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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1182/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Alessandro Bacchi) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12.2.2025, alle ore 12.57, la seguente
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di Parte_3
CP_ giudice del lavoro l' proponendo opposizione all'avviso di addebito notificato in data 29.08.2024,
limitatamente alle pretese contributive riferite al periodo da 06/2018 a 08/2019 per sentire accogliere le seguenti domande “Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'intervenuta prescrizione delle
pretese, relative al periodo di contribuzione da 06/2018 a 08/2019, contenute nell'avviso di addebito 380 2024
00005583 37 000 sopra indicato e dichiarare lo stesso, nonché ogni ulteriore atto preordinato, conseguente o
comunque successivo, in parte qua nullo e/o inefficace e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo”.
Ha premesso che l'avviso di addebito oggetto di opposizione si riferisce al “…mancato pagamento di
contributi previdenziali identificati con il Modello DM 10/V relativi al periodo da 06/2018 a 04/2023….”,
eccependo la prescrizione del credito con riferimento ai contributi dovuti per il periodo dal giugno del
2018 all'agosto del 2019.
pagina 1 di 3 CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha dedotto e documentato di avere formato il Verbale Ispettivo NIU
2023003687 prot. 5800.06/09/2023.0357560 del 06/09/2023 e di averlo notificato all'opponente in CP_1
data 13/09/2023, che tale atto ha valenza interruttiva della prescrizione in quanto reca la determinazione della pretesa creditoria poi fatta valere con l'avviso di addebito opposta e la richiesta di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il credito per contributi e somme aggiuntive di cui all'avviso di addebito opposto deriva dal Verbale
Ispettivo NIU 2023003687 prot. 5800.06/09/2023.0357560 del 06/09/2023 notificato all'opponente CP_1
in data 13/09/2023. In tale verbale ispettivo le somme poi iscritte a ruolo risultano esattamente determinate e richieste all'opponente con la conseguenza che, a tale atto, deve essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. ult. Comma.
Ora, considerando che il termine di prescrizione quinquennale applicabile ai contributi ex art. 3,
commi 9 e 10 della l. n. 335 del 1995 deve, nel caso di specie, essere esteso di 311 giorni in virtù della sospensione dei termini disposta - per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - dall'art. 37
del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, risulta evidente che, alla data del 13.9.2023, detto termine non risultava interamente decorso con riferimento alle pretese contributive che si riferiscono al periodo dal giugno del 2018 all'agosto del 2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_2
provvede: respinge il ricorso e condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidandole nella misura di €4.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle CP_1
spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Perugia 12.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 2 di 3
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1182/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Alessandro Bacchi) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12.2.2025, alle ore 12.57, la seguente
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di Parte_3
CP_ giudice del lavoro l' proponendo opposizione all'avviso di addebito notificato in data 29.08.2024,
limitatamente alle pretese contributive riferite al periodo da 06/2018 a 08/2019 per sentire accogliere le seguenti domande “Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'intervenuta prescrizione delle
pretese, relative al periodo di contribuzione da 06/2018 a 08/2019, contenute nell'avviso di addebito 380 2024
00005583 37 000 sopra indicato e dichiarare lo stesso, nonché ogni ulteriore atto preordinato, conseguente o
comunque successivo, in parte qua nullo e/o inefficace e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo”.
Ha premesso che l'avviso di addebito oggetto di opposizione si riferisce al “…mancato pagamento di
contributi previdenziali identificati con il Modello DM 10/V relativi al periodo da 06/2018 a 04/2023….”,
eccependo la prescrizione del credito con riferimento ai contributi dovuti per il periodo dal giugno del
2018 all'agosto del 2019.
pagina 1 di 3 CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha dedotto e documentato di avere formato il Verbale Ispettivo NIU
2023003687 prot. 5800.06/09/2023.0357560 del 06/09/2023 e di averlo notificato all'opponente in CP_1
data 13/09/2023, che tale atto ha valenza interruttiva della prescrizione in quanto reca la determinazione della pretesa creditoria poi fatta valere con l'avviso di addebito opposta e la richiesta di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il credito per contributi e somme aggiuntive di cui all'avviso di addebito opposto deriva dal Verbale
Ispettivo NIU 2023003687 prot. 5800.06/09/2023.0357560 del 06/09/2023 notificato all'opponente CP_1
in data 13/09/2023. In tale verbale ispettivo le somme poi iscritte a ruolo risultano esattamente determinate e richieste all'opponente con la conseguenza che, a tale atto, deve essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. ult. Comma.
Ora, considerando che il termine di prescrizione quinquennale applicabile ai contributi ex art. 3,
commi 9 e 10 della l. n. 335 del 1995 deve, nel caso di specie, essere esteso di 311 giorni in virtù della sospensione dei termini disposta - per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - dall'art. 37
del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, risulta evidente che, alla data del 13.9.2023, detto termine non risultava interamente decorso con riferimento alle pretese contributive che si riferiscono al periodo dal giugno del 2018 all'agosto del 2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_2
provvede: respinge il ricorso e condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidandole nella misura di €4.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle CP_1
spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Perugia 12.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 2 di 3
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