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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RG 9046/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 9046 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
e , elett.te dom.ti in Bellona alla via L. Pirandello n. 15, Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. Maria Celeste Cafaro che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- OPPONENTI -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Arzano, alla via Monsignor Controparte_1
Luigi Diligenza n. 17/19, presso lo studio dell'avv. Rosa Anna E. Cervellione che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, premesso di aver ricevuto in data
23.09.2023 atto di precetto di pagamento per € 206.635,64 da parte dell'opposta, in virtù del contratto di mutuo del 20.06.2008, si opponevano a tale precetto contestando che nel
2014, sulla base dello stesso titolo esecutivo, era stata instaurata una procedura esecutiva relativa all'immobile posto a garanzia del mutuo, che l'immobile era stato trasferito e che pertanto il loro debito era stato estinto;
ancora poi eccepivano che il contratto di mutuo fosse condizionato e come tale non valido quale titolo esecutivo;
e infine eccepivano l'anatocismo degli interessi. 2
Concludevano, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità del precetto impugnato. Contr Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.11.2023, si costituiva
(creditore cedente), poi estromessa dalla costituzione, in data 29.02.2024, della cessionaria
CP_1
Quest'ultima evidenziava come con la procedura esecutiva immobiliare definita non era stata soddisfatta l'intera pretesa creditoria, nonché che il contratto non fosse condizionato,
e che nessun anatocismo inficiava gli interessi.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 17.02.2025, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Con il primo motivo gli opponenti eccepiscono che alcun debito residuo cadrebbe su di loro, essendo stato ormai trasferito a terzi l'immobile costituente garanzia del contratto di mutuo azionato esecutivamente nella procedura esecutiva e posto a base del precetto de quo.
Ebbene, la doglianza è priva di fondamento.
Il trasferimento in sede esecutiva del bene immobile su cui era stata iscritta ipoteca a garanzia della somma mutuata, non comporta automaticamente che i mutuatari non siano più debitori se la pretesa creditoria non è stata completamente soddisfatta con il ricavato Contr dalla vendita all'asta: e gli opponenti non sostengono che abbia ricavato l'intera somma di cui al pignoramento, ma solo che la vendita del bene avrebbe comportato l'estinzione della loro obbligazione. Ma così non è.
Pertanto, la doglianza è infondata.
Con il secondo motivo gli opponenti eccepiscono l'inefficacia del titolo esecutivo ritenendolo un contratto condizionato di mutuo. Più precisamente, secondo parte opponente, mancherebbe la traditio della somma mutuata.
A tal proposito va evidenziato che vero è che non può procedersi ad esecuzione forzata in base ad un contratto condizionato di mutuo, posto che l'esistenza del negozio non documenta l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro, ma riguarda debiti pecuniari futuri ed incerti (Cass., n. 4293 del 1979).
Ma è anche vero che, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di contratto condizionato di mutuo.
Il contratto di mutuo, infatti, “integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. 3
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (v. da ultimo, Cass., S.U., n. 5968 del 2025; Cass., ord., n. 37654 del 2021; Cass., n. 2483 del
2001).
Ancora,“il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (Cass., S.U., n. 5841 del 2025; Cass., ord., n. 9229 del 2022;
Cass., ord., n. 25632 del 2017).
Più precisamente, nel caso de quo, all'art. 2 del contratto di mutuo la somma viene erogata dalla banca ai mutuatari che ne rilasciano quietanza e poi riversata alla banca come pegno irregolare infruttifero. La traditio c'è, senza nessuna condizione.
Tra l'altro, gli opponenti riportano generiche argomentazioni sul punto, senza mai specificare perché il contratto di mutuo de quo sarebbe condizionato.
Con il terzo motivo gli opponenti eccepiscono l'anatocismo applicato agli interessi. Ma
l'eccezione appare oltremodo generica, limitandosi parte debitrice ad argomentare in generale sulla presunta applicazione del tasso di mora anche sulla quota interessi e ad affermare apoditticamente che “l'effetto che ne deriva è la nullità della pattuizione contrattuale della condotta degli istituti di credito”, senza neanche riportare una cifra o un conteggio.
Per cui anche tale motivo è infondato.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi e quello minimo della fase istruttoria (non essendo stati articolati mezzi istruttori) dello scaglione di riferimento in base al valore del precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione; 4
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 10.03.2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 9046 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
e , elett.te dom.ti in Bellona alla via L. Pirandello n. 15, Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. Maria Celeste Cafaro che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- OPPONENTI -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Arzano, alla via Monsignor Controparte_1
Luigi Diligenza n. 17/19, presso lo studio dell'avv. Rosa Anna E. Cervellione che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, premesso di aver ricevuto in data
23.09.2023 atto di precetto di pagamento per € 206.635,64 da parte dell'opposta, in virtù del contratto di mutuo del 20.06.2008, si opponevano a tale precetto contestando che nel
2014, sulla base dello stesso titolo esecutivo, era stata instaurata una procedura esecutiva relativa all'immobile posto a garanzia del mutuo, che l'immobile era stato trasferito e che pertanto il loro debito era stato estinto;
ancora poi eccepivano che il contratto di mutuo fosse condizionato e come tale non valido quale titolo esecutivo;
e infine eccepivano l'anatocismo degli interessi. 2
Concludevano, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità del precetto impugnato. Contr Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.11.2023, si costituiva
(creditore cedente), poi estromessa dalla costituzione, in data 29.02.2024, della cessionaria
CP_1
Quest'ultima evidenziava come con la procedura esecutiva immobiliare definita non era stata soddisfatta l'intera pretesa creditoria, nonché che il contratto non fosse condizionato,
e che nessun anatocismo inficiava gli interessi.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 17.02.2025, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Con il primo motivo gli opponenti eccepiscono che alcun debito residuo cadrebbe su di loro, essendo stato ormai trasferito a terzi l'immobile costituente garanzia del contratto di mutuo azionato esecutivamente nella procedura esecutiva e posto a base del precetto de quo.
Ebbene, la doglianza è priva di fondamento.
Il trasferimento in sede esecutiva del bene immobile su cui era stata iscritta ipoteca a garanzia della somma mutuata, non comporta automaticamente che i mutuatari non siano più debitori se la pretesa creditoria non è stata completamente soddisfatta con il ricavato Contr dalla vendita all'asta: e gli opponenti non sostengono che abbia ricavato l'intera somma di cui al pignoramento, ma solo che la vendita del bene avrebbe comportato l'estinzione della loro obbligazione. Ma così non è.
Pertanto, la doglianza è infondata.
Con il secondo motivo gli opponenti eccepiscono l'inefficacia del titolo esecutivo ritenendolo un contratto condizionato di mutuo. Più precisamente, secondo parte opponente, mancherebbe la traditio della somma mutuata.
A tal proposito va evidenziato che vero è che non può procedersi ad esecuzione forzata in base ad un contratto condizionato di mutuo, posto che l'esistenza del negozio non documenta l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro, ma riguarda debiti pecuniari futuri ed incerti (Cass., n. 4293 del 1979).
Ma è anche vero che, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di contratto condizionato di mutuo.
Il contratto di mutuo, infatti, “integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. 3
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (v. da ultimo, Cass., S.U., n. 5968 del 2025; Cass., ord., n. 37654 del 2021; Cass., n. 2483 del
2001).
Ancora,“il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (Cass., S.U., n. 5841 del 2025; Cass., ord., n. 9229 del 2022;
Cass., ord., n. 25632 del 2017).
Più precisamente, nel caso de quo, all'art. 2 del contratto di mutuo la somma viene erogata dalla banca ai mutuatari che ne rilasciano quietanza e poi riversata alla banca come pegno irregolare infruttifero. La traditio c'è, senza nessuna condizione.
Tra l'altro, gli opponenti riportano generiche argomentazioni sul punto, senza mai specificare perché il contratto di mutuo de quo sarebbe condizionato.
Con il terzo motivo gli opponenti eccepiscono l'anatocismo applicato agli interessi. Ma
l'eccezione appare oltremodo generica, limitandosi parte debitrice ad argomentare in generale sulla presunta applicazione del tasso di mora anche sulla quota interessi e ad affermare apoditticamente che “l'effetto che ne deriva è la nullità della pattuizione contrattuale della condotta degli istituti di credito”, senza neanche riportare una cifra o un conteggio.
Per cui anche tale motivo è infondato.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi e quello minimo della fase istruttoria (non essendo stati articolati mezzi istruttori) dello scaglione di riferimento in base al valore del precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione; 4
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 10.03.2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione