Ordinanza cautelare 6 marzo 2023
Decreto collegiale 9 febbraio 2024
Sentenza 3 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 6174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6174 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01676/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Narbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del provvedimento della Questura di Roma n. -OMISSIS-in data 07.11.2022, notificato a mani al ricorrente in data 10.11.2022 con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del titolo di viaggio;
nonché con i motivi aggiunti depositati il 23 luglio 2023,
del provvedimento datato 24.03.2023 depositato nel fascicolo telematico il 23.05.2023, con cui la Questura di Roma ufficio immigrazione confermava il rigetto della domanda di rilascio del titolo di viaggio per stranieri richiesto dal ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. NN IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il diniego dell’istanza per il rilascio del titolo di viaggio per stranieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 2 d.lgs. 251/2007.
Il 25 maggio 2022 il ricorrente aveva presentato presso lo Sportello profughi della Questura di Roma, unitamente all'istanza di rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno elettronico per protezione sussidiaria, anche la richiesta di titolo di viaggio per stranieri, in relazione alla necessità di ottenere un documento valido ed equipollente al passaporto, evidenziando di avere interrotto i rapporti con il paese di origine.
Il 7 novembre 2022 veniva emesso il provvedimento di rifiuto del titolo di viaggio emanato dalla Questura di Roma, motivato in relazione al fatto che il ricorrente “ non ha prodotto la documentazione idonea per permettere a quest'Ufficio il rilascio del titolo di viaggio previsto dall'art. 24 D.lgs. 251/2007 che dispone "il titolo di viaggio possa essere rilasciato allo straniero beneficiario della protezione sussidiaria, qualora venga dimostrata la sussistenza di fondate ragioni che non consentono allo straniero di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche di cittadinanza ”.
Nell’impugnare i provvedimenti in epigrafe citati, con un’unica ma articolata censura, si sostiene la violazione dell'art. 24 co. 2 del D.lgs. n. 251/2007 e della circolare 23.2.2003 del Ministero dell'Interno, in quanto l’amministrazione non avrebbe correttamente valutato la situazione di fatto e di diritto posta alla base della pretesa oggi fatta valere in giudizio dal ricorrente.
A seguito della camera di consiglio del 28 febbraio 2023 e con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale disponeva il riesame del provvedimento impugnato, in quanto “ il provvedimento impugnato appare privo di idonea motivazione ed emesso all’esito di insufficiente istruttoria ”.
La Questura di Roma ha poi confermato il diniego originario con la nota del 24 marzo 2023, provvedimento quest’ultimo impugnato con i successivi motivi aggiunti e reiterando le medesime censure.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A parere dell’Amministrazione non sussisterebbe il presupposto delle “fondate ragioni”, così come previsto dall'art. 24 comma 2 del D.lgs. 251/2007, in quanto il consolato del Mali avrebbe rigettato l’istanza di ottenere il passaporto in ragione della mancanza di documenti amministrativi nazionali e, quindi, in presenza di impedimenti di natura semplicemente amministrativa, che potrebbero essere sanati dall'autorità diplomatica secondo i canali ad essa disponibili.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1 La Questura di Roma ha respinto l’istanza di rilascio del titolo di viaggio, poi ribadita nel provvedimento impugnato con i successivi motivi aggiunti, sostenendo che non vi sia automatismo tra l'ottenimento della protezione sussidiaria e l'ottenimento del titolo di viaggio, rimanendo altrimenti priva di significato la previsione per quest'ultimo delle "fondate ragioni " di cui all'art. 24 e, ciò, con l’effetto che la richiesta del titolo di viaggio costituirebbe una conseguenza automatica e generalizzata dell'ottenimento della protezione, circostanza quest’ultima suscettibile di determinare una qualche sorta di presunzione con inversione dell'onere della prova in contrasto con il diritto vigente.
1.2 È necessario evidenziare che al ricorrente, in quanto titolare di protezione sussidiaria, risulta applicabile l’art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007, nella parte in cui prescrive che “… Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato ”.
1.3 L’applicazione dell’art. 24 comma 2 è stata disciplinata dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300 del 24.02.2003 che ha ammesso il rilascio del titolo di viaggio, prevedendo espressamente che nell’ipotesi in cui lo straniero sia munito di permesso di soggiorno per motivi umanitari e sia privo di passaporto ovvero si trovi nell’impossibilità di ottenerlo, le Questure possono rilasciare, in suo favore, il titolo di viaggio per stranieri previsto dalla circolare n. 48 del 31 ottobre 1961.
1.4 Precedenti pronunce, interpretando l’art. 24 sopra citato, hanno chiarito che la “ genericità della formula adoperata dal legislatore che riconnette il rilascio del titolo di viaggio per stranieri alla prova della “impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese”, deve ritenersi che tale presupposto ricorra non solo nelle ipotesi di impossibilità giuridica ma anche di impossibilità di fatto. Ed è proprio questa l’ipotesi che dà fondamento alle pretese del ricorrente il quale ha dimostrato di aver attivato ogni mezzo per ottenere dalla ambasciata del proprio Paese l’agognato passaporto ” (TAR Campania sentenza n. 1069/2021; TAR Lazio sentenza n. 9105/2015).
1.5 Si è affermato, in particolare, che “ la impossibilità di avere contatti con il proprio paese non può essere intesa, come prospetta l’amministrazione, nel solo senso di ricomprendervi quei casi in cui il contatto o il rientro dello straniero nel proprio paese d’origine lo esporrebbe a gravi rischi per la propria incolumità ma deve essere ritenuto elemento rilevante in fatto in tutte quelle circostanze in cui gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendono impossibile al cittadino di conseguire il documento richiesto ” (TAR Campania sentenza n. 1069/2021).
1.6 Si è altresì chiarito che “ Ai fini della domanda di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, presentata ex art. 24, comma 2, D.lgs. n. 251/2007 da un soggetto cui è stata riconosciuta la protezione internazionale sussidiaria- il riferimento all'impossibilità di "chiedere" il passaporto va inteso in senso sostanziale come impossibilità di chiedere efficacemente il documento (ricomprendendo anche l'ipotesi in cui sia verosimile che il passaporto non sarà rilasciato ovvero il rilascio incontrerà gravi difficoltà burocratiche); - l'onere probatorio a carico del richiedente, in quanto soggetto "debole" rispetto al Paese di origine, va inteso in senso attenuato, non potendo escludersi che l'inopportunità di ogni contatto con l'autorità diplomatica del Paese di origine discenda in re ipsa dalle stesse ragioni alla base del riconoscimento della protezione internazionale (Cons. Stato, 03/09/2025, n. 7198)”.
1.7 Applicando detti principi al caso di specie risulta evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato.
1.8 Nel caso di specie il ricorrente si è attivato per ottenere il passaporto presso l’Autorità consolare del Mali che, a sua volta, ha rappresentato l’impossibilità di procedere al rilascio del titolo per mancanza di non meglio precisati documenti che, invece, il ricorrente assume di non potere presentare senza recarsi nel paese d’origine.
1.9 È altrettanto indimostrato che sia possibile l’acquisizione dei sopra citati e non meglio individuati documenti dalle autorità consolari del paese di origine e, ciò, considerando che lo stesso ricorrente ha affermato di non aver più alcun contatto con il proprio paese e che, nel contempo, non si comprende come quest’ultimo possa riuscire ad entrare in possesso di documenti che lo stesso consolato maliano dichiara di non avere.
2. Nemmeno il ricorrente potrebbe fare ritorno nel proprio paese per richiedere questi documenti, sia in quanto non è in possesso di un passaporto/ titolo di viaggio, sia in quanto detta circostanza potrebbe costituire il presupposto per l’avvio di un procedimento di revoca/cessazione della protezione sussidiaria da parte della Commissione Nazionale per la protezione internazionale.
2.1 Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato e che, nel contempo, allo stato non sussistono elementi per non accogliere la domanda del ricorrente, con conseguente onere dell’Amministrazione di rideterminarsi.
2.2 In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
2.3 In conseguenza dell’accoglimento dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato (in questo senso si veda da ultimo il decreto collegiale n. 2672/2024 del 16 gennaio 2024) e considerato che l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’impegno professionale” e, ancora, considerato che l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori, si ritiene di dover determinare, in relazione alla natura della controversia ed all’impegno professionale richiesto, in euro 1.025,00 la somma spettante per il presente grado di giudizio a titolo di diritti e onorario all’avv. Filippo Narbone, cui devono essere aggiunte le spese generali, I.V.A. e C.A.P.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti come in epigrafe proposti li accoglie nei termini di cui alla parte motiva.
Compensa le spese di giudizio.
Liquida all’Avv. Filippo Narbone la somma pari a euro 1.025,00 (milleventicinque//00) a titolo di compenso per il patrocinio a spese dello Stato, così come precisato in parte motiva, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN IU, Presidente FF, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN IU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.