di un dubbio intorno alle eccezioni di illegittimità costituzionale. In definitiva la valutazione operata dal tribunale con la sentenza impugnata non si limita alla verifica della sussistenza o meno del requisito della non manifesta infondatezza. Egli al contrario ha il dovere di sollevare questione di legittimità costituzionale laddove ritenga che la Corte possa entrare nel merito delle stesse indipendentemente dall'esito riconducibile a una pronuncia di accoglimento o di rigetto: certamente non gli compete la medesima prerogativa ossia lo svolgimento di un pagina 6 di 21 vero e proprio sindacato costituzionale che esamina approfonditamente e dunque nel merito i profili di asserita illegittimità costituzionale. Al giudice comune compete solo il compito di non sollevare questioni di legittimità in relazione a quelle questioni che in base a indici oggettivi si presentino come prive di ogni possibile fondamento. La Corte è chiamata quindi a operare una autonoma nuova valutazione intorno alla rilevanza alla non manifesta infondatezza delle stesse questioni punto
Non era in dubbio l'ammissibilità del ricorso.
- Quanto azionato in giudizio non era solo il vizio di costituzionalità ma anche il diritto del singolo cittadino ad esercitare le sue facoltà di elettorato e la sua partecipazione al meccanismo elettorale sia per quanto attiene alla forma attiva sia per quanto attiene alla forma passiva certamente non potendosi immaginare che il diritto azionabile sorga soltanto successivamente all'indizione delle elezioni e non solo per la ragione che la tempistica giurisdizionale non consente la necessaria tutela in questa ipotesi ma anche perché il diritto alla partecipazione al meccanismo elettorale di cui si discute esiste e deve essere tutelato sempre a prescindere all'imminenza o meno di consultazioni elettorali.
- Quanto azionato in giudizio rappresenta una tutela ulteriore specifica e diretta
Ulteriore in relazione ai cittadini colpiti da una forma di disabilità che interdice loro l'utilizzazione della firma cartacea punto il diritto deve esistere sempre e comunque a prescindere dal momento in cui un cittadino che si trovi in detta condizione di difficoltà ritenga di partecipare al meccanismo elettorale.
- Vi sono due meccanismi di autenticazione delle firme, il cartaceo tradizionale e l'elettronico spid. Il secondo è decisamente di utilizzazione più rapida e facile per tutti i cittadini con la conseguenza prevedibile e considerata di un maggior tasso di partecipazione alla vita politica elettorale della Repubblica. Quanto contestato non era il principio di discrezionalità del legislatore quanto la cattiva utilizzazione di tale discrezionalità. La discrezionalità non era stata usata nei limiti dettati dal rispetto dei principi costituzionali. Il principio di discrezionalità legislativa non copre ogni qualsiasi scelta fatta dal Parlamento. La scelta normativa è scelta discriminatoria con la previsione di una procedura di autenticazione spid che non viene prevista per la presentazione delle liste elettorali e per l'accettazione delle candidature, mentre è ammessa per la raccolta delle firme referendarie. Non era mai stato sollevato il tema della garanzia dell'autenticità della tempistica della raccolta delle pagina 7 di 21 sottoscrizioni che quindi non costituisce oggetto di esame. L'utilizzazione della firma elettronica indiscutibilmente consente una partecipazione politica elettorale più ampia e diffusa con ciò corrispondente ad una valutazione comune a tutte le forze politiche, concretizzando l'indicazione della normativa sovranazionale europea la cui indicazione indiscutibilmente è comunque nel senso di una legislazione che favorisca sempre e comunque la maggiore partecipazione alla vita politica ed istituzionale di paesi e istituzioni europee. L'esclusione della previsione legislativa della possibilità di ricorrere alla firma digitale non tutela alcun bene giuridico, nessun soggetto né protetto, nessun delitto è scalfito dalla eventuale cancellazione di ditta previsione punto
- Il secondo motivo di gravame riguardava le spese di lite.
Parte appellante ripercorre la disciplina elettorale vigente in tema di modalità di presentazione e accettazione delle candidature. Richiama la legge 3 novembre 2017 numero 165 ha sostituito l'articolo 18 bis DPR 361.957, disciplina estesa anche alle operazioni preliminari che riguardano la presentazione e l'accettazione delle candidature per le elezioni del Senato. La disciplina elettorale prescrive che le firme dei cittadini che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati siano autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 comma uno legge 53.990 e successive modificazioni. L'adempimento è riservato a una serie di soggetti. Sono state poi introdotte modifiche successive appunto in particolare la legge 29 luglio 2021 numero
108 di conversione del DL 77 2021 con cui il legislatore ha modificato l'articolo uno comma 341 della legge 178 2020. Attraverso queste novità il legislatore è giunto a riconoscere una modalità di raccolta elettronica delle sottoscrizioni mediante piattaforma governativa e nelle more della sua costituzione con procedimento alternativo per l'esercizio di diritti politici di rango costituzionale assimilabile a quelli esercitati mediante il voto nelle elezioni politiche appunto la raccolta avviene oltre che in formato cartaceo anche mediante spid, CI o CNS. Le tornate referendarie confermavano le potenzialità
l'efficienza e la sicurezza dello strumento digitale di recente conio. La stessa legge conteneva all'articolo 38 bis semplificazioni e velocizzazione del procedimento elettorale preparatorio .
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 erano state escluse le liste presentate da sottoscrittori digipreparatorio. Contro i provvedimenti di esclusione erano state presentate impugnazioni che però erano state rigettate dalla Corte di cassazione.
pagina 8 di 21 1. Sosteneva la rilevanza della questione di costituzionalità nel giudizio, della norma nella parte in cui non consente la sottoscrizione in forma digitale della presentazione dell'accettazione delle candidature. Richiamava in particolare l'affermazione “La circostanza che la dedotta incostituzionalità di uno o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso dinanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità istituzionale sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi.”.
2. Sulla non manifesta infondatezza: violazione dell'articolo 2cost. attesa la pacifica riconducibilità del diritto di voto attivo e passivo nel novero dei diritti inviolabili. Nella sentenza 1 nel 2014 e 35 del 2017 la Corte costituzionale aveva ribadito il carattere inviolabile del diritto di voto sancito nella declinazione attiva e passiva dagli articoli 48 e 51 costa. Richiamava anche la sentenza 48 del 2021 laddove si affermava” la giurisprudenza costituzionale riconosce in effetti nell'elettorato passivo un diritto politico fondamentale che l'articolo 51 cost garantisce a ogni cittadino con i caratteri propri dell'inviolabilità ex articolo due cost.". Si tratta pertanto di di una quotazione costituzionale del diritto di voto che vale anche per la fase preparatoria del procedimento elettorale nel cui ambito possono venire in rilievo discipline come quella qui censurata che limitano più o meno irragionevolmente la possibilità di partecipazione democratica essendovi nesso profondo tra scelte legislative che riguardano il procedimento elettorale preparatorio e la pienezza del diritto di voto che viene esercitato all'esito di questo stesso procedimento. Violazione dell'articolo 3cost. A motivo della irragionevolezza di una scelta legislativa che accorda un trattamento ingiustificatamente diverso per situazioni concrete e comparabili punto in linea generale la procedura di raccolta firme è funzionale ad assicurare l'interesse pubblico dato dalla esigenza di essere rappresentati da una compagine rappresentativa e con un minimo di credibilità ed efficienza ed affidabilità( così
Corte e costa 83- 1992) . Nessuna ragionevole giustificazione sembrava possibile rinvenire nella scelta legislativa di escludere dall'ambito di operatività del nuovo strumento digitale il procedimento di raccolta firme per la presentazione delle candidature. Sono infatti identiche le esigenze di certezza che connotano i procedimenti che precedono le elezioni politiche da una parte e i referendum e la pagina 9 di 21 presentazione di leggi di iniziativa popolare dall'altra. Violazione dell'articolo 3 cost a motivo della irragionevolezza intrinseca della preclusione vigente che non consente la presentazione dell'accettazione delle candidature con modalità g digitali. Si tratta della irragionevolezza di una scelta legislativa che limita ingiustificatamente l'operatività di uno strumento che garantisce certezza e sicurezza nell'accertamento dell'identità dei firmatari, strumento in grado di perseguire in modo efficace ed efficiente alcuni degli obiettivi che il legislatore si è prefissato di raggiungere disciplinando le procedure di raccolta firme per la presentazione delle candidature in occasione delle elezioni politiche. Ulteriori profili di illegittimità costituzionale, articolo 1secondo comma 2,48,40
9,50 1,50 6,57 e 58 costituzione. Richiamava la dimensione sovranazionale ed in particolare il regolamento Ue 910 del 2014 del Parlamento europeo e del consiglio. Violazione dell'articolo 117 primo comma cost letto in combinazione con l'articolo 3 protocollo 1 alla cedu: il legislatore nazionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e la giurisprudenza della cedu, ha potere di disciplinare il diritto di presentarsi alle elezioni anche ponendo limitazioni ma solo a condizione che tali restrizioni perseguono un fine legittimo, compatibili con il principio del primato della legge con gli obiettivi generali della convenzione.
Nell'attuale disciplina non era possibile rinvenire un ancoraggio di rilievo costituzionale e/o convenzionale che esclude in modo assoluto la possibilità che nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio le candidature siano presentate con modalità alternative a quella analogica la disciplina contenuta degli articoli 18 bis dpr 30 Marzo 1957 numero 361 e 9 commi 2 5 decreto legislativo 20 dicembre 1993 numero 533 si risolve in una limitazione Alla libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo con conseguente lesione dell'articolo tre protocollo uno alla cedu. Violazione dell'articolo 117 primo comma costituzione letto in combinazione con l'articolo 29 Convenzione
ONU dei diritti delle persone con disabilità richiamava l'articolo 29.
3. sosteneva la impossibilità di interpretare in senso costituzionalmente orientato la disciplina attualmente vigente
4. Motivava sulla possibile obiezione riguardante la necessaria tutela dello spazio di discrezionalità legislativa.
pagina 10 di 21 Si sono costituiti la e il Controparte_5 Controparte_3 sostenendo la correttezza della decisione di primo grado. Hanno rilevato che la scelta del legislatore di introdurre la possibilità del ricorso alla firma digitale solo in relazione agli istituti di democrazia diretta ovvero per il referendum e per la presentazione di proposte
Popolare di legge sia irrazionale. Si è infatti in presenza di situazioni radicalmente diverse. Il numero di firme richieste è previsto dalla stessa Costituzione mentre il numero di firme necessario per la presentazione di liste di candidati la previsione è contenuta in legge ordinari. Sono esentati i partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due camere. Le esenzioni vengono poi estese con appositi provvedimenti di legge in imminenza delle elezioni. Insomma, nel caso specifico la discrezionalità del legislatore è ampia e il legislatore è del tutto libero di stabilire che le firme per i referendum possano raccogliersi anche tramite sistemi elettronici mentre la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati debba avvenire con i sistemi tradizionali. Quanto all'argomento relativo alla supposta violazione dell'articolo 117 cost in combinazione con l'articolo 29 Convenzione ONU diritti delle persone con disabilità il tribunale aveva giustamente osservato che le ricorrenti non sono disabili fa. In ogni caso le ricorrenti non chiedevano che la previsione della firma elettronica venisse estesa alle sole persone disabili ma alla collettività chiedendo una dichiarazione di incostituzionalità in linea generale. Il ricorso è diretto a sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa elettorale vigente senza però indicare una norma specifica che sarebbe incostituzionale ovvero la norma su cui si dovrebbe operare l'intervento della Corte costituzionale. Nelle conclusioni si faceva generico riferimento all'illegittimità date l'esclusione di tale forma ma non viene indicata ancora a disposizione specifica contro il ricorso era pertanto inammissibili.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 15 luglio 2025 , sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica . Veniva discussa in Camera di Consiglio alla medesima udienza.
***
L'appello deve essere deciso come segue.
pagina 11 di 21 1- Non è fondata la censura alla sentenza laddove individua un possibile travalicamento delle competenze decisorie da parte del Giudice di i grado. È evidente che il Giudice a cui è prospettata questione di costituzionalità di una norma, onde valutarne la non manifesta infondatezza debba compiere una disamina delle ragioni che lo inducono a positivamente o negativamente valutare un contrasto con disposizioni della Costituzione, senza che ciò comporti in alcun modo sostituirsi al giudizio della Corte. Tale disamina è volta a filtrare l'accesso al Giudice delle leggi alle sole questioni che non si presentino prima facie del tutto destituite di fondamento e per compiere tale valutazione ovviamente occorre operare un ragionamento sulla norma “contestata” e sui possibili discostamenti dalle norme costituzionali. Si veda sul punto quanto espresso da Cass. 15409/2024 :”
Nel caso in esame, peraltro, deve escludersi già in radice che il giudice speciale abbia inteso in qualche modo sostituirsi al giudice costituzionale posto che le argomentazioni con le quali il Consiglio di Giustizia amministrativa ha respinto la eccezione di incostituzionalità si iscrivono a pieno titolo nel perimetro dell'obbligo di adeguata motivazione della valutazione di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità quale sancito dall', comma 1, . Né alla stregua di tale previsione è dato distinguere nell'ambito delle ragioni giustificative di tale rigetto quelle che, in quanto tradottesi in un più intenso apprezzamento, avrebbero comportato da parte del giudice investito dell'eccezione una attività sostitutiva di quella propria del Giudice delle Leggi. Invero, a prescindere dalla "fumosità" della categoria dell' "intenso apprezzamento" invocata a fondamento delle premesse teoriche alla base delle argomentazioni sviluppate dal ricorrente, resta il fatto che la sentenza impugnata si è solo limitata a delibare, nell'esercizio del sindacato diffuso di costituzionalità, la eccezione di incostituzionalità formulata dall'odierno ricorrente e ad esplicitare le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza della questione, senza alcuna pretesa di sostituirsi al Giudice delle Leggi, al quale tale
pagina 12 di 21 questione, ove ritenuta, viceversa, manifestamente fondata (oltre che rilevante) potrà senz'altro essere proposta in altro giudizio.”.
2- Sulla rilevanza della questione di costituzionalità prospettata. In effetti la questione prospettata potrebbe apparire essere essa stessa l'oggetto del procedimento : se ciò fosse difetterebbe il requisito della rilevanza della questione, per la decisione del procedimento essendo principio v. sul punto
Cass. civ., Sez. I, 09/04/2024, n. 9428 Perché possa ravvisarsi la rilevanza della questione di costituzionalità è necessario un nesso strumentale tra definizione del giudizio principale e risoluzione della questione afferente al bene della vita per il quale si agisce. In assenza di tale connessione stretta tra norma censurata e thema decidendum del processo a quo, non si configura il presupposto indispensabile per sollevare una questione
d'illegittimità costituzionale. Tuttavia sul punto pare possa richiamarsi la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 3 2025 laddove sempre in punto di diritto di voto latamente inteso quale diritto alla sottoscrizione di liste elettorali, motiva come segue: “2.- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono ammissibili. Il giudizio principale, riguardando le modalità di sottoscrizione di una lista di candidati alle elezioni regionali, ha ad oggetto
l'accertamento della portata dei diritti politici, essendo la sottoscrizione della lista strumentale alla formazione dell'offerta elettorale. Su tale domanda il giudice ordinario è fornito di giurisdizione (; ) e ciò consente di ritenere sussistente il relativo presupposto del giudizio a quo. Inoltre, non risulta implausibile la valutazione del rimettente, secondo cui la portata (e la stessa esistenza) del diritto dell'elettore con disabilità di sottoscrivere una lista di candidati con la firma digitale può essere accertata nel contesto di una specifica consultazione elettorale anche quando il procedimento di presentazione delle liste sia ormai concluso (sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014). Infatti, poiché le disposizioni censurate si frappongono in modo continuativo a tale modalità di esercizio del diritto da parte di una persona con disabilità, l'asserita lesione dei parametri costituzionali assume "un carattere permanente" (sentenza n. 240 del 2021). 2.1.- Quanto, poi, alla pagina 13 di 21 necessità di fare applicazione delle disposizioni censurate, si deve constatare che nell'ordinamento elettorale della Regione Lazio, in effetti, mancano disposizioni specifiche per la sottoscrizione delle liste di candidati, per cui risulta applicabile - in forza del rinvio stabilito dall'art. 1, comma 2, della - l', terzo comma, della . L'interpretazione di tale disposizione - tanto letterale, quanto sistematica, alla luce dell'ambito di applicazione del CAD - operata dal giudice a quo sorregge, quindi, più che plausibilmente la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale. Non vi è dubbio, infine, che l'oggetto del giudizio principale non coincide con quello del giudizio incidentale, dovendo il giudice comune sia determinare il contenuto del diritto azionato dal ricorrente - in particolare, le modalità di esercizio della facoltà di sottoscrivere una lista di candidati - sia valutare la fondatezza delle ulteriori domande, di risarcimento del danno e di cessazione delle condotte e rimozione degli effetti, connesse alla eventuale sussistenza della discriminazione prodotta dalle disposizioni censurate. Ed in effetti l'oggetto principale, il petitum sostanziale, della domanda è
l'accertamento della possibilità di accesso a consultazioni elettorali politiche
, presentazione di liste e accettazione di candidature mediante strumento informatico.
3- Sulla non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità. La Corte non condivide il giudizio di non manifesta infondatezza della questione che si vuole sia sollevata e ritiene che sul punto la questione sia stata correttamente decisa dal Giudice di I grado. In sintesi e richiamati gli ampi scritti difensivi sul punto, ci si duole che per le elezioni politiche la disciplina elettorale vigente non contempli, per nessuno dei passaggi prodromici al voto, presentazione delle liste e accettazione delle candidature, forme di sottoscrizione latamente descrivibili come digitali, difformemente da quanto alla attualità previsto per le leggi di iniziativa popolare e per i referendum. Ed infatti si conclude per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 18 bis della legge 361 1957 e 9 dlgsl 533 1993, nella parte in cui non prevedono di affiancare alla pagina 14 di 21 sottoscrizione in forma analogica la sottoscrizione in forma digitale secondo quanto già previsto dal citato articolo 38 4 della legge 108 del 2021 per le procedure referendarie e per le leggi di iniziativa popolare. Quest'ultima costituirebbe quindi il tertium comparationis alla stregua della quale operare quel raffronto di costituzionalità ai sensi dell'art. 2 e 3 Cost. dovendosi situazioni uguali essere trattate ugualmente.
Deve subito sgombrarsi il campo dal richiamo alla già citata sentenza della corte 3- 2025 la quale ha sancito la illegittimità costituzionale degli artt. 9 l.
108/1968, elezioni del Consiglio Regionale, e 2 comma 6 codice della amministrazione digitale ( dlgsl 82/2005 ) nella parte in cui non prevedono per l'elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata cui
è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Si tratta infatti della tutela di soggetti disabili i quali hanno un oggettivo impedimento al voto, e quindi si trovano in una situazione di ingiustificata disparità di trattamento rispetto a soggetti sani che non hanno difficoltà per recarsi al seggio e votare. Tale non è la odierna situazione non avendo le appellanti rappresentato alcun impedimento fisico e quindi l'argomento è privo del sostegno di rilevanza della questione.
Appare condivisibile quanto emergente dalla difesa erariale nel resto delle questioni prospettate.
Le due situazioni poste a confronto per invocare la lesione del principio di cui agli artt. 2 e 3 cost., non sono utilmente comparabili: si lamenta la lesione al diritto di voto quale diritto inviolabile e irragionevolezza della esclusione del voto digitale quale pregiudizio al diritto elettorale attivo e passivo.
Anche laddove non si convenga sulla non ricomprensione di tali attività prodromiche nell'ambito della tutela del diritto di voto, deve tuttavia pagina 15 di 21 valutarsi che le competizioni che si intendono raffrontare sono del tutto dissimili. Per le competizioni di democrazia diretta sono richieste dalla stessa Carta Costituzionale ( artt. 71 e 75 ) in numero particolarmente elevato che giustifica la discrezionalità utilizzata nella estensione delle modalità di sottoscrizione ( 500.000 per il referendum , 50.000 per la legge di iniziativa popolare ) mentre per le elezioni politiche non solo è previsto un numero assai inferiore di sottoscrizioni, ma anche e soprattutto per i partiti politici presenti in entrambi i rami del Parlamento esse non sono neppure richieste ( art. 18 bis dpr 361/1957).
In ogni caso giova richiamare quanto già espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 3/2025.
La mancata estensione della firma digitale alle ipotesi rappresentate in atti, seppure in contrasto con la evoluzione tecnologica ed anche con la auspicabilità di una maggiore affezione alla presenza al voto soprattutto della cittadinanza più giovane, è censurabile laddove leda in concreto il diritto al voto, mentre si scontra con il principio di discrezionalità dell'agire politico laddove nessuna concreta lesione come nel caso di specie, sia rappresentata e ciò sia valutando il dettato costituzionale che la legge sovranazionale:
3.2.- Nonostante la descritta evoluzione, la possibilità di utilizzare la firma digitale per le sottoscrizioni funzionali all'ammissione delle liste di candidati alle consultazioni elettorali è rimasta, quindi, preclusa. È opportuno, peraltro, ricordare che la previsione dell'obbligo di raccogliere un certo numero di sottoscrizioni a corredo delle candidature è funzionale ad evitare il rischio di una eccessiva "dispersione di voti", dovuta alla polverizzazione di candidature che non riflettono una "seria consistenza" e un "minimo di consenso" (sentenza n. 83 del 1992 e, analogamente, sentenza n. 48 del
2021). In questi termini, si è ravvisato il fondamento di tali previsioni nell'esigenza di tutelare beni "di rango particolarmente elevato, anche sul piano della rilevanza costituzionale", in quanto funzionali al principio
pagina 16 di 21 democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità, evitando
"un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l'elettorato" (sentenza n. 394 del
2006).L'utilizzo della firma digitale, invero, non porta, di per sé, a contraddire tale esigenza, anche considerando che non è predicabile, nel caso del procedimento elettorale preparatorio, quale è la raccolta di firme, quel bisogno di segretezza che connota l'espressione del voto, essendo al contrario prevista la pubblicità della manifestazione di supporto alla lista di candidati. Tuttavia, la materia elettorale, per sua natura, è caratterizzata da un alto tasso di politicità, per cui, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al legislatore deve essere riconosciuta una ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2022, n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275
e n. 1 del 2014). Su un piano generale, quindi, i tempi e le modalità di un eventuale, generalizzato, superamento del divieto derivante dalla previsione dell', comma 6, rimangono rimessi alla valutazione discrezionale del legislatore. Questi, infatti, è chiamato a bilanciare le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può, in ipotesi, comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole: principi che, nelle forme più tradizionali in cui si svolgono le operazioni elettorali, sono favoriti anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una sorta di "liturgia repubblicana". È però significativo che, in un contesto caratterizzato dalla crescente disaffezione all'esercizio del diritto di voto, le indubbie facilitazioni che potrebbero essere garantite dall'applicazione della tecnologia digitale stanno progressivamente ponendosi all'attenzione delle istituzioni europee e nazionali. Con riguardo alle prime va segnalata, da ultimo, la comunicazione COM (2021) 118 final, del 9 marzo 2021 (Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale), con cui la Commissione europea ha presentato gli indirizzi per l'evoluzione digitale dell'Europa entro il 2030, anche in riferimento alla vita democratica. Con riguardo alle seconde va considerato
pagina 17 di 21 il libro bianco "Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre
l'astensionismo e agevolare il voto", del 14 aprile 2022, elaborato dalla
Commissione istituita con decreto del Ministro per i rapporti con il
Parlamento del 22 dicembre 2021, diretto a proporre la digitalizzazione di alcuni aspetti del processo elettorale allo scopo di rimuovere gli ostacoli che si frappongono, in particolare, al cosiddetto astensionismo involontario, dovuto in particolare alle difficoltà, nei momenti elettorali, di spostamento dai luoghi di lavoro o di studio a quelli di residenza. 4.- Neppure la pur ampia, descritta, discrezionalità del legislatore in materia elettorale sfugge, tuttavia, al vaglio della non manifesta irragionevolezza (ancora, sentenza n.
62 del 2022) e al rispetto del nucleo essenziale di quelle garanzie che, per quanto qui espressamente interessa, riguardano le situazioni caratterizzate da particolare vulnerabilità.”.
Deve ritenersi quindi che, nei passaggi indicati, la Corte abbia già espresso in un momento assai ravvicinato all'attuale, la propria valutazione negativa in ordine alla non manifesta infondatezza della questione. Ciò in relazione sia alla asserita violazione degli artt. 2 e 3 su cui si è già detto, ma anche in relazione agli altri parametri costituzionali invocati, per il vero in modo generico, artt. 48 , 49, 51, 56, 57 e 58 : il vulnus al diritto di elettorato attivo e passivo appare escluso dalle considerazioni sopra riportate.
Ciò non solo in ordine alla eventuale disparità di trattamento ma anche in relazione ai principi sovranazionali invocati. In particolare, quanto alla censurata violazione dell'art. 117 cost in combinato disposto con l'art. 3 prot 1 alla CEDU, la corte cost. aveva già osservato “3.2.- Nel merito, nemmeno la seconda questione è fondata. 3.2.1.- I termini in cui è prospettata impongono un preliminare riferimento all'interpretazione dell'art. 3 Prot. addiz. CEDU ad opera dalla Corte EDU e ai principi dalla stessa formulati sulla portata generale della garanzia in esso prevista e sulle limitazioni che gli Stati possono introdurre in ragione della particolare natura del diritto di elettorato, in specie di quello passivo. In via generale, la Corte di Strasburgo ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 3 pagina 18 di 21 Prot. addiz. CEDU, pur formulata in termini di impegno degli Stati contraenti
"a organizzare elezioni ... in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo", deve essere interpretata - alla luce dei lavori preparatori e nel quadro della
Convenzione considerata nel suo insieme - nel senso che essa garantisce diritti soggettivi, comprendenti il diritto di voto (che ne rappresenta
l'aspetto "attivo") e il diritto di presentarsi alle elezioni (costituente l'aspetto
"passivo") (ex plurimis, Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, sentenza 6 ottobre 2005, H.
contro
Regno Unito, n. 2, paragrafi 56 e 57; sentenza 2 marzo 1987, M.M. e C.
contro
Belgio, paragrafi da 46 a 51). Ha precisato ancora che il diritto di presentarsi alle elezioni copre anche il periodo post-elettorale, convertendosi nel diritto di esercitare il mandato come membro del corpo legislativo (Corte EDU, sentenza 24 maggio 2016,
P.M.
contro
Serbia, paragrafo 58), e che quest'ultima nozione, a sua volta, deve essere interpretata alla luce della struttura costituzionale del singolo
Stato (Corte EDU, sentenza M.M. e C.
contro
Belgio, paragrafo 53), includendo in particolare, per quanto riguarda il nostro Paese, i consigli regionali, in quanto dotati di attribuzioni e di poteri sufficientemente ampi da essere qualificabili come elementi del corpo legislativo dello Stato nel suo complesso (Corte EDU, sentenza 1 luglio 2004, V.S.S.
contro
Italia, paragrafo 52). Quanto alle limitazioni apportabili dal legislatore nazionale ai diritti di elettorato attivo e passivo, la Corte EDU ha precisato che si tratta di diritti non assoluti, che possono essere fatti oggetto di "limitazioni implicite", rispetto alle quali gli Stati contraenti godono di un ampio margine di valutazione, in ragione, tra l'altro, delle peculiarità storiche, politiche e culturali di ciascun ordinamento (ex plurimis, Corte EDU, sentenza 15 giugno 2006, L.
contro
Grecia, paragrafo 51; sentenza H.
contro
Regno
Unito, n. 2, paragrafi 61 e 62; sentenza M.M. e C.
contro
Belgio, paragrafo
52). Il carattere "implicito" delle limitazioni ammissibili consente agli Stati contraenti di introdurre misure restrittive di tali diritti anche per finalità non incluse in elenchi precisi, come quelle enumerate agli articoli da 8 a 11 della
pagina 19 di 21 CEDU, purché nelle particolari circostanze del caso concreto sia dimostrata la compatibilità del fine perseguito con il principio del primato della legge e con gli obiettivi generali della Convenzione. Per la stessa ragione, nel vagliare la compatibilità delle possibili limitazioni con le garanzie assicurate dalla Convenzione, la Corte EDU non applica i test tradizionali usati nella verifica del rispetto degli stessi articoli da 8 a 11 della Convenzione, basati sui criteri della necessità o dell'urgente bisogno sociale, ma fa riferimento a criteri diversi e specifici. In base ad essi, in particolare: le limitazioni del diritto di voto e del diritto di candidarsi non devono violarne la sostanza, né privarli di effettività; le restrizioni devono perseguire un fine legittimo, compatibile con il principio del primato della legge e con gli obiettivi generali della CEDU, e segnatamente con la protezione dell'indipendenza dello Stato, dell'ordine democratico e della sicurezza nazionale;
i mezzi impiegati non devono essere sproporzionati (ex plurimis, Corte EDU, grande camera, sentenza 27 aprile 2010, T.
contro
Moldavia, paragrafo 161; sentenza 6 novembre 2009, E. e altri
contro
Spagna, paragrafo 47; sentenza 5 aprile 2007, K.
contro
Turchia, paragrafo 41; sentenza L. contro
Grecia, paragrafo 52; sentenza V.S.S.
contro
Italia, paragrafo 54; sentenza
H.
contro
Regno Unito, n. 2, paragrafo 62). Così Corte Cost. 35/2021.
In sintesi, se può convenirsi nella constatazione che al progresso tecnologico non è corrisposto un analogo auspicabile potenziamento delle possibilità inerenti all'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, al fine di implementare la partecipazione democratica soprattutto giovanile, deve tuttavia concludersi che tale ampliamento, laddove non vengano, come in questo caso , in rilievo situazioni di concreto effettivo pregiudizio, sia rimesso al potere politico senza possibilità di supplenza.
Deve pertanto respingersi l'appello e formulare nuovo giudizio di non “non manifesta infondatezza” della questione di costituzionalità, come sopra nuovamente prospettata.
pagina 20 di 21 Tuttavia la considerazione che precede, e la rilevanza di principi fondanti la vita della Nazione, delle questioni prospettate, imponeva in I grado la compensazione delle spese di lite. Ciò comporta l'accoglimento del relativo motivo di censura.
Ciò determina inoltre anche in questo grado, in uno con la soccombenza reciproca, la compensazione delle spese anche in questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1836/2024 Parte_4 emessa dal Tribunale di Firenze, compensa tra le parti le spese del I grado di giudizio, fermo il resto .
Dichiara che la prospettata questione di costituzionalità non è “non manifestamente infondata”.
Compensa tra le parti le spese del II grado di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del15 luglio 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2396/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MORETTI CLAUDIA Parte_1 [...] ocinio dell'Avv. MORETTI CLAUDIA Parte_2 Pt_3 [...]
con il patrocinio dell'Avv. MORETTI CLAUDIA Controparte_1
APPELLANTE contro
(CF ) con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (CF
C.F._1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (CF ADS80039250487)
APPELLATO
avverso la sentenza n. 1836/2024 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
07/06/2024
CONCLUSIONI
In data 06/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
pagina 1 di 21 in via preliminare, sollevare questione di legittimità costituzionale in merito agli artt. 18-bis del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e 9, commi 2 e 5, del d.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533 nella parte in cui non prevede di affiancare alla sottoscrizione in forma analogica la sottoscrizione in forma digitale, secondo quanto già previsto dal citato art. 38-quater della legge n. 108 del 2021 per le procedure referendarie e per le leggi di iniziative popolare.
- accertare e dichiarare il diritto delle appellanti a partecipare alle consultazioni elettorali, alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature di cui all'art. 18-bis d.p.r. 361/1957 anche mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi depositato tramite supporto elettronico (pen- drive) quale duplicato informatico, anche ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. iuinquies del Codice dell'amministrazione digitale e con accompagnamento delle sottoscrizioni con duplicato informatico, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. i- quinquies del Codice dell'amministrazione digitale, dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata ricevuti dalle amministrazioni comunali;
previa declaratoria della illegittimità dalla esclusione di tale forma, in quanto irrazionale e lesiva del diritto elettorale del cittadino.
Con vittoria di compenso professionale e spese per entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata :
Rigettare l'appello avversario
Vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1836/2024 pubblicata il 07/06/2024, il Tribunale di Firenze aveva così deciso:
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza le sigg.re e Parte_1 Parte_2 Parte_4 convengono in giudizio il e il , Controparte_4 Controparte_2 assumendo che nella loro qualità di cittadine italiane la limitazione del loro diritto soggettivo di elettorato, per partecipare personalmente, liberamente e direttamente, in un sistema istituzionale di democrazia parlamentare, con metodo democratico ed in pagina 2 di 21 condizioni di libertà ed eguaglianza, alla vita politica della Nazione, sul legittimo esercizio della loro quota di sovranità popolare, dall' esclusione della possibilità della utilizzazione della firma digitale (cd. SPID) sia per la presentazione delle liste, sia per l'accettazione delle candidature;
e, di conseguenza, chiedono che il Tribunale disponga la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in relazione alla eccezione di incostituzionalità.
Si costituisce la ed il che Controparte_5 Controparte_4 Contestano quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto concludendo per il rigetto del ricorso e vittoria di spese e competenze di lite.
Precisate le conclusioni la causa è stata riservata per la decisione il 27 maggio 2024
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per le motivazioni qui di seguito descritte. L'equiparazione documento/firma analogica/digitale non può operare nella materia elettorale;
In tal senso è lo stesso legislatore che ha espressamente previsto l'utilizzazione della firma elettronica per la sottoscrizione di richieste referendarie e di iniziative di legge popolare mentre nulla ha disposto in tema di sottoscrizione di liste, per cui resta possibile la sola firma “analogica”
Sull'argomento la Corte Costituzionale ha ribadito che alla luce dell'ampia discrezionalità che è attribuita al legislatore in materia elettorale, in considerazione dell'interesse costituzionale al regolare svolgimento delle competizioni elettorali assicurato dalla disciplina in esame, l'insieme delle argomentazioni proposte dal rimettente non conduce a un giudizio di manifesta irragionevolezza della scelta censurata, così come in ossequio all'orientamento giurisprudenziale prevalente (sentenza n. 35 del 2021), la Corte EDU, nel quadro di una giurisprudenza che manifesta notevole prudenza nella valutazione delle restrizioni al diritto di voto nel suo aspetto passivo, muove dal dichiarato presupposto che al legislatore nazionale deve essere riconosciuto il potere di disciplinare il diritto di presentarsi alle elezioni, circondandolo di cautele rigorose, anche più stringenti di quelle predisposte per il diritto di elettorato attivo, purché tali restrizioni perseguano un fine legittimo, compatibile con il principio del primato della legge e con gli obbiettivi generali della Convenzione e pertanto non sussiste nemmeno la prospettata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 117 Cost. in combinazione con l'art. 29 della Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità, esso è evidentemente inammissibile tenuto conto che non è provato che le ricorrenti siano persone disabili e quindi come possano essere lesi dalla disciplina attualmente in vigore così come emerge che la questione di incostituzionalità è sollevata in linea generale al fine di permettere a tutti gli aventi il diritto di voro di utilizzare la firma elettronica non circoscrivendo l'incostituzionalità dell'art. 18 bis in quanto non ha esteso la previsione della firma elettronica anche per le persone disabili che vogliano sottoscrivere la presentazione delle liste di candidati,
Ne consegue che la disciplina relativa alla presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi in occasione delle elezioni rimane costituzionalmente legittima malgrado l'introduzione, ad opera della legge 108/21, della possibilità per i referendum e i progetti di legge ad iniziativa popolare che le firme possano essere raccolte mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
pagina 3 di 21 Gli argomenti che legittimano il rigetto della domanda delle ricorrenti poggia su due argomenti: in primo luogo, il codice dell'Amministrazione digitale, D.lgs. n. 82 del 2005, , all'art. 2, “espressamente esclude l'applicabilità delle disposizioni del codice stesso alla materia elettorale”, tanto che, altrettanto “espressamente”, è la l. 165 del 2017 a prevedere, all'art. 3 comma 7, che dovesse essere il Governo , “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge” a definire “le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali”. In secondo luogo, per quanto il d. l. n. 77 del 2021, convertito in l. n. 108 del 2021, abbia introdotto la possibilità di utilizzare la sottoscrizione digitale per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, lo ha fatto limitatamente a tali ipotesi.
L' presso la Corte di Cassazione si è pronunciato in materia (cfr Controparte_6
regionale della Corte d'Appello di Firenze (sul cui ricorso si è pronunciato Controparte_6 l' Corte di Cassazione con il provvedimento n. 146 del Controparte_7 2022 per il Senato), l' (sul cui ricorso si è pronunciato Controparte_8 l' Corte di Cassazione con il provvedimento n. 93 del 2022, Controparte_7 per la Camera e n. 92 e 96 del 2022 per il Senato), l' Controparte_9 (sul cui ricorso si è pronunciato l' della Corte di Cassazione con il Controparte_6 provvedimento n. 120 del 2022 per il Senato), rigettando tutti i ricorsi stabilendo come sia “sufficiente considerare solo la questione relativa all'invalidità delle firme”.
In tal senso “l'equiparazione documento/firma analogico/digitale del codice dell'amministrazione digitale non opera nella materia elettorale” e che è vero che “la specifica normativa elettorale […] prevede che si possa introdurre con le determinate forme la possibilità di raccolta delle sottoscrizioni con firma elettronica”, ma ciò semplicemente conferma come, in assenza di una disciplina specifica, “l'uso di tali modalità ai fini dell'art. 18 bis del D.p.r. n. 361 del 1957 non sia ammesso”: nei fatti,
“leggere la norma che ha introdotto la previsione dell'uso della firma digitale esclusivamente per i referendum/leggi di iniziativa popolare come sperimentazione felicemente conclusa che comporti la modifica normativa nel senso di consentire l'uso della medesima forma anche per la raccolta delle sottoscrizioni in questione, è al di fuori di ogni legittimo ambito di opinabilità”, trattandosi di un'interpretazione “del tutto creativa e non analogica” Aderendo all'interpretazione espressa in materia dall'Ufficio Centrale “un'interpretazione costituzionalmente orientata, si ritiene che il parametro, individuato nel Regolamento UE/910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, sia richiamato in modo del tutto generico ed infatti “l'art. 2 Ambito di applicazione e le parti del considerando afferma che il presente regolamento non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell'identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri. E' evidente che lo scopo del presente regolamento è garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un'identificazione e un'autenticazione elettronica sicura e tuttavia spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”.
Ne consegue che non vi è alcun parametro sovranazionale che imponga di superare la norma interna
pagina 4 di 21 L'uso di strumenti digitali nella fase pre-elettorale consentirebbe certamente una mobilitazione telematica molto più agevole di quella richiesta – in termini di impegno e risorse, anche economiche – dalla tradizionale raccolta firme e permetterebbe, di ottenere, per tutti e in pochi giorni, le adesioni necessarie, tuttavia, se non adeguatamente regolamentata in un'ottica più generale, è serio il rischio che tale innovazione finisca altresì per offuscare la funzione propria della disciplina pre-elettorale che è quella, come detto, di evitare le candidature “inconsistenti”, funzione che, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 394 del 2006, si pone come “di rango particolarmente elevato dovendo essere salvaguardato il principio democratico della rappresentatività popolare”
La questione di incostituzionalità sollevata dalle ricorrenti è inammissibile non rinvenendo nel caso di specie, il necessario nesso di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale proposta rispetto al giudizio principale, posto che quest'ultimo deve essere definito con una sentenza che accerti la portata del diritto azionato e lo ripristini nella pienezza della sua espansione, anche se per il tramite della sentenza della Corte Costituzionale.
In conformità a quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale , deve ritenersi ammissibile il rilievo di incostituzionalità nei casi di leggi che, nel momento stesso in cui entrano in vigore, creano in maniera immediata restrizioni dei poteri o doveri in capo a determinati soggetti, i quali, pertanto, si trovano per ciò stesso già pregiudicati da esse, come nel caso in esame delle leggi elettorali, e pertanto in tali situazioni l'azione di accertamento rappresenta l'unica strada percorribile per la tutela giurisdizionale di diritti fondamentali di cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela efficace e diretta.
Nel caso in esame tali requisiti non sussistono tenuto conto che il codice dell'Amministrazione digitale, D.lgs. n. 82 del 2005, , all'art. 2, “espressamente esclude l'applicabilità delle disposizioni del codice stesso alla materia elettorale”, così come la l. 165 del 2017 dispone all'art. 3 comma 7, che deve essere il Governo , “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge”( cosa che allo stato non è avvenuto) a definire
“le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali” ed infine non può essere taciuta la circostanza che il d. l. n. 77 del 2021, convertito in l. n. 108 del 2021, ha limitato la possibilità di utilizzare la sottoscrizione digitale alle sole ipotesi di referendum e proposte di legge di iniziativa popolare “.
Seguiva il dispositivo di rigetto e condanna alle spese.
PI + 2 impugnano la sentenza 1836-2024 di rigetto del ricorso.
Espongono: esse avevano adito il tribunale di Firenze deducendo quanto segue.
Esse erano cittadine italiane e iscritte nelle liste elettorali di Comuni compresi nel circondario del tribunale di Firenze ed avevano agito in giudizio con ricorso ex art 281 Cont duodecies affinché riconosciuto e dichiarato il loro diritto soggettivo di elettorato per partecipare personalmente liberamente e direttamente in un sistema istituzionale di pagina 5 di 21 democrazia parlamentare con metodo democratico ed in condizioni di libertà ed uguaglianza alla vita politica della nazione, … venisse riconosciuto e dichiarato che detto diritto era irragionevolmente leso e limitato dalla esclusione della possibilità dell'utilizzazione della firma digitale cosiddetto SPID sia per la presentazione delle liste sia per l'accettazione delle candidature e perché il giudice disponesse la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in relazione alla eccezione di incostituzionalità che argomentava . La sentenza , di segno negativo rispetto alla domanda era da censurarsi perché aveva ecceduto i limiti entrando nel merito di una questione di costituzionalità la cui valutazione sul dubbio non è devoluto al giudice comune ma bensì riservato alla
Consulta dovendosi in sede di merito esclusivamente riconoscere o no la non manifesta infondatezza . Il giudice aveva approfondito tutta una serie di questioni che non potevano e non dovevano essere sottoposte al suo esame. Pertanto, i motivi di appello non potevano che essere costituiti da una riproposizione articolata di quanto sostenuto fin dall'atto introduttivo. Articolavano i seguenti motivi di appello:
1- eccentricità del provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionali eccepite dalle Appellanti. La scelta legislativa di un doppio differente binario per quanto attiene l'autenticazione delle firme per le diverse ipotesi, elezioni politiche accettazione delle candidature , sottoscrizione delle proposte referendarie e presentazione delle liste elettorali, presenta profili di criticità dal punto di vista del sistema di giustizia e costituzionale in via incidentale e in particolare in relazione al rapporto fra il ruolo del giudice comune e quello assegnato alla
Corte costituzionale che emerge dalla natura più profonda del giudizio costituzionale in via incidentale . Il tribunale aveva ritenuto che le questioni di illegittimità costituzionale prospettate fossero manifestamente infondate. Nella approfondita motivazione che sosteneva la decisione poteva rinvenirsi un profilo di eccentricità del provvedimento con il quale in sostanza il tribunale si sostituiva alla Corte costituzionale e ciò si coglieva laddove era stata rigettata la domanda. Era proprio la approfondita motivazione che il giudice aveva addotto che dimostrava la sussistenza di un dubbio intorno alle eccezioni di illegittimità costituzionale. In definitiva la valutazione operata dal tribunale con la sentenza impugnata non si limita alla verifica della sussistenza o meno del requisito della non manifesta infondatezza. Egli al contrario ha il dovere di sollevare questione di legittimità costituzionale laddove ritenga che la Corte possa entrare nel merito delle stesse indipendentemente dall'esito riconducibile a una pronuncia di accoglimento o di rigetto: certamente non gli compete la medesima prerogativa ossia lo svolgimento di un pagina 6 di 21 vero e proprio sindacato costituzionale che esamina approfonditamente e dunque nel merito i profili di asserita illegittimità costituzionale. Al giudice comune compete solo il compito di non sollevare questioni di legittimità in relazione a quelle questioni che in base a indici oggettivi si presentino come prive di ogni possibile fondamento. La Corte è chiamata quindi a operare una autonoma nuova valutazione intorno alla rilevanza alla non manifesta infondatezza delle stesse questioni punto
Non era in dubbio l'ammissibilità del ricorso.
- Quanto azionato in giudizio non era solo il vizio di costituzionalità ma anche il diritto del singolo cittadino ad esercitare le sue facoltà di elettorato e la sua partecipazione al meccanismo elettorale sia per quanto attiene alla forma attiva sia per quanto attiene alla forma passiva certamente non potendosi immaginare che il diritto azionabile sorga soltanto successivamente all'indizione delle elezioni e non solo per la ragione che la tempistica giurisdizionale non consente la necessaria tutela in questa ipotesi ma anche perché il diritto alla partecipazione al meccanismo elettorale di cui si discute esiste e deve essere tutelato sempre a prescindere all'imminenza o meno di consultazioni elettorali.
- Quanto azionato in giudizio rappresenta una tutela ulteriore specifica e diretta
Ulteriore in relazione ai cittadini colpiti da una forma di disabilità che interdice loro l'utilizzazione della firma cartacea punto il diritto deve esistere sempre e comunque a prescindere dal momento in cui un cittadino che si trovi in detta condizione di difficoltà ritenga di partecipare al meccanismo elettorale.
- Vi sono due meccanismi di autenticazione delle firme, il cartaceo tradizionale e l'elettronico spid. Il secondo è decisamente di utilizzazione più rapida e facile per tutti i cittadini con la conseguenza prevedibile e considerata di un maggior tasso di partecipazione alla vita politica elettorale della Repubblica. Quanto contestato non era il principio di discrezionalità del legislatore quanto la cattiva utilizzazione di tale discrezionalità. La discrezionalità non era stata usata nei limiti dettati dal rispetto dei principi costituzionali. Il principio di discrezionalità legislativa non copre ogni qualsiasi scelta fatta dal Parlamento. La scelta normativa è scelta discriminatoria con la previsione di una procedura di autenticazione spid che non viene prevista per la presentazione delle liste elettorali e per l'accettazione delle candidature, mentre è ammessa per la raccolta delle firme referendarie. Non era mai stato sollevato il tema della garanzia dell'autenticità della tempistica della raccolta delle pagina 7 di 21 sottoscrizioni che quindi non costituisce oggetto di esame. L'utilizzazione della firma elettronica indiscutibilmente consente una partecipazione politica elettorale più ampia e diffusa con ciò corrispondente ad una valutazione comune a tutte le forze politiche, concretizzando l'indicazione della normativa sovranazionale europea la cui indicazione indiscutibilmente è comunque nel senso di una legislazione che favorisca sempre e comunque la maggiore partecipazione alla vita politica ed istituzionale di paesi e istituzioni europee. L'esclusione della previsione legislativa della possibilità di ricorrere alla firma digitale non tutela alcun bene giuridico, nessun soggetto né protetto, nessun delitto è scalfito dalla eventuale cancellazione di ditta previsione punto
- Il secondo motivo di gravame riguardava le spese di lite.
Parte appellante ripercorre la disciplina elettorale vigente in tema di modalità di presentazione e accettazione delle candidature. Richiama la legge 3 novembre 2017 numero 165 ha sostituito l'articolo 18 bis DPR 361.957, disciplina estesa anche alle operazioni preliminari che riguardano la presentazione e l'accettazione delle candidature per le elezioni del Senato. La disciplina elettorale prescrive che le firme dei cittadini che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati siano autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 comma uno legge 53.990 e successive modificazioni. L'adempimento è riservato a una serie di soggetti. Sono state poi introdotte modifiche successive appunto in particolare la legge 29 luglio 2021 numero
108 di conversione del DL 77 2021 con cui il legislatore ha modificato l'articolo uno comma 341 della legge 178 2020. Attraverso queste novità il legislatore è giunto a riconoscere una modalità di raccolta elettronica delle sottoscrizioni mediante piattaforma governativa e nelle more della sua costituzione con procedimento alternativo per l'esercizio di diritti politici di rango costituzionale assimilabile a quelli esercitati mediante il voto nelle elezioni politiche appunto la raccolta avviene oltre che in formato cartaceo anche mediante spid, CI o CNS. Le tornate referendarie confermavano le potenzialità
l'efficienza e la sicurezza dello strumento digitale di recente conio. La stessa legge conteneva all'articolo 38 bis semplificazioni e velocizzazione del procedimento elettorale preparatorio .
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 erano state escluse le liste presentate da sottoscrittori digipreparatorio. Contro i provvedimenti di esclusione erano state presentate impugnazioni che però erano state rigettate dalla Corte di cassazione.
pagina 8 di 21 1. Sosteneva la rilevanza della questione di costituzionalità nel giudizio, della norma nella parte in cui non consente la sottoscrizione in forma digitale della presentazione dell'accettazione delle candidature. Richiamava in particolare l'affermazione “La circostanza che la dedotta incostituzionalità di uno o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso dinanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità istituzionale sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi.”.
2. Sulla non manifesta infondatezza: violazione dell'articolo 2cost. attesa la pacifica riconducibilità del diritto di voto attivo e passivo nel novero dei diritti inviolabili. Nella sentenza 1 nel 2014 e 35 del 2017 la Corte costituzionale aveva ribadito il carattere inviolabile del diritto di voto sancito nella declinazione attiva e passiva dagli articoli 48 e 51 costa. Richiamava anche la sentenza 48 del 2021 laddove si affermava” la giurisprudenza costituzionale riconosce in effetti nell'elettorato passivo un diritto politico fondamentale che l'articolo 51 cost garantisce a ogni cittadino con i caratteri propri dell'inviolabilità ex articolo due cost.". Si tratta pertanto di di una quotazione costituzionale del diritto di voto che vale anche per la fase preparatoria del procedimento elettorale nel cui ambito possono venire in rilievo discipline come quella qui censurata che limitano più o meno irragionevolmente la possibilità di partecipazione democratica essendovi nesso profondo tra scelte legislative che riguardano il procedimento elettorale preparatorio e la pienezza del diritto di voto che viene esercitato all'esito di questo stesso procedimento. Violazione dell'articolo 3cost. A motivo della irragionevolezza di una scelta legislativa che accorda un trattamento ingiustificatamente diverso per situazioni concrete e comparabili punto in linea generale la procedura di raccolta firme è funzionale ad assicurare l'interesse pubblico dato dalla esigenza di essere rappresentati da una compagine rappresentativa e con un minimo di credibilità ed efficienza ed affidabilità( così
Corte e costa 83- 1992) . Nessuna ragionevole giustificazione sembrava possibile rinvenire nella scelta legislativa di escludere dall'ambito di operatività del nuovo strumento digitale il procedimento di raccolta firme per la presentazione delle candidature. Sono infatti identiche le esigenze di certezza che connotano i procedimenti che precedono le elezioni politiche da una parte e i referendum e la pagina 9 di 21 presentazione di leggi di iniziativa popolare dall'altra. Violazione dell'articolo 3 cost a motivo della irragionevolezza intrinseca della preclusione vigente che non consente la presentazione dell'accettazione delle candidature con modalità g digitali. Si tratta della irragionevolezza di una scelta legislativa che limita ingiustificatamente l'operatività di uno strumento che garantisce certezza e sicurezza nell'accertamento dell'identità dei firmatari, strumento in grado di perseguire in modo efficace ed efficiente alcuni degli obiettivi che il legislatore si è prefissato di raggiungere disciplinando le procedure di raccolta firme per la presentazione delle candidature in occasione delle elezioni politiche. Ulteriori profili di illegittimità costituzionale, articolo 1secondo comma 2,48,40
9,50 1,50 6,57 e 58 costituzione. Richiamava la dimensione sovranazionale ed in particolare il regolamento Ue 910 del 2014 del Parlamento europeo e del consiglio. Violazione dell'articolo 117 primo comma cost letto in combinazione con l'articolo 3 protocollo 1 alla cedu: il legislatore nazionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e la giurisprudenza della cedu, ha potere di disciplinare il diritto di presentarsi alle elezioni anche ponendo limitazioni ma solo a condizione che tali restrizioni perseguono un fine legittimo, compatibili con il principio del primato della legge con gli obiettivi generali della convenzione.
Nell'attuale disciplina non era possibile rinvenire un ancoraggio di rilievo costituzionale e/o convenzionale che esclude in modo assoluto la possibilità che nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio le candidature siano presentate con modalità alternative a quella analogica la disciplina contenuta degli articoli 18 bis dpr 30 Marzo 1957 numero 361 e 9 commi 2 5 decreto legislativo 20 dicembre 1993 numero 533 si risolve in una limitazione Alla libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo con conseguente lesione dell'articolo tre protocollo uno alla cedu. Violazione dell'articolo 117 primo comma costituzione letto in combinazione con l'articolo 29 Convenzione
ONU dei diritti delle persone con disabilità richiamava l'articolo 29.
3. sosteneva la impossibilità di interpretare in senso costituzionalmente orientato la disciplina attualmente vigente
4. Motivava sulla possibile obiezione riguardante la necessaria tutela dello spazio di discrezionalità legislativa.
pagina 10 di 21 Si sono costituiti la e il Controparte_5 Controparte_3 sostenendo la correttezza della decisione di primo grado. Hanno rilevato che la scelta del legislatore di introdurre la possibilità del ricorso alla firma digitale solo in relazione agli istituti di democrazia diretta ovvero per il referendum e per la presentazione di proposte
Popolare di legge sia irrazionale. Si è infatti in presenza di situazioni radicalmente diverse. Il numero di firme richieste è previsto dalla stessa Costituzione mentre il numero di firme necessario per la presentazione di liste di candidati la previsione è contenuta in legge ordinari. Sono esentati i partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due camere. Le esenzioni vengono poi estese con appositi provvedimenti di legge in imminenza delle elezioni. Insomma, nel caso specifico la discrezionalità del legislatore è ampia e il legislatore è del tutto libero di stabilire che le firme per i referendum possano raccogliersi anche tramite sistemi elettronici mentre la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati debba avvenire con i sistemi tradizionali. Quanto all'argomento relativo alla supposta violazione dell'articolo 117 cost in combinazione con l'articolo 29 Convenzione ONU diritti delle persone con disabilità il tribunale aveva giustamente osservato che le ricorrenti non sono disabili fa. In ogni caso le ricorrenti non chiedevano che la previsione della firma elettronica venisse estesa alle sole persone disabili ma alla collettività chiedendo una dichiarazione di incostituzionalità in linea generale. Il ricorso è diretto a sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa elettorale vigente senza però indicare una norma specifica che sarebbe incostituzionale ovvero la norma su cui si dovrebbe operare l'intervento della Corte costituzionale. Nelle conclusioni si faceva generico riferimento all'illegittimità date l'esclusione di tale forma ma non viene indicata ancora a disposizione specifica contro il ricorso era pertanto inammissibili.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 15 luglio 2025 , sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica . Veniva discussa in Camera di Consiglio alla medesima udienza.
***
L'appello deve essere deciso come segue.
pagina 11 di 21 1- Non è fondata la censura alla sentenza laddove individua un possibile travalicamento delle competenze decisorie da parte del Giudice di i grado. È evidente che il Giudice a cui è prospettata questione di costituzionalità di una norma, onde valutarne la non manifesta infondatezza debba compiere una disamina delle ragioni che lo inducono a positivamente o negativamente valutare un contrasto con disposizioni della Costituzione, senza che ciò comporti in alcun modo sostituirsi al giudizio della Corte. Tale disamina è volta a filtrare l'accesso al Giudice delle leggi alle sole questioni che non si presentino prima facie del tutto destituite di fondamento e per compiere tale valutazione ovviamente occorre operare un ragionamento sulla norma “contestata” e sui possibili discostamenti dalle norme costituzionali. Si veda sul punto quanto espresso da Cass. 15409/2024 :”
Nel caso in esame, peraltro, deve escludersi già in radice che il giudice speciale abbia inteso in qualche modo sostituirsi al giudice costituzionale posto che le argomentazioni con le quali il Consiglio di Giustizia amministrativa ha respinto la eccezione di incostituzionalità si iscrivono a pieno titolo nel perimetro dell'obbligo di adeguata motivazione della valutazione di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità quale sancito dall', comma 1, . Né alla stregua di tale previsione è dato distinguere nell'ambito delle ragioni giustificative di tale rigetto quelle che, in quanto tradottesi in un più intenso apprezzamento, avrebbero comportato da parte del giudice investito dell'eccezione una attività sostitutiva di quella propria del Giudice delle Leggi. Invero, a prescindere dalla "fumosità" della categoria dell' "intenso apprezzamento" invocata a fondamento delle premesse teoriche alla base delle argomentazioni sviluppate dal ricorrente, resta il fatto che la sentenza impugnata si è solo limitata a delibare, nell'esercizio del sindacato diffuso di costituzionalità, la eccezione di incostituzionalità formulata dall'odierno ricorrente e ad esplicitare le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza della questione, senza alcuna pretesa di sostituirsi al Giudice delle Leggi, al quale tale
pagina 12 di 21 questione, ove ritenuta, viceversa, manifestamente fondata (oltre che rilevante) potrà senz'altro essere proposta in altro giudizio.”.
2- Sulla rilevanza della questione di costituzionalità prospettata. In effetti la questione prospettata potrebbe apparire essere essa stessa l'oggetto del procedimento : se ciò fosse difetterebbe il requisito della rilevanza della questione, per la decisione del procedimento essendo principio v. sul punto
Cass. civ., Sez. I, 09/04/2024, n. 9428 Perché possa ravvisarsi la rilevanza della questione di costituzionalità è necessario un nesso strumentale tra definizione del giudizio principale e risoluzione della questione afferente al bene della vita per il quale si agisce. In assenza di tale connessione stretta tra norma censurata e thema decidendum del processo a quo, non si configura il presupposto indispensabile per sollevare una questione
d'illegittimità costituzionale. Tuttavia sul punto pare possa richiamarsi la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 3 2025 laddove sempre in punto di diritto di voto latamente inteso quale diritto alla sottoscrizione di liste elettorali, motiva come segue: “2.- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono ammissibili. Il giudizio principale, riguardando le modalità di sottoscrizione di una lista di candidati alle elezioni regionali, ha ad oggetto
l'accertamento della portata dei diritti politici, essendo la sottoscrizione della lista strumentale alla formazione dell'offerta elettorale. Su tale domanda il giudice ordinario è fornito di giurisdizione (; ) e ciò consente di ritenere sussistente il relativo presupposto del giudizio a quo. Inoltre, non risulta implausibile la valutazione del rimettente, secondo cui la portata (e la stessa esistenza) del diritto dell'elettore con disabilità di sottoscrivere una lista di candidati con la firma digitale può essere accertata nel contesto di una specifica consultazione elettorale anche quando il procedimento di presentazione delle liste sia ormai concluso (sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014). Infatti, poiché le disposizioni censurate si frappongono in modo continuativo a tale modalità di esercizio del diritto da parte di una persona con disabilità, l'asserita lesione dei parametri costituzionali assume "un carattere permanente" (sentenza n. 240 del 2021). 2.1.- Quanto, poi, alla pagina 13 di 21 necessità di fare applicazione delle disposizioni censurate, si deve constatare che nell'ordinamento elettorale della Regione Lazio, in effetti, mancano disposizioni specifiche per la sottoscrizione delle liste di candidati, per cui risulta applicabile - in forza del rinvio stabilito dall'art. 1, comma 2, della - l', terzo comma, della . L'interpretazione di tale disposizione - tanto letterale, quanto sistematica, alla luce dell'ambito di applicazione del CAD - operata dal giudice a quo sorregge, quindi, più che plausibilmente la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale. Non vi è dubbio, infine, che l'oggetto del giudizio principale non coincide con quello del giudizio incidentale, dovendo il giudice comune sia determinare il contenuto del diritto azionato dal ricorrente - in particolare, le modalità di esercizio della facoltà di sottoscrivere una lista di candidati - sia valutare la fondatezza delle ulteriori domande, di risarcimento del danno e di cessazione delle condotte e rimozione degli effetti, connesse alla eventuale sussistenza della discriminazione prodotta dalle disposizioni censurate. Ed in effetti l'oggetto principale, il petitum sostanziale, della domanda è
l'accertamento della possibilità di accesso a consultazioni elettorali politiche
, presentazione di liste e accettazione di candidature mediante strumento informatico.
3- Sulla non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità. La Corte non condivide il giudizio di non manifesta infondatezza della questione che si vuole sia sollevata e ritiene che sul punto la questione sia stata correttamente decisa dal Giudice di I grado. In sintesi e richiamati gli ampi scritti difensivi sul punto, ci si duole che per le elezioni politiche la disciplina elettorale vigente non contempli, per nessuno dei passaggi prodromici al voto, presentazione delle liste e accettazione delle candidature, forme di sottoscrizione latamente descrivibili come digitali, difformemente da quanto alla attualità previsto per le leggi di iniziativa popolare e per i referendum. Ed infatti si conclude per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 18 bis della legge 361 1957 e 9 dlgsl 533 1993, nella parte in cui non prevedono di affiancare alla pagina 14 di 21 sottoscrizione in forma analogica la sottoscrizione in forma digitale secondo quanto già previsto dal citato articolo 38 4 della legge 108 del 2021 per le procedure referendarie e per le leggi di iniziativa popolare. Quest'ultima costituirebbe quindi il tertium comparationis alla stregua della quale operare quel raffronto di costituzionalità ai sensi dell'art. 2 e 3 Cost. dovendosi situazioni uguali essere trattate ugualmente.
Deve subito sgombrarsi il campo dal richiamo alla già citata sentenza della corte 3- 2025 la quale ha sancito la illegittimità costituzionale degli artt. 9 l.
108/1968, elezioni del Consiglio Regionale, e 2 comma 6 codice della amministrazione digitale ( dlgsl 82/2005 ) nella parte in cui non prevedono per l'elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata cui
è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Si tratta infatti della tutela di soggetti disabili i quali hanno un oggettivo impedimento al voto, e quindi si trovano in una situazione di ingiustificata disparità di trattamento rispetto a soggetti sani che non hanno difficoltà per recarsi al seggio e votare. Tale non è la odierna situazione non avendo le appellanti rappresentato alcun impedimento fisico e quindi l'argomento è privo del sostegno di rilevanza della questione.
Appare condivisibile quanto emergente dalla difesa erariale nel resto delle questioni prospettate.
Le due situazioni poste a confronto per invocare la lesione del principio di cui agli artt. 2 e 3 cost., non sono utilmente comparabili: si lamenta la lesione al diritto di voto quale diritto inviolabile e irragionevolezza della esclusione del voto digitale quale pregiudizio al diritto elettorale attivo e passivo.
Anche laddove non si convenga sulla non ricomprensione di tali attività prodromiche nell'ambito della tutela del diritto di voto, deve tuttavia pagina 15 di 21 valutarsi che le competizioni che si intendono raffrontare sono del tutto dissimili. Per le competizioni di democrazia diretta sono richieste dalla stessa Carta Costituzionale ( artt. 71 e 75 ) in numero particolarmente elevato che giustifica la discrezionalità utilizzata nella estensione delle modalità di sottoscrizione ( 500.000 per il referendum , 50.000 per la legge di iniziativa popolare ) mentre per le elezioni politiche non solo è previsto un numero assai inferiore di sottoscrizioni, ma anche e soprattutto per i partiti politici presenti in entrambi i rami del Parlamento esse non sono neppure richieste ( art. 18 bis dpr 361/1957).
In ogni caso giova richiamare quanto già espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 3/2025.
La mancata estensione della firma digitale alle ipotesi rappresentate in atti, seppure in contrasto con la evoluzione tecnologica ed anche con la auspicabilità di una maggiore affezione alla presenza al voto soprattutto della cittadinanza più giovane, è censurabile laddove leda in concreto il diritto al voto, mentre si scontra con il principio di discrezionalità dell'agire politico laddove nessuna concreta lesione come nel caso di specie, sia rappresentata e ciò sia valutando il dettato costituzionale che la legge sovranazionale:
3.2.- Nonostante la descritta evoluzione, la possibilità di utilizzare la firma digitale per le sottoscrizioni funzionali all'ammissione delle liste di candidati alle consultazioni elettorali è rimasta, quindi, preclusa. È opportuno, peraltro, ricordare che la previsione dell'obbligo di raccogliere un certo numero di sottoscrizioni a corredo delle candidature è funzionale ad evitare il rischio di una eccessiva "dispersione di voti", dovuta alla polverizzazione di candidature che non riflettono una "seria consistenza" e un "minimo di consenso" (sentenza n. 83 del 1992 e, analogamente, sentenza n. 48 del
2021). In questi termini, si è ravvisato il fondamento di tali previsioni nell'esigenza di tutelare beni "di rango particolarmente elevato, anche sul piano della rilevanza costituzionale", in quanto funzionali al principio
pagina 16 di 21 democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità, evitando
"un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l'elettorato" (sentenza n. 394 del
2006).L'utilizzo della firma digitale, invero, non porta, di per sé, a contraddire tale esigenza, anche considerando che non è predicabile, nel caso del procedimento elettorale preparatorio, quale è la raccolta di firme, quel bisogno di segretezza che connota l'espressione del voto, essendo al contrario prevista la pubblicità della manifestazione di supporto alla lista di candidati. Tuttavia, la materia elettorale, per sua natura, è caratterizzata da un alto tasso di politicità, per cui, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al legislatore deve essere riconosciuta una ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2022, n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275
e n. 1 del 2014). Su un piano generale, quindi, i tempi e le modalità di un eventuale, generalizzato, superamento del divieto derivante dalla previsione dell', comma 6, rimangono rimessi alla valutazione discrezionale del legislatore. Questi, infatti, è chiamato a bilanciare le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può, in ipotesi, comportare, ma anche con l'esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole: principi che, nelle forme più tradizionali in cui si svolgono le operazioni elettorali, sono favoriti anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una sorta di "liturgia repubblicana". È però significativo che, in un contesto caratterizzato dalla crescente disaffezione all'esercizio del diritto di voto, le indubbie facilitazioni che potrebbero essere garantite dall'applicazione della tecnologia digitale stanno progressivamente ponendosi all'attenzione delle istituzioni europee e nazionali. Con riguardo alle prime va segnalata, da ultimo, la comunicazione COM (2021) 118 final, del 9 marzo 2021 (Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale), con cui la Commissione europea ha presentato gli indirizzi per l'evoluzione digitale dell'Europa entro il 2030, anche in riferimento alla vita democratica. Con riguardo alle seconde va considerato
pagina 17 di 21 il libro bianco "Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre
l'astensionismo e agevolare il voto", del 14 aprile 2022, elaborato dalla
Commissione istituita con decreto del Ministro per i rapporti con il
Parlamento del 22 dicembre 2021, diretto a proporre la digitalizzazione di alcuni aspetti del processo elettorale allo scopo di rimuovere gli ostacoli che si frappongono, in particolare, al cosiddetto astensionismo involontario, dovuto in particolare alle difficoltà, nei momenti elettorali, di spostamento dai luoghi di lavoro o di studio a quelli di residenza. 4.- Neppure la pur ampia, descritta, discrezionalità del legislatore in materia elettorale sfugge, tuttavia, al vaglio della non manifesta irragionevolezza (ancora, sentenza n.
62 del 2022) e al rispetto del nucleo essenziale di quelle garanzie che, per quanto qui espressamente interessa, riguardano le situazioni caratterizzate da particolare vulnerabilità.”.
Deve ritenersi quindi che, nei passaggi indicati, la Corte abbia già espresso in un momento assai ravvicinato all'attuale, la propria valutazione negativa in ordine alla non manifesta infondatezza della questione. Ciò in relazione sia alla asserita violazione degli artt. 2 e 3 su cui si è già detto, ma anche in relazione agli altri parametri costituzionali invocati, per il vero in modo generico, artt. 48 , 49, 51, 56, 57 e 58 : il vulnus al diritto di elettorato attivo e passivo appare escluso dalle considerazioni sopra riportate.
Ciò non solo in ordine alla eventuale disparità di trattamento ma anche in relazione ai principi sovranazionali invocati. In particolare, quanto alla censurata violazione dell'art. 117 cost in combinato disposto con l'art. 3 prot 1 alla CEDU, la corte cost. aveva già osservato “3.2.- Nel merito, nemmeno la seconda questione è fondata. 3.2.1.- I termini in cui è prospettata impongono un preliminare riferimento all'interpretazione dell'art. 3 Prot. addiz. CEDU ad opera dalla Corte EDU e ai principi dalla stessa formulati sulla portata generale della garanzia in esso prevista e sulle limitazioni che gli Stati possono introdurre in ragione della particolare natura del diritto di elettorato, in specie di quello passivo. In via generale, la Corte di Strasburgo ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 3 pagina 18 di 21 Prot. addiz. CEDU, pur formulata in termini di impegno degli Stati contraenti
"a organizzare elezioni ... in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo", deve essere interpretata - alla luce dei lavori preparatori e nel quadro della
Convenzione considerata nel suo insieme - nel senso che essa garantisce diritti soggettivi, comprendenti il diritto di voto (che ne rappresenta
l'aspetto "attivo") e il diritto di presentarsi alle elezioni (costituente l'aspetto
"passivo") (ex plurimis, Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, sentenza 6 ottobre 2005, H.
contro
Regno Unito, n. 2, paragrafi 56 e 57; sentenza 2 marzo 1987, M.M. e C.
contro
Belgio, paragrafi da 46 a 51). Ha precisato ancora che il diritto di presentarsi alle elezioni copre anche il periodo post-elettorale, convertendosi nel diritto di esercitare il mandato come membro del corpo legislativo (Corte EDU, sentenza 24 maggio 2016,
P.M.
contro
Serbia, paragrafo 58), e che quest'ultima nozione, a sua volta, deve essere interpretata alla luce della struttura costituzionale del singolo
Stato (Corte EDU, sentenza M.M. e C.
contro
Belgio, paragrafo 53), includendo in particolare, per quanto riguarda il nostro Paese, i consigli regionali, in quanto dotati di attribuzioni e di poteri sufficientemente ampi da essere qualificabili come elementi del corpo legislativo dello Stato nel suo complesso (Corte EDU, sentenza 1 luglio 2004, V.S.S.
contro
Italia, paragrafo 52). Quanto alle limitazioni apportabili dal legislatore nazionale ai diritti di elettorato attivo e passivo, la Corte EDU ha precisato che si tratta di diritti non assoluti, che possono essere fatti oggetto di "limitazioni implicite", rispetto alle quali gli Stati contraenti godono di un ampio margine di valutazione, in ragione, tra l'altro, delle peculiarità storiche, politiche e culturali di ciascun ordinamento (ex plurimis, Corte EDU, sentenza 15 giugno 2006, L.
contro
Grecia, paragrafo 51; sentenza H.
contro
Regno
Unito, n. 2, paragrafi 61 e 62; sentenza M.M. e C.
contro
Belgio, paragrafo
52). Il carattere "implicito" delle limitazioni ammissibili consente agli Stati contraenti di introdurre misure restrittive di tali diritti anche per finalità non incluse in elenchi precisi, come quelle enumerate agli articoli da 8 a 11 della
pagina 19 di 21 CEDU, purché nelle particolari circostanze del caso concreto sia dimostrata la compatibilità del fine perseguito con il principio del primato della legge e con gli obiettivi generali della Convenzione. Per la stessa ragione, nel vagliare la compatibilità delle possibili limitazioni con le garanzie assicurate dalla Convenzione, la Corte EDU non applica i test tradizionali usati nella verifica del rispetto degli stessi articoli da 8 a 11 della Convenzione, basati sui criteri della necessità o dell'urgente bisogno sociale, ma fa riferimento a criteri diversi e specifici. In base ad essi, in particolare: le limitazioni del diritto di voto e del diritto di candidarsi non devono violarne la sostanza, né privarli di effettività; le restrizioni devono perseguire un fine legittimo, compatibile con il principio del primato della legge e con gli obiettivi generali della CEDU, e segnatamente con la protezione dell'indipendenza dello Stato, dell'ordine democratico e della sicurezza nazionale;
i mezzi impiegati non devono essere sproporzionati (ex plurimis, Corte EDU, grande camera, sentenza 27 aprile 2010, T.
contro
Moldavia, paragrafo 161; sentenza 6 novembre 2009, E. e altri
contro
Spagna, paragrafo 47; sentenza 5 aprile 2007, K.
contro
Turchia, paragrafo 41; sentenza L. contro
Grecia, paragrafo 52; sentenza V.S.S.
contro
Italia, paragrafo 54; sentenza
H.
contro
Regno Unito, n. 2, paragrafo 62). Così Corte Cost. 35/2021.
In sintesi, se può convenirsi nella constatazione che al progresso tecnologico non è corrisposto un analogo auspicabile potenziamento delle possibilità inerenti all'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, al fine di implementare la partecipazione democratica soprattutto giovanile, deve tuttavia concludersi che tale ampliamento, laddove non vengano, come in questo caso , in rilievo situazioni di concreto effettivo pregiudizio, sia rimesso al potere politico senza possibilità di supplenza.
Deve pertanto respingersi l'appello e formulare nuovo giudizio di non “non manifesta infondatezza” della questione di costituzionalità, come sopra nuovamente prospettata.
pagina 20 di 21 Tuttavia la considerazione che precede, e la rilevanza di principi fondanti la vita della Nazione, delle questioni prospettate, imponeva in I grado la compensazione delle spese di lite. Ciò comporta l'accoglimento del relativo motivo di censura.
Ciò determina inoltre anche in questo grado, in uno con la soccombenza reciproca, la compensazione delle spese anche in questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1836/2024 Parte_4 emessa dal Tribunale di Firenze, compensa tra le parti le spese del I grado di giudizio, fermo il resto .
Dichiara che la prospettata questione di costituzionalità non è “non manifestamente infondata”.
Compensa tra le parti le spese del II grado di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del15 luglio 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani
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