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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/10/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2760/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
RE LI Presidente
RI HI Giudice relatore ed estensore
IA Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 29/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PARPINEL LETIZIA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. BERNARDELLO ERIKA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato parte ricorrente ha chiesto la regolamentazione delle condizioni
1 di affidamento del figlio minorenne, nato dall'unione con il resistente.
Ella ha chiesto che venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore, con collocazione presso la madre, ha indicato un calendario di frequentazione ed ha chiesto una contribuzione al mantenimento di 500 euro mensili.
Si è costituito il resistente contestando quanto dedotto dalla controparte, allegando difficoltà di organizzazione in ragione delle esigenze lavorative e chiedendo di poter contribuire al mantenimento con la somma di 350 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28.10.25 le parti hanno raggiunto un accordo nei termini di cui a verbale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Affida il minore in via condivisa ai genitori con collocamento presso la madre.
Il padre potrà vedere il figlio un giorno o un pomeriggio a settimana (dalle ore 10:00 di mattina o dall'uscita di scuola), giorno da individuarsi sulla base delle disponibilità lavorative del padre, e che verrà comunicato alla madre entro il venerdì della settimana precedente.
Il padre potrà trascorrere con il figlio un fine settimana al mese, dal venerdì alle 18:00 (o se impossibile, per ragioni di lavoro, dal sabato alle 9:00, quando lo andrà a prendere a casa della madre,) fino alla domenica alle 20:00 (dopo cena), quando lo riporterà a casa.
Nel corso del mese, il padre, qualora ne abbia la possibilità in base alle turnazioni di lavoro, potrà
comunicare alla madre eventuali ulteriori disponibilità (ivi compresa la seconda domenica libera al mese) per trascorrere del tempo con il figlio, restando inteso che tali incontri non potranno sostituire quelli ordinari previsti dal presente calendario.
Il padre incontrerà il figlio fuori dalla casa materna.
2 Durante le vacanze natalizie il minore potrà stare, ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre con un genitore e con l'altro dal 30 dicembre al 1 gennaio.
Nel 2025 il minore trascorrerà il Natale con la madre ed il capodanno con il padre.
Il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta
con l'altro.
Nel 2026 il giorno di Pasqua verrà trascorso con la madre.
Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive.
I giorni di ferie verranno comunicati dalla madre al padre entro il mese di novembre dell'anno precedente;
il padre comunicherà le proprie ferie entro il mese di maggio.
Il padre verserà, a titolo di mantenimento in favore del figlio, la somma mensile di euro 400,00da
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di novembre 2025, altre al 50% delle spese straordinarie come intese dal
Protocollo in uso presso il Tribunale.
L'assegno unico verrà corrisposto interamente alla madre.
Detrazioni al 50%.
Spese legali compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente
RE LI
Il Giudice rel. ed est.
RI HI
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