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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg195 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova– Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Massimo De Luca - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel. -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 195 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
[...]
(c.f.: ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BOMBARDA JACOPO (c.f.:
) presso il quale elettivamente domicilia C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Mantova il quale ha preso visione degli atti
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2025 la ricorrente ha chiesto emettersi sentenza di separazione e rimettersi la causa sul ruolo perla pronuncia di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in Marmirolo
(MN) in data 27.04.2023, e che dal matrimonio non sono nati figli, ha dedotto che il resistente dopo aver mostrato di aver contratto matrimonio solo per ottenere il permesso di soggiorno e per cercare di far entrare in Italia i figli avuti da una precedente relazione, ha abbandonato il tetto coniugale nel mese di settembre 2024, senza farvi più rientro. Ha chiesto quindi la
1 pronuncia di separazione con addebito al marito, salvo poi rinunciare alla domanda di addebito.
Il resistente , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 3.6.2025 la ricorrente ha confermato al volontà di volersi separare.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare l'abbandono della casa coniugale da parte del marito e la sua successiva irreperibilità, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si dispone sulla prosecuzione della causa per la domanda di divorzio con separata ordinanza.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione, che non vengono svolte domande di addebito e che non vengono svolte domande relative al mantenimento dell'ex coniuge o alla corresponsione di un assegno divorzile, le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente, pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte, attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, per tale ragione gli importi liquidabili vanno pertanto compensati tra le parti al 50% così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in euro
3.808, va liquidato in complessivi euro 1.904.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marmirolo per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.2, parte
I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023 );
c) compensa le spese di lite nella misura della metà;
d) condanna il resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore
2 della ricorrente che liquida in euro 1.904, oltre iva e cpa come per legge;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Mantova in camera di consiglio il 05/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Massimo De Luca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova– Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Massimo De Luca - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel. -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 195 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
[...]
(c.f.: ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BOMBARDA JACOPO (c.f.:
) presso il quale elettivamente domicilia C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Mantova il quale ha preso visione degli atti
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2025 la ricorrente ha chiesto emettersi sentenza di separazione e rimettersi la causa sul ruolo perla pronuncia di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in Marmirolo
(MN) in data 27.04.2023, e che dal matrimonio non sono nati figli, ha dedotto che il resistente dopo aver mostrato di aver contratto matrimonio solo per ottenere il permesso di soggiorno e per cercare di far entrare in Italia i figli avuti da una precedente relazione, ha abbandonato il tetto coniugale nel mese di settembre 2024, senza farvi più rientro. Ha chiesto quindi la
1 pronuncia di separazione con addebito al marito, salvo poi rinunciare alla domanda di addebito.
Il resistente , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 3.6.2025 la ricorrente ha confermato al volontà di volersi separare.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare l'abbandono della casa coniugale da parte del marito e la sua successiva irreperibilità, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si dispone sulla prosecuzione della causa per la domanda di divorzio con separata ordinanza.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione, che non vengono svolte domande di addebito e che non vengono svolte domande relative al mantenimento dell'ex coniuge o alla corresponsione di un assegno divorzile, le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente, pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte, attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, per tale ragione gli importi liquidabili vanno pertanto compensati tra le parti al 50% così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in euro
3.808, va liquidato in complessivi euro 1.904.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marmirolo per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.2, parte
I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023 );
c) compensa le spese di lite nella misura della metà;
d) condanna il resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore
2 della ricorrente che liquida in euro 1.904, oltre iva e cpa come per legge;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Mantova in camera di consiglio il 05/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Massimo De Luca
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