CASS
Sentenza 18 ottobre 2022
Sentenza 18 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2022, n. 39175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39175 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IA DE, nato in [...] il [...]; avverso la ordinanza del Gip del Tribunale di Firenze del 5 novembre 2021; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi PRATOLA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, la memoria rassegnata per il ricorrente dall'avv.ssa Elena PELLEGRINI, del foro di Grosseto, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 39175 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 16/06/2022 RITENUTO IN FATTO Il Gip del Tribunale di Firenze, con ordinanza pronunziata in data 5 novembre 2021 ha rigettato l'opposizione formulata da El RI DE avverso il provvedimento con il quale il Pm presso il medesimo Tribunale aveva a sua volta rigettato la richiesta di dissequestro del danaro, oggetto, appunto, di sequestro probatorio, rinvenuto presso la sua abitazione nel corso della perquisizione domiciliare effettuata il precedente 26 maggio 2021 Il Gip, ricordata la giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale in sede di impugnazione del rigetto della richiesta di restituzione delle cose oggetto di sequestro probatorio sono deducibili solo le questioni aventi ad oggetto la necessarietà istruttoria della permanenza della misura cautelare e non anche le eventuali doglianze in ordine alla originaria legittimità della misura stessa, ha osservato che dagli atti di indagine risulta che il ricorrente è sottoposto ad indagini in merito alla commissione di una serie di reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, in reazione ai quali l'esercizio commerciale del El Khiari, che ivi svolge l'attività di macellaio, sarebbe il centro operativo. Il danaro rinvenuto nel corso della perquisizione confermerebbe le dichiarazioni accusatorie di un complice del El Khiari, senza che esso possa essere frutto lecito dell'attività commerciale del predetto. Pertanto, appare, ad avviso del Gip di Firenze, corretto mantenere il sequestro, ai fini della prova del reato contestato;
il predetto giudice, peraltro, rileva che nel caso di specie trova applicazione anche l'art. 240-bis cod. pen., che impone la confisca, in forza del richiamo operato dall'art. 85-bis del dPR n. 309 del 1990. Ha opposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria dell'indagato, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale segnala che, anche a voler dare credito alle propalazioni del preteso complice del ricorrente, il quale ha comunque sostenuto che la funzione del medesimo non sarebbe quella di commerciare la droga ma quella di "rifornire le piazze di spaccio di generi alimentari", il danaro in questione non avrebbe alcuna funzione probatorio ai fini della sussistenza del reato contestato;
il ricorrente avrebbe, altresì, offerto elementi idonei a dimostrare che il suo giro di affari giustificherebbe la disponibilità del danaro contante in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Si rileva che il ricorso è inammissibile. Invero, osserva questo Collegio, il sequestro operato sulle somme di danaro rinvenute nel corso della perquisizione operata sia presso l'esercizio commerciale gestito dall'indagato che presso l'abitazione del medesimo, sebbene originariamente eseguito per fini probatori, deve intendersi essere stato appaiato da una ulteriore forma di sequestro questa volte di carattere preventivo e finalizzato alla successiva confisca del danaro in questione nella misura in cui esso risulterà essere, in via diretta ovvero per equivalente, il profitto od in prezzo della attività delittuosa in provvisoria contestazione all'attuale ricorrente. In tale senso, infatti - premessa la sicura astratta possibile coesistenza delle due forme di sequestro a carico dello stesso bene, o dello stesso compendio di beni, trattandosi di misure cautelari aventi distinte finalità, una destinata ad assicurare una fonte di prova, l'altra volta, nelle sue due forme impeditiva o strumentale alla confisca, in un caso ad assicurare che il reato non sia ripetuto ovvero aggravato nelle sue conseguenze, nell'altro caso ad assicurare la praticabilità materiale della misura di sicurezza di carattere patrimoniale (in tale senso, di recente: Corte di cassazione VI penale, 20 aprole 2020, n. 12544) Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 novembre 2016, n. 46902) - milita inequivocabilmente l'espresso riferimento che è contenuto nel provvedimento impugnato alla applicabilità del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del dPR n. 309 del 1990, il quale si giustifica logicamente solo in relazione ad una ipotesi di sequestro preventivo, essendo solo questo strumentale alla successiva confisca, e non anche in caso di sequestro probatorio. Ciò posto si osserva che parte ricorrente non si è affatto confrontata con tale ineludibile dato, cioè la duplice natura del sequestro in atto, né per contestare la legittimità procedimentale della giustapposizione al sequestro probatorio anche di quello preventivo né per far rilevare la esistenza di altre violazioni di legge (notoriamente, infatti, i provvedimenti impositivi di vincoli cautelari reali sono censurabili di fronte a questa Corte di legittimità per il solo vizio di violazione di legge) nella adozione di tale provvedimento. Una siffatta modalità di proposizione della impugnazione, di fatto scissa dal reale contenuto del provvedimento impugnato, determina, vista la sostanziale aspecificità del ricorso, la inammissibilità dell'atto con il quale è stata veicolata la impugnazione stessa. 