TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3157/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Rossana Rosolino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Mauceri;
P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Antonia Fornaro;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 14/11/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 marzo 2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2022 00923756 91 000, notificata il 2 febbraio 2023, con cui gli richiedeva il pagamento di € Controparte_3
1 14.109,52 a titolo di spese di notifica e contributi, sanzioni ed interessi asseritamente spettanti alla per gli anni dal 2015 al Parte_2
2018. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dei crediti eventualmente maturati nel quinquennio antecedente alla notifica dell'atto impositivo;
in subordine, ha contestato le pretese avversarie perché riferite ad un
“diverso soggetto di diritto”, cioè “ ”, evidenziando, al contempo, come “non Parte_1 potrebbe ad alcun titolo essere tenuto a sopportare le conseguenze della negligente condotta dell'ente previdenziale, che non solo ha provveduto ad un'erronea iscrizione alla ma non ha mai CP_1 nemmeno corretto al registrazione degli erronei dati anagrafici, impedendo all'opponente, negli anni, di attendere agli oneri di comunicazione e di pagamento dei contributi previdenziali, derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale, neanche a seguito di espresse e reiterate richieste del professionista” (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 settembre 2025 la
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando l'eccezione Controparte_1 di prescrizione (perché troverebbe applicazione il termine di dieci anni e non già quello quinquennale invocato dall'avversario) ed argomentando circa la legittimità della propria pretesa (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 29 settembre 2024
[...]
, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_3
perché proposta oltre il termine di 40 giorni decorrente dalla notifica della cartella
(avvenuta il 2 febbraio 2023); in subordine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Eccezione di decadenza dall'impugnazione.
L'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata dal concessionario è infondata perché, a fronte della notifica della cartella avvenuta il 2 febbraio 2023, il ricorso in opposizione è stato depositato il 14 marzo 2023 (come risulta dal fascicolo telematico), risultando evidentemente irrilevante la (successiva) data d'iscrizione a ruolo della causa
(15 marzo 2023).
Sul merito della pretesa contributiva.
2 Parte ricorrente, a ben guardare, non ha contestato nel merito la pretesa contributiva dell'ente previdenziale, limitandosi a sostenere che il credito sarebbe ascrivibile ad un “diverso soggetto di diritto”.
Tale doglianza è manifestamente infondata perché lo stesso ricorrente ammette che
“ ” è egli stesso: a seguito del procedimento di adozione al cognome Persona_1
originario veniva soltanto aggiunto il secondo cognome “ ”, non configurandosi Pt_1
evidentemente alcun cambio di persona (né alcuna confusione nell'addebito degli importi da pagare).
La seconda doglianza, relativa all'impossibilità del ricorrente di pagare regolarmente i contributivi, è parimenti priva di pregio, perché ininfluente sulla debenza degli importi spettanti all'ente previdenziale.
Nel merito, dunque, l'opposizione è infondata.
L'eccezione di prescrizione. Parte_ Com'è noto, l'art. 19 della L. 576/1980 stabiliva che i contributi dovuti alla si prescrivevano con il decorso di dieci anni a far data dalla trasmissione alla da parte CP_1
dell'obbligato, delle dichiarazioni prescritte dagli artt. 17 e 23 della medesima legge.
L'art. 3 della L. 335/1995 riduceva a cinque anni il termine prescrizionale, mantenendo la decorrenza dalle dichiarazioni di cui agli artt. 17 e 23 della L. 576/1980.
L'art. 66 della L. 247/2012, infine, ha ripristinato il termine decennale di prescrizione.
Per costante giurisprudenza il nuovo regime introdotto dalla L. 247/2012 si applica a partire dall'entrata in vigore di tale normativa (2 febbraio 2013) a tutte le obbligazioni contributive per cui la prescrizione non sia già maturata (cfr., oltre agli stessi precedenti citati dal ricorrente, Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 1246/2022 del 22 dicembre
2022 – 17/20 febbraio 2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerato che la lite riguarda le annualità tra il 2015 ed il 2018, anche l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Identica considerazione vale per le sanzioni, visto che la Corte di Cassazione ha chiarito che “il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria
3 "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 29751 del 12 ottobre 2022).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito della lite, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese giudiziali della che liquida come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di CP_1
per sé congrui). Tra il concessionario e le altre parti in causa, invece, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, visto che il ricorrente (correttamente) non l'ha convenuto in giudizio (con la conseguenza che la sua partecipazione va qualificata come intervento volontario).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore della Parte_4 [...] delle spese giudiziali, che liquida in € 1.586,00 per Controparte_1
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra Controparte_3
e le altre parti in causa.
[...]
Così deciso il 14/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO NT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3157/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Rossana Rosolino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Mauceri;
P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Antonia Fornaro;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 14/11/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 marzo 2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2022 00923756 91 000, notificata il 2 febbraio 2023, con cui gli richiedeva il pagamento di € Controparte_3
1 14.109,52 a titolo di spese di notifica e contributi, sanzioni ed interessi asseritamente spettanti alla per gli anni dal 2015 al Parte_2
2018. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dei crediti eventualmente maturati nel quinquennio antecedente alla notifica dell'atto impositivo;
in subordine, ha contestato le pretese avversarie perché riferite ad un
“diverso soggetto di diritto”, cioè “ ”, evidenziando, al contempo, come “non Parte_1 potrebbe ad alcun titolo essere tenuto a sopportare le conseguenze della negligente condotta dell'ente previdenziale, che non solo ha provveduto ad un'erronea iscrizione alla ma non ha mai CP_1 nemmeno corretto al registrazione degli erronei dati anagrafici, impedendo all'opponente, negli anni, di attendere agli oneri di comunicazione e di pagamento dei contributi previdenziali, derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale, neanche a seguito di espresse e reiterate richieste del professionista” (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 settembre 2025 la
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando l'eccezione Controparte_1 di prescrizione (perché troverebbe applicazione il termine di dieci anni e non già quello quinquennale invocato dall'avversario) ed argomentando circa la legittimità della propria pretesa (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 29 settembre 2024
[...]
, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_3
perché proposta oltre il termine di 40 giorni decorrente dalla notifica della cartella
(avvenuta il 2 febbraio 2023); in subordine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Eccezione di decadenza dall'impugnazione.
L'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata dal concessionario è infondata perché, a fronte della notifica della cartella avvenuta il 2 febbraio 2023, il ricorso in opposizione è stato depositato il 14 marzo 2023 (come risulta dal fascicolo telematico), risultando evidentemente irrilevante la (successiva) data d'iscrizione a ruolo della causa
(15 marzo 2023).
Sul merito della pretesa contributiva.
2 Parte ricorrente, a ben guardare, non ha contestato nel merito la pretesa contributiva dell'ente previdenziale, limitandosi a sostenere che il credito sarebbe ascrivibile ad un “diverso soggetto di diritto”.
Tale doglianza è manifestamente infondata perché lo stesso ricorrente ammette che
“ ” è egli stesso: a seguito del procedimento di adozione al cognome Persona_1
originario veniva soltanto aggiunto il secondo cognome “ ”, non configurandosi Pt_1
evidentemente alcun cambio di persona (né alcuna confusione nell'addebito degli importi da pagare).
La seconda doglianza, relativa all'impossibilità del ricorrente di pagare regolarmente i contributivi, è parimenti priva di pregio, perché ininfluente sulla debenza degli importi spettanti all'ente previdenziale.
Nel merito, dunque, l'opposizione è infondata.
L'eccezione di prescrizione. Parte_ Com'è noto, l'art. 19 della L. 576/1980 stabiliva che i contributi dovuti alla si prescrivevano con il decorso di dieci anni a far data dalla trasmissione alla da parte CP_1
dell'obbligato, delle dichiarazioni prescritte dagli artt. 17 e 23 della medesima legge.
L'art. 3 della L. 335/1995 riduceva a cinque anni il termine prescrizionale, mantenendo la decorrenza dalle dichiarazioni di cui agli artt. 17 e 23 della L. 576/1980.
L'art. 66 della L. 247/2012, infine, ha ripristinato il termine decennale di prescrizione.
Per costante giurisprudenza il nuovo regime introdotto dalla L. 247/2012 si applica a partire dall'entrata in vigore di tale normativa (2 febbraio 2013) a tutte le obbligazioni contributive per cui la prescrizione non sia già maturata (cfr., oltre agli stessi precedenti citati dal ricorrente, Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 1246/2022 del 22 dicembre
2022 – 17/20 febbraio 2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerato che la lite riguarda le annualità tra il 2015 ed il 2018, anche l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Identica considerazione vale per le sanzioni, visto che la Corte di Cassazione ha chiarito che “il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria
3 "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 29751 del 12 ottobre 2022).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito della lite, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese giudiziali della che liquida come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di CP_1
per sé congrui). Tra il concessionario e le altre parti in causa, invece, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, visto che il ricorrente (correttamente) non l'ha convenuto in giudizio (con la conseguenza che la sua partecipazione va qualificata come intervento volontario).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore della Parte_4 [...] delle spese giudiziali, che liquida in € 1.586,00 per Controparte_1
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra Controparte_3
e le altre parti in causa.
[...]
Così deciso il 14/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO NT
4