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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1036/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1036/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]d'Asti (AT)
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in US AN HE (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DE CEGLIA CINZIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in US AN HE il 22/09/1991.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di US AN HE (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio sono nati i figli: a Torino, il 22.07.1998 maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente e , a Torino, il 02.10.2005 maggiorenne, non economicamente autosufficiente. Per_2
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 16.07.2020 rubricata al n R. Neg. Civ. 37/2020, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Asti in data 06.08.2020.
Con ricorso depositato il 28/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico , non vi sono figli minori.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in US AN HE il 22/09/1991, iscritto nel Parte_1 Parte_2 registro del detto Comune all'anno 1991, parte II, serie A, n. 3 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia ormai maggiorenne non Per_2 economicamente autosufficiente, mentre le spese straordinarie e, in particolare, quelle mediche non corrisposte dall'A.S.L. e quelle scolastiche saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, previo accordo tra le parti, fatta salva l'estrema urgenza;
pone a carico di entrambi i genitori, previo accordo tra gli stessi, in ragione del 50% ciascuno tutte le ulteriori spese straordinarie di mantenimento della figlia come da Protocollo d'Intesa Tribunale di
Asti 07.07.2017; il genitore che sosterrà la spesa straordinaria, nelle modalità di cui al punto precedente, previa esibizione di relativo idoneo giustificativo, avrà diritto all'immediato rimborso da parte dell'altro genitore del 50% del costo sostenuto;
PRENDE ATTO CHE:
i coniugi dichiarano di comune accordo che l'assegno unico universale erogato dall'INPS per i figli a carico verrà riscosso in misura pari al 100% dalla IG.ra . I coniugi sin d'ora dichiarano che Pt_2
2 qualunque altra forma di sostegno economico dovesse spettare alla figlia e/o potesse essere richiesto in suo favore verrà riscosso integralmente dalla madre;
i coniugi dichiarano di nulla doversi a titolo di contribuzione mensile l'un l'altra e di aver già prima d'ora risolto ogni altra questione di natura patrimoniale.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di US AN HE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/06/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1036/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]d'Asti (AT)
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in US AN HE (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DE CEGLIA CINZIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in US AN HE il 22/09/1991.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di US AN HE (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio sono nati i figli: a Torino, il 22.07.1998 maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente e , a Torino, il 02.10.2005 maggiorenne, non economicamente autosufficiente. Per_2
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 16.07.2020 rubricata al n R. Neg. Civ. 37/2020, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Asti in data 06.08.2020.
Con ricorso depositato il 28/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico , non vi sono figli minori.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in US AN HE il 22/09/1991, iscritto nel Parte_1 Parte_2 registro del detto Comune all'anno 1991, parte II, serie A, n. 3 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia ormai maggiorenne non Per_2 economicamente autosufficiente, mentre le spese straordinarie e, in particolare, quelle mediche non corrisposte dall'A.S.L. e quelle scolastiche saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, previo accordo tra le parti, fatta salva l'estrema urgenza;
pone a carico di entrambi i genitori, previo accordo tra gli stessi, in ragione del 50% ciascuno tutte le ulteriori spese straordinarie di mantenimento della figlia come da Protocollo d'Intesa Tribunale di
Asti 07.07.2017; il genitore che sosterrà la spesa straordinaria, nelle modalità di cui al punto precedente, previa esibizione di relativo idoneo giustificativo, avrà diritto all'immediato rimborso da parte dell'altro genitore del 50% del costo sostenuto;
PRENDE ATTO CHE:
i coniugi dichiarano di comune accordo che l'assegno unico universale erogato dall'INPS per i figli a carico verrà riscosso in misura pari al 100% dalla IG.ra . I coniugi sin d'ora dichiarano che Pt_2
2 qualunque altra forma di sostegno economico dovesse spettare alla figlia e/o potesse essere richiesto in suo favore verrà riscosso integralmente dalla madre;
i coniugi dichiarano di nulla doversi a titolo di contribuzione mensile l'un l'altra e di aver già prima d'ora risolto ogni altra questione di natura patrimoniale.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di US AN HE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/06/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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