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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1402/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1402 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Marina Parte_1 P.IVA_1
Bernardi e domicilio eletto presso lo studio del difensore
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Emanuela Lini e CP_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE: in ragione di quanto dedotto ed eccepito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all rispetto alla richiesta Parte_1 restitutoria avanzata in sede monitoria dal sig. e per l'effetto revocare, CP_1 annullare, dichiarare nullo od inefficace il decreto ingiuntivo n. 521/2024 - R.G. n.
968/2024, emesso dal Tribunale di Lodi il 28.05.2024;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la chiamata in causa del terzo CP_2
(C.F.: , con sede legale in Viale Certosa n. 222, 20156 Milano (MI),
[...] P.IVA_2 domicilio digitale: ai sensi dell'art. 106 c.p.c.; Email_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: revocare, annullare, dichiarare nullo od inefficace il decreto ingiuntivo n. 521/2024 - R.G. n. 968/2024, emesso dal Tribunale di Lodi il
28.05.2024 per i motivi indicati in premessa e, per l'effetto, dichiararsi nulla essere dovuto dalla al sig. per alcun titolo o ragione. In ogni caso Parte_1 CP_1
Pag. 1 rigettare ogni e qualsivoglia domanda di parte opposta che dovesse essere formulata in sede di costituzione. Disporre, inoltre, ex officio, la condanna a carico di parte convenuta opposta ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di un indennizzo determinato secondo i parametri di legge o, comunque, in via equitativa e secondo giustizia, per avere temerariamente agito avverso parte attrice opponente;
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare il diritto al pagamento della provvigione sussistente in capo a parte attrice opponente nei confronti di parte convenuta opposta, per tutte le causali dedotte, quantificato nell'importo di € 4.350,00 oltre IVA (22%), e, per
l'effetto, condannare il sig. a pagare a favore di parte attrice opponente il CP_1 relativo credito;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Cap. 1: Vero che, nel mese di settembre 2023, lo studio notarile denominato “Studio
Notai Bignami e Donati” veniva contattato dal sig. ai fini CP_1 dell'organizzazione del rogito per l'acquisto dell'immobile sito in Endine Gaiano, via
Don Luigi Cavenaghi Snc, catastalmente censito alla sez. PI, fg. 13, part. 4214, sub.
11 e 27 di detto Comune, come risulta dalla comunicazione inviata il 26/09/2023 e già prodotta con doc. n. 5 dell'attore che si esibisce?
2) Cap. 2: Vero che la comunicazione prodotta con doc. n. 5 dell'attore, che si esibisce,
è stata da lei redatta e spedita alla all'account e-mail Parte_1
“ in data 26/09/2023? Email_2
3) Cap. 3: Vero che l provvedeva ad esaudire la richiesta Parte_1 contenuta nella comunicazione prodotta con doc. n. 5dell'attore, che si esibisce, formulata dallo studio notarile denominato “Studio Notai Bignami e Donati”?
Si indica a teste: avv. (…) Testimone_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, onorari e competenze di causa.
PARTE CONVENUTA:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, ogni contraria istanza disattesa,
PRELIMINARMENTE:
-non autorizzare la chiamata il causa del terzo, per le ragioni tutte espresse in atto;
-concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., per le motivazioni esposte in atto.
NEL MERITO: respingere l'opposizione, poiché infondata sia in fatto che in diritto, e tutte le domande ex adverso proposte, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 521/2024,
Tribunale di Lodi, 28.5.2023 (r.g. n. 968/2024), notificato il 4.6.2024, con il quale l'Agenzia
Immobiliare Sebino srl è stata condannata a pagare al Signor la somma di CP_1
€ 10.141,78, oltre spese legali liquidate nel provvedimento, comunque condannare l'attrice opponente a restituire all'opposto la sommo di € 10.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Pag. 2 In qualsiasi caso con vittoria di spese di causa.
Ad istruttoria, ci si riserva ogni deduzione dei termini di legge.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il Tribunale di Lodi, su ricorso e in favore di ha ingiunto ad CP_1 [...] il pagamento dell'importo di 10.141,78 euro, oltre accessori e Parte_1 spese, con il decreto ingiuntivo n. 521 del 2024, emesso il 28.05.2024.
Tale importo sarebbe stato dovuto, secondo il ricorso monitorio, a titolo di restituzione del versamento della somma di 10.000,00 euro, importo che il ricorrente avrebbe corrisposto all , in qualità di intermediaria, in funzione di una compravendita immobiliare che Pt_1 non si sarebbe infine perfezionata.
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe, a tal fine deducendo:
- che, a luglio 2023, vrebbe mostrato il proprio interesse rispetto all'annuncio CP_1 di vendita dell'immobile di proprietà di e e sito in Endine Gaiano Persona_1 CP_3
(BG), via Don Cavenaghi snc, individuato al catasto del predetto Comune alla Sez. PI,
Fg. 13, part. 4214, sub. 11 e 27;
- che il 31.08.2023 il convenuto avrebbe trasmesso una proposta d'acquisto per l'importo di 145.000,00 euro e avrebbe provveduto a versare 10.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria;
- che, con bonifico del 14.09.2023, a seguito di accettazione dei venditori del
04.09.2023, vrebbe versato la caparra confirmatoria agli stessi;
CP_1
- che il giorno 08.11.2023 il convenuto avrebbe intimato la restituzione della suddetta somma, sostenendo l'intervenuta inefficacia della proposta d'acquisto e la non abitabilità di parte dell'immobile (in specie, il sottotetto).
Così precisati i fatti, l'opponente ha richiesto l'accoglimento delle domande di cui in epigrafe lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al diritto fatto valere dal ricorrente, l'avvenuta accettazione nei termini della proposta d'acquisto da parte dei suddetti venditori e, dunque, la sussistenza del proprio diritto alla provvigione, oggetto di domanda riconvenzionale.
2. Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto opposto, il quale ha allegato:
- Che la somma di 10.000 euro versata all avrebbe dovuto essere trattenuta Pt_1 dalla stessa e versata ai venditori soltanto dopo la comunicazione della loro accettazione e che, pertanto, non sarebbe stata data a titolo di caparra confirmatoria;
- Che al punto 4) del modulo sarebbe espressamente previsto che “la presente proposta
è irrevocabile per 15 giorni dalla sua sottoscrizione e diverrà inefficace se, entro detto termine il venditore o l'agente immobiliare non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandata AR, comunicazione inerente l'accettazione della stessa” e che
Pag. 3 “detta comunicazione potrà essere sostituita dalla dichiarazione del proponente di ricezione delle copia della proposta d'acquisto accettata”;
- Che l'unica interlocutrice sarebbe stata l'odierna opponente e, pertanto, la stessa sarebbe la sola titolare passiva della questione dedotta in giudizio;
- Che, non essendosi perfezionato il contratto, l'attrice non avrebbe diritto ad alcuna provvigione.
Per tali ragioni, parte convenuta ha chiesto la conferma dell'ingiunzione opposta e il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da controparte.
3. Con decreto del 12.11.2024, il Giudice, ritenendo di non dover procedere in alcuna delle modalità previste dall'art. 171-bis c.p.c., ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti con relativo decorso dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Dopo lo scambio delle rispettive memorie, le parti sono comparse all'udienza del
12.02.2025.
Con ordinanza dello stesso giorno, il Giudice ha respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ha fissato l'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale è stata riservata la decisione nel termine concesso dall'ultimo comma della richiamata disposizione.
4. L'eccezione di legittimazione passiva non è fondata.
Al di là del fatto che, così per come formulata, la questione inerisce al diverso profilo della titolarità. Infatti, La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che la legittimazione ad causam si risolva nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso” (Cass., 14468/08; 19647/05). La legittimazione ad agire e contraddire deve, peraltro, essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica idoneità all'accoglimento della domanda. Inoltre, sempre per costante giurisprudenza di legittimità, non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (da ultimo, per un ampio esame, Cass.
S.U. 2951/16; Trib. Mi, sez. X, 4569/21, in DeJure).
In ogni caso, si osservi che, di regola, l'azione di ripetizione di indebito oggettivo presuppone che sia passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta e, come risulta dagli atti, la somma è stata corrisposta dall'opposto all'odierna opponente, sicché – anche sotto il profilo della titolarità – non pare esservi alcuna carenza riscontrabile.
5. Nel merito, l'opposizione dev'essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni che seguono.
Pag. 4 Occorre da subito premettere che è pacifico – e documentale (v. docc. 3, 7 fascicolo monitorio) – che il versamento di 10.000,00 euro sia stato eseguito il 3.8.2023 da
[...]
a mezzo bonifico bancario, in favore dell'agenzia immobiliare. CP_1
Parte convenuta – attrice in senso sostanziale – ha chiesto la condanna di controparte alla restituzione di quanto versato (ossia 10.000,00 euro) deducendo che, non essendosi perfezionato il contratto, il versamento rimarrebbe privo di causa.
L'opponente, di contro, ha sostenuto che il contratto si sarebbe concluso in quanto i venditori avrebbero accettato nei termini la proposta d'acquisto, in quanto ha CP_1 dichiarato di aver ricevuto la copia della proposta d'acquisto accettata.
Infatti, il paragrafo 4 della proposta prevede espressamente che la stessa “è irrevocabile per 15 giorni dalla sua sottoscrizione e diventerà inefficace se, entro detto termine, il
VENDITORE o l'AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandata AR, comunicazione inerente l'accettazione della stessa. Farà fede il timbro postale di invio della raccomandata o del telegramma. Detta comunicazione potrà essere sostituita dalla dichiarazione del PROPONENTE di ricezione della copia della proposta d'acquisto accettata”.
In proposito, giova evidenziare che, nel corso del giudizio, sono state prodotte due diverse versioni della medesima proposta d'acquisto, identica per gli elementi essenziali, ossia il prezzo pattuito complessivo (145.000 euro), le modalità di pagamento (10.000 euro quale caparra, il residuo al saldo), il termine per la stipula del definitivo avanti al notaio. L'una, sub doc. 3 opponente, recante sia le firme dei venditori, sia quella del proponente, sia – ancora – quella dell'agente; l'altra, sub doc. 2 monitorio, recante le sole sottoscrizioni del proponente. Giova precisare che il doc. 3 opponente, pur recando una firma graficamente diversa rispetto a quelle impresse sul doc. 2 monitorio, non è stato tempestivamente disconosciuto da infatti, il disconoscimento è stato indirizzato verso il solo doc. CP_1
13) ed è stato effettuato solo con la memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c.
Al di là di tale precisazione, entrambi i documenti – ivi incluso quello prodotto da CP_1
e nella sua materiale disponibilità – depositati riportano la firma del convenuto-proponente all'interno del riquadro “ritiro della proposta d'acquisto accettata”.
Pertanto, si deve ritenere che la comunicazione dell'avvenuta accettazione sia pervenuta al convenuto: altrimenti, nessun senso avrebbe avuto che lo stesso proponente, anche sulla copia della proposta conservata a proprie mani, avesse sottoscritto l'ultimo box del documento, ove dichiara di aver ritirato la proposta d'acquisto accettata.
A conferma di questa considerazione militano due circostanze ulteriori.
In primo luogo, parte opponente ha depositato una e-mail ricevuta il 26.09.2023 dallo
Studio Notai Bignami e Donati, il quale le comunicava che “ i ha incaricato CP_1 di stipulare il rogito relativo ai beni in Comune di Endine Gaiano oggetto della proposta di acquisto da voi predisposta”.
Pag. 5 Appare quantomeno illogico che, a fronte di un termine di stipula notarile fissato per il
30.11.2023 il promissario acquirente si attivi per individuare il notaio rogante ma, al tempo stesso, ritenga che l'intesa contrattuale non si sia raggiunta.
In secondo luogo, all'udienza di comparizione personale delle parti il convenuto ha dichiarato di aver contattato lo Studio notarile in quanto aveva l'intenzione di rogitare e che solo in tale occasione sarebbe venuto a conoscenza dell'inagibilità di alcuni locali dell'immobile che era intenzionato ad acquistare (“Pertanto, ho proposto di acquistare e quindi mi sono rivolto al mio notaio per procedere all'atto. Era mia intenzione rogitare.
Tuttavia, quando ho presentato la proposta al notaio mi è stato fatto notare che risultava la non abitabilità dell'immobile, con riferimento alla parte superiore dell'appartamento”).
Per tale ragione, avrebbe chiesto a controparte uno sconto, ma la stessa non gli avrebbe mai risposto e, quindi, ha deciso di procedere per via giudiziaria.
Da tutte queste circostanze emerge chiaramente che il convenuto ha ricevuto nei termini la proposta d'acquisto accettata dai venditori e, dunque, che il rapporto obbligatorio si è perfezionato: tant'è vero che l'elemento che ha impedito, almeno allo stato, il perfezionamento della compravendita è l'asserito rinvenimento, soltanto successivo, di una irregolarità dell'immobile sotto il profilo della abitabilità.
Pertanto, on ha diritto alla restituzione di quanto versato all'Agenzia. CP_1
A questa prima e principale ragione, che osta alla restituzione della somma in ragione del ritenuto perfezionamento del vincolo contrattuale (che in questa sede non si chiede affatto di sciogliere), se ne accompagna una seconda, che parimenti conduce all'accoglimento della spiegata opposizione: dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti, è chiaro che l'importo di 10.000 euro è stato sì corrisposto da all'Agenzia, ma agendo chiaramente CP_1 quest'ultima da intermediaria. Sicché, in questa sede, difetta anche la titolarità passiva (e non già la legittimazione) in capo alla convenuta opposta.
5. La domanda riconvenzionale va rigettata per le seguenti ragioni.
In entrambi i documenti in cui è riprodotta la proposta contrattuale, alla terza pagina, nella finestra intestata “incarico di mediazione”, l'importo è indicato con la doppia sbarratura //, sia nel campo riservato all'importo numerico, sia in quello riservato all'esplicitazione in testo.
Inoltre, all'udienza di comparizione personale delle parti , legale Testimone_2 rappresentante dell , ha dichiarato che le sbarre sono state poste sul riquadro della Pt_1 provvigione in quanto è prassi concordare col cliente il prezzo della provvigione in altra sede rispetto a quella della proposta d'acquisto e che ciò sarebbe stato fatto anche nel caso. Di tale altro accordo non vi è tuttavia alcuna prova.
Poiché il mediatore può liberamente rinunciare (o concordare di non percepire) alcuna somma (Cass. 9694/23) anche da uno solo dei soggetti coinvolti nell'affare, non v'è regione perché, quantomeno in via suppletiva, l'importo sia determinato secondo gli usi.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Pag. 6 6. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice va rigettata, in assenza del requisito della necessaria soccombenza esclusiva.
7. Data la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1402 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da e, Parte_1 per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lodi il 28.05.2024, n.
521;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96, c. 3, c.p.c. proposta da Parte_1
[...]
COMPENSA integralmente le spese.
Sentenza depositata a Lodi il 25.03.2025.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
Pag. 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1402 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Marina Parte_1 P.IVA_1
Bernardi e domicilio eletto presso lo studio del difensore
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Emanuela Lini e CP_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE: in ragione di quanto dedotto ed eccepito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all rispetto alla richiesta Parte_1 restitutoria avanzata in sede monitoria dal sig. e per l'effetto revocare, CP_1 annullare, dichiarare nullo od inefficace il decreto ingiuntivo n. 521/2024 - R.G. n.
968/2024, emesso dal Tribunale di Lodi il 28.05.2024;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la chiamata in causa del terzo CP_2
(C.F.: , con sede legale in Viale Certosa n. 222, 20156 Milano (MI),
[...] P.IVA_2 domicilio digitale: ai sensi dell'art. 106 c.p.c.; Email_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: revocare, annullare, dichiarare nullo od inefficace il decreto ingiuntivo n. 521/2024 - R.G. n. 968/2024, emesso dal Tribunale di Lodi il
28.05.2024 per i motivi indicati in premessa e, per l'effetto, dichiararsi nulla essere dovuto dalla al sig. per alcun titolo o ragione. In ogni caso Parte_1 CP_1
Pag. 1 rigettare ogni e qualsivoglia domanda di parte opposta che dovesse essere formulata in sede di costituzione. Disporre, inoltre, ex officio, la condanna a carico di parte convenuta opposta ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di un indennizzo determinato secondo i parametri di legge o, comunque, in via equitativa e secondo giustizia, per avere temerariamente agito avverso parte attrice opponente;
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare il diritto al pagamento della provvigione sussistente in capo a parte attrice opponente nei confronti di parte convenuta opposta, per tutte le causali dedotte, quantificato nell'importo di € 4.350,00 oltre IVA (22%), e, per
l'effetto, condannare il sig. a pagare a favore di parte attrice opponente il CP_1 relativo credito;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Cap. 1: Vero che, nel mese di settembre 2023, lo studio notarile denominato “Studio
Notai Bignami e Donati” veniva contattato dal sig. ai fini CP_1 dell'organizzazione del rogito per l'acquisto dell'immobile sito in Endine Gaiano, via
Don Luigi Cavenaghi Snc, catastalmente censito alla sez. PI, fg. 13, part. 4214, sub.
11 e 27 di detto Comune, come risulta dalla comunicazione inviata il 26/09/2023 e già prodotta con doc. n. 5 dell'attore che si esibisce?
2) Cap. 2: Vero che la comunicazione prodotta con doc. n. 5 dell'attore, che si esibisce,
è stata da lei redatta e spedita alla all'account e-mail Parte_1
“ in data 26/09/2023? Email_2
3) Cap. 3: Vero che l provvedeva ad esaudire la richiesta Parte_1 contenuta nella comunicazione prodotta con doc. n. 5dell'attore, che si esibisce, formulata dallo studio notarile denominato “Studio Notai Bignami e Donati”?
Si indica a teste: avv. (…) Testimone_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, onorari e competenze di causa.
PARTE CONVENUTA:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, ogni contraria istanza disattesa,
PRELIMINARMENTE:
-non autorizzare la chiamata il causa del terzo, per le ragioni tutte espresse in atto;
-concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., per le motivazioni esposte in atto.
NEL MERITO: respingere l'opposizione, poiché infondata sia in fatto che in diritto, e tutte le domande ex adverso proposte, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 521/2024,
Tribunale di Lodi, 28.5.2023 (r.g. n. 968/2024), notificato il 4.6.2024, con il quale l'Agenzia
Immobiliare Sebino srl è stata condannata a pagare al Signor la somma di CP_1
€ 10.141,78, oltre spese legali liquidate nel provvedimento, comunque condannare l'attrice opponente a restituire all'opposto la sommo di € 10.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Pag. 2 In qualsiasi caso con vittoria di spese di causa.
Ad istruttoria, ci si riserva ogni deduzione dei termini di legge.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il Tribunale di Lodi, su ricorso e in favore di ha ingiunto ad CP_1 [...] il pagamento dell'importo di 10.141,78 euro, oltre accessori e Parte_1 spese, con il decreto ingiuntivo n. 521 del 2024, emesso il 28.05.2024.
Tale importo sarebbe stato dovuto, secondo il ricorso monitorio, a titolo di restituzione del versamento della somma di 10.000,00 euro, importo che il ricorrente avrebbe corrisposto all , in qualità di intermediaria, in funzione di una compravendita immobiliare che Pt_1 non si sarebbe infine perfezionata.
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe, a tal fine deducendo:
- che, a luglio 2023, vrebbe mostrato il proprio interesse rispetto all'annuncio CP_1 di vendita dell'immobile di proprietà di e e sito in Endine Gaiano Persona_1 CP_3
(BG), via Don Cavenaghi snc, individuato al catasto del predetto Comune alla Sez. PI,
Fg. 13, part. 4214, sub. 11 e 27;
- che il 31.08.2023 il convenuto avrebbe trasmesso una proposta d'acquisto per l'importo di 145.000,00 euro e avrebbe provveduto a versare 10.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria;
- che, con bonifico del 14.09.2023, a seguito di accettazione dei venditori del
04.09.2023, vrebbe versato la caparra confirmatoria agli stessi;
CP_1
- che il giorno 08.11.2023 il convenuto avrebbe intimato la restituzione della suddetta somma, sostenendo l'intervenuta inefficacia della proposta d'acquisto e la non abitabilità di parte dell'immobile (in specie, il sottotetto).
Così precisati i fatti, l'opponente ha richiesto l'accoglimento delle domande di cui in epigrafe lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al diritto fatto valere dal ricorrente, l'avvenuta accettazione nei termini della proposta d'acquisto da parte dei suddetti venditori e, dunque, la sussistenza del proprio diritto alla provvigione, oggetto di domanda riconvenzionale.
2. Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto opposto, il quale ha allegato:
- Che la somma di 10.000 euro versata all avrebbe dovuto essere trattenuta Pt_1 dalla stessa e versata ai venditori soltanto dopo la comunicazione della loro accettazione e che, pertanto, non sarebbe stata data a titolo di caparra confirmatoria;
- Che al punto 4) del modulo sarebbe espressamente previsto che “la presente proposta
è irrevocabile per 15 giorni dalla sua sottoscrizione e diverrà inefficace se, entro detto termine il venditore o l'agente immobiliare non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandata AR, comunicazione inerente l'accettazione della stessa” e che
Pag. 3 “detta comunicazione potrà essere sostituita dalla dichiarazione del proponente di ricezione delle copia della proposta d'acquisto accettata”;
- Che l'unica interlocutrice sarebbe stata l'odierna opponente e, pertanto, la stessa sarebbe la sola titolare passiva della questione dedotta in giudizio;
- Che, non essendosi perfezionato il contratto, l'attrice non avrebbe diritto ad alcuna provvigione.
Per tali ragioni, parte convenuta ha chiesto la conferma dell'ingiunzione opposta e il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da controparte.
3. Con decreto del 12.11.2024, il Giudice, ritenendo di non dover procedere in alcuna delle modalità previste dall'art. 171-bis c.p.c., ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti con relativo decorso dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Dopo lo scambio delle rispettive memorie, le parti sono comparse all'udienza del
12.02.2025.
Con ordinanza dello stesso giorno, il Giudice ha respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ha fissato l'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale è stata riservata la decisione nel termine concesso dall'ultimo comma della richiamata disposizione.
4. L'eccezione di legittimazione passiva non è fondata.
Al di là del fatto che, così per come formulata, la questione inerisce al diverso profilo della titolarità. Infatti, La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che la legittimazione ad causam si risolva nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso” (Cass., 14468/08; 19647/05). La legittimazione ad agire e contraddire deve, peraltro, essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica idoneità all'accoglimento della domanda. Inoltre, sempre per costante giurisprudenza di legittimità, non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (da ultimo, per un ampio esame, Cass.
S.U. 2951/16; Trib. Mi, sez. X, 4569/21, in DeJure).
In ogni caso, si osservi che, di regola, l'azione di ripetizione di indebito oggettivo presuppone che sia passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta e, come risulta dagli atti, la somma è stata corrisposta dall'opposto all'odierna opponente, sicché – anche sotto il profilo della titolarità – non pare esservi alcuna carenza riscontrabile.
5. Nel merito, l'opposizione dev'essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni che seguono.
Pag. 4 Occorre da subito premettere che è pacifico – e documentale (v. docc. 3, 7 fascicolo monitorio) – che il versamento di 10.000,00 euro sia stato eseguito il 3.8.2023 da
[...]
a mezzo bonifico bancario, in favore dell'agenzia immobiliare. CP_1
Parte convenuta – attrice in senso sostanziale – ha chiesto la condanna di controparte alla restituzione di quanto versato (ossia 10.000,00 euro) deducendo che, non essendosi perfezionato il contratto, il versamento rimarrebbe privo di causa.
L'opponente, di contro, ha sostenuto che il contratto si sarebbe concluso in quanto i venditori avrebbero accettato nei termini la proposta d'acquisto, in quanto ha CP_1 dichiarato di aver ricevuto la copia della proposta d'acquisto accettata.
Infatti, il paragrafo 4 della proposta prevede espressamente che la stessa “è irrevocabile per 15 giorni dalla sua sottoscrizione e diventerà inefficace se, entro detto termine, il
VENDITORE o l'AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandata AR, comunicazione inerente l'accettazione della stessa. Farà fede il timbro postale di invio della raccomandata o del telegramma. Detta comunicazione potrà essere sostituita dalla dichiarazione del PROPONENTE di ricezione della copia della proposta d'acquisto accettata”.
In proposito, giova evidenziare che, nel corso del giudizio, sono state prodotte due diverse versioni della medesima proposta d'acquisto, identica per gli elementi essenziali, ossia il prezzo pattuito complessivo (145.000 euro), le modalità di pagamento (10.000 euro quale caparra, il residuo al saldo), il termine per la stipula del definitivo avanti al notaio. L'una, sub doc. 3 opponente, recante sia le firme dei venditori, sia quella del proponente, sia – ancora – quella dell'agente; l'altra, sub doc. 2 monitorio, recante le sole sottoscrizioni del proponente. Giova precisare che il doc. 3 opponente, pur recando una firma graficamente diversa rispetto a quelle impresse sul doc. 2 monitorio, non è stato tempestivamente disconosciuto da infatti, il disconoscimento è stato indirizzato verso il solo doc. CP_1
13) ed è stato effettuato solo con la memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c.
Al di là di tale precisazione, entrambi i documenti – ivi incluso quello prodotto da CP_1
e nella sua materiale disponibilità – depositati riportano la firma del convenuto-proponente all'interno del riquadro “ritiro della proposta d'acquisto accettata”.
Pertanto, si deve ritenere che la comunicazione dell'avvenuta accettazione sia pervenuta al convenuto: altrimenti, nessun senso avrebbe avuto che lo stesso proponente, anche sulla copia della proposta conservata a proprie mani, avesse sottoscritto l'ultimo box del documento, ove dichiara di aver ritirato la proposta d'acquisto accettata.
A conferma di questa considerazione militano due circostanze ulteriori.
In primo luogo, parte opponente ha depositato una e-mail ricevuta il 26.09.2023 dallo
Studio Notai Bignami e Donati, il quale le comunicava che “ i ha incaricato CP_1 di stipulare il rogito relativo ai beni in Comune di Endine Gaiano oggetto della proposta di acquisto da voi predisposta”.
Pag. 5 Appare quantomeno illogico che, a fronte di un termine di stipula notarile fissato per il
30.11.2023 il promissario acquirente si attivi per individuare il notaio rogante ma, al tempo stesso, ritenga che l'intesa contrattuale non si sia raggiunta.
In secondo luogo, all'udienza di comparizione personale delle parti il convenuto ha dichiarato di aver contattato lo Studio notarile in quanto aveva l'intenzione di rogitare e che solo in tale occasione sarebbe venuto a conoscenza dell'inagibilità di alcuni locali dell'immobile che era intenzionato ad acquistare (“Pertanto, ho proposto di acquistare e quindi mi sono rivolto al mio notaio per procedere all'atto. Era mia intenzione rogitare.
Tuttavia, quando ho presentato la proposta al notaio mi è stato fatto notare che risultava la non abitabilità dell'immobile, con riferimento alla parte superiore dell'appartamento”).
Per tale ragione, avrebbe chiesto a controparte uno sconto, ma la stessa non gli avrebbe mai risposto e, quindi, ha deciso di procedere per via giudiziaria.
Da tutte queste circostanze emerge chiaramente che il convenuto ha ricevuto nei termini la proposta d'acquisto accettata dai venditori e, dunque, che il rapporto obbligatorio si è perfezionato: tant'è vero che l'elemento che ha impedito, almeno allo stato, il perfezionamento della compravendita è l'asserito rinvenimento, soltanto successivo, di una irregolarità dell'immobile sotto il profilo della abitabilità.
Pertanto, on ha diritto alla restituzione di quanto versato all'Agenzia. CP_1
A questa prima e principale ragione, che osta alla restituzione della somma in ragione del ritenuto perfezionamento del vincolo contrattuale (che in questa sede non si chiede affatto di sciogliere), se ne accompagna una seconda, che parimenti conduce all'accoglimento della spiegata opposizione: dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti, è chiaro che l'importo di 10.000 euro è stato sì corrisposto da all'Agenzia, ma agendo chiaramente CP_1 quest'ultima da intermediaria. Sicché, in questa sede, difetta anche la titolarità passiva (e non già la legittimazione) in capo alla convenuta opposta.
5. La domanda riconvenzionale va rigettata per le seguenti ragioni.
In entrambi i documenti in cui è riprodotta la proposta contrattuale, alla terza pagina, nella finestra intestata “incarico di mediazione”, l'importo è indicato con la doppia sbarratura //, sia nel campo riservato all'importo numerico, sia in quello riservato all'esplicitazione in testo.
Inoltre, all'udienza di comparizione personale delle parti , legale Testimone_2 rappresentante dell , ha dichiarato che le sbarre sono state poste sul riquadro della Pt_1 provvigione in quanto è prassi concordare col cliente il prezzo della provvigione in altra sede rispetto a quella della proposta d'acquisto e che ciò sarebbe stato fatto anche nel caso. Di tale altro accordo non vi è tuttavia alcuna prova.
Poiché il mediatore può liberamente rinunciare (o concordare di non percepire) alcuna somma (Cass. 9694/23) anche da uno solo dei soggetti coinvolti nell'affare, non v'è regione perché, quantomeno in via suppletiva, l'importo sia determinato secondo gli usi.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Pag. 6 6. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice va rigettata, in assenza del requisito della necessaria soccombenza esclusiva.
7. Data la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1402 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da e, Parte_1 per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lodi il 28.05.2024, n.
521;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96, c. 3, c.p.c. proposta da Parte_1
[...]
COMPENSA integralmente le spese.
Sentenza depositata a Lodi il 25.03.2025.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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