3 Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi PRATOLA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, la memoria rassegnata per il ricorrente dall'avv.ssa Elena PELLEGRINI, del foro di Grosseto, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 39175 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 16/06/2022 RITENUTO IN FATTO Il Gip del Tribunale di Firenze, con ordinanza pronunziata in data 5 novembre 2021 ha rigettato l'opposizione formulata da El RI DE avverso il provvedimento con il quale il Pm presso il medesimo Tribunale aveva a sua volta rigettato la richiesta di dissequestro del danaro, oggetto, appunto, di sequestro probatorio, rinvenuto presso la sua abitazione nel corso della perquisizione domiciliare effettuata il precedente 26 maggio 2021 Il Gip, ricordata la giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale in sede di impugnazione del rigetto della richiesta di restituzione delle cose oggetto di sequestro probatorio sono deducibili solo le questioni aventi ad oggetto la necessarietà istruttoria della permanenza della misura cautelare e non anche le eventuali doglianze in ordine alla originaria legittimità della misura stessa, ha osservato che dagli atti di indagine risulta che il ricorrente è sottoposto ad indagini in merito alla commissione di una serie di reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, in reazione ai quali l'esercizio commerciale del El Khiari, che ivi svolge l'attività di macellaio, sarebbe il centro operativo. Il danaro rinvenuto nel corso della perquisizione confermerebbe le dichiarazioni accusatorie di un complice del El Khiari, senza che esso possa essere frutto lecito dell'attività commerciale del predetto. Pertanto, appare, ad avviso del Gip di Firenze, corretto mantenere il sequestro, ai fini della prova del reato contestato;
il predetto giudice, peraltro, rileva che nel caso di specie trova applicazione anche l'art. 240-bis cod. pen., che impone la confisca, in forza del richiamo operato dall'art. 85-bis del dPR n. 309 del 1990. Ha opposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria dell'indagato, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale segnala che, anche a voler dare credito alle propalazioni del preteso complice del ricorrente, il quale ha comunque sostenuto che la funzione del medesimo non sarebbe quella di commerciare la droga ma quella di "rifornire le piazze di spaccio di generi alimentari", il danaro in questione non avrebbe alcuna funzione probatorio ai fini della sussistenza del reato contestato;
il ricorrente avrebbe, altresì, offerto elementi idonei a dimostrare che il suo giro di affari giustificherebbe la disponibilità del danaro contante in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Si rileva che il ricorso è inammissibile. Invero, osserva questo Collegio, il sequestro operato sulle somme di danaro rinvenute nel corso della perquisizione operata sia presso l'esercizio commerciale gestito dall'indagato che presso l'abitazione del medesimo, sebbene originariamente eseguito per fini probatori, deve intendersi essere stato appaiato da una ulteriore forma di sequestro questa volte di carattere preventivo e finalizzato alla successiva confisca del danaro in questione nella misura in cui esso risulterà essere, in via diretta ovvero per equivalente, il profitto od in prezzo della attività delittuosa in provvisoria contestazione all'attuale ricorrente. In tale senso, infatti - premessa la sicura astratta possibile coesistenza delle due forme di sequestro a carico dello stesso bene, o dello stesso compendio di beni, trattandosi di misure cautelari aventi distinte finalità, una destinata ad assicurare una fonte di prova, l'altra volta, nelle sue due forme impeditiva o strumentale alla confisca, in un caso ad assicurare che il reato non sia ripetuto ovvero aggravato nelle sue conseguenze, nell'altro caso ad assicurare la praticabilità materiale della misura di sicurezza di carattere patrimoniale (in tale senso, di recente: Corte di cassazione VI penale, 20 aprole 2020, n. 12544) Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 novembre 2016, n. 46902) - milita inequivocabilmente l'espresso riferimento che è contenuto nel provvedimento impugnato alla applicabilità del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del dPR n. 309 del 1990, il quale si giustifica logicamente solo in relazione ad una ipotesi di sequestro preventivo, essendo solo questo strumentale alla successiva confisca, e non anche in caso di sequestro probatorio. Ciò posto si osserva che parte ricorrente non si è affatto confrontata con tale ineludibile dato, cioè la duplice natura del sequestro in atto, né per contestare la legittimità procedimentale della giustapposizione al sequestro probatorio anche di quello preventivo né per far rilevare la esistenza di altre violazioni di legge (notoriamente, infatti, i provvedimenti impositivi di vincoli cautelari reali sono censurabili di fronte a questa Corte di legittimità per il solo vizio di violazione di legge) nella adozione di tale provvedimento. Una siffatta modalità di proposizione della impugnazione, di fatto scissa dal reale contenuto del provvedimento impugnato, determina, vista la sostanziale aspecificità del ricorso, la inammissibilità dell'atto con il quale è stata veicolata la impugnazione stessa. 3 Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